Riemissione della Fattura Elettronica dopo Scarto dello SDI: come funziona e cosa fare

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Nel seguito vediamo come ci si comporta con la riemissione della fattura elettronica a seguito dello scarto da parte dello SDI o Sistema Interscambio Dati, quali sono i termini entro cui effettuare la correzione e come fare per sanare eventuali errori tra i dati obbligatori richiesti dalle specifiche tecniche  partire dal primo gennaio 2019.

L’agenzia delle entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti in vista dell’imminente entrata in vigore della nuova fatturazione elettronica 2019 per tutte le operazioni tra soggetti B2B e B2C tra soggetti residenti in Italia emesse da contribuenti titolari di partita Iva.

Come abbiamo avuto modo di leggere nell’articolo dedicato alla domanda quali sono i controlli che effettua lo SDI, alcuni errori, o mancanze da parte del flusso telematico XML potrebbe generare lo scarto da parte del del sistema in quanto non sono superati i controlli. Il sistema invierà un messaggio di notifica al soggetto emittente la fattura elettronica.

Qualora la fattura non abbia ovvero riporti in modo errato uno degli elementi che sono oggetto di controllo da parte dello SDI la fattura sarà scartata e quindi si considera ai fini amministrativi, contabili, fiscali come non emessa. 

Quale data della fattura indicare: diversa da quella di invio allo SDI

Il termine di emissione della fattura coincide con quello di invio allo SDI e non quello di elaborazione del file o di ricevuta o scarico da parte del cliente. La recente circolare 13 del 2018 ha indicato come gestire i casi in cui ci potranno essere dei ritardi tra la data di generazione di una fattura e quella di invio allo SDI. Le due date infatti potrebbero essere diverse perchè il processo di arricchimento dei dati all’interno del flusso e la generazione dell’XML potrebbero avere bisogno di uno o due giorni a seconda della complessità del processo di gestione della fatturazione all’interno dell’azienda.

Nel tracciato descritto dalle specifiche tecniche dovrete indicare sia la data di effettuazione dell’operazione sia quella di emissione del documento.

A tal proposito il legislatore ha ribadito che in fase di prima applicazione delle nuove disposizione si ritiene che il file xml della fattura inviato con un ritardo minimo tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta ne periodo di riferimento non costituisce una violazione punibile ai sensi dell’articolo 6, come 5-bis del Decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.

Per quello che concerne la fattura immediata l’articolo 11 del Decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018 ha introdotto un’importante novità che consente di differire fino al decimo giorno successivo al momento di effettuazione dell’operazione. Sulla definizione di termine di effettuazione dell’operazioni troverete anche enciclopedia per cui vi posso consigliare di leggere l’articolo gratuito di approfondimento per capire come funziona e come individuare questo momento, molto importante e da cui far partire il countdown dei 10 giorni. Allo scadere di questi scattano le sanzioni per ritardata fatturazione.

L’emittente ossia il fornitore avrà a disposizione cinque giorni di tempo per riemettere la fattura corretta per non incorrere in sanzioni. Per sanzioni intendo sia quelle derivanti dal ritardo nell’emissione della fattura sia quelle relative alla errata liquidazione dell’Iva del mese/trimestre di riferimento in cui è avvenuto l’errore.

Premesso che il legislatore ha dato a disposizione sei mesi di tregua per allinearsi completamente a questo nuovo sistema di fatturazione non prevedendo sanzioni in caso di errori o ritardi o mancanze nel flusso del fatturazione, vediamo cosa succede in pratica è come gestire lo scarto della fattura.

La tregua si esplicita ne fatto che le canzoni per omessa fatturazione non  si applicheranno se comunque provvederete all’emissione entro il giorno di liquidazione dell’imposta in modo da non compromettere il versamento della corretta Iva, tributo la cui potestà impositiva e dell’Unione Europea per cui guai a andare in ritardo. Parliamo quindi di un termini che fino al 30 giugno 2019 potrà slittare al più al 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Scarto della fattura: come funzione e come gestirlo

Prima di tutto bisognerà fare una distinzione tra lavoratori autonomi, piccole imprese imprese mediamente strutturate con diverse funzioni al proprio interno, procedure e processi.

Nel caso infatti del lavoratore autonomo il termine di cinque giorni per procedere ad una nuova emissione di una fattura non deve essere visto come un termine particolarmente stringente.

Inizia già a diventare più complesso nel caso in cui parliamo di ditte individuali che hanno un proprio ufficio amministrativo fino ad arrivare a complesse realtà aziendali che devono gestire questi cinque giorni modo dovranno coordinare più persone  e uffici per individuare la fonte dello scarto, le possibili soluzioni, la rigenerazione della fattura e la nuova trasmissione telematica.

Fattura scartata è già registrata nella contabilità del soggetto emittente

Nel caso in cui il fornitore che metta una fattura, la registri nei propri registri contabili e generi una scrittura sul proprio libro giornale e solo successivamente provveda all’inoltro allo SDI

L’Agenzia delle entrate ha avuto modo di fornire risposte alle domande da parte dei contribuenti che già in occasione delle precedenti criticità avvenute nel caso della fatturazione elettronica alla PA erano emerse.

Oggi l’agenzia delle entrate afferma che a seguito dello scarto da parte dello SDI sarebbe preferibile che la nuova fattura mantenesse la stessa data di emissione e lo stesso numero di quella scartata. Molti operatori si sono mossi verso una soluzione che prevede la rinumerazione delle fatture sotto forma di sezionali; a titolo di esempio la fattura scartata numero 51 potrebbe essere rimessa con la stessa data di quella precedente ma con numero 51-bis.

Nel caso in cui non fosse possibile procedere all’attribuzione della stessa parte dello stesso numero dovrete comunque tenere a mente non solo il termine dei cinque giorni ma soprattutto quello della liquidazione Iva relativa al mese in cui è stata emessa la fattura scartata. Il problema che sta a cuore al legislatore è che liquidate l’Iva in modo corretto e che non vi sia un mancato, seppur parziale, versamento di Iva.

Qualora tornando all’esempio di prima, non sia possibile permettere la fattura con lo stesso numero avrete a disposizione due soluzioni alternative:

  1. La prima soluzione prevede l’emissione di una fattura con un diverso numero e anche una data successiva a quella precedente che prosegua cronologicamente/numericamente il numero di protocollo dato a quella precedente; questa soluzione vale anche nell’ipotesi in cui fra lo scarto della fattura e la nuova emissione vi siano state altre fatture correttamente emesse e non scartate dallo SDI.
  2. La seconda soluzione prevede che il fornitore emetta le fatture che vanno a sostituire fatture scartate una loro autonomia numerazione come se fossero parte di un registro iva sezionale ad hoc creato solo per questo genere di documenti rettificativi o sostitutivi. In estrema sintesi si tratta di utilizzare un registro ed una numerazione ad hoc.

Questo è quanto chiarito nella circolare numero 13 del 2018 E che trovate anche al 6.3 del provvedimento del 30 aprile 2018 con cui sono state introdotte le specifiche tecniche della fatturazione elettronica.

Sanzione per omessa o ritardata fatturazione

Solo per anticiparvi quali potrebbero essere in sintesi i provvedimenti sanzionatori legati all’omessa fatturazione vi anticipo che queste vanno dal 90% al 180% dell’imposta Iva non versata. Vi ricordo inoltre che non è responsabile solo il fornitore dell’emissione della fattura ma anche il cliente, se non riceve la fattura dovrà emettere autofattura. Nei primi 6 mesi dall’entrata in vigore del primo gennaio 2019 sarà inoltre possibile abbattere la sanzione dell’80% e farla scendere budini fino al 20% qualora la fattura sia emessa allo SDI entro il 15 del mese successivo a quello i effettuazione dell’operazione.

Esempio ritardo fatturazione puntata e non punita

Per fare un semplice esempio qualora il termine di effettuazione sia il 30 gennaio 2019 fornitore non sarà soggetto a sanzione per ritardata fatturazione fino al 15 febbraio 2019. Sarà soggetto invece ad una sanzione qualora provveda entro il 15 marzo 2019. Superato tale termine si andrà in sanzione piena.

Vi ricordo inoltre che per queste violazioni esiste sempre la possibilità del San. Ravvedimento Operoso che consente di ridurre notevolmente la misura della multa in relazione al termine entro il quale ci accorgiamo di aver omesso la fattura.

Novità Decreto crescita 2019

Dal primo luglio 2019 i giochi sono finiti per cui vi consiglio di andare a leggere l’articolo dedicato al ravvedimento operoso sulle fatture elettroniche in quanto potrete trovarvi nella situazione di dover emettere in ritardo o correggere una fattura rispettando le seguenti scadenze modificati dall’art. 10, del Decreto Legge n. 119/2018.

La correzione potrà essere effettuata entro la scadenza per effettuare la prima liquidazione IVA senza in questo caso subire le sanzioni;
In alternativa entro il termine di scadenza per effettuare la seconda liquidazione IVA con il pagamento di una sanzione ridotta al 20% come previsto dal ravvedimento operoso all’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997 o di 250 euro fisso per operazioni senza iva (esenti, fuori campo, non imponibili, etc).

Ravvedimento operoso: in caso di correzione entro 90 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa la sanzione sarà pari a 1/9  oppure 5,56 euro laddove si parli di quella fissa di 250 euro. Questo non significa che dovrete anche ravvedervi per l’omesso versamento dell’Iva ma per quello dovrete leggere l’articolo dedicato al ravvedimento Iva.

In sintesi per una fattura datata 3 agosto potrete emettere fattura entro il 3 agosto oppure entro il 15 agosto.

Se sforate questi termini potrete in alternativa o ravvedervi entro il termine del 16 settembre presentando il ravvedimento operoso con la sanzione al 20%.

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