Decadenza Agevolazioni Fiscali Prima Casa
Si possono avere diverse cause di decadenza dalle agevolazioni prima casa nel caso di acquisto di immobile adibito ad abitazione principale da parte del singolo acquirente o da parte dei coniugi in comunione o in separazione dei beni.
Come possiamo vedere le cause di decadenza ruotano sempre intorno ai requisiti per lo sfruttamento del beneficio fiscale e proviamo a fare un elenco delle cause di decadenza per le fattispecie più comuni e per i casi più particolari seppur vi consigliamo di leggere sempre la guida fiscale prima casa.
La prima causa di decadenza si verifica quando un l’immobile non è ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisce entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività , ovvero, anche nel caso in cui si sia trasferito all’estero per motivi di lavoro (meglio se certificati per iscritto dal datore di Lavoro)ovvero in quello in cui ha la sede legale la società , azienda o semplicemente esercita l’attività  il suo datore di lavoro o ancora il caso in cui possa essere considerato come un emigrato all’estero (specificherò cosa si intende per emigrato all’estero).
Altra causa di decadenza e di revoca dell’agevolazione fiscale sulla prima casa si ha quando al momento dell’acquisto davanti al Notaio non si rende nell’atto la dichiarazione di voler adibire questo immobile a prima casa, cosa che deve essere scritta nell’atto notarile come un vera e proprio dichiarazione di intento.
Tuttavia si registrano dei casi particolari come emerso nei commenti o anche nell’articolo dedicato alle domande e risposte sulla prima casa che non sempre è possibile soddisfare questo requisito perché non si faccia in tempo, per cause di diverso motivo che in giurisprudenza della prima casa devono essere chiamate cause di forza maggiore.
Quali sono le cause di forza maggiore
Potete trovare un post dedicato alle cause di forza maggiore in cui vi enunciamo alcune fattispecie giurisprudenziali che ho avuto il piacere di leggere e alcuni principi in esse contenuti che possono servire da guida . La causa di forza maggiore si deve caratterizzare per la mancanza di volontà e di elementi discrezionali del contribuente e per la straordinarietà e l’imprevedibilità dell’evento al momento della stipula dell’atto.
Per esempio il ritardo nel trasferimento della sede in altro comune o all’estero di per sé non è considerata una causa di forza maggiore in grado di impedire la decadenza almeno in una delle pronunce giurisprudenziali. Un altro esempio scuola potrebbe essere l’avvenimento si un sisma nel comune si è acquistata l’abitazione oppure consiste nel ritardato o mancato rilascio della casa da parte del affittuario o locatario se non avvalorate da elementi che manifestano come il contribuente abbia fatto di tutto per entrare in possesso dell’immobile attraverso azioni giudiziarie, seppur verrebbe da pensare che per fare questo il contribuente sostiene dei costi che difficilmente saranno recuperati e per fare questo si rischia di neutralizzare il beneficio fiscale.
Mancato trasferimento della residenza
Si riscontra anche una parte dei contribuenti che dichiara di voler trasferire la residenza nella nuova abitazione ma poi o se ne scorda, o cambia idea e resta a vivere in altra abitazione o sposta la residenza ma in realtà vive altrove.
Sanzioni in caso di decadenza dai benefici fiscali prima casa
Vi ricordiamo che la mendacità della dichiarazione di intento resa nell’atto notarile è sanzionata con la decadenza del beneficio e l’erogazione di una sanzione nella misura del 30% come anche negli altri casi di decadenza.
In questo caso però bisogna considerare che non solo vi deve essere, per il soddisfacimento del cambio di residenza il dato fattuale della richiesta all’anagrafe, ma il fisco potrà accertare se effettivamente il contribuente soggiorno li. Non è un caso che i vigili vengono a controllare se si risiede nell’abitazione prima di concedere la residenza e prova dell’effettiva abitazione sarà dato anche dalle bollette della luce, acqua e gas.
Se avete invece ricevuto una casa per successione o donazione precedentemente non sarà di ostacolo questo all’acquisto di altra abitazione sfruttando le agevolazioni fiscali prima casa, stante il rispetto degli ulteriori requisiti che trovate nella guida fiscale prima casa.
Lo stesso dicasi per il possesso di una nuda proprietà , ma leggermente diverso il discorso: infatti di per se il possesso di un diritto quale la nuda proprietà non impedisce lo sfruttamento e delle agevolazioni prima casa sempreché che la stesa nuda proprietà non sia stata acquistata con i benefici prima casa.
Altra causa di decadenza prevista dal legislatore comprende anche la vendita o la donazione anche a parenti prima dei cinque anni dalla data di stipula dell’atto notarile.
Anche nel caso in cui abbiate intenzione di cedere una quota parte dell’immobile ricordate che l’imposta sarà richiesta anche per quota quindi potreste essere oggetto di accertamento anche solo per uno quota.
Seppur potrebbe sembra un caso particolare dalle domande mi sembra di capire che la cessione dell’abitazione finalizzata alla costruzione di una nuova con i benefici prima casa non sia poi così raro. L’unica cosa che dovete prendere in considerazione è che il riacquisto deve avvenire entro l’anno. Per venire ad esistenza ritengo che si debba avere l’abitabilità , anche se poi so per esperienza che questa arriva con tempi molto lunghi quindi occhio. Altra casistica che si potrebbe presentare riguarda la decadenza in caso di vendita di casa infraquinquennale da parte degli eredi anche se in questo caso ritengo che non possa essere applicata alcuna causa di decadenza.
Italiano Emigrato all’estero (anche non iscritto all’AIRE)
Anche il soggetto italiano che diviene residente all’estero sia per motivi personali sia per motivi di lavoro può comunque sfruttare il beneficio dellla prima casa per immobili però situati sul territorio Italiano. Per fruire dell’agevolazione non sarà necessario essere iscritto all’AIRE anche se in sede di controlli sarà necessario dare prova della residenza all’estero.
Altre Guide correlate
Consulta anche la Guida Fiscale al calcolo dell’ICI.
Consulta anche la Guida Fiscale alla detrazione degli interessi passivi su mutuo.
Cedolare Secca sugli affitti
Aggiornamento Novembre 2011:
Per evitare le sanzioni è possibile prima dei 18 mesi presentare un’istanza di interpello per la rinuncia alle agevolazioni prima casa in caso di impossibilità a trasferire la residenza con pagamento dell’imposta differenziale e degli interessi legali, ma senza pagare le sanzioni, leggi l’articolo di approfondimento qui sotto.
Rinuncia alle agevolazioni per evitare le sanzioni


Salve, Per quanto riguarda i conti sull’imposta di registro,catastale,ipotecaria ci sono e considerandoli al 50%(la mia parte visto che il tutto era cointestato) la cifra è intorno a cio che io immaginavo.
Per cio che riguarda la perdita dei benefici sul mutuo nè su internet nè agli uffici sono riusciti a darmi una risposta chiara e precisa su CHE CONTI DEVO FARMI PER SAPERE COSA STO PAGANDO.Sapete farmi proprio l’elenco di cosa devo calcolare x il mutuo?( oltre 30% di multa su COSA? gli interessi passivi di cui parlano non credo siano 3000 euro su 100.000 di mutuo (50.000 mia parte).Mi pare un’esagerazione incomprensibile.
Ps ho 22 anni e non posso permettermi da sola di capire queste cose,ho bisogno di aiuto!
-Grazie
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LikeA mio modesto avviso lei può accedere al regime dei minimi per durata residua del regime quinquennale, pertanto avedo già fruito del regime dei minimi nel 2012 le resterebbero 4 anni. Il 25 gennaio prenderò parte a telefisco 2012 e le spero di poterle dare risposte più certe a seguito del confronto con tanti altri colleghi oltrechè l’amministrazione finanziaria.
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LikeLodevole che lei si interessi di queste tematiche a questa età . Rispetto alla detrazione degli interessi passivi sul mutuo lei non dovrebbe incorrere in sanzioni perchè sarà sufficiente non detrarli dall’anno in cui non rispetta più i requisiti per detrarli. le detrazioni passate non saranno riprese a tassazione con applicazione delle sanzioni.
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LikeGrazie mille,io cerco di capire il perché delle cose per trarne insegnamento,anche se non nego che mi piacerebbe passare il tempo a far altro!!
Vi ringrazio per la pazienza nel darmi risposte…ma non operando nel settore per me il vostro linguaggio appare assai complesso…cosa intende con “dall’anno in cui non ha i requisiti per detrarli?”. Io ho rigirato con relativo mutuo nel giugno 2010 e rivenduto la casa nel gennaio 2011.cosa devo calcolare?
Inoltre chiedo scusa ma cosa si intende con “regime dei minimi”?
Sono totalmente ignorante in materia,chiedo venia.
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LikeSalve!!
dopo tante ricerche forse ho trovato la “lista” di elementi che cercavo per avere le idee chiare….quando si parla di prima casa e agevolazioni si nominano sempre le imposte o l’iva ma ho trovato pochissimi documenti chiari riguardanti il mutuo!!
Le elenco ciò che ho capito,mi puo dire se vi sono errori?
Dunque rinunciando ai diritti prima casa devo ridare:
-7%-3%= 4% imposta registro
-2%-168 euro per imposta ipotecaria
-1%- 168 euro per imposta catastale
-sanzione del 30% sulle MAGGIORI imposte dovute (quindi sul 4%)
-interessi di mora 1%
(ho letto anche una tassazione 2% su plusvalenza solo se nn è stata usata come abitaz principale..ma nn è il mio caso)
IL TUTTO SUL VALORE CATASTALE DELL’IMMOBILE!
per il mutuo:
-da quanto ho capito ho avuto una detrazione del 19% dell”imposta sul reddito”(non ho capito cosa sia) per:
-interessi passivi
-oneri accessori( intermediaz immobiliare che nn ho avuto+oneri fiscali(imposta iscrizione e canc ipoteca che nel mio caso cmq ho visto esser pochi euro)+ spese notarili(nn capisco perche se ho trovato un notaio economico mo devo pure pagarne le conseguenze)+ spese istruttoria+ perizia tecnica)
-”quote rivalutazione di dipendenti da clausole di indicizzazione” (questo nn ho proprio capito)
Riesce ad aiutarmi a tradurre tutto cio’???dai miei calcoli tutti questi oneri piu interessi calcolandone il 19% non arrivo certo a 3000 euro!!!non capisco..
Grazie
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LikePer l’imposta di registro quello che riporta è corretto, per gli interessi passivi per l’abitazione principale invece spero abbia letto l’articolo nel quale si dice che lei ogni hanno se ha un mutuo acceso paga interessi passivi alla banca supponiamo per 2.000 euro. Quei 2.000 dell’anno supponiamo 2011 euro si possono detrarre dalle imposte irpef che paga sul 2011. Nel 2012 si potrà detrarre gli interesis passivi che paga nel 2012 e così via. Se però nel 2013 vende la casa e non è più la sua abitazione principale allora questo diritto alla detrazione decade. Sono stato molto sintetico e riduttivo per poterle essere di aiuto, spero.
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LikeOk questo è chiaro…Io il mutuo l’ho aperto e poi estinto in 6 mesi nel 2010…supponiamo che in quei sei mesi ho avuto interessi passivi di 1000 euro(ora non ho le carte alla mano).su quei 1000 euro io ho detratto col 730 dell’anno dopo in riferimento al 2010 la mia parte,quindi 500 euro…di cui m hanno ridato ovviamente una parte….
Ora perchè sono 3000 gli euro??è questo che nn comprendo..!!
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