Rinuncia all’agevolazione fiscale prima casa per evitare sanzioni o multe dal Fisco dopo i 18 mesi

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prima casaIn caso non si riesca a spostare la residenza nel comune ai fini dell’agevolazione fiscale prima casa (o benefici prima casa) è conveniente presentare un’istanza di rinuncia prima del decorso dei 18 mesi in cui si rinuncia all’agevolazione in modo da evitare l’applicazione della multa mentre rstano dovuto gli interessi legali calcolati dal giorno del rogito notarile al giorno di versamento della differenza tra quanto dovuto e quanto versato precedentemente.

La residenza come primo requisito delle agevolazioni fiscali prima casa

La condizione per fruire delle agevolazioni prima casa necessita di una dichiarazione da rendere al momento dell’acquisto della prima casa che consiste nell’impegno a spostare la propria residenze nel comune dove è situato l’immobile oggetto di agevolazione e questa dichiarazione è esplicitamente previsto che sia per legge a pena di decadenza dall’agevolazione.

Sanzione sull’agevolazione prima casa

Il disposto normativo prevede inoltre che nei casi di decadenza dall’agevolazione prima casa sarà obbligatorio versare il differenziale dell’imposta oltre sanzioni del 30% e degli interessi legali. La sanzione sarà irrogata mediante una cartella di pagamento ed avrà ad oggetto principlamente tre voci:

  • Differenziale tra imposta di registro pagato in misura ridotta e imposta in misura ordinaria;
  • Applicazione al valore di cui sopra della percetuale del 30%;
  • Applicazione degli interessi legali secondo il tasso di riferimento;
  • Altri valori minori per costo della riscossione.

Con un’istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate un contribuente ha chiesto esplicitamente se fosse possibile rinunciare prima del decorso dei 18 mesi alle agevolazioni prima casa, perchè per cause di forza maggiore non avrebbe potuto trasferirsi in tempo ed ha chiesto la non applicazione delle sanzioni.

Prescrizione dell’azione di accertamento

Prima di correre ai ripari verificate che non siano decorsi i termini prescrizionali per l’azione di accertamento ai fini delle imposte di registro in quanto per questa tipologia di tributo e questa fattispecie non vigono i soliti termini quinquennali ma quelli definiti nell’articolo 76 del testo unico delle imposte di registro e che impone agli uffici di accertare eventuali violazioni entro il termine di tre anni per accertare se il contribuente che ha acquistato una ‘prima casa’ usufruendo dei benefici fiscali abbia rispettato le condizioni previste per ottenere le agevolazioni.

Qualora sia prescritta non scordatevi che dovrete comunque azionarvi per farvi annullare l’atto presso il soggetto che l’ha emesso ed i cui riferimenti a cui inviare o recarvi sono inseriti nell’atto stesso. L’impugnazione avverrà attraverso un ricorso da presentare in commissione tributaria. Non vi riducete all’ultima settimana per dare incarico ad un commercialista di assistervi ma fatelo subito. I tempi tecnici di redazione possono essere di diversi giorni per cui non rischiate di scavare i termini altrimenti la vostra azione sarebbe nulla e sareste obbligati a pagare l’importo richiesto.

La rinuncia alle agevolazioni fiscali prima casa: prima o dopo i 18 mesi fa la differenza

L’Agenzia delle Entrate ha risposto che qualora si presenti presso l’ufficio territoriale competente, per intenderci quello competente secondo il comune dove è situato l’immobile o quello dove ha la residenza il contribuente (ossia l’altro comune se differente) il differenziale di imposta di registro o di Iva (nel caso di acquisti direttamente da un’impresa) comprensivo degli interessi che maturano al saggio di interesse legale giornaliero che va dalla data dell’atto notarile (giorno da cui in teoria nasce il l’obbligazione tributaria al versamento delle imposte di registro) al giorno di effettivo versamento.
Questa conclusione non la trovate in alcuna norma in quanto non c’è scritto espressamente che ci si può rinunicare tuttavia l’agenzia delle entrate con la propria risoluzione ministeriale numero 105 è giunta finalmente, oserei dire, a queste conslusioni ossia potete finalmente rinunciare volontariamente al beneficio. In tal modo se dopo aver reso le dichiarazioni nell’atto notarile vi renderete conto di non poterle più soddisfare, e mi riferisco al trasferimento della residenza per motivi di forza maggiore allora potrete chiedere espressamente di poter rinunciare alle agevolazioni

Quali le conseguenze della rinuncia alle agevolazioni fiscali

Naturalmente non pensate che facendo questo geste il fisco non vi chiederà niente, e quando ci casca. Dovrete versare il differenziale tra l’imposta di registro versata nella misura ridotta dell’1% contro quella ordinaria sulle seconde case che è ben, udite udite del 9%. La rinuncia inoltre sarà riconosciuta si dovrà fare riferimento al termine dei 18 mesi per la modifica della residenza la decadenza dall’agevolazione. Nel caso in cui, invece, non siano ancora trascorsi e non possiate trasferire la residenza potrete revocare la dichiarazione dovrete presentare un’istanza all’ufficio territoriale competente presso il quale è stato registrato l’atto, chiedendo la riliquidazione dell’imposta nella misura ordinaria versando così il differenziale tra imposta agevolata e quella normale. L’ufficio recepita l’istanza ricalcola il dovuto e vi fa avere l’atto senza sanzioni da versare comprensivo degli interessi legali ma senza sanzioni come detto prima.

Se invece sono decorsi i 18 mesi per il trasferimento della residenza potrete sanare la questione ma avvalendovi del ravvedimento operoso con cui applicherete si le sanzioni ma in misura estramente ridotta e calcolando il decorso della sanzione dal giorno in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione. Ricordo che le parole in celeste sono i link per gli articoli di approfondimento.

Vi segnalo che qualora siete foste stati accertati dall’agenzia delle entrate riguarda le dichiarazioni da rendere nell’atto sulle unità locali immobili case o appartamenti sul territorio nazionale dal primo gennaio 2016 anche coloro che al momento dell’atto possiedono già un immobile potranno chiedere di godere dei benefici prima semprechè procedano al riacquisto entro un anno dalla data del rogito di acquisto dell’abitazione acquistata con le agevolazioni.

Sanzione sulle agevolazioni prima casa

In sostanza quindi lo scherzetto vi costerà il 9% del valore catastale aggiornato che indicherete nell’atto…quasi una follia se pensate.

Lo Stato si prende il 9% del valore catastale…io lo trovo un valore inaccettabile per un paese civile. Con quei soldi, che diciamolo non servono a niente nella pratica o quanto meno possiamo dire che più che remunerano l’attività operativa che esiste dietro la registrazione dell’atto. Non serve veramente ad effettuare un’opera di trascrizione compilata che andrà sui sacri registri in quanto ad oggi è tutto dematerializzato e per di più la registrazione telematica al Catasto immobiliare è effettuata dai Notai per cui a che titolo versiamo quest’imposta???? … lasciamo perdere.

So solo che con quei soldi le persone ci potrebbero rifare una stanza per i figli oppure meglio ancora andarci in vacanza piuttosto che regalarli ad un apparato burocratico come il catasto. Se poi un giorno vi volete rendere conto di come stanno messi fateci anche un giro così capirete come sono impiegati i vostri soldi e quel 9% di imposta di registro….scusate ma capita che quando si scrive di domenica pomeriggio ed il giorno dopo si lavora si è un po’ critici.

Agevolazione Prima Casa
Decadenza agevolazioni prima casa

Come si calcola il valore catastale di un immobile a cui applicare l’imposta di registro

Potrebbe interessarvi anche l’articolo dedicato al valore catastale di casa e dei terreni

 

http://www.tasse-fisco.com/finanziaria-manovra-dl/nuovo-ravvedimento-operoso-2011-tabella-con-le-nuove-sanzioni/4145/

http://www.tasse-fisco.com/case/prezzo-valore-registro-acquisto-terreno-accertamenti/33645/

http://www.tasse-fisco.com/case/prima-casa-2010-agevolazioni-fiscali-imposta-registrochi-come-quando-quanto-vale/1944/

82 COMMENTS

  1. Ma questa rinuncia sarebbe possibile anche nel caso in cui, dopo essersi impegnati a vendere/alienare entro un anno dall’acquisto, un immobile precedentemente acquistato con agevolazione prima casa, nell’impossibilità di farlo (o avendo cambiato idea) si decide di tenere il vecchio immobile e pagare l’imposta in forma piena?

  2. Buongiorno,
    Non ho chiaro da chi devo andare o quale figura professionale contattare per autodenunciarmi per rinunciare alle agevolazioni prima casa in quanto impossibilitata a trasferire la residenza nella casa che ho comprato con tali agevolazioni?
    Devo rivolgermi ad un notaio o ad altra figura?
    Grazie se vorrà aiutarmi

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