Prima casa 2012 Agevolazioni fiscali: chi come quando quanto vale l’imposta di registro
Agevolazioni fiscali prima casa: acquistare l’immobile con un mutuo ipotecario significa anche avere la possibilità di risparmiare sulle imposte o tasse da versare a titolo di Iva, imposta di registro, ipotecarie e catastali e anche di fuire della detrazione degli interessi passivi sul mutuo. L’applicazione del beneficio fiscale prima casa comporta l’applicazione in misura ridotta, a seconda dei casi dell’imposta di registro del 3% anziché del 7%, dell’IVA del 4% anziché del 10% e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 168 euro anziché del 2% e dell’1%: insomma un rilevante e determinante vantaggio fiscale e di risparmio nelle decisioni di acquisto di case, ville, appartamenti e immobili in genere.
Chi può usufruire dell’agevolazione prima casa.
Requisiti oggettivi su quali immobili è possible richiedere le agevolazioni fiscali per le nostre prime case. L’immobile acquistato deve avere la destinazione abitativa e non deve essere una casa di lusso pertanto sono esclusi gli uffici accatastati come A/10, a meno che non siano nuovamente accatastati in modo diverso. L’agevolazione è limitata a una sola abitazione sita nel comune in cui si trova l’immobile da acquistare o dove il contribuente ha intende trasferire la residenza: va da sé che non si può acquistare in un altro comune e richiedere una nuova agevolazione prima casa… in quanto non si potrebbe soddisfare il requisito della abitazione principale. Questo vale per qualsiasi diritto reale come anche la nuda proprietà, l’usufrutto uso abitazione di altro immobile sito nel territorio nazionale, anche se posseduti non esclusivamente ma in comunione legale con il coniuge. Vero è che si può scegliere su quale immobile fruire dell’agevolazione a seconda di dove si ha la residenza.
Requisiti soggettivi richiesti per poter usufruire delle agevolazioni prima casa
Per poter usufruire dei benefici suddetti sarà necessario quale condizione necessaria, rendere le dichiarazioni in atto che “…l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio nazionale. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto”.
Come fare ad avere l’agevolazione prima casa con imposta di registro ridotta al 3% e imposte ipotecarie e catastali fisse a 168 euro
Per poter fruire dell’agevolazione sarà necessario rendere una dichiarazione dal notaio al momento della stipula dell’atto a pena di decadenza in cui si manifesta la volontà di stabilire nel comune dove ha acquistato la prima casa ed ha spostato la residenza o intende farlo entro 18 mesi dalla data di acquisto, e di non essere titolare di altro diritto, né esclusivo né in comunione con altri, di diritti reali su altra abitazione ed acquistate già usufruendo del beneficio fiscale prima casa.
Da non dimenticare per fruire dell’agevolazione prima casa: cause di decadenza
Uno dei requisiti di cui ci si scorda spesso è il trasferimento della residenza nel comune dove è ubicato l’immobile da adibire a prima casa entro il termine di scadenza di 18 mesi ai quali questa volta un contribuente ha tentato di addurre come motivazione della ritardata comunicazione il fatto che non era stato possibile per un impedimento oggettivo e non prevedibile, consistente in un’infiltrazione di acque reflue proveniente dall’appartamento sovrastante.
Questa volta la cassazione non ha dato ragione al contribuente in quanto l’impedimento non era oggettivo ma soggettivo e dava al facoltà al contribuente di rimuovere l’impedimento. Ma questo è solo uno dei casi in quanto in fondo troverte anche i riferimenti all’articolo di approfondimento sulle cause di decadenza dei benefici prima casa.
Quando decadono le agevolazioni fiscali 2010 prima casa?
Le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa necessitano di determinati requisiti:
- Non bisogna essere titolari di altri diritti di uso, usufrutto, abitazione, prorpietà su altri immobili siti nello stesso comune nè a titolo esclusivo nè in comunione con il coniuge (comunione sia ordinaria che legale);
- Non bisogna essere titolari di altri diritti di uso usufrutto abitazione, nuda proprietà, o proprietà nè a titolo esclusivo, nè pro quota, nè in comunione legale su altre abitazioni che sono state acquistate con i benefici prima casa nel terreno nazionale;
- L’immobile deve essere non di lusso ai sensi del Decreto Ministeriale del 2 agosto 1969.
Le cause di forza maggiore per le agevolazioni sulla prima casa
Spesso capita che si acquista un’abitazione e la si ristruttura ma purtroppo trascorrono i fatidici 18 mesi entro cui è necessario variare la residenza nel comune dove si è acquistata la casa con le agevolazioni fiscali. Sicuramente l’evento causa di forza maggiore deve essere imprevedibile ossia non conosciuto al momento della stipula dell’atto (altrimenti non verrebbe preso in considerazione perchè non di forza maggiore).
I lavori di ristrutturazione che impediscono di soggiornare nella nuova casa di per se non costituiscono una causa di forza maggiore. Il protrarsi dei lavori di manutenzione, anche se causato da terzi fanno perdere i vantaggi fiscali (cfr Cassazione con ordinanza n. 13800 del 9 giugno 2010) e generano sanzioni nella misura del 30% rispetto alla minore imposta versata rispetto a quella dovuta nei modo ordinari (e stiamo parlando di cifre rilevanti) ed interessi calcolati al saggio di interesse legale.
Vi anticipo che potete (se siete svelti e riuscite ad anticipare che non ce la farete) rinunciare ai benefici prima casa per non essere sanzionati.
Vendita e acquisto di casa in costruzione
Se leggete la norma noterete che potrete vendere il bene e riacquistarne uno nuovo sempre con le medesime caratteristiche senza perdere i bene fici prima casa (ma non vale se acquistate prima quello nuovo e poi vendete quello su cui avete beneficiato delle agevolazioni) a patto che l’acquisto avvenga entro un anno dalla cessione dell’abitazione su cui avete goduto dei benefici precedentemente. L’Agenzia delle entrate in una risoluzione concernete sempre la fruizione dei benefici prima casa precisa che entro un anno dalla vendita non è sufficiente iniziare i lavori di costruzione, ma occorre quantomeno realizzare il rustico (muri portanti più copertura, risoluzione 16 marzo 2004, n. 44/E), altrimenti si decade dai benefici della prima casa è bisogna procedere al riversamento dell’agevolazione fiscale consistente nella minore imposta di registro. In caso di mancata realizzazione del rustico entro un anno, si decade anche dalle agevolazioni sul primo acquisto.
Cause di forza maggiore al mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi
Potete leggere l’articolo sulle cause di forza maggiore che vi hanno impedito di trasferire la residneza in quanto possono esistere diverse motivazioni che hanno impedito il trasferimento e che devono essere provate.
Trasferimento all’estero o Italiani residenti all’estero
Qualora abbiate un immobile prima casa sul territorio nazionale e vi trasferite all’estero sarà necessario dimostrare, nel senso di avere le evidenze documentali atte a farlo (come bollette luce, gas, telefono che ne dimostrino gli effettivi consumi), che la casa all’estero è utilizzata come dimora abituale (cfr RM 31 del 2010). Questa viene indicata come condizione per non decadere dall’agevolazione prima casa sulla casa in Italia. La diretta conseguenza di questo e se non ricordo male anche di una risoluzione del 2011 è che anche chi non risiede in Italia perchè lavora all’estero potrà godere dei benefici prima casa per abitazioni acquistate sul territorio italiano. Resta il dubbio se il periodo quinquennale di tutela fiscale operi anche in questo caso ossia. Se ho una casa acquistata oltre cinque anni fa e mi trasferisco al sesto anno, sarà necessario verificare questo per trasferirsi all’estero? Dalla ratio normativo sembrerebbe di no in quanto l’intento è quello di tassare acquisti speculativi che vengono forfettariamente individuati in quelli che si situano nel quinquennio dall’acquisto.
Per quello che concerne gli italiani residenti all’estero ed i benfici prima casa vi segnalo la circolare dell’agenzia delle entrate numero 19 del 2001 in cui si chiarisce che anche coloro che sono residenti all’estero per motivi di lavoro, possono acquistare casa in Italia fuendo delle agevolazioni fiscali prima casa, anche se non iscritti all’Aire.
Vi ricordo che se vendete l’abitazione prima dei cinque anni dall’acquisto decadrete dai benefici oltrechè essere tassati sulla plusvalenza, ma per questi approfondimenti oltrechè la lettura delle norme e delle sentenze vi sono anche gli articoli di approfondimento qui sotto.
Articoli di approfondimento:
Acquisto e vendita prima dei 5 anni
Agevolazioni prima casa nel caso di donazione, successione e legato
Agevolazione prima casa in caso di separazione tra coniugi e assegnazione da parte del Giudice della casa ad uno solo dei coniugi
Decadenza dell’agevolazione prima casa in caso di comunione e separazione legale di beni.
Vi consiglio anche di leggere questo articolo dedicato all’analisi e scelta di quale prezzo indicare nell’atto di cessione di una casa o immobile.
Articoli correlati:
IMU: nuova imposta unica municipale nel settore immobiliare
Scadenza e versamento cedolare secca
Guida Pratica Imposta Tasse Donazioni


Nella sua domanda ce ne sono due:
nella prima mi chiede se può effettuare l’acquisto si una seconda “prima casa” in altro comune e già le dico che non si può fare usufruendo delle agevolazioni fiscali in materia di minore imposta di registro, anche se sposta la sua residenza.
Altro discorso invece se cede la sua prima casa e ne riacquista altra e rispetta tuti i requisiti dichiarativi, di residenza ecc. A quel punto può fruire dei benefici prima casa. Se legge i molti commenti che ci sono stati troverà un caso come il suo di acquisto e riacquisto primo casa, stando attenti a considerare il precedente ed il nuvo “credito di imposta”.
Sul passaggio della prima casa a seconda casa NO, perchè lei non deve essere titolare di altro diritto reale su altro immobile.
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LikeSalve,
Andy scrive:
“Mi risulta dubbio il fatto che non le abbiano concesso la residenza, dal momento che nessuno gliela deve concedere, è un suo diritto stabilirla altrove e non ha bisogno di altro per essere esercitato e non è subordinato ad autorizzazione, se non quella dei vigili urbani che le bussano a casa per verificare se realmente è casa.”
La residenza mi è stata negata adducendo che da verifiche fatte non sussistevano i presupposti di dimora abituale dato che la polizia locale non mi aveva trovato in casa per 2 controlli su tre essendo questi avvenuti durante le ore in cui mi trovavo al lavoro. contestato l’accertamento dimostrando con il cartellino che durante quei controlli ero al lavoro ho ripresentato la domanda ma nulla di fatto, quindi mi sono rivolto alla prefettura che ha mandato i carabinieri in orari notturni a controllare se effettivamente domivo li, ma nonostante mi abbiano sempre trovato la mia domanda è stata respinta. Avrei dovuto rivolgermi al giudice ma ho desistito. Il paese gode dei privilegi delle comunità montane e per loro il numero dei residenti è importante, in più essendo una località turistica molti provano a far passare seconde case per prima casa per godere delle agevolazioni.
Preso atto di ciò volevo solo sapere se ed entro quanto potrebbero contestarmi la perdita del diritto alle agevolazioni sull’imposta di registro. Rogito fatto a dicembre 2006.
Grazie bruno
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Likebuonasera Bruno,
ne parlavo la sera scorsa con una amica delle storture del sistema che fissa un orario di ricevimento per avere la “certezza” che quella sia la ddimora abituale, una follia tutta italiana. Mi stupisce che glila abbiano negata anche dopo la testimonianza di un organo indipendente ed istituzionale come l’arma; qualcosa mi dice che non deve essere stato proprio morbido nel mostrare le sue ragioni ai vigili e paga lo scotto.
Lei ha tutte le ragioni e sono certo che, sempre che abbia evidenza documentale della sua dimora presso l’abitazione possa difendersi in giudizio. le dico difendersi in giudizio perchè il temrine entro cui spostare la residneza era di 18 mesi e sono scaduti, quindi è potenzialmente accertabile. Per difendersi mi raccomando di mantenere evidenza di quello che fatto (a mio avviso più che sufficiente) per dimostrare che lei dimori lì. Se è in buona fede non è lei che deve temere l’accertamento ma i vigili che si troveranno a doverle risarcire i danni.
Faccio il tifo per lei perchè a loro non costa nulla storcersi e negarle la residenza, mentre noi siamo qui come due idioti a cercare il modo per dimostrare di avere ragione. Senza parole, se le fanno un accertamento mi chiami che scriviamo insieme il ricorso. Mi scusi ma odio le prepotenze, è più forte di me.
Saluti
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Likebuongiorno,
avrei un dubbio da chiarire, ho letto un pò in giro senza trovare risposta.
Ho comprato una casa con agevolazioni di prima casa nel genn 2008, se ora, come investimento, comprassi un altro appartamento nello stesso comune, da affittare a terzi, perderei le agevolazioni usufruite?
Spero sia chiara la questione.
grazie
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LikeE finalmente è giunto qui allora, dopo tanto vagare.
Le consiglio di leggere la cricolare ministeriale del 2 marzo 1994 n. 1 nella quale al punto 4 viene detto che “4) Qualora oggetto del contratto sia l’acquisto di un immobile locato, lo stesso rientra – come già precisato in precedenza con la circolare n. 29 del 1982 – nella norma di favore purché ricorrano le altre condizioni previste dalla legge”.
Sul particolare punto la norma in esame è da considerarsi meno restrittiva della precedente. Non è previsto, infatti, che venga resa in atto, a pena di decadenza, la dichiarazione di voler adibire l’immobile acquistato, usufruendo dei benefici fiscali, a propria abitazione.
Non solo, al punto 2 la circolare recita che “Qualora l’acquirente risulti già proprietario di un immobile non idoneo ad abitazione, ad esempio un fabbricato classificato in categoria A10 destinato a ufficio, l’agevolazione può essere concessa”.
L’intento della norma qui è soddisfare il bisogno abitativo primario basato sulla titolarità del primo immobile.
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LikeBuon giorno
2 anni fa ha ricevuto in donazione dai genitori una casa per la quale ho richiesto i benefici di “prima casa” nel comune1. Successivamente ho portato la residenza in quella casa.
Oggi vorrei acquistare una casa nel comune2 diverso da quello in cui risiedo attualmente (comune1) (sono stato trasferito dal comune3 al comune2).
Aggiungo che il mio coniuge (in comunione dei beni) possiede, nel comune2, 1/3 di un immobile (ricevuto in eredità dai genitori) nel quale risiede un suo parente(concesso in comodato d’uso).
La domanda è la seguente: poichè nel primo caso io ho avuto l’agevolazione per donazione gratuita mentre in questo caso stiamo acquistando, a titolo oneroso, nel comune2 diverso da comune1 posso avere nuovamente l’agevolazione prima casa (senza rivendere l’immobile ricevuto in donazione)?
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LikeMi preme sottolineare dei principi cardine della disciplina sulle agevolazioni fiscali prima casa. Il legislatore dice che non si può avere una seconda casa nello stesso comune, questo recita letteralmente. Ma se impone anche di prendere la residenza in quel comune, sta implicitamente affermando che non possiamo avere altre “prime case” in altri comuni, perchè non possiamo avere più residneze in diversi comuni.
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Likemia madre è proprietaria con suo fratello di un rustico con terreno agricolo. Mia madre risiede nel rustico (il fratello no). Ora Lei sta acquistando un’appartamento in costruzione nello stesso comune del rustico dove Lei andrà a vivere. Il rustico è stato messo in vendita (non ancora venduto). Può usufruire delle agevolazioni come prima casa?
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Likeho comprato 3 anni fa propieta di mia madre lasciandole usufrutto purtroppo e deceduta a dicembre e ho preso una caparra per vendita casa che si rogitera a ottobre. ho avuto agevolazioni prima casa sto comprando un’altra casa in toscana il notaio vuole trattenermi circa 13000 euro come cauzione in caso non ricompro casa entro un anno dalla vendita se io vado con un compresso privato con un deposito di circa 20000 euro sono obbligata a lasciare il deposito al notaio o e’ un documento legalmente accettabile perche’ non mi trattenga i soldi e io proceda con la mia compera ??o comunque me li deve trattenere fino a che non rogito la nuova casa???
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LikeBuonasera Carolina,
il comportamento che sta seguendo il notaio è quello che si riscontra nella pratica inerente gli atti di cessione con agevolazioni prima casa.
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