Errori e Correzioni nello Spesometro: come evitare le sanzioni

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Vediamo i casi che si possono presentare riguardo ad errori presenti nel flusso telematico dei dati fatture (spesometro) da inviare all’agenzia delle entrate e come si effettuano eventuali correzioni e quali sono le sanzioni che potreste dovervi trovare a pagare e nel caso ridurle il più possibile.
Precisiamo innanzitutto che le sanzioni ed in generale il profilo sanzionatorio si azzera nel caso in cui vi accorgiate in tempo dell’errore. Se infatti il dato parziale o omesso per cui deve essere presentata una modifica viene inserito correttamente nel flusso ed inviato all’amministrazione finanziaria comunque entro la scadenza di presentazione ordinaria il contribuente non è sanzionabile.

Vale quindi sempre il principio o buona regola secondo cui prima vi accorgete dell’errore più basso sarà il profilo sanzionatorio e la multa a cui sarete esposti.

Sanzioni applicabili nei casi concreti

Il Legislatore fiscale ha introdotto un nuovo comma al DPR 471 del 1997 e più precisamente l’articolo 11 disciplina nei casi di errata, incompleta trasmissione dei dati delle operazioni attive o passive trasmesse le sanzioni applicate ad ogni fattura errata o omessa son pari a 2,00 euro per fattura fino ad un massimo di 1.000,00 euro per ogni trimestre.

Per gli invii semestrale, come quello relativo al primo o al secondo semestre 2017 la sanzione massima è quindi di 2.000 euro. Inutile dirvi che alcuni hanno pensato a non trasmettere l’elenco delle operazioni e a pagare direttamente la sanzione visto che il costo di implementazione e gestione di questo nuovo adempimento ripaga in alcuni casi, anche ampiamente il costo della sanzione. Il problema diviene naturalmente di rispetto delle procedure di compliance interne per aziende più strutturate in quanto non sempre può essere consentito quello di pagare volontariamente delle sanzioni con il risultato che potreste vedere le funzioni fiscali lavorare per un mese dietro allo spesometro come anche i dottori commercialisti per vedersi poi anche applicata la sanzione per fattispecie mal gestite all’interno dei flussi vista la complessità talvolta di reperimento e lavorazione dei dati dai sistemi gestionali aziendali.

Questa è una sana riflessione che, insieme a quella sui dubbi di utilità dei dati raccolti e di pericolosità nell’utilizzo improprio dei dati, dovrebbe portare i signori che propongono queste simpatiche novità ed introducono adempimenti, a comprendere che (forse) si può anche abolire. Dopo questo piccolo sfogo scritto sotto scadenza dietro i problemi riscontrati anche con il nuovo software di controllo che non funziona ritorno a parlare di errori nella compilazione e a come ridurre le sanzioni previste.

Questa sanzione minima  può essere addirittura ridotta alla metà nel caso in cui se, entro 15 giorni dalla violazione ripresentate il flusso telematico corretto

Attenzione perchè la simpaticissima norma non è stata scritta come al solito parlando di 15 giorni dalla scadenza ma di 15 giorni dalla violazione per cui per fare un pratico esempio, se inviate 5 giorni prima della scadenza naturale del flusso del secondo semestre 2017 (scadenza 6 aprile 2018) il flusso avrete di tempo massimo fino al 16 aprile e non entro il 21 come verrebbe naturale pensare quando si parla di dichiarazioni integrative o rettificate.

Attenzione: i 15 giorni per la trasmissione del flusso con le correzioni decorrono dalla data della trasmissione telematica del flusso sbagliato.

In tal modo avremo che le sanzioni applicate ad ogni fattura errata o omessa son pari a 1,00 euro per fattura fino ad un massimo di 500,00 euro per ogni trimestre.

Tabella di riepilogo delle scadenze e delle sanzioni

Flusso corretto entro 15 GG 
Flusso corretto entro 15 GG  
Scadenze
Frequenza
Data Trasmissione (esempio)
Scadenza Trasmissione Spesometro corretto
Sanzione Minima
Sanzione Massima
Sanzione Minima
Sanzione Massima
1° semestre
16/10/17
Semestrale
13/10/17
28/10/17
 2,00
 2.000,00
 1,00
 1.000,00
2° semestre
06/04/18
Semestrale
03/04/18
18/04/18
 2,00
 2.000,00
 1,00
 1.000,00
1° trimestre 2018
31/05/18
Trimestrale
28/05/18
12/06/18
 2,00
 2.000,00
 1,00
 1.000,00
2° trimestre 2018
01/10/18
Trimestrale
28/09/18
13/10/18
 2,00
 2.000,00
 1,00
 1.000,00
3° trimestre 2018
30/11/18
Trimestrale
27/11/18
12/12/18
 2,00
 2.000,00
 1,00
 1.000,00
4° trimestre 2018
28/02/19
Trimestrale
25/02/19
12/03/19
 2,00
 2.000,00
 1,00
 1.000,00
1° semestre
01/10/18
Semestrale
28/09/18
13/10/18
 2,00
 2.000,00
 1,00
 1.000,00
2° semestre
28/02/19
Semestrale
25/02/19
12/03/19
 2,00
 2.000,00
 1,00
 1.000,00

Spero che vi possa aiutare a muovervi meglio per comprendere i termini di correzione che avete a disposizione. Nell’esempio ho considerato che si procede alla trasmissione 3 giorni prima della scadenza e da quello mi sono ricavato il termine di invio dello spesometro corretto entro i 15 giorni successivi.

Non applicazione delle sanzioni: quando non si pagano

Alcuni dicono che non si applicano le sanzioni ed in parte è vero ma solo in alcuni casi. Parliamo infatti del regime sanzionatorio ridotto per alcuni flussi

Il D.L. n. 148/2017 ha infatti introdotto, grazie anche all’attività che siti come questo fanno attività di sensibilizzazione in rete ormai da 15 anni anni, un profilo sanzionatorio nullo solo nel caso di errori riscontrati nel flusso relativo ai dati di competenza del I semestre 2017 e a condizione che si procedesse alla ritrasmissione dei flussi corretti entro il 6 aprile 2018.

Composizione e contenuto dei flussi corretti

Un aspetto che dovete poi tenere a mente è il contenuto dei flussi corretti che per alcuni adempimenti deve contenere solo i record, ossia le streghe delle operazioni attive o passive che sono state effettivamente corrette mentre per alcuni adempimenti deve ricomprendere tutto il flusso.

Ricordate anche, guardando le specifiche tecniche del tracciato xml da inviare che dovrà essere indicato nei dati di testa che trattasi di flusso integrativo.

Tralascio volutamente il caso di omessa presentazione della dichiarazione in quanto è stata già oggetto di trattazione all’interno della guida gratuita allo spesometro in cui sono evidenziati le principali caratteristiche di questo adempimento divenuto addirittura trimestrale.

Esterometro dal 2019 solo per le operazioni con l’estero

http://www.tasse-fisco.com/societa/esterometro-operazioni-estero-come-funziona-mensile-comunicazione-quali/40142/

Riferimenti normativi e di prassi

Articolo 11 del D.Lgs. 471 del 1997

http://www.tasse-fisco.com/societa/domande-spesometro-risposte-chiarimenti-agenzia-entrate/8757/

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