Prima casa 2012 Agevolazioni fiscali: chi come quando quanto vale l’imposta di registro
Agevolazioni fiscali prima casa: acquistare l’immobile con un mutuo ipotecario significa anche avere la possibilità di risparmiare sulle imposte o tasse da versare a titolo di Iva, imposta di registro, ipotecarie e catastali e anche di fuire della detrazione degli interessi passivi sul mutuo. L’applicazione del beneficio fiscale prima casa comporta l’applicazione in misura ridotta, a seconda dei casi dell’imposta di registro del 3% anziché del 7%, dell’IVA del 4% anziché del 10% e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 168 euro anziché del 2% e dell’1%: insomma un rilevante e determinante vantaggio fiscale e di risparmio nelle decisioni di acquisto di case, ville, appartamenti e immobili in genere.
Chi può usufruire dell’agevolazione prima casa.
Requisiti oggettivi su quali immobili è possible richiedere le agevolazioni fiscali per le nostre prime case. L’immobile acquistato deve avere la destinazione abitativa e non deve essere una casa di lusso pertanto sono esclusi gli uffici accatastati come A/10, a meno che non siano nuovamente accatastati in modo diverso. L’agevolazione è limitata a una sola abitazione sita nel comune in cui si trova l’immobile da acquistare o dove il contribuente ha intende trasferire la residenza: va da sé che non si può acquistare in un altro comune e richiedere una nuova agevolazione prima casa… in quanto non si potrebbe soddisfare il requisito della abitazione principale. Questo vale per qualsiasi diritto reale come anche la nuda proprietà, l’usufrutto uso abitazione di altro immobile sito nel territorio nazionale, anche se posseduti non esclusivamente ma in comunione legale con il coniuge. Vero è che si può scegliere su quale immobile fruire dell’agevolazione a seconda di dove si ha la residenza.
Requisiti soggettivi richiesti per poter usufruire delle agevolazioni prima casa
Per poter usufruire dei benefici suddetti sarà necessario quale condizione necessaria, rendere le dichiarazioni in atto che “…l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio nazionale. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto”.
Come fare ad avere l’agevolazione prima casa con imposta di registro ridotta al 3% e imposte ipotecarie e catastali fisse a 168 euro
Per poter fruire dell’agevolazione sarà necessario rendere una dichiarazione dal notaio al momento della stipula dell’atto a pena di decadenza in cui si manifesta la volontà di stabilire nel comune dove ha acquistato la prima casa ed ha spostato la residenza o intende farlo entro 18 mesi dalla data di acquisto, e di non essere titolare di altro diritto, né esclusivo né in comunione con altri, di diritti reali su altra abitazione ed acquistate già usufruendo del beneficio fiscale prima casa.
Da non dimenticare per fruire dell’agevolazione prima casa: cause di decadenza
Uno dei requisiti di cui ci si scorda spesso è il trasferimento della residenza nel comune dove è ubicato l’immobile da adibire a prima casa entro il termine di scadenza di 18 mesi ai quali questa volta un contribuente ha tentato di addurre come motivazione della ritardata comunicazione il fatto che non era stato possibile per un impedimento oggettivo e non prevedibile, consistente in un’infiltrazione di acque reflue proveniente dall’appartamento sovrastante.
Questa volta la cassazione non ha dato ragione al contribuente in quanto l’impedimento non era oggettivo ma soggettivo e dava al facoltà al contribuente di rimuovere l’impedimento. Ma questo è solo uno dei casi in quanto in fondo troverte anche i riferimenti all’articolo di approfondimento sulle cause di decadenza dei benefici prima casa.
Quando decadono le agevolazioni fiscali 2010 prima casa?
Le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa necessitano di determinati requisiti:
- Non bisogna essere titolari di altri diritti di uso, usufrutto, abitazione, prorpietà su altri immobili siti nello stesso comune nè a titolo esclusivo nè in comunione con il coniuge (comunione sia ordinaria che legale);
- Non bisogna essere titolari di altri diritti di uso usufrutto abitazione, nuda proprietà, o proprietà nè a titolo esclusivo, nè pro quota, nè in comunione legale su altre abitazioni che sono state acquistate con i benefici prima casa nel terreno nazionale;
- L’immobile deve essere non di lusso ai sensi del Decreto Ministeriale del 2 agosto 1969.
Le cause di forza maggiore per le agevolazioni sulla prima casa
Spesso capita che si acquista un’abitazione e la si ristruttura ma purtroppo trascorrono i fatidici 18 mesi entro cui è necessario variare la residenza nel comune dove si è acquistata la casa con le agevolazioni fiscali. Sicuramente l’evento causa di forza maggiore deve essere imprevedibile ossia non conosciuto al momento della stipula dell’atto (altrimenti non verrebbe preso in considerazione perchè non di forza maggiore).
I lavori di ristrutturazione che impediscono di soggiornare nella nuova casa di per se non costituiscono una causa di forza maggiore. Il protrarsi dei lavori di manutenzione, anche se causato da terzi fanno perdere i vantaggi fiscali (cfr Cassazione con ordinanza n. 13800 del 9 giugno 2010) e generano sanzioni nella misura del 30% rispetto alla minore imposta versata rispetto a quella dovuta nei modo ordinari (e stiamo parlando di cifre rilevanti) ed interessi calcolati al saggio di interesse legale.
Vi anticipo che potete (se siete svelti e riuscite ad anticipare che non ce la farete) rinunciare ai benefici prima casa per non essere sanzionati.
Vendita e acquisto di casa in costruzione
Se leggete la norma noterete che potrete vendere il bene e riacquistarne uno nuovo sempre con le medesime caratteristiche senza perdere i bene fici prima casa (ma non vale se acquistate prima quello nuovo e poi vendete quello su cui avete beneficiato delle agevolazioni) a patto che l’acquisto avvenga entro un anno dalla cessione dell’abitazione su cui avete goduto dei benefici precedentemente. L’Agenzia delle entrate in una risoluzione concernete sempre la fruizione dei benefici prima casa precisa che entro un anno dalla vendita non è sufficiente iniziare i lavori di costruzione, ma occorre quantomeno realizzare il rustico (muri portanti più copertura, risoluzione 16 marzo 2004, n. 44/E), altrimenti si decade dai benefici della prima casa è bisogna procedere al riversamento dell’agevolazione fiscale consistente nella minore imposta di registro. In caso di mancata realizzazione del rustico entro un anno, si decade anche dalle agevolazioni sul primo acquisto.
Cause di forza maggiore al mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi
Potete leggere l’articolo sulle cause di forza maggiore che vi hanno impedito di trasferire la residneza in quanto possono esistere diverse motivazioni che hanno impedito il trasferimento e che devono essere provate.
Trasferimento all’estero o Italiani residenti all’estero
Qualora abbiate un immobile prima casa sul territorio nazionale e vi trasferite all’estero sarà necessario dimostrare, nel senso di avere le evidenze documentali atte a farlo (come bollette luce, gas, telefono che ne dimostrino gli effettivi consumi), che la casa all’estero è utilizzata come dimora abituale (cfr RM 31 del 2010). Questa viene indicata come condizione per non decadere dall’agevolazione prima casa sulla casa in Italia. La diretta conseguenza di questo e se non ricordo male anche di una risoluzione del 2011 è che anche chi non risiede in Italia perchè lavora all’estero potrà godere dei benefici prima casa per abitazioni acquistate sul territorio italiano. Resta il dubbio se il periodo quinquennale di tutela fiscale operi anche in questo caso ossia. Se ho una casa acquistata oltre cinque anni fa e mi trasferisco al sesto anno, sarà necessario verificare questo per trasferirsi all’estero? Dalla ratio normativo sembrerebbe di no in quanto l’intento è quello di tassare acquisti speculativi che vengono forfettariamente individuati in quelli che si situano nel quinquennio dall’acquisto.
Per quello che concerne gli italiani residenti all’estero ed i benfici prima casa vi segnalo la circolare dell’agenzia delle entrate numero 19 del 2001 in cui si chiarisce che anche coloro che sono residenti all’estero per motivi di lavoro, possono acquistare casa in Italia fuendo delle agevolazioni fiscali prima casa, anche se non iscritti all’Aire.
Vi ricordo che se vendete l’abitazione prima dei cinque anni dall’acquisto decadrete dai benefici oltrechè essere tassati sulla plusvalenza, ma per questi approfondimenti oltrechè la lettura delle norme e delle sentenze vi sono anche gli articoli di approfondimento qui sotto.
Articoli di approfondimento:
Acquisto e vendita prima dei 5 anni
Agevolazioni prima casa nel caso di donazione, successione e legato
Agevolazione prima casa in caso di separazione tra coniugi e assegnazione da parte del Giudice della casa ad uno solo dei coniugi
Decadenza dell’agevolazione prima casa in caso di comunione e separazione legale di beni.
Vi consiglio anche di leggere questo articolo dedicato all’analisi e scelta di quale prezzo indicare nell’atto di cessione di una casa o immobile.
Articoli correlati:
IMU: nuova imposta unica municipale nel settore immobiliare
Scadenza e versamento cedolare secca
Guida Pratica Imposta Tasse Donazioni


capisco perfettamente che il notaio voglia tutelare gli acquirenti la mia domanda e’ se portando un compromesso privato per la compera di una casa di valore intorno ai 100,000 euro con un deposito di 20,000 euro sono costretta a lasciare la caparra di 13000 ial notaio o se il compromesso e’ documento sufficente per provare al notaio che sto comprando una casa entro l’anno cioe il rogito verra fatto a febbraio e quindi non e’ necessaria la trattenuta dei 13000. io ho firmato nell’atto di compromesso che lascerei il deposito al notaio ma credo che con una prova di compera come un compromesso con 20000 di deposito senza clausule sia piu che provato che sto comprando e che quindi non ha motivo di trattenermi i soldi.
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Likesalve Andy ,
capisco perfettamente che il notaio voglia tutelare gli acquirenti la mia domanda e’ se portando un compromesso privato per la compera di una casa di valore intorno ai 100,000 euro con un deposito di 20,000 euro sono costretta a lasciare la caparra di 13000 ial notaio o se il compromesso e’ documento sufficente per provare al notaio che sto comprando una casa entro l’anno cioe il rogito verra fatto a febbraio e quindi non e’ necessaria la trattenuta dei 13000. io ho firmato nell’atto di compromesso che lascerei il deposito al notaio ma credo che con una prova di compera come un compromesso con 20000 di deposito senza clausule sia piu che provato che sto comprando e che quindi non ha motivo di trattenermi i soldi.
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LikeA naso perchè ora è un’ora un po’ tarda ritengo che se non c’è rogiro non c’è la prova del riacquisto entro l’anno, ma comuqnue può chiedere direttamente al notaio che seguirà l’atto.
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LikeOK LA RINGRAZIO PER L’ATTENZIONE UN SALUTO
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LikeSe scade la polizza fidejussoria prima della consegna dell’immobile si corrono dei rischi ?
Cosa bisogna chiedere al costruttore prima della scadenza ?
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LikeIo non ho ben capito: ma avendo già acquistato prima casa in comune di Cremona, trascorsi 5 anni la rivendo ed entro un anno acquisto una nuova prima casa a CR o in altro comune, ho nuovamente diritto alle imposte agevolate, iva 4% o registro 3%, oltre all’ipotecaria e catastali fisse? Se si, ho inoltre diritto al credito d’imposta pari a quanto versato nell’acquisto prima casa precedente? E così via se decidessi di cambiare nuovamente prima casa?
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LikeSi, ha diritto al credito di imposta sul riacquisto della prima casa, ma non si dimentichi che oltre al riacquisto entro l’anno ci sono sempre gli altri requisiti da rispettare (variazione residenza, indicazione nell’atto di acquisto del nuovo immobile del credito di imposta precedente in modo tale che il notaio ricostruisca il credito di imposta effettivamente a lei spettante, la casa non di lusso, la variazione della residenza, ecc ecc).
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LikeSto vendendo la prima casa prima dei 5 anni fatidici, per non perdere le agevolazioni relative alla prima casa, posso costruirmi la prima casa su un terreno di proprietà o devo per forza acquistare?
Se posso costruirmi la casa su un terreno di proprietà … a che punto deve essere entro l’anno dalla vendita della prima casa? e quanto tempo può trascorrere prima che ci porti la residenza?
Grazie a chi mi saprà rispondere
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Likesalve Andy, avrei bisogno di un chiarimento: abbiamo costruito sul terreno comprato(1996) la prima casa con l’agevolazione fiscale e ora vogliamo venderla. nel frattempo abbiamo un compromesso per l’aquisto di un altra casa che abitiamo già(residenti)e c’è da fare la registrazione come prima casa. possiamo usufruire dell’agevolazione prima casa anche se non abbiamo ancora venduto l’altra? grazie per la risposta. giulia
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LikeCiao Giulia,
La legge diciamo che che in questa circostanza è un pò cattivella in quanto da una parte ci sembra far accettare il fatto di prendere al tra casa e godere delle agevolazioni a patto che sia in altro comune, dall’altra ci dice che possiamo godere dele agevolazioni solo per quelle destinate ad abitazione principale e nel comune in cui abbiamo la residenza, quelle in cui svolgiamo la nostra attività se diverso da quello da cui risiede, quelle in cui ha sede od esercità l’attività il nostro datore di lavoro se ci siamo trasferiti all’estero per motivi di lavoro. Pertanto non è possibile avere per intenderci due “prime case” nè nello stesso comune, nè in comuni diversi.
In primis vi dico che anche al momento dle pagamento delle somme nel preliminare di vendita se avete i requisiti potete godere dell’agevolazione
Per la vendita ed il riacquisto invece avete di tempo 12 mesi dalla cessione del vecchio alla stipula del nuovo.
Mi resta un dubbio circa la possibilità di acquistare casa in un comune godendo dell’agevolazione trascorrere cinque anni in quel comune, trasferirsi in altro comune e godere di altre agevolazioni e cos’ via. Nella norma non rintraccio il passaggio che mi vieti di godere delle agevolazioni se superati i cinque anni mi trasferisco in altro comune…dubbio sedato, nella dichiarazione da rendere nell’atto nella quale è necessario dichiarare di non essere titolare su tutto il territorio nazionale di altri immobili di cui si è goduto dell’agevolazione prima casa, L.168 del 1982, DL 12 del 1985 e ss modificazioni.
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