Novità 2020-2021 per disposizioni COVID
Il termine di decadenza degli atti di accertamento che scadrebbero nel periodo che va dal’8 marzo 2020 al 31.12.2020 si intendono positicipati al 31.12.2021. Questa modifica interviene di fatto sui periodi di imposta in scadenza nel 2020 ossia quelli relativi al 2014 il cui anno di presentazione della dichiarazione era il 2015 ed il termine di decadenza dell’azione di accertamento sarebbe stato il 31 dicembre 2020. Ora il termine slitta al 31 dicembre 2021. Il termine ordinario della prescrizione è di 10 anni così come disciplinato dall’articolo n.2946 del Codice civile, inizia a decorrere, a norma dell’articolo 2935, dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Si parla così di prescrizione decennale. Tuttavia nel diritto tributario qualcosa cambia.Sarà che la prima cosa che ci si chiedeva, quando ci si vedeva recapitare una multa a casa dopo anni e anni dall’infrazione, era se potevano inviare una multa con così tanto ritardo, ora vediamo cosa accade nel diritto tributario con la prescrizione di imposte e tasse. I termini di prescrizione cambiano al variare della tipologia di tributo o fattispecie e ora vediamo in concreto alcuni casi tipici.
L’Agenzia delle Entrate o altro ente impositore, se trattasi di altre tasse o imposte, ha a disposizione dei termini fissi per la notifica per l’iscrizione a ruolo delle somme, per la notifica di un accertamento o della cartella di pagamento al pari di quanti ne ha l’agenzia della riscossione per esercitare la propria azione entro determinate scadenze. Nel seguito come funziona la decadenza e la prescrizione, le loro differenze e come intervengono sulle specifiche tipologie di atti che vi possono notificare:- Avvisi bonari o comunicazioni
- Cartelle di pagamento
- Intimazioni di pagamento
- Fermi amministrativi
- Ipoteche
Imposte dirette Ires, derivanti dalla dichiarazione dei redditi 730 o Modello Unico
Può capitare che il contribuente si dimentichi di pagare con i moduli F24 le imposte a fine anno, oppure capita di scordarsi il secondo acconto Irpef e Ires di novembre o altri tributi che sono liquidati (intendo dichiarati) all’interno della dichiarazione dei redditi e a fronte dei quali scaturisce un debito che con molta facilità sarà intercettato dall’agenzia delle entrate. Tuttavia qualora l’agenzia delle entrate non notifichi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello unico o modello 730, la cartella di pagamento sarà nulla e il contribuente la farà franca non pagando le imposte, in quanto la cartella esattoriale sarà considerata nulla per difetto dei termini di notifica.
Esempio
Per fare un esempio le imposte che scaturiscono dal periodo di imposta 2016 se non pagate dovranno essere richieste entro il 31 dicembre 2020 (ossia il terzo anno successivo al 30 settembre 2017, anno 2017 in cui si presenta la dichiarazione per il periodo di imposta 2016). Questi termini tuttavia nel corso degli ani sono cambiati e possono essere più lunghi come vedremo nelle tabelle sotto riportate che aiutano nella comprensione.
Prescrizione dell’accertamento fiscale
Per quello che concerne invece il controllo o le verifiche fiscali che possono essere effettuate dall’agenzia delle entrate, il termine ordinario di prescrizione coincide con il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi 730 o Modello Unico. Per fare un esempio nel caso dell’anno di imposta 2011 il termine per attivare un accertamento nei confronti del contribuente o della società sulle imposte IRPEF, Ires o Iva sarà il 31 dicembre 2016 in quanto l’anno di presentazione è l’anno 2012 ed il quarto anno successivo è appunto il 2016. Avete capito quindi il meccanismo per il calcolo della prescrizione. A tal proposito occhio alle novità che trovate in calce e che entrano in vigore con la nuova legge di stabilità 2016.
Esempio
Ma cerco di essere ancora più semplice e vediamo che il prossimo 31 dicembre 2019 scade il termine da parte dell’agenzia di accertare i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Unico 2015 – redditi 2014. Qualora non l’avessero presentata in quell’anno l’agenzia delle entrate avrebbe un ulteriore anno di tempo e quindi fino al 31 dicembre 2020. E così via di anno in anno. Se nella dichiarazione si fosse attuato un disegno fraudolento allora l’agenzia delle entrate potrebbe andare indietro fino al 2003 in quanto i termini si raddoppiano e quindi al 2001 se il disegno fraudolento era all’interno di un anno di imposta in cui la dichiarazione non è stata presentata.
Nel caso poi in cui presentiate nel frattempo una dichiarazione integrativa avente ad oggetto uno dei tributi presenti nella dichiarazione il termine per la notifica periodica della cartella di pagamento riferita alla dichiarazione integrativa decorre dalla data di presentazione della stessa ma solo per il tributo che è stato oggetto di integrativa. La prescrizione delle cartelle di pagamento varia anche in relazione ai tipi di controllo. Se siete destinatari di cartelle relativi a controlli automatici per esempio o a controlli formali i termini sono quelli indicati nel seguitoTipo di cartella di pagamento | Termine per la notifica |
---|---|
Somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972) | 31 dicembre del terzo anno (*) successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre. Per fare un esempio pratico se stiamo parlando della dichiarazione dei redditi presentata nel 2019 relativa all’anno di imposta 2018, il termine della prescrizione sarà il 31 dicembre 2022. |
Somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973) | 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per fare un esempio pratico se stiamo parlando della dichiarazione dei redditi presentata nel 2019 relativa all’anno di imposta 2018, il termine della prescrizione sarà il 31 dicembre 2023. |
Nuova Tabella Scadenza Accertamento
Anno d’imposta | Anno presentazione dichiarazione | Termine accertamento Fiscale (31 dicembre) | Termine Accertamento se dichiarazione omessa (31 dicembre) |
2011 | 2012 | 2016 | 2017 |
2012 | 2013 | 2017 | 2018 |
2013 | 2014 | 2018 | 2019 |
2014 | 2015 | 2019 | 2020 |
2015 | 2016 | 2020 | 2021 |
2016 | 2017 | 2021 | 2024 |
2017 | 2018 | 2022 | 2025 |
2018 | 2019 | 2023 | 2026 |
2019 | 2020 | 2024 | 2027 |
2020 | 2021 | 2025 | 2028 |
2021 | 2022 | 2026 | 2029 |
2022 | 2023 | 2027 | 2030 |
2023 | 2024 | 2028 | 2031 |
2024 | 2025 | 2029 | 2032 |
2025 | 2026 | 2030 | 2033 |
2026 | 2027 | 2031 | 2034 |
2027 | 2028 | 2032 | 2035 |
Tipologia Accertamento | Anno Presentazione dichiarazione | Termine scadenza |
Accertamento Ex Art.36-bis | Esempio | entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione |
2017 | 2020 | |
2018 | 2021 | |
2019 | 2022 | |
2020 | 2023 | |
2021 | 2024 | |
Somme dovute a seguito dell’attivita’ di liquidazione ex Art 36-bis | Esempio | entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione e’ presentata |
2017 | 2020 | |
2018 | 2021 | |
2019 | 2022 | |
2020 | 2023 | |
2021 | 2024 | |
per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale 36-ter | Esempio | entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per i controlli formali |
2017 | 2021 | |
2018 | 2022 | |
2019 | 2023 | |
2020 | 2024 | |
Accertamenti dell’ufficio | Esempio | entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo |
2017 | 2019 | |
2018 | 2020 | |
2019 | 2021 | |
2020 | 2022 | |
2021 | 2023 | |
Inadempimenti di cui all’articolo 15-ter | Esempio | entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione |
2017 | 2020 | |
2017 | 2020 | |
2017 | 2020 | |
2017 | 2020 | |
2017 | 2020 |
Termini prescrizionali ridotti
Alcuni termini prescrizionali tuttavia possono essere più brevi come nel caso delle imposte di registro o in altre fattispecie. In alcuni casi infatti l’attività di accertamento si prescrive entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Essendo tante, qualora aveste dubbi potete sempre mandare un’email (o molto meglio un commento qui in basso) e probabilmente otterrete una risposta, o almeno uno spunto per arrivare all’informazione autonomamente.
Prescrizione della cartella esattoriale
Se vi arriva una cartella di pagamento (quelle blu per intenderci) oppure altri avvisi di accertamento in cui dentro trovate scritto controllo automatizzato ex articolo 36 bis il 31 dicembre 2012 scadrà la possibilità di accertare gli anni di imposta fino al 2008 compreso come anche nel caso troviate scritto controllo automatizzato da articolo 54-bis; se invece trovate scritto sull’accertamento formale da 36-ter entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per cui il 31 dicembre 2012 scade il termine di accertamento del modello Unico 2008 o 730 2008 relativo all’anno di imposta 2007.
Prescrizione della riscossione del tributo
La cartella esattoriale dovrà essere notificata dall’Agente della riscossione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di definizione dell’accertamento termine entro cui sarà possibile avviare anche il relativo pignoramento. Questo perchè il ruolo su un accertamento divenuto definitivo o sentenza passata in giudicato deve essere notificato a pena di nullità entro il secondo anno successivo. Il 31 dicembre 2012 per esempio scadrà quello relativo al 2010. Anche la fase della riscossione infatti è soggetta a termini decadenziali per essere espletata al fine di non compromettere la disponibilità finanziaria del soggetto.
Le Cartelle di pagamento invece seguono una tempistica diversa in quanto il termine o scadenza per la notifica della cartella di pagamento deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo limitatamente agli avvisi di accertamento contenenti le liquidazioni automatiche dell’imposta: un esempio di questo tipo di liquidazione è il redditometro. Nel caso di controlli formali della liquidazione il termine per notifica della cartella di pagamento da parte dell’agenzia della riscossione è il quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione, per i controlli formali; I termini che trovate nella tabella subiscono il raddoppio ai sensi del co. 2-bis in caso di constatazione di elementi penalmente rilevanti. Inoltre, in caso di mancata adesione ai condoni di cui alla L. 289/2002, essi sono prorogati di due anni, relativamente ai periodi di imposta condonabili (art. 10 della L. 289/2002).Nullità degli atti prescritti
Qualora l’atto sia stata notificato successivamente alla scadenza dei termini sopra elencati l’atto diviene nullo. Peccato nonostante l’amministrazione pubblica abbia tutti gli elementi per sapere se è sia andata lunga o meno con i termini il contribuente deve anche accollarsi l’onere di dover, comprendere la cartella di pagamento cosa abbia al suo interno e capire se siano spirati i termini ed infine impugnarla per far valere le sue ragioni dinnanzi alla commissione tributaria. Per il primo punto infatti l’agenzia delle entrate o l’ente impositore conosce la data di notifica per via della ricevuta di ritorno per cui almeno nei casi in cui gli ritorna la ricevuta della data certa di notifica potrebbe scomodarsi per interrompere l’azione di riscossione palesemente tardiva. Per quello che concerne il secondo punto non vedo perché qualcuno che non studi diritto tributaria debba flagellarsi per leggersi 20 pagine di cartella di pagamento in caratteri criptici (perché sono cartelle nella maggior parte die casi confezionate automaticamente che poche informazioni danno ai non addetti ai lavori). Pertanto, ove questi fossero notificati oltre i termini, verrebbero annullati dalla Commissione tributaria, in quanto tardivi, con conseguente venir meno di ogni questione concernente la prescrizione. Una volta notificata la cartella di pagamento la prescrizione inizia ad agire per cui eventuali atti successivi quali per esempio l’intimazione ad adempiere ma questa, come altri azioni per esempio perde efficacia se viene notificata dopo 180 giorni dalla notifica. Se entro 180 giorni non sono posti in essere altri eventi interruttivi il credito si considera prescritto. Tuttavia sarà necessario comunque farlo valere in commissione tributaria impugnando l’atto con l’ausilio di un intermediario abilitato . Uno degli errori più comuni è proprio questo: lasciar correre e non impugnare l’atto perdendo così la facoltà di far proclamare la sua nullità.Quando iniziano i termini di prescrizione: decorrenza dei termini
La prescrizione dell’atto decorre dopo 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento o a seguito di impugnazione dopo che la sentenza è passata in giudicato ai sensi dell’articolo 2395.Accertamento su Imposta di registro ipotecaria e catastale
Nel caso accertamenti che abbiano ad oggetto imposte di registro invece il termine cambia, tanto per complicare un pò la situazione e confondere un po’ le idee direi io, ed il termine diventa di 5 anni dall’omessa registrazione dell’atto calcolati dal giorno in cui si sarebbe dovuto procedere alla registrazione per cui non vale il solito termine ordinario del 31 dicembre. Qualora l’atto soggetto ad obbligo di registrazione aveva ad oggetto la casa, fabbricati o immobili il termine per la notifica dell’avviso di accertamento è di due anni dalla stipula o tre anni in alcuni casi.
Da una parte quindi abbiamo i termini per la notificazione degli atti amministrativi e dall’altra parte abbiamo un altro sistema di scadenze entro cui deve effettuarsi la riscossione del tributo. Infatti non solo l’agenzia delle entrate è soggetta a termini prescrizionali per l’azione di accertamento a seconda delle tipologie di imposta, dichiarazione ma anche l’ente riscossore ossia il concessionario (per intenderci la tanto amata Equitalia) non potrà riscuotere i tributi quando vuole ma dovrà farlo entro determinati termini di decadenza della cartella di pagamento che dipendono da una serie di parametri e qui vediamo quali. La cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (per decorrenza dei termini per l’impugnazione dell’atto per esempio), entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione se trattasi di liquidazione automatica (art. 36-bis del DPR. n. 600 del 1973 opure 54-bis del DPR n. 633 del 1972, quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in caso di controllo formale ex articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973.
Per questi due tributi i termini di decadenza sono gli stessi. Abbiamo infatti un rimando esplicito proprio nel D.Lgs. n. 446/97 per quello che concerne l’IRAP e nell’art. 57 del DPR n. 633/72 per gli accertamenti IVA. Per quello che concerne invece il caso di imposte di successione che sarebbero le imposte di registro si deve fare riferimento all’art. 27 del D.Lgs. n. 346/90.Diritti doganali
Il termine di prescrizione per i diritti doganali è di cinque anni come previsto dall’art. 84 del DPR n.43/73.Altri Tributi Locali
Nel caso di altri tributi locali che devono pagarsi annualmente prevale il termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 Codice Civile c., il quale dispone che “per tutto ciò che deve pagarsi ad anno o in termini più brevi” opera la prescrizione quinquennale.Non sempre si deve pagare la cartella esattoriale: si paga solo se è dovuta
Inoltre può non essere realmente un illecito in quanto non sono pochi i casi che mi sono capitati in cui il tributo richiesto dall’agenzia delle entrate non era dovuto e questo accade nella maggior parte dei casi o per errata compilazione nelle dichiarazioni o difficoltà da parte dei sistemi informativi di far quadrare i dati della dichiarazione ed in tal modo sono generate in automatico le cartelle di pagamento. Vi ricordo sempre che le cartelle esattoriali dovrebbero sempre essere precedute da una avviso bonario ossia la comunicazione da parte dell’agenzia con cui si invita il contribuente a sanare la situazione con una sanzione minima pari al 10% del tributo considerato omesso o carente. Potete leggere a tal fine l’articolo scritto sulla differenza tra avviso bonario e cartella di pagamento.
Spesso ho sentito che la cartella esattoriale o cartella di pagamento non era dovuta oppure che il tributo era già stato pagato e questo può dipendere sia da un errore di compilazione del contribuente che non permette ai sistemi di incrociare il dichiarato con il versato ma talvolta credetemi mi è successo di far aprire l’anagrafica di un cliente e vedere che erano stati associati ai tributi di una società i versamenti di una persona fisica. In questo ovviamente il danno era duplice perchè in capo ad entrambi si verificava una situazione da sanare; può capitare e sono situazioni spiacevoli in quanto il tempo perso per chiarire il malinteso con il fisco costa e anche in questo caso, ossia qualora la cartella di pagamento sia nulla perchè prescritta si dovrà far valere le proprie ragioni presentando ricorso. Quello che non è giusto però è che talvolta i termini sono scaduti da talmente tanto tempo che non si capisce perchè le inviino.
Fattispecie particolari
Tuttavia esistono alcuni casi in cui i termini decadenziali sono maggiorati per via del maggiore profilo sanzionatorio connesso come nel caso di attività detenute in paradisi fiscali, oppure per crediti tributari che non esistono e altri casi per cui se volete inviare una domanda potete farlo utilizzando l’indirizzo di posta elettronica.
Vi ricordo anche l’articolo dedicato alle sanzioni penali in caso di evasione fiscale o altri reati di natura tributaria.
So che potrà sembrare inutile dirlo ma lo dico ugualmente perchè il fatto che la cartella di pagamento o l’accertamento sia nullo non significa che potete riporlo nel cassetto e non pagare ma dovrete far valere le vostre ragioni dinnanzi alla commissione tributaria mediante ricorso tributario.
Accertamento sul redditometro
Potete leggere anche l’articolo dedicato alla prescrizione del redditometro in quanto questa rappresenta una tipologia di procedura che può attivare l’agenzia delle entrate ma solo entro un determinato periodo di tempo.Consigli Pratici
In risposta ad un lettore che dopo aver ricevuto una cartella di pagamento si era recato dall’agenzia della riscossione equitalia a chiedere spiegazioni….Se vi recate da Equitalia fatevi fare un estratto delle pendenze tributarie e qualora le risultino queste somme dovute solitamente (diciamo sempre) dovrebbero far riferimento ad un numero di cartella di pagamento che le devono aver notificato pena la nullità della loro pretesa. Se trova il numero che dovrebbe iniziare con 097….allora si faccia fare anche una relata di notifica in modo da vedere chi ha ricevuto quella raccomandata contenente la cartella di pagamento. Se non ce l’hanno probabile che non si attivino per richiedere quelle somme perchè sanno che in contenzioso andrebbero a perdere
Commento di un lettore: Salve a tutti, volevo segnalare a proposito di prescrizioni, il giochino autorizzato da vecchie normative, interventi della cassazione e circolari dell’agenzia dell’entrate, di lasciare i plichi ammassati presso l’ufficio postale e riuscire ad ottenere la codifica degli stessi in modo da farli risultare accettati entro il 31/12/2012, anche se esitati successivamente. Non risulta nessun timbro sul plico inerente alla data di spedizione, ma se provi a richiedere la tracciabilità della spedizione stessa sul sito delle poste, guarda caso risulta accettato il 31/12/2012… Provate ad immaginare gli esattori davanti ai centri meccanografici delle poste per consegnare entro la mezzanotte… Povera Italia.
Assenza relata di notifica: quali effetti produce Per i soggetti congrui e coerenti negli studi di settore per i quali è previsto il regime premiale, i termini di accertamento sono ridotti di 1 anno. Questo sempre nell’assunto che abbiate compilato correttamente i modelli degli studi di settore. Lo stesso vale per gli ISA.Discorso a parte per l’Avviso bonario o comunicazione dell’agenzia delle entrate
Vi ricordo inoltre che in questo articolo parliamo della cartella esattoriale e di qualsiasi altro atto notificato dall’agenzia delle entrate o da Equitalia diverso dalla comunicazione di irregolarità chiamata avviso bonario. Quest’ultimo infatti viene generalmente (non sempre) inviato prima della notifica di una cartella di pagamento e riporta sanzioni in misura ridotta di un terzo in luogo di quelle applicate in misura piena (generalmente il 30 dell’imposta omessa) e notificate con la vera e propria cartella di pagamento.
Prescrizione Accertamento o cartelle di pagamento sulle agevolazioni prima casa
Vi segnalo l’articolo dedicato alla Prescrizione Accertamento dell’Agenzia Entrate sui benefici prima casa riguardante i termini entro cui l’agenzia delle entrate deve procedere all’accertamento riguardante la presenza o il mancato rispetto dei requisiti per la fruizione del beneficio fiscale sulla prima casa.
Non mi hanno mai notificato nulla in passato e ora mi mandano la cartella di pagamento: cosa devo fare?
Se siete in questa situazione provate anche a leggere l’articolo dedicato alla mancata o omessa notifica del ruolo, accertamento o cartella di pagamento per capire l’iter procedurale e cosa conviene fare.Atto di precetto: cos’è e come impugnarlo
Potete leggere l’articolo dedicato all’atto precetto dove trovate l’articolo di approfondimento.Cosa succede se non reagite alla cartella con il pagamento o impugnandola: il pignoramento
Non pensate di fare come succedeva negli anni 80′ quando sentivi che tanto io non ritiro le raccomandate alla posta perchè sono cambiate di molto le cose. Quella gran simpaticona di Equitalia andrà avanti inesorabilmente con l’azione di riscossione per cui le fasi successive saranno le intimazione i pagamento, l’iscrizione di ipoteca e pignoramento. Potete per cui leggere l’articolo di approfondimento dedicato proprio al pignoramento o esproprio di casa in cui vedrete quando è possibile procedere ad esproprio forzoso, i limiti di importo e come impugnarla.
LEGGI ANCHE: Se siete stati oggetto di pignoramento potete leggere la Guida al Pignoramento presso Terzi nel quale vi do alcuni chiarimenti dalla notifica, alla gestione, all’analisi delle pretese in esso contenute, fino ad arrivare alla cancellazione o rinuncia espressa da parte dell’agente della riscossione.
Rimborso del credito prescritto: prescritto
Interessante notare come, così come il debito pagato a fronte di un debito prescritto non sia rimborsabile, anche il credito non potrà essere chiesto a rimborso. A fronte infatti, di debiti pagati a fronte di cartelle di pagamento rivelatesi prescritte ovvero che solo successivamente si verifica fossero prescritte non è possibile richiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate o ad altro ente impositore. Questo come previsto esplicitamente dall’articolo 2940 del codice civile. L’accertamento in sé, come detto in premessa, è soggetto a decadenza e come tale non può essere soggetto a sospensione o interruzione in quanto è diretto ad accertare una pretesa del fisco. La cartella di pagamento contenente il ruolo invece è soggetta a prescrizione. La Legge impone dei termini entro cui l’accertamento deve essere notificato al contribuente. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati e a pena di decadenza entro così come previsto dall’articolo 43 del DPR 600/73 entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione.Novità dopo la Legge di stabilità 2016
Dal 2016 dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità secondo cui gli avvisi di accertamento che saranno notificati sui periodi di imposta 2015 da parte dell’agenzia delle entrate dovranno essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione inoltre il termine salirà a otto anni successivi a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Per gli anni precedenti, rimangono valide le vigenti disposizioni come previste dal D.Lgs. n. 128/2015. Ad esempio: gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta 2014, UNICO 2015, potranno essere notificati entro il 31 dicembre 2019 ovvero, in presenza di violazioni penali, entro il 31 dicembre 2023, purché la denuncia all’autorità giudiziaria sia stata inoltrata non oltre la scadenza ordinaria dei termini per l’accertamento. Nel disegno di legge viene inoltre precisato, che, non viene introdotta alcuna modifica per quanto riguarda l’accertamento ai fini della voluntary disclousure. Vengono quindi mantenuti i termini previsti dal D.L. n. 153/2015. Viene, infine, abrogato il comma 640 della legge di Stabilità 2015, laddove era disposto un allungamento dei termini sia di quelli relativi alla notifica delle cartelle di pagamento, sia di quelli relativi all’accertamento, in caso di dichiarazione integrativa e di ravvedimento operoso.
Richiesta e riammissione della rateizzazione se siete decaduti dal beneficio
Leggi anche la richiesta e la riammissione alla rateizzazione delle cartelle di pagamento e debiti Equitalia Vi ricordo che se siete decaduti alla data del primo luglio 2016 dal diritto alla rateizzazione con Equitalia potete presentare istanza di riammissione massimo fino al 20 ottobre mentre chi è decaduto dal diritto alla rateizzazione in 72 rate al più può richiedere solo la riammissione per lo stesso numero di rate.Errore del commercialista
…E se l’errore fosse stato del Commercialista cosa altro potremmo fare? leggete l’articolo dedicato a Errore del Commercialista, fiscalista o del CAF: come comportarsiRaddoppio dei termini in caso di violazioni con profilo penale
Vi ricordo inoltre che, come avrete avuto modo di leggere nell’articolo dedicato alla prescrizione delle azioni di accertamento del fisco è previsto il raddoppio dei termini secondo gli articoli 43 del Dpr 600/1973 e 57 del Dpr 633/1972).
Come non pagare le multe o le contravvenzioni
Vi segnalo poi un nuovo articolo dedicato a come identificare i motivi per impugnare le multe e cercare di evitarne il pagamento: l’impugnazione delle multe o contravvenzioni.Condono e Rottamazione 2000-2017
Vi ricordo che nel 2017 potrete presentare anche la rottamazione delle cartelle di pagamento trasmesse ad Equitalia dall’ente impositore (e poi notificatevi) entro il 16 dicembre 2016 per cui potete approfondire con la guida gratuita al condono e rottamazione delle cartelle Equitalia 2017 per valutare dapprima la convenienza economica alla presentazione e poi alle modalità di compilazione del modello Da1 per la domanda.
Se non si sono più fatti sentire da quel di potrebbe essere di si ma cmq per farla valere dovrebbe impugnarla per cui tanto vale andare da un commercialista o un CAF e prendere in mano la situazione prima dello scadere dei termini di impugnazione.
Buongiorno sono Claudio, mi è arrivata una cartella il 24/03/2023 con scritto riferimento del debito anno 2005 e anno 2006 riguardanti Iva IRAP IRPEF. La cartella è stata notificata il 22/08/2011. È caduta in prescrizione oppure no?
da anni vivo in brasile 2006 non mai recevuto nulla in brasile cartelle o notificazione
la prescizione dopo quando anni come posso vedere questo
Salve, vivo in Uk dal 2000 e nel lontano 2007 ricevo una cartella esattoriale relativa a tasse 2004-05 di un negozio in cui mio padre mise anche il mio nome, avevo 20 anni all’epoca e lo feci per aiutare mio padre sfuttando un legge che permetteva di avere dei sussidi in caso di soci giovani. Ma non ho mai lavorato e soprattutto mai visto una lira in quell’esercizio. Tra l’altro all’epoca ero già in UK da 4-5 anni a lavorare (e posso provarlo con le buste paga e residenza). Il commericialista di quel negozio, anch’egli socio, fece in quegli anni delle fatture false a proprio vantaggio di cui io non ne ho mai saputo nulla. Andò a finire nel penale la sua situazione e conclusasi nel 2018 con prescrizione.
Tuttavia continuiamo noi tutti a ricevere delle intimazioni di pagamento da AdE relative a tasse su quelle fatture (false) non pagate, L’ammontare della cartella esattariole nel 2007 era di circa 30 mila euro, poi arrivata nel 2019 con una notifica a 53 mila per interessi. l’ultima intimazione nel dicembre 2019, da allora più nulla. Non sono mai andati avanti con pignoramenti o altro.
Io vivo qui in UK da 2000 e ho ricevuto delle notifiche qui poichè iscritto all’AIRE. Ricordo una notifica nel 2012, 2015 e 2019, roba del genere. Non ho nulla di intestato in Italia, neanche un auto, niente e non ci vivo ormai da 22 anni. Quindi non mi sono mai preoccupato. In Uk ho invece comprato casa nel 2009 e ora anche finita di pagare, ho uno stipendio e un conto corrente con dei risparmi. Possono far qcosa su questo? Per ora, francamente non hanno mai fatto nulla ma non so se potranno far qcosa in futuro e se le mie figlie, un domani, potranno vedersi trasferito il debito su di loro qualora ereditassero la casa qui in UK. In Italia ovviamente non hanno nulla da ereditare e mi chiedevo se potranno riufitare l’eredità italiana (e quindi il debito con AdE) e accettare solo quella inglese (quindi risparmi su conto inglese e proprietà sempre su territorio inglese) –
Inoltre, mio fratello e mio padre, anche loro all’epoca soci del negozio, residenti in Italia, hanno sempre ricevuto le stesse notifiche che ho ricevuto io ma, anche nel loro caso, le AdE si sono fermate alle notifiche: niente pignoramento e niente blocco amministrativo di auto o stipendi (e pensione nel caso di mio padr) –
Mi chiedevo se questa storia delle notifiche andrà ormai avanti per decenni senza ottenere nulla da parte mia, perchè tanto non pagheremo una lira, o se valga la pena di far qcosa per annullare la cartella esattoriale del 2007
Grazie.
Buonasera, ho ricevuto una cartella notificata nel gennaio 2017 e ritirata presso la casa comunale nel febbraio dello stesso anno. Prima notifica nel maggio 2010 in seguito ad accertamento nel 2009, chiusura d’ufficio della ditta individuale per omesse dichiarazioni anni: dal 2003 al 2006 . Pignoramento negativo,andato a vuoto nell’ottobre 2012 .
Come calcolare i termini di prescrizione?La cartella riporta un gran numero di ruoli relativi a tributi vari e comprende,ovviamente, sanzioni amministrative.
Salve,mi è arrivata oggi 24/02/2022una cartella che riguarda il bollo auto 2015…nella quale si fa riferimento a una raccomandata ricevuta il 2/05/2018. La prescrizione del bollo auto non dovrebbe essere di 3 anni? E se anche dovessero iniziare a decorrere nuovamente i termini dal 2 maggio 2018 non dovrebbe essere prescritto comunque?
Salve,
una domanda, secondo voi ho i requisiti per non pagare questa cartella arrivata ai miei genitori? Qui riepilogo:
IRPEF – anno di riferimento del debito 2004 (ritengo per omessa presentazione)
Segue cartella notificata il 05/10/2010;
Segue Fermo amministrativo (legato alla cartella) in data 30/05/2014.
Ulteriore cartella emessa il 19/11/2021 ma notificata il 25/2/22.
buonasera
nel dicembre 2018 ricevo dal comune un avviso d’accertamento d’ufficio per imu 2013, per omesso versamento.
non pago
c’è un termine entro il quale equitalia mi deve inviare cartella esattoriale a pena decadenza o prescrizione?
grazie
Buonasera, il 19 novembre 2021 mi è arrivata una cartella esattoriale di due bollo auto non pagati. Uno del 2009 è uno del 2012. Nel 2015 mi era arrivata una cartella per il bollo 2009. E nel 2019 mi era arrivata quella con scadenza 2012.
Ora, come detto sopra mi è arrivata una cartella unica con la somma di tutte e due.
Non so se quella del 2009 rientra nella prescrizione. A chi mi devo rivolgere per saperne di più, visto che regione è agenzia delle entrate si rimbalzano la palla? Ho 5 giorni di tempo prima dell’esecuzione forzata. A chi devo rivolgermi per sistemare tutto? Un avvocato? Un commercialista?
Grazie mille
Al di là di questo il calcolo era corretto? In teoria l’avviso bonario non sarebbe impugnabile anche se in realtà non sono tutti dello stesso avviso come può leggere anche nell’articolo dedicato proprio alla presentazione del ricorso contro avviso bonario o comunicazione dell’agenzia delle entrate.
Io ci andrei a parlare di persona per comprendere bene le richieste se fossi in lei rivedendo insieme anche i termini prescrizionali.
Buongiorno, ho ricevuto il 30/04/21 a mezzo raccomandata una notifica dall’agenzia delle entrate con allegato bollettino F24 precompilato per effettuare il pagamento. La comunicazione è una (cito testuali parole):
“…comunicazione che informa il contribuente sul conteggio finale delle somme dovute a titolo di Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata (art. 17 del d.p.r. n. 917/1986) percepiti nel 2016. Si tratta di un atto non impugnabile, per cui non è possibile presentare ricorso (art. 19 D.Lgs n. 546 del 1992)”
Praticamente l’agenzia delle entrate ha ricalcolato la tassazione sul TFR che ho percepito nel 2016 e dal calcolo risulta che sono, oltre alla somma già trattenuta dal sostituto d’imposta di allora, ancora debitore di 746 euro.
Sulla comunicazione è riportato “data di elaborazione 16/06/2020”, ma mi è stata recapitata il 30/04/2021.
Posso considerare prescritti i termini di notifica (avrebbe dovuto essere entro il 31-12-2020)? Cosa devo fare, se possibile, per impugnare la notifica?
Grazie
Nel 2017 per forze di cause maggiori ometto il pagamento dell’IVA (terzo trimestre) pertanto nel gennaio 2018 ricevo in PEC l’invito a regolarizzare; Mi reco in equitalia il 8/01/2018 e nessuna possibilità di pagare(rateizzare),; in data 15/03/2018 ricevo in PEC la comunicazione 54-bis a regolarizzare. Allorché mi reco presso l’Agenzi delle entrate i quali mi dicono che risulta la cartella ma non possono farmela pagare/rateizzare perché già inviata ad Equitalia . Per farla breve da quel giorno sono andato in equitalia il 2018,2019,2020 e stamattina per pagamenti varie e ad oggi non risulta pervenuta la cartella di pagamento con sgomento dell’impiegato!!!
In questo caso cosa posso impugnare(prescrizione, decadenza, ecc…) per regolarizzare la mia posizione contributiva?
Sarebbe cosa gradita delucidazione sul percorso da eseguire. Cordiali saluti
Buongiorno,
ho partecipato ad un’asta nel nov 2008, vincendola. Poi però la banca non mi ha concesso il mutuo e quindi mi sono reso inadempiente. Nel 2011 il tribunale mi notifica il debito nei suoi confronti per la differenza dell’importo della vendita in un asta successiva scrivendo: “condanna il sig… a pagare ad Equitalia…l’importo di… . Il presente decreto è esecutivo ex lege (art 177 cpc)”. Da equitalia non è mai arrivata nessuna cartella, dal tribunale mai ness’altra comunicazione. Ad oggi come devo interpretare questo debito? prescritto?
Grazie mille
si dovrebbe leggerle, così è alquanto diffcile fornirle una risposta. Se richiedono versamenti tributari mi sembrerebbero spirati i termini prescrizionali da qualche anno.
Salve oggi o ricevuto due lettere da agenzia delle entrate che mi chiedono un pagamento tiket Asl uno del 2012 e uno del 2013 che io nei mesi che ho fato le visite ero disoccupato e erano con esenzione da reddito. Dopo tutto sono arrivate solo queste due lettere a oggi 21/01/2021 non saprei come comportarmi e se devo pagarle
Beh…..io dico che sulla base di questi due elementi (e scambio con il funzionario e termine prescrizionale) presupposti può incaricare un avvocato (tributarista). Sicuramente avrebbe dovuto interessarlo prima in modo intanto da presentare un ricorso. Tuttavia mi sembra proprio di vedere un comportamento scorretto (non in malafede) da parte dell’amministrazione finanziaria. Riguardo ai termini prescrizionale, vuole scommettere un caffè che seppur a lei figura data notifica 22 gennaio, le poste dichiareranno che hanno ricevuto la richiesta il 31 dicembre (e quindi in tempo)?….scommettiamo…non sarebbe il primo che riceve missive dell’agenzia delle entrate anche a febbraio che figurerebbero inviate alle poste il 31 gennaio o qualche giorno prima e non si sa per quale motivo le poste attenderebbero anche un mese….sarà vero che le poste impiegano un mese per inviare una raccomandata? …qualcosa non mi torna….
Il 22 gennaio 2020 ho avuto la notifica di un avviso di accertamento da parte dell’agenzia delle entrate che riguarda l’imposta di una attività di centro scommesse che riguarda l’anno 2014(perche poi ho cessato l’attività il 31 dicembre 2014).
Ho contattato il funzionario che si è reso disponibile e abbiamo chiesto il contraddittorio, dopo che ho inviato i primi documenti, mi ha detto che tali documenti non erano sufficienti e che per loro la cartella andava avanti, allora in accordo ho presentato sempre via email pec altri documenti per provare che i loro calcoli erano sbagliati(email inviata a luglio).
Dopo di questa email non si è fatto più sentire nessuno io ad ottobre, dal 18 ottobre fine al 30 novembre sono stato impossibilitato a muovermi per via del Covid e ad inizio gennaio ho inviato email per chieder delucidazioni visto che da luglio non avevo più notizie in merito.
Mi risponde ieri il funzionario dicendomi che la cartella è scaduta e dovrò pagare i 16000 euro di multa ed io chiedendogli “guardi che aspettavo una sua comunicazione, perché se nn eravate soddisfatti neanche alla seconda email, andavo avanti al giudice”, lui mi dice mi spiace ma io non sono tenuto a rispondergli, ma scusa prima dice facciamo il contraddittorio e mi ha risposto la prima volta e poi nn mi ha risposto più? Non è giusto, perché così posso pensare che l’anno fatto apposta per farla scadere è una questione di rispetto tra persone umane.
ORA leggendo l’articolo sopra , se ho capito bene la mia imposta del 2014, presentata da me nel 2015, mi doveva essere notificato l’avviso entro il 2019? A me è stato notificato il 22 gennaio 2020, ora però mi è scaduta anche l’impugnazione, ma se è nullo, da come ho capito, quando arriva la cartella di riscossione della multa posso impugnarla con un avvocato?