Nuovo elenco clienti e fornitori: lo spesometro e i chiarimenti alle Domande dall’Agenzia Entrate
In scadenza il nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni sopra i 3.000 euro detto spesometro 2011 o nuovo clienti e fornitori, di cui avete avuto modo di parlare nella guida allo spesometro appositamente predisposta per cercare di dare un taglio pratico per rispondere alle domande dei lettori e per trovare delle risposte che possono essere di aiuto a tutti i lettori e che con la nuova circolare 24 e 28 del 2011 trovano un ulteriore punto di riferimento per la compilazione. Iniziamo con il dire che i soggetti obbligati alla compilazione cambiano perchè cambia il nuovo limite da applicare alle operazioni interessate.
Le operazioni che devono essere comunicate nel nuovo elenco clineti e fornitori sono quelle per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura sia che siano cessioni di prodotti o di beni sia prestazioni di servizi professionali che sono state effettuate nel 2012 (Attenzione al concetto di effettuazione dell’operazione di cui abbiamo parlato nel corso di un articolo apposta per speigare quali operazioni rientravano nello spesometro e quali magari in virtù di questo sarebbero slittate all’anno successivo). Si farà sempre riferimento se presente il momento della registrazione e in alternativa se questo manca al momento di effettuazione. Poi andranno ricomprese le fatture non soggette a fatturazione di importo pari a superiore a 3.600 euro compresive di Iva
Soggetti obbligati al nuovo elenco clienti e fornitori
Iniziamo con il dire che i soggetti interessati dal nuovo adempimento sono sempre i soggetti titolari di partita Iva come le società di capitali, società di persone, società in contabilità semplificata, o anche quelli che hanno optato per il regime di esenzione Iva di cui all’art. 36-bis del DPR 633 del 1972, o anche gli enti non commerciali sempre limitatamente alle operazioni commerciali per le quali si richiedeva l’apertura della parita IVA, o anche i soggetti non consierati residenti fiscalmente in Italia ma con una S.O. ovvero stabile organizzazione in Italia, ma anche quelli che hanno in Italia il rappresentante fiscale, o sono identificati direttamente in Italia.
Saranno obbligati altresì i curatori fallimentali per le imprese sottoposte a procedure concorsuali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, e come anche i lavoratori auonomi, liberi profesionisti e titolari di partita Iva che hanno optato per il regime delle nuove inizative imprenditoriale regime di cui alla Legge n. 388 del 2000, articolo 13 e non vi farei ricomprendere anche i titolari di partita Iva che sono nel regime dei minimi, in quanto risulterebbero esenti da tutta questa gamma di adempimenti e così come anche ritenuto dall’agenzia delle entrate nella circolare 24 e 28 del 2011. Tuttavia rientreranno nell’obbligo le operazioni effettuate dal giorno successivo all’uscita dal regime dei minimi di cui vi ricordo la guida pratica se volete farvi un’idea di come funzione l’adesione e la decadenza dal regime.
Situazioni particolari: operazioni di fusione o trasformazione con estinzione di uno dei soggetti (chiusura della partita Iva, estinzione prresso il registro delle imprese) e che prevede il subentro nelle posizioni attive e passive del soggetto estinto come anche il degli obblighi dichiarativi e comunicativi ad esso facenti capo facendo distinzione tra operazione straordinaria avente luogo, ossia perfezionata, (deposito dell’atto notarile firmato dalle parti interessate presso il registro delle imprese a cura del notaio) avendo cura di compilare una autonoma comunicazione per l’anno precedente se per l’anno 2011 l’operazione si perfeziona prima della scadenza dell’obbligo e per l’anno in corso invece riunire in una unica comunicazione essendo i soggetto ormai lo stesso soggetto giuridico.
Quali sono le operazioni da inserire nel nuovo elenco clienti e fornitori
Le operazioni da indicare sono quelle logicamente imponibili derivanti da clienti, fornitori, agenti, rappresentanti, consumatori finali, lavoratori autonomi, liberi professionisti e simili con cui abbiamo avuto operazioni imponibili ai fini Iva, non imponibili, cessioni all’esportazione, operazioni assimilate e servizi internazionali nonchè operazioni esenti dall’Iva così come anche descritto dalla circolare 24 e 28 dell’Agenzia delle Entrate del 2011 dell’Agenzia delle Entrate al paragrafo 3. Saranno escluse invece quelle operazioni che risultano difettanti di uo dei tre presupposti di applicazione dell’Iva ossai quello soggettivo, oggettivo o territorial: rispetto a quest’ultimo quindi non dovranno essere comunicate quelle che “sotto il prfilo territoriale non risultano rilevanti in italia” come chiarito nella circolare sopra citata.
Visualizza articolo dedicato alle operazioni escluse dallo spesometro.
Nel caso di appalto ma anche nel caso di contratti si fornitura, somministrazione che hanno alla base prestazioni abbiamo il problema di identificare se superiamo il limite a fronte di corrispettivi periodici e ritengo in questo caso dobbiamo rintracciare da quale fonte i ricavi o a quale soggetto giuridico fanno capo i costi. Buona norma è sempre quella di analizzare il contratto e vedere a quale soggetto giuridco fanno capo e successivamente verificare il superamento del limite.
Tuttavia , anche secondo quanto chiarito dall’agenzia delle entrate nella circolare n. 24 e 28 del 2011 nonchè anche la circolare 25 del 2012 restano incluse anche le operazioni soggette al reverse charge (usati o operazioni intracomunitarie o cessione di rottami, ecc) o quelle operazioni soggette al regime del margine come nel caso dei beni usati.
Spesometro e opzione per il 36 bis
Secondo la circolare numero 24 del 2011, anche i soggetti che hanno fatto opzione per il 36-bis ossia coloro che hanno fatto e chiesto dispensa dagli obblighi Iva rinunciando all’esenzione Iva devono predisporre lo spesometro solo che non essendo obbligati alla fatturazione e la registrazione potrebbero avere die problemi ad indicare la data dell’operazione nel flusso da inviare. L’agenzia delle entrate risponde che già nel provvedimento del 22 dicembre 2010 si è fatto riferimento indicando quale criterio di indivudazione quelli stabiliti dall’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, ossia dai criteri di effettuazione di un’operazione ai fini Iva.
Spesometro o operazioni con POS
Nel caso raro di acquisti effettuati con POS o carta di credito per importo superiori a 3.000 euro, effettuati da privati consumatori e pagati con carta di credito l’operazione dovrà essere comunicata dall’operatore finanziario che ha emesso la carta di credito o debito utilizzata per la transazione, per il quale la soglia di riferimento è di 3.600 euro come chiarito dlala circolare 25 AE del 2012.
Nel caso invece acquisti superiori alle soglie di 3 mila o di 3.600 euro effettuati da privati e pagati con carta di credito, l’obbligo della comunicazione ricade sull’operatore finanziario, che deve adempiervi secondo le disposizioni del Provvedimento del 29 dicembre 2011 pertanto poiché l’operatore finanziario non è in grado di verificare, in base all’estratto conto relativo allo strumento di pagamento, gli eventuali collegamenti contrattuali, l’obbligo di comunicazione riguarda unicamente le operazioni non inferiori alla soglia di 3.600 € come chiarito dlala circolare 25 AE del 2012.
Le risposte dell’agenzia delle entrate ad alcuni dei quesiti posti dalle associazioni di categorie che vi possono essere utili
Domande e Risposte Spesomentro 1
Domande e Risposte Spesomentro 2
Domande e Risposte Spesomentro 3
Domande e Risposte Spesomentro 4
Novità 2013: in attesa di ricevere le nuove specifiche tecniche per a comunicazione dell’anno 2012 potete leggere ulteriori indicazioni le trovate nell’articolo dedicato proprio al nuovo spesometro 2013
Articoli di Approfondimento:
Guida pratica Spesometro 2011
Modelli da Scaricare
Chiarimenti Spesometro Agenzia Entrate
Riferimenti normativi: DL 78 del 2010




Buongiorno, ho un dubbio riguardo la soggettività della comunicazione riguardo ditte che acquistano periodicamente materiale, superando la soglia dei 25 mila, ma che non hanno alcun contratto di fornitura o di somministrazione con i fornitori.
Tali soggetti sono tenuti alla comunicazione? Come faccio all’inizio dell’anno, in mancanza di un contratto con il mio fornitore, a sapere se supererò la soglia?
Grazie
Buongiorno
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LikeSe non c’è un contratto ma c’è una foritura periodica sempre con lo stesso fornitore letteralmente non dovremmo sommarli ma a mio modesto avviso, cautelativamente, mi riferirei al saldo del conto fornitori, altrimenti setnirei anche il fornitore per sapere anche llui cosa ha intenzione di indicare.Sono sincero non mi piace dire cautelativamente perchè significa che nel dubbio comunico, ma stante i dati che mi indica, me lo permetta. Mi risulta in effetti anomalo una fornitura periodica non disciplinata da un contratto e pertanto la sua situaizone è particolare epresterebbe il fianco ad entramble le soluzioni.
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LikeVorrei sapere se sulla base del decreto semplificazioni approvato lo scorso 24 febbraio 2012, è necessario presentare lo spesometro sulle fatture 2011 il 30 aprile 2012 con il limite di spesa di 3000€, oppure se si deve utilizzare il vecchio elenco clienti-fornitori.
Grazie
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LikeLe posso rispondere sulla base della bozza di decreto che di fatto cancellerebbe solamente il limite dei 3.000 euro rendedo di fatto l’adempimento molto simile all’elenco clineti fornitori, anche se non si chiama elenco fornitori. In giro si snete dire solo quesa cosa che scompare lo spesometro e rimettono l’elenco clienti fornitori ma non è vero. Al momento le specifiche tencihe restano quelle dello spesometro e anche l’ambito resta circoscritto ancora d un adempimetno che è lo spesometro, non c’è stata un’abrogazione ma solo una modfica che elimina il limite dei 3 mila euro e in tal senso si può comunicare il saldo di ogni cliente e fornitore eliminando di fatto le complicazioni di analisi dei contratti, importi frazionati ecc.
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LikeSalve,
avrei una domanda da porvi:
la modifica apportata al decreto tra le altre cose prevede che per il 2011 dovranno essere indicate tutte le fatture superiori a 3000.00 dal 1° luglio…
la domanda è questa: se è stato stipulato un contratto che prevede il pagamento in modo frazionato con un acconto versato in giugno di ad es. 2000.00 euro ed un saldo versato in luglio di altri 2000.00 euro, come devo comportarmi? il saldo da solo non supera i 3000.00 euro, ma considerando l’esistenza di un contratto e sommato dunque all’importo di giugno li supera…
devo considerare anche l’acconto nonostante nonostante sia stato versato prima del 1° luglio o non devo considerarlo e quindi non inserire neanche il saldo in quanto inferiore a 3000.00 euro?
Grazie!
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LikeNo, le operazioni dal primo luglio sono quelle non soggette a fatturazione non il contrario.
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Likesalve, vorrei porvi una domanda: un medico esente iva quindi solo clienti privati con codice fiscale,con un’unica parcella superiore a euro 3.000 vi chiedo:
va presentato lo spesometro? ho provato a inserirlo nel “dettaglio 1 soggetti non titolari di p.iva” ma mi dice “importo dovuto non deve essere inferiore a 3600 euro” la parcella è di 3500 euro.
Cosa devo fare?
Grazie
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LikePer le operazioni che non conmplenao l’obbligo di emissione della fattura è previsto come limite non 3.000 euro ma 3.600 euro ecco perchè glielo scarta, per cui controlli di aver impostato bene all’inizio i campi.
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LikeSalve,
Noi siamo incerti per quanto riguarda il nuovo elenco clienti/fornitori per le operazione del 2012.
Abbiamo un ristorante che oltre alle ricevute fiscali emette anche fatture.
La domanda é: Fino ad ora abbiamo registrato solo i corrispettivi sommando assieme fatture e ricevute, ma ora con gli elenchi come dobbiamo comportarci con le fatture? Dobbiamo registrarle sul registro delle fatture emesse? E per quanto riguarda gli agenti che ricevono fatture dei ristoranti? Continuiamo con il riepilogativo oppure anche queste registrarle una ad una?
Grazie!
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