Prima casa 2012 Agevolazioni fiscali: chi come quando quanto vale l’imposta di registro
Agevolazioni fiscali prima casa: acquistare l’immobile con un mutuo ipotecario significa anche avere la possibilità di risparmiare sulle imposte o tasse da versare a titolo di Iva, imposta di registro, ipotecarie e catastali e anche di fuire della detrazione degli interessi passivi sul mutuo. L’applicazione del beneficio fiscale prima casa comporta l’applicazione in misura ridotta, a seconda dei casi dell’imposta di registro del 3% anziché del 7%, dell’IVA del 4% anziché del 10% e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 168 euro anziché del 2% e dell’1%: insomma un rilevante e determinante vantaggio fiscale e di risparmio nelle decisioni di acquisto di case, ville, appartamenti e immobili in genere.
Chi può usufruire dell’agevolazione prima casa.
Requisiti oggettivi su quali immobili è possible richiedere le agevolazioni fiscali per le nostre prime case. L’immobile acquistato deve avere la destinazione abitativa e non deve essere una casa di lusso pertanto sono esclusi gli uffici accatastati come A/10, a meno che non siano nuovamente accatastati in modo diverso. L’agevolazione è limitata a una sola abitazione sita nel comune in cui si trova l’immobile da acquistare o dove il contribuente ha intende trasferire la residenza: va da sé che non si può acquistare in un altro comune e richiedere una nuova agevolazione prima casa… in quanto non si potrebbe soddisfare il requisito della abitazione principale. Questo vale per qualsiasi diritto reale come anche la nuda proprietà, l’usufrutto uso abitazione di altro immobile sito nel territorio nazionale, anche se posseduti non esclusivamente ma in comunione legale con il coniuge. Vero è che si può scegliere su quale immobile fruire dell’agevolazione a seconda di dove si ha la residenza.
Requisiti soggettivi richiesti per poter usufruire delle agevolazioni prima casa
Per poter usufruire dei benefici suddetti sarà necessario quale condizione necessaria, rendere le dichiarazioni in atto che “…l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio nazionale. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto”.
Come fare ad avere l’agevolazione prima casa con imposta di registro ridotta al 3% e imposte ipotecarie e catastali fisse a 168 euro
Per poter fruire dell’agevolazione sarà necessario rendere una dichiarazione dal notaio al momento della stipula dell’atto a pena di decadenza in cui si manifesta la volontà di stabilire nel comune dove ha acquistato la prima casa ed ha spostato la residenza o intende farlo entro 18 mesi dalla data di acquisto, e di non essere titolare di altro diritto, né esclusivo né in comunione con altri, di diritti reali su altra abitazione ed acquistate già usufruendo del beneficio fiscale prima casa.
Da non dimenticare per fruire dell’agevolazione prima casa: cause di decadenza
Uno dei requisiti di cui ci si scorda spesso è il trasferimento della residenza nel comune dove è ubicato l’immobile da adibire a prima casa entro il termine di scadenza di 18 mesi ai quali questa volta un contribuente ha tentato di addurre come motivazione della ritardata comunicazione il fatto che non era stato possibile per un impedimento oggettivo e non prevedibile, consistente in un’infiltrazione di acque reflue proveniente dall’appartamento sovrastante.
Questa volta la cassazione non ha dato ragione al contribuente in quanto l’impedimento non era oggettivo ma soggettivo e dava al facoltà al contribuente di rimuovere l’impedimento. Ma questo è solo uno dei casi in quanto in fondo troverte anche i riferimenti all’articolo di approfondimento sulle cause di decadenza dei benefici prima casa.
Quando decadono le agevolazioni fiscali 2010 prima casa?
Le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa necessitano di determinati requisiti:
- Non bisogna essere titolari di altri diritti di uso, usufrutto, abitazione, prorpietà su altri immobili siti nello stesso comune nè a titolo esclusivo nè in comunione con il coniuge (comunione sia ordinaria che legale);
- Non bisogna essere titolari di altri diritti di uso usufrutto abitazione, nuda proprietà, o proprietà nè a titolo esclusivo, nè pro quota, nè in comunione legale su altre abitazioni che sono state acquistate con i benefici prima casa nel terreno nazionale;
- L’immobile deve essere non di lusso ai sensi del Decreto Ministeriale del 2 agosto 1969.
Le cause di forza maggiore per le agevolazioni sulla prima casa
Spesso capita che si acquista un’abitazione e la si ristruttura ma purtroppo trascorrono i fatidici 18 mesi entro cui è necessario variare la residenza nel comune dove si è acquistata la casa con le agevolazioni fiscali. Sicuramente l’evento causa di forza maggiore deve essere imprevedibile ossia non conosciuto al momento della stipula dell’atto (altrimenti non verrebbe preso in considerazione perchè non di forza maggiore).
I lavori di ristrutturazione che impediscono di soggiornare nella nuova casa di per se non costituiscono una causa di forza maggiore. Il protrarsi dei lavori di manutenzione, anche se causato da terzi fanno perdere i vantaggi fiscali (cfr Cassazione con ordinanza n. 13800 del 9 giugno 2010) e generano sanzioni nella misura del 30% rispetto alla minore imposta versata rispetto a quella dovuta nei modo ordinari (e stiamo parlando di cifre rilevanti) ed interessi calcolati al saggio di interesse legale.
Vi anticipo che potete (se siete svelti e riuscite ad anticipare che non ce la farete) rinunciare ai benefici prima casa per non essere sanzionati.
Vendita e acquisto di casa in costruzione
Se leggete la norma noterete che potrete vendere il bene e riacquistarne uno nuovo sempre con le medesime caratteristiche senza perdere i bene fici prima casa (ma non vale se acquistate prima quello nuovo e poi vendete quello su cui avete beneficiato delle agevolazioni) a patto che l’acquisto avvenga entro un anno dalla cessione dell’abitazione su cui avete goduto dei benefici precedentemente. L’Agenzia delle entrate in una risoluzione concernete sempre la fruizione dei benefici prima casa precisa che entro un anno dalla vendita non è sufficiente iniziare i lavori di costruzione, ma occorre quantomeno realizzare il rustico (muri portanti più copertura, risoluzione 16 marzo 2004, n. 44/E), altrimenti si decade dai benefici della prima casa è bisogna procedere al riversamento dell’agevolazione fiscale consistente nella minore imposta di registro. In caso di mancata realizzazione del rustico entro un anno, si decade anche dalle agevolazioni sul primo acquisto.
Cause di forza maggiore al mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi
Potete leggere l’articolo sulle cause di forza maggiore che vi hanno impedito di trasferire la residneza in quanto possono esistere diverse motivazioni che hanno impedito il trasferimento e che devono essere provate.
Trasferimento all’estero o Italiani residenti all’estero
Qualora abbiate un immobile prima casa sul territorio nazionale e vi trasferite all’estero sarà necessario dimostrare, nel senso di avere le evidenze documentali atte a farlo (come bollette luce, gas, telefono che ne dimostrino gli effettivi consumi), che la casa all’estero è utilizzata come dimora abituale (cfr RM 31 del 2010). Questa viene indicata come condizione per non decadere dall’agevolazione prima casa sulla casa in Italia. La diretta conseguenza di questo e se non ricordo male anche di una risoluzione del 2011 è che anche chi non risiede in Italia perchè lavora all’estero potrà godere dei benefici prima casa per abitazioni acquistate sul territorio italiano. Resta il dubbio se il periodo quinquennale di tutela fiscale operi anche in questo caso ossia. Se ho una casa acquistata oltre cinque anni fa e mi trasferisco al sesto anno, sarà necessario verificare questo per trasferirsi all’estero? Dalla ratio normativo sembrerebbe di no in quanto l’intento è quello di tassare acquisti speculativi che vengono forfettariamente individuati in quelli che si situano nel quinquennio dall’acquisto.
Per quello che concerne gli italiani residenti all’estero ed i benfici prima casa vi segnalo la circolare dell’agenzia delle entrate numero 19 del 2001 in cui si chiarisce che anche coloro che sono residenti all’estero per motivi di lavoro, possono acquistare casa in Italia fuendo delle agevolazioni fiscali prima casa, anche se non iscritti all’Aire.
Vi ricordo che se vendete l’abitazione prima dei cinque anni dall’acquisto decadrete dai benefici oltrechè essere tassati sulla plusvalenza, ma per questi approfondimenti oltrechè la lettura delle norme e delle sentenze vi sono anche gli articoli di approfondimento qui sotto.
Articoli di approfondimento:
Acquisto e vendita prima dei 5 anni
Agevolazioni prima casa nel caso di donazione, successione e legato
Agevolazione prima casa in caso di separazione tra coniugi e assegnazione da parte del Giudice della casa ad uno solo dei coniugi
Decadenza dell’agevolazione prima casa in caso di comunione e separazione legale di beni.
Vi consiglio anche di leggere questo articolo dedicato all’analisi e scelta di quale prezzo indicare nell’atto di cessione di una casa o immobile.
Articoli correlati:
IMU: nuova imposta unica municipale nel settore immobiliare
Scadenza e versamento cedolare secca
Guida Pratica Imposta Tasse Donazioni


SONO UNA FILIPINA E VOGLIO ACQUISTARE UNA CASA POSO AVERE QUELLA SCONTO???
E SE POSSE COSA DEVO FARE???
GRAZIE
Ti è piaciuto il commento?
LikeVi faccio una domanda, a chi posso rivolgermi per avere nel dettaglio tutte le info sulle agevolazioni prima casa e poterle sfruttare al meglio? qual’è la figura professionale che si occupa di seguire queste pratiche?
Ringrazio anticipatamente chi vuole rispondere al mio indirizzo email.
Grazie
Ti è piaciuto il commento?
LikeSiamo trasparenti?
Il dono dell’ubiquità spesso lo vorremmo, però possiamo darle una mano.
Ci esponga il quesito e vedremo quello che possiamo fare.
Ti è piaciuto il commento?
Likebuongiorno
ho visto sabato un appartamento che potrebbe essere quello giusto per me, non ho ancora venduto quello in cui abito, e si tratta di una prima casa, stesso comune.
leggo che per usufruire delle agevolazioni prima casa devo vendere prima il mio, e poi acquistare quello visto sabato. visti i tempi grigi del settore immobiliare, quale soluzione posso adottare per gestire la situazione? perchè posso essere fortunata e vendere il mio appartamento attuale la settimana prossima, quindi tutto liscio, ma diversamente?
perchè leggo che non posso essere contestualemnte titolare di diritti di proprietà su due immobili, anche se sposto subito domicilio e residenza in quello che acquisto (data certa) e lascio vuoto per la vendita (data incerta)quello che è stato prima casa fino al trasloco.
grazie 1000
Ti è piaciuto il commento?
LikeDa premettere che non ho una casa di proprieta ,risiedo in provincia di Napoli in una casa di proprieta’ di mio padre .
vorrei comprare una per svolgere la mia professione ,
in provincia di Salerno ma per farlo devo acquistare una casa e poi mutare la categoria da A3 a A10 (uso studio)
in questo caso vanno a decadere le agevolazioni?
come devo comportarmi?
grazie
Ti è piaciuto il commento?
LikePuò farlo, può essere titolare di due diritti di propeità, ma perde i benefici connessi alla minore imposta di registro sulla prima casa che ha pagato sul primo acquisto e quindi dovrà prima vendere il primoe poi acquistare il secondo avendo cura di dire al notaio ch questa fattispecie di cessione si chiama “riacquisto di prima casa” e quidni dovrò portare con sè il primo atto di acquisto in modo da determinare la nuova imposta di registro dovuta.
Lo spastamento del domicilio non produce effetti in queto caso.
Ti è piaciuto il commento?
LikeBuongiorno,
Circa 20 anni fa io e mia moglie abbiamo acquistato l’immobile dove abitiamo tuttora.
All’epoca, essendo mia moglie comproprietaria insieme ai suoi fratelli di un bilocale acquistato con i benefici prima casa, il notaio ci applicò a tutti e due (!) un’imposta del 10% sulla compravendita.
Preciso che io non avevo posseduto nessun tipo di immobile e che quindi non avevo e non ho mai goduto delle agevolazioni prima casa e che con mia moglie siamo in regime di separazione di beni.
Oggi il nostro attuale appartamento è in vendita ma sicuramente non riusciremo a fare il rogito prima dell’acquisto del nuovo, sito nello stesso stabile.
Dato che il bilocale di cui mia moglie aveva usufruito i benefici prima casa è stato venduto tanti anni fa, oggi, nell’acquisto del nuovo immobile, riteniamo tutti e due di poter finalmente usufruire delle suddette agevolazioni con imposta ridotta al 3% perché l’immobile attualmente di nostra proprietà, ancorché presente nello stesso comune, non è stato acquistato con i benefici prima casa.
E’ corretta questa interpretazione?
Grazie
Ti è piaciuto il commento?
LikeBuonasera,
la sua interpretazione è corretta ed i benefici prima casa saranno ripartiti pro quota tra i coniugi. peccato perdere il beneficio prima casa anche sul primo immobile. Si faccia un calcolo e veda se riesce ad attendere.
Ti è piaciuto il commento?
LikeGrazie della pronta risposta,
riepilogando:
possiamo quindi tutti e due usufruire dei benefici prima casa sull’acquisto del nuovo immobile anche se sito nello stesso comune di quello attuale.
Non ho compreso la seconda parte: “peccato perdere il beneficio prima casa anche sul primo immobile. Si faccia un calcolo e veda se riesce ad attendere”.
Ormai la transazione risale a circa 20 anni fa e proprio perchè non abbiamo usufruito di nessuna agevolazione oggi possiamo ottenerla.
E’ corretto?
grazie ancora
buona giornata
Ti è piaciuto il commento?
LikeSe non state usufruendo di altra agevolazione per la prima casa e rispettate i requisiti richiesti dalla norma che sinteticamente sono quelli relativi alle caratteristiche dlel’immobile che non deve essere di lusso, e a tal fine potete fare riferimento per la definizione al DM 2 agosto 1969, la dichiarazione da rendere obbligatoriamente nell’atto circa la volontà di destinare tale abitazione a prima casa, il trasferimento della residenza nel comune entro 18 mesi dalla data di stipula dell’atto, ma soprattutto che chi vuole fruire dell’agevolazione non deve essere titolare di altri diritti reali di godimenti su altri immobili e sui quali si è già fruito dell’agevolazione prima casa. Mi raccomando il cambio di residneze. perchè spesso se lo scordano e la dichiarazione da rnedere nell’atto, non di rado i notiai devono essere priooritariamente avvertiti su tutte la caratteristiche soggettive ed oggettive della fattispecie.
Inoltre vi ricordoc he il i requisiti devono essere valutati in capo ad entrambi le parti e qualora uno dei due non li rispettasse, l’agevolazione spetta solo per il 50%.
Ti è piaciuto il commento?
Like