Tasse e Fisco

Articoli di Fiscalità con idee e consigli utili per società, professionisti e contribuenti

Vendita dell’energia prodotta in eccesso (impianti fotovoltaici)

Se l’impianto fotovoltaico è utilizzato dal professionista (o associazione professionale) nell’ambito del conto energia senza la formula dello scambio sul posto, e quindi con la vendita al gestore dell’energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto al proprio consumo, per l’energia prodotta in eccesso e ceduta al gestore della rete si configura un’attività imprenditoriale. Il regime ai fini delle imposte sui redditi, è pertanto il seguente:

- le somme percepite a titolo di tariffa incentivante, eventuali incrementi e premi, per la quota corrispondente all’energia ceduta, concorrono a formare il reddito d’impresa e la base imponibile IRAP come contributi in conto esercizio (art. 85 del T.U.I.R.), nell’esercizio di competenza;

- all’atto della corresponsione di dette somme, sempre limitatamente all’ammontare proporzionalmente corrispondente all’energia ceduta, si applica una ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF/IRES pari al 4%, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973;

- i ricavi percepiti a fronte della cessione dell’energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto al proprio consumo concorrono a formare il reddito d’impresa e la base imponibile IRAP, nell’esercizio di competenza;

- l’impianto fotovoltaico rappresenta un bene mobile strumentale, il cui costo di acquisto o di realizzazione è ammortizzabile (con aliquota pari al 9%) nell’ambito del reddito d’impresa per la sua quota proporzionalmente corrispondente al rapporto tra l’energia ceduta e quella prodotta. Per la differenza, il costo fiscale dell’impianto è deducibile in forma di quote di ammortamento nell’ambito del reddito di lavoro autonomo. Il criterio di suddivisione proposto è solo uno di quelli utilizzabili. In ogni caso, la suddivisione tra ambito imprenditoriale e ambito professionale deve avvenire tenendo conto dell’effettivo utilizzo (circolare n. 46/2007/E, par. 9.6). Infine, qualora l’impianto sia utilizzato anche per usi personali o familiari, la quota di costo fiscale dell’impianto che risulta ammortizzabile (la quale va ancora suddivisa tra reddito di impresa e reddito di lavoro autonomo) è pari al 50% del costo complessivo, in quanto la restante metà, corrispondente all’utilizzo privato o familiare, non rileva ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo o professionale.

Impianti di potenza nominale superiore a 20 Kw

Gli elementi che caratterizzano tali impianti sono:

  • non è prevista la formula dello “scambio sul posto”;
  • data l’energia prodotta implica necessariamente la cessione dell’energia prodotta al gestore della rete;
  • ai fini delle imposte sul reddito configura l’esercizio di un’attività commerciale produttiva di reddito d’impresa.

Il trattamento, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, delle somme corrisposte è lo stesso riferito agli impianti di potenza nominale non superiore a 20Kw che non risultino posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente.

a) Soggetti che utilizzano l’impianto nell’ambito di un’attività d’impresa
È previsto un unico trattamento per tutti gli imprenditori a nulla rilevando che la produzione di energia fotovoltaica sia prevalente rispetto a diversa attività esercitata; Le somme erogate a titolo di tariffa incentivante configurano per l’intero ammontare contributi in conto esercizio e pertanto configurano reddito tassabile ai fini ires e d irap (art. 85 del T.U.I.R.).

L’imputazione temporale in questo caso avverrà secondo il principio della competenza e quindi si dovrà valutare il momento di maturazione (diritto a percepire il compenso) del corrispettivo indipendentemente dalla sua data di effettivo realizzo monetario.

Sulle somme erogate a titolo di tariffa incentivante e sugli eventuali incrementi e premi, limitatamente alla quota proporzionale all’energia ceduta, il soggetto erogatore opererà una ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF o IRES pari al 4% (art.. 28, comma 2, del D.P.R. 600/1973).

I ricavi prodotti dalla vendita al GSE dell’energia prodotta concorrono per l’intero loro ammontare a formare l’ires e la base imponibile Irap nell’esercizio di competenza (art. 109 del T.U.I.R.). Saranno comunque ammortizzabili nella misura del 50% dell’ammontare deducibile in quanto beni strumentali utilizzati ad uso promiscuo, con un’aliquota del 9% pari al coefficiente di ammortamento applicato alle centrali termoelettriche), i costi sostenuti per l’acquisto del bene strumentale compresi gli oneri accessori e gli eventuali interessi versati per forme di finanziamento alternativo.

Sull’ammontare corrisposto all’impresa a titolo di tariffa incentivante, GSE s.p.a. (Gestore della rete elettrica) è tenuto ad operare una ritenuta alla fonte a titolo di acconto delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES) pari al 4%.

Ai sensi della citata disposizione, “le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali” (art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/73).

La stessa ritenuta deve essere operata anche sulle somme corrisposte a titolo di tariffa incentivante in favore di enti non commerciali, a condizione che l’impianto sia relativo all’attività d’impresa eventualmente esercitata in via non prevalente.

Il soggetto pagatore (SGE s.p.a.) non deve invece operare la ritenuta sulle somme corrisposte a titolo di tariffa incentivante in favore di soggetti che non svolgono attività imprenditoriale.

b) Soggetti che utilizzano l’impianto nell’ambito di un’attività di lavoro autonomo
I lavori autonomi , disciplinati dagli art.  53 e 54 del T.U.I.Rdevono operare una distinzione a seconda che l’impianto fotovoltaico sia utilizzato per l’esercizio dell’attività professionale o artistica a titolo esclusivo, ovvero a titolo promiscuo.

B) 1. Impianti fotovoltaici utilizzati a titolo esclusivo per l’attività di lavoro autonomo
Le somme percepite a titolo di tariffa incentivante dagli esercenti arti o professioni, relativi incrementi e premi, non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo del percipiente, in quanto non rappresentano no rientrano in alcuna delle previsioni previste dal legislatore agli art. 52 e 53 del T.U.I.R..

Saranno comunque ammortizzabili in quanto beni strumentali utilizzati ad uso promiscuo, con un’aliquota massima del 9% pari al coefficiente di ammortamento applicato alle centrali termoelettriche), i costi sostenuti per l’acquisto del bene strumentale compresi gli oneri accessori e gli eventuali interessi versati per forme di finanziamento alternativo.

B) 2. Impianti fotovoltaici utilizzati promiscuamente  per l’attività di lavoro autonomo
Le somme percepite a titolo di tariffa incentivante dagli esercenti arti o professioni, relativi incrementi e premi, non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo del percipiente, in quanto non rappresentano no rientrano in alcuna delle previsioni previste dal legislatore agli art. 52 e 53 del T.U.I.R..

Saranno comunque ammortizzabili nella misura del 50% dell’ammontare deducibile in quanto beni strumentali utilizzati ad uso promiscuo, con un’aliquota massima del 9% pari al coefficiente di ammortamento applicato alle centrali termoelettriche), i costi sostenuti per l’acquisto del bene strumentale compresi gli oneri accessori e gli eventuali interessi versati per forme di finanziamento alternativo.

Irpef sugli incentivi del conto energia

Se l’impianto fotovoltaico non è utilizzato nell’ambito di un’attività d’impresa, le somme corrisposte a titolo di tariffa incentivante per la produzione di energia fotovoltaica non configurano reddito in capo al percipiente.

In caso contrario si dovrà distinguere le somme percepite:

  • Sono contributi in conto esercizio;
  • Sono soggette alla ritenuta alla fonte del 4% a titolo di acconto IRPEF o IRES.

Per quanto concerne le somme percepite per l’eventuale cessione al GSE dell’energia prodotta in eccesso rispetto al proprio fabbisogno, occorre distinguere:

  • se l’impianto non ha una potenza nominale superiore a 20 Kw, è ubicato nell’edificio o nelle sue pertinenze ed è posto al servizio di quest’ultimo per la copertura del suo fabbisogno energetico, si configura la fattispecie reddituale dei copensi relativi alle prestazioni occasionali (art. 67, comma 1, lett. i, del T.U.I.R.) e come tale soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Peraltro, il costo sostenuto per l’acquisto o la realizzazione dell’impianto non è in tal caso ammesso in deduzione come spesa inerente;
  • se l’impianto ha una potenza nominale superiore a 20Kw e non è ubicato nell’edificio o nelle sue pertinenze, non risultando così posto al servizio di quest’ultimo per la copertura del suo fabbisogno energetico, oppure ha una, si configura un ricavo costituente componente positivo del reddito d’impresa.

Nel caso di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica pubblica si distingue in funzione percettore delle somme:

  • al di fuori di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo (privati persone fisiche, enti non commerciali, società semplici, condomini);
  • nell’ambito di un’attività d’impresa (società commerciali, imprenditori individuali, enti non commerciali);
  • nell’ambito di un’attività di lavoro autonomo (persone fisiche, società semplici e associazioni professionali).