Sanzioni Ritardo Spesometro 2020 2021: multe per mancata comunicazione operazioni o dati incompleti o inesatti

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Aggiornato il 24 Agosto 2023

In caso di Spesometro (Comunicaizone Unica Polivalente) in ritardo le sanzioni connesse alla omessa, mancata o infedele dichiarazione delle operazioni, sono di seguito riepilogate e possono essere oggetto di aumento o riduzione a seconda della gravità del comportamento della società.

Qualora non abbiate fatto in tempo o i costi siano stati eccessivi avete diverse soluzioni che presuppongono diversi cosi e diverse azioni da porre in essere:

Avete avuto modo di leggere quali sono le caratteristiche della comunicazione delle operazioni al di sopra dei 3.000 euro con la guida allo spesometro in cui sono indicati i soggetti obbligati, le operazioni escluse dallo spesometro  e dalla comunicazione con la differenza per le informazioni relative al 2010 e al 2011.

Vi ricordo che non si chiama più così ma hanno coniato un nuovo nome tanto per non farci annoiare che si chiama Comunicazione Unica Polivalente.

Quali comportamenti sono sanzionati

Il legislatore fiscale, nonostante faccia molto affidamento allo spesometro nell’ambito della raccolta di informazioni per contrastare l’evasione fiscale e che insieme al redditometro dovrebbe riportare a casa materia imponibile per diversi miliardi così definito dal budget annuale dell’agenzia delle entrate, non prevede delle multe particolarmente salate l’omessa presentazione dello spesometro. Lo dico perché in relazione alla diffficoltà che sta generando almeno per le grandi società l’implementazione e l’estrazione delle informazioni dai sistemi informativi anche alla luce dell’ultimo provvedimento che richiedeva quale ulteriore informazione le modalità di pagamento delle opeazioni le sanzioni che vedrete qui sotto non sono tanto alte.

Quanto costano le sanzioni sugli errori nello spesometro

Le sanzioni per il non corretto adempimento dello spesometro vanno da 258,00 a 2.065,00 euro e colpiscono i soggetti che si dimenticano di inviare la comunicazione, omettono la presentazione dello spesometro, compilano lo spesometro con dati incompleti.
Anche se in questo caso il file telematico non dovrebbe nemmeno essere accettato dal controllo telematico con il software ENTRATEL, o anche in caso di infedele dichiarazione. Tuttavia dato il carattere della novità degli adempimenti imposti dal nuovo modello di comunicazione polivalente in sede di controllo a mio modestissimo avviso non si rendono applicabili le sanzioni nei casi in cui gli invii avvengano entro il termine del 31 gennaio 2014 come anche nel caso di invio di comunicazioni rettificative.

http://www.tasse-fisco.com/societa/errori-correzioni-spesometro-come-evitare-sanzioni/37510/

Mancata o omessa presentazione dello spesometro: sanzioni

Se non l’avete proro inviata prima di tutto potete farlo anche dopo la scadenza e versare le sanzioni con le riduzioni previste dal ravvedimento operoso auto applicandosi una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro come previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. 471 del 1997. Vi ricordo che dal 2017 è previsto l’invio trimestrale delle operazioni e non più annuale per cui le scadenze previste saranno le seguenti.

Tabella di riepilogo delle scadenze e delle sanzioni

Flusso corretto entro 15 GG  Flusso corretto entro 15 GG  
Scadenze
Frequenza
Data Trasmissione (esempio)
Scadenza Trasmissione Spesometro corretto
Sanzione Minima
Sanzione Massima
Sanzione Minima
Sanzione Massima
1° semestre
16/10/17
Semestrale
13/10/17
28/10/17
 2,00
 2.000,00
 1,00
 1.000,00
2° semestre
06/04/18
Semestrale
03/04/18
18/04/18
 2,00
 2.000,00
 1,00
 1.000,00
1° trimestre 2018
31/05/18
Trimestrale
28/05/18
12/06/18
 2,00
 2.000,00
 1,00
 1.000,00
2° trimestre 2018
01/10/18
Trimestrale
28/09/18
13/10/18
 2,00
 2.000,00
 1,00
 1.000,00
3° trimestre 2018
30/11/18
Trimestrale
27/11/18
12/12/18
 2,00
 2.000,00
 1,00
 1.000,00
4° trimestre 2018
28/02/19
Trimestrale
25/02/19
12/03/19
 2,00
 2.000,00
 1,00
 1.000,00
1° semestre
01/10/18
Semestrale
28/09/18
13/10/18
 2,00
 2.000,00
 1,00
 1.000,00
2° semestre
28/02/19
Semestrale
25/02/19
12/03/19
 2,00
 2.000,00
 1,00
 1.000,00

Attenzione al quarto trimestre che vede l’adempimento slittare a fine febbraio non fine gennaio come potrebbe essere facile intuire.

Utilizzo del ravvedimento operoso per abbattere le sanzioni

È possibile  ridurre le sanzioni viste sopra avvalendosi anche del ravvedimento operoso il cui importo dipenderà dal momento in cui vi ravvederete. Se parliamo infatti di ravvedimento entro 30 giorni dalla scadenza (che ricordiamo essere o del 10 aprile o del 20 aprile a seconda del contribuente) allora la sanzione sarà pari ad un decimo del minimo per cui dovremmo parlare di 25,60 euro.

Se invece vi ravvedete oltre trenta giorni ed entro un anno allora la sanzione ad un ottavo del minimo per cui parliamo di 32 euro.

Con il ravvedimento operoso basterà versare la sanzione pari a un ottavo del minimo ossia 32 euro ossia un decimo del minimo come previsto dal successivo articolo 13 presentando un modello F24 con codice tributo “8911” e avete un anno di tempo per farlo.

Lo stesso vale se la avere presentata con dati incompleti o inesatti: spesso infatti si arriva all’ultimo e per non incorrere nella sanzione prevista per l’omssa presentazione dei termini si invia una dichiarazione non completamente compilata e poi si reinvia un’integrativa nei termini; in questo modo ci si salva dalla sanzione piena.

Se invece la dichiarazione la invierete dopo i 90 giorni dalla naturale scadenza dell’adempimento allora non potrete avvalervi del ravvedimento.

Entro quando presentare il ravvedimento sullo spesometro

Potrete fruire del ravvedimnto solo operoso e regolarizzare la propria dichiarazione omessa o errata entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione per cui il  30 settembre dell’anno successivo.

La sanzione ridotta per effetto del ravvedimento fa scendere la multa da 250 euro a 31 euro ossia un ottavo del minimo.

La data di ravvedimento, da cui dipende la quantificazione delle sanzioni è legata alla scadenza naturale o prorogata dell’adempimento. A tal proposito vi segnalo l’articolo dedicato alle proroghe dello spesometro dove troverete per ogni anno oggetto di comunicazione anche la scadenza prorogata.

Proroga Spesometro

(articolo dedicato dove saranno riportate tutte le proroghe)

Dichiarazione integrativa o rettificativa dello Spesometro

Lo spartiacque è rappresentato dai 30 e dai 90 giorni. Dopo i 90 giorni non sarà più possibile fare riferimento al ravvedimento che consente di autosanzionarsi con soli 31 euro. Nel caso di invio in ritardo che deve essere comunque effettuato entro 90 giorni dalla scadenza naturale dell’adempimento consiglio comunque l’invio il prima possibile. Se non l’avete fatto meglio inviarlo anche incompleto ma nei termini e poi invare una integrativa piuttosto che non inviarlo per niente in quanto così non dovreste essere sottoposti a sanzione.

Già oltre 30 giorni non si parlerà più di dichiarazione ma di una semplice comunicazione che effettuate all’agenzia e per la quale non sarà possibile esimersi dal pagamento di sanzioni;

Non è più possibile inviare l’integrativa entro 30 giorni senza sanzioni come definito dal provvedimento n. 94908 del 2.08.2013 la comunicazione sostitutiva entro 30 giorni.

Il rischio per queste sanzioni sullo spesometro potrebbero quasi indurre multinazionali a pagare la sanzioni e fregarsene di un adempimento che in termini di costi amministrativi e ore uomo costerà parecchio alle società: in fondo si potrebbe pensare che poco più di 2.000 euro non sono poi una cifra così elevata per il primo anno… ma mi sento comunque di sconsigliare vivamente questo comportamento fiscale.

Io non posso che consigliare al di là delle proroghe di impostare anche se nel medio periodo il modo per diventare compliante con la normativa fiscale e quindi di contattare i provider dei vostri software di contabilità e vedere se hanno rilasciato l’agggiornamento per la generazione del flusso dello spesometro.

Vi riporto anche il testo della circolare 24 del 2011 che può aiutarvi: “Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo ad applicazione di alcuna sanzione. E’ consentito, quindi, inviare file integralmente sostitutivi dei precedenti, sempre riferiti al medesimo anno, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione annuale dei dati. Scaduto il suddetto termine, si rende applicabile, qualora sussistano le condizioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l’istituto del ravvedimento operoso.
6. Sanzioni
L’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010 dispone che “Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”. Pertanto, ai fini sanzionatori, l’omessa trasmissione della comunicazione, nonché l’invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero,comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro”.

ATTENZIONE: con il nuovo modello di comunicazione polivalente cambia anche il software di controllo entratele fisconline e quindi il diagnostico che vi estrarrà eventuali anomalie nel flusso da inviare.

Novità 2017

Vi ricordo da subito che con la legge di stabilità 2017 lo spesometro diventa trimestrale (leggi articolo appositamente dedicato con le relative novità), è stata prorogato al 28 settembre per il primo anno di applicazione relativamente ai dati del primo semestre 2017.

Novità 2017: Consulta Nuovo articolo dedicato alle Domande, Risposte e chiarimenti sullo spesometro 2017

Guida pratica Spesometro 2011
Spesometro e data effettuazione operazione
Domande e risposte Spesometro

14 Commenti

  1. Io verserei il minimo di quella ma per maggiore chiarezza sentirei l’ufficio di competenza in quanto vi potrebbero essere diversi approcci.

  2. Salve mi sono accorto che un cliente over 35, che aveva aperto la partita IVA nel 2008 col il regime fiscale di vantaggio (nel 2008 non ha fatto ne acquisti ne ha emesso fatture) sarebbe effettivamente dovuto fuoriuscire dal regime dal 01/01/2013, in quanto anche il 2008 conta come anno di permanenza nel regime.
    Se sistemo tutte le altre cose, rimane sempre il problema dello SPESOMETRO che non ho inviato. Se lo inviassi adesso a quanto ammonta la sanzione e quale codice utilizzare, l’8911 di cui fa menzione “Leo”?

  3. Sta parlando di quello spesometro non del redditometro immagino perchè quella del redditometro non esiste

  4. Ho dimenticato di spedire la dichiarazione dati redditometro. Qual’è la sanzione. ( 83€ o 32€ codice 8911)
    Grazie.

  5. Giuridicamente si, le consiglio di Si e praticamente….valuti lei in base alla sua propensione al rischio

  6. buongiorno
    io ho inviato in data 08/04/14 lo spesometro 2013 della mia società, il 02/05 mi arriva la mail dall’agenzia che sono disponibili le ricevute di invio file. la apro ma purtroppo da esito negativo perchè non avevo aggiornato il software controllo moduli. Oggi 05/05/14 ho aggiornato il software e rispedito il tutto, devo fare ravvedimento operoso?
    grazie

  7. Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l’ultimo giorno del
    mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo ad
    applicazione di alcuna sanzione. E’ consentito, quindi, inviare file integralmente sostitutivi dei precedenti, sempre riferiti al medesimo anno, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione annuale dei dati. Scaduto il suddetto termine, si rende applicabile, qualora sussistano le condizioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l’istituto del ravvedimento operoso..
    6. Sanzioni
    L’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010 dispone che “Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”. Pertanto, ai fini sanzionatori, l’omessa trasmissione della comunicazione, nonché l’invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero,comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro

  8. Buongiorno,ho inviato la comunicazione (con scadenza il 10) correttamente nei termini previsti.
    Solo ieri mi sono accorta di aver inserito dei dati erronei.
    Ho annullato il primo invio e rinviato la pratica! Adesso il mio dubbio è questo:”devo fare il ravvedimento operoso per l’invio tardivo???”
    grazie.

  9. guardi anche io mi sono posto il problema ma senza una soluzione per cui se fossi in lei comunque effettuerei l’invio integrativo. Comunque altrimetni invierebbe un flusso sbagliato per cui almeno spero premino la buona fede del contribuente.

  10. Dopo il 22 aprile esiste la possibilità di inviare uno spesometro “integrativo”?
    Quello sostitutivo deve essere inviato entro lo stesso termine di quello ordinario, ma nelle istruzioni non è prevista questa fattispecie. Al momento mancano alcuni dati per completare il quadro BL (Operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata), meglio inviarlo con tutto il resto dei dati, poi…….?

  11. grazie, ma mi riferivo al caso in cui non ho più i documenti,
    quindi non posso completare la comunicazione già fatta

  12. Ho regolarmente inviato lo spesometro 2013
    ma erroneamente(credendo fossero escluse)
    non ho inserito alcune fatture di spese mediche
    che purtroppo ho smarrito.
    Posso usufruire del ravvedimento operoso?
    Grazie e cordiali saluti

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