Auto aziendale: multe e infrazione al codice della strada, responsabilità

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Con il presente articolo si vogliono indicare la lettore alcuni principi che possono chiarire le responsabilità del lavoratore e della società nell’ipotesi di multe relative a violazioni del codice della strada per le quali il responsabile è il lavoratore che aveva in uso la macchina aziendale.

Capita infatti spesso che un dipendente commetta una violazione al codice della strada mentre guida un’auto intestata alla società e tale contestazione può comportare delle responsabilità diverse per il trasgressore e per la società.

Cosa succede se un dipendente è trasgressore delle norme del codice della strada con una macchia della società?

Se ad una società viene notificato un verbale di accertamento per violazione alle norme del codice della strada e alla guida dell’autovettura era un dipendente, la società è comunque obbligata in solido per il pagamento della sanzione mentre la decurtazione dei punti può essere disposta solo nei confronti di chi ha commesso l’infrazione, ossia il dipendente.

Il verbale di violazione viene notificato dall’organo che ha elevato la contravvenzione direttamente alla società. Sarà poi questa, all’esito di un procedimento disciplinare, a comunicare i dati del trasgressore per l’eventuale decurtazione dei punti.

Cosa deve fare la società quando riceve la notifica del verbale di violazione?

La società che riceve la notifica del verbale che contesta la violazione del codice della strada è tenuta, nell’ipotesi in cui la sanzione preveda la decurtazione dei punti della patente, a comunicare i dati del conducente nel termine di 60 giorni dal ricevimento della notifica.

Se la società non effettua tale comunciazione incorrerà in un’altra sanzione.

Infatti, se non procede alla comunciazione dei dati del conducente le verrà comminata un’ulteriore sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma compresa tra €. 291,00 ed €. 1.166,00, ai sensi dell’art. 126 bis , comma 2 del Codice della Strada.

È opportuno precisare che se la società non provvede a tale comunciazione non verranno, ovviamente, decurtati i punti sulla patente di guida.

Chi può fare ricorso?

Il ricorso contro il verbale di constatazione della violazione può essere presentato dalla società proprietaria dell’auto, a cui il verbale è stato notificato.

Il ricorso, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (se consentito), può essere proposto:

  1.  entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento al Prefetto competente per il luogo in cui la violazione è avvenuta, da presentarsi all’organo che ha elevato il verbale (esempio Comando di polizia);
  2. entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, indirizzato al Giudice di Pace (ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero o per le violazioni accertate prima del 06/10/2011) competente per il luogo in cui la violazione è avvenuta.

Il dipendente che era alla guida del veicolo non è  legittimato ad impugnare il  verbale, fatta eccezione per il caso in cui per la violazione commessa sia prevista anche la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida.

In questo caso il dipendente che ha commesso l’infrazione può contestare la multa qualificandosi come conducente ed effettivo trasgressore effettuando la comunicazione dei dati del conducente.

Contro il lavoratore che ha commesso l’infrazione può essere aperto un procedimento disciplinare?

La società può aprire un procedimento disciplinare contro il lavoratore contestandogli l’avvenuta notifica del verbale e la violazione alle norme del codice della strada.

Trattasi infatti di inadempienze che comportano, da parte del trasgressore, la violazione delle regole di diligenza.

Esaurito il termine di 5 giorni dalla ricezione della contestazione elevata ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, se il dipendente non fornisce giustificazioni ovvero se le stesse non sono ritenute valide, la società può applicare la corrispondente sanzione disciplinare prevista dai CCNL.

Solitamente nei contratti collettivi l’inosservanza dei doveri da parte del personale comporta come sanzioni, l’adozione di provvedimenti, che saranno presi dall’Azienda in relazione all’entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano e che sono:

  • il rimprovero verbale;
  • il rimprovero scritto;
  • una multa commisurata a 4 ore della retribuzione base;
  • la sospensione della retribuzione e dal servizio da uno a uno giorni dieci giorni, il licenziamento disciplinare.

In tal senso, ad esempio, si vedano il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari ed integrati resi alle imprese pubbliche e private (S.A.F.I.), e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai dei Settori metalmeccanico installazione d’impianti odontotecnico;

Altro esempio, il CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi CONFLAVORO PMI CONFSAL FESICAPREVEDE prevede al posto del rimprovero la sanzione del biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi e del  biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto.

Rimangono uguali le altre sanzioni.

Il lavoratore che ha commesso l’infrazione può essere licenziato?

Nei casi di comportamenti reiterati e particolarmente gravi, e quindi ad esempio se il dipendente si è reso più volte trasgressore delle norme del codice della strada con la macchina della società ovvero se è palese la violazione delle basilari regole di diligenza nell’esecuzione del lavoro affidatogli, la società che ha ricevuto la notifica dei verbali di constatazione della violazione, può comminare al dipendente trasgressore il licenziamento anche per giusta causa.

Infatti, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., sent. n. 9304/21 del 7.04.2021) ha valutato che l’elenco contenuto nei CCNL ha una valenza puramente esemplificativa.

L’elencazione, dunque, non impedisce di procedere con una valutazione in ordine all’idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, all’irreparabile rottura del rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.

E dunque, sulla base di tali valutazione si può ritenere legittimo il licenziamento per giusta causa comminato al lavoratore che abbia commesso gravi infrazioni stradali con l’auto di servizio qualora il giudice abbia correttamente assolto al giudizio di proporzionalità in concreto fra illecito disciplinare e relativa sanzione, operato tenendo conto di tutti i connotati oggettivi e soggettivi della vicenda: entità del danno, grado della colpa o intensità del dolo, esistenza o meno di precedenti disciplinari a carico del dipendente.

Aurelio Salata, avvocato civilista del Foro di Roma, con particolare esperienza nel diritto del lavoro e nella contrattualistica commerciale. Da circa dieci anni assiste prevalentemente piccole e media imprese su tutto il territorio nazionale. Già docente universitario a contratto in materia di protezione dei dati personali, è oggi membro della Commissione Privacy dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed è iscritto negli elenchi degli avvocati che l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America mette a disposizione dei propri concittadini che necessitano di assistenza legale nel nostro paese. Lo Studio Legale Salata è in grado di assistere a tutto tondo le imprese, estere ed italiane, che operano sul nostro territorio. I quattro pilastri su cui verte principalmente l’attività sono: - controllo di gestione volto alla massimizzazione del risparmio fiscale; - gestione dei rapporti di lavoro per un risparmio sul costo del personale; - contrattualistica commerciale finalizzata ad evitare il recupero del credito; - contenzioso giudiziario sia civile che tributario. L’attività professionale dell’avvocato Aurelio Salata è particolarmente apprezzata da società in fase di cambio generazionale o di transizione verso nuovi mercati, anche con riorganizzazione dei sistemi produttivi.

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