Dichiarazione dei redditi in ritardo: 730 e Modello Unico Integrativo in scadenza

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Aggiornato il 27 Luglio 2023

software matrixCosa è la dichiarazione integrativa sul 730 2021 o sul modello unico tardivo o integrativo
Può accadere di essere in ritardo nella presentazione della dichiarazione dei redditi modello Unico o modello 730 rispetto alla scadenza naturale del 30 settembre (salvo proroghe che spesso sono concesse) e non si sa cosa fare o anche che si siano commessi i famosi errori dell’ultimo minuto o che vi siano stati dei dubbi nella compilazione o si siano riusciti a rintracciare documenti giustificativi per spese deducibili solo oltre scadenza e per questo è possibile entro certi limiti presentare una dichiarazione integrativa che corregge il precedente invio.

Con il Decreto Crescita 2019 le naturali scadenze sono state differite (non prorogate) al 30 novembre sia per quello che concerne il termine per l’invio delle dichiarazioni dei redditi e della dichiarazione IRAP. Questo a partire dalla dichiarazione relativa all’anno di imposta 2018.

Perché si presenta la dichiarazione 730 2021 o Modello Unico integrativo

Può accadere per una serie indeterminata di motivi in quanto ci si accorge che manca della documentazione si hanno dei problemi con il commercialista o con il CAF, come può accadere che si abbiano dei problemi al momento della trasmissione telematica dall’intermediario o anche solo quello di correggere degli errori nella precedente dichiarazione.
In questo modo sarà possibile sanare una situazione in cui il contribuente potrebbe incorrere in sanzioni anche pesanti per il mancato invio e presentazione della dichiarazione dei redditi del contribuente. In sostanza  se, dopo aver effettuato l’invio del 730 precompilato, il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche devono essere effettuate con specifiche modalità e tempistiche da rispettare affinché vadano a buon fine.

Per le correzioni leggete però l’articolo di approfondimento dedicato al 730 integrativo

I quattro casi di modifiche del modello Unico o 730

Si possono verificare questi casi di variazione della dichiarazione dei redditi a cui corrispondono diverse azioni ciascuna da porre in essere:

  1. Dichiarazione dei redditi in ritardo ma pagamento in tempo: non si dovrà effettuare alcun ravvedimento operoso ma ci sarà una sanzione (nella mia vita mai vista comminare) per il ritardo nella presentazione della dichiarazione dei redditi.
  2. Dichiarazione dei redditi presentata entro la scadenza ma pagando un importo sbagliato: se l’importo pagato era minore si fa un ravvedimento operoso sul differenziale di imposta non versato. Se maggiore si richiede mediante istanza di rimborso la maggiore imposta versata oppure la si indica come credito che uscirà in quella successiva.
  3. Rettifica del modello presentato da cui emerge una maggiore o minore imposta: in questo caso si dovrà procedere sia con la ripresentazione della dichiarazione integrativa sia con l’eventuale comportamento visto sopra al punto 3 a seconda che abbiate rideterminato un’imposta maggiore o minore di quella successivamente dichiarata nella seconda presentazione.

Modello 730 rettificativo o corretto o integrato

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l’elaborazione di un modello 730 “rettificativo” o correttivo.

Modello 730 integrativo

Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

Correzione 730 che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel modello 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

  • presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
  • presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2019, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI Persone fisiche 2019 può essere presentato – entro il 30 settembre (correttiva nei termini);
  • oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2019 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
  • oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa– art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso l’importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Correzione 730 o integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”. C. Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

Correzione 730 o integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2019.

Il modello REDDITI Persone fisiche  può essere presentato:

  • entro il 30 novembre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

A chi rivolgersi in caso di ritardo nella presentazione della dichiarazione dei redditi

In primis vi diciamo che per fare questa operazione dovrete rivolgervi o ad un CAF o centro di assistenza fiscale oppure ad un commercialista abilitato alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Come presentare la dichiarazione dei redditi integrativa

In pratica si tratta di inviare nel caso di errori nella precedente dichiarazione (che può anche essere stata anch’essa in ritardo) una nuova dichiarazione indicando nel frontespizio che si tratta di una dichiarazione integrativa, indicando e barrando i quadri oggetto di modifiche, correzioni, integrazioni ecc ecc ed indicando se la dichiarazione è a favore del contribuente o no, anche detto pro fisco o contro fisco, ossia se dalle modifiche esce una minore imposta dovuta da contribuente o una maggiore.

Mi raccomando sempre di leggere eventuali proroghe nel 730 o nel modello unico che possono caratterizzare il singolo annuo di imposta. Intanto vi segnalo due articoli che rappresentano una piccola guida alla compilazione del 730 o alla compilazione dell’unico.

Cosa conviene scegliere fare tra CAF e commercialista per il 730 integrativo

Personalmente preferirei un commercialista non per proteggere la categoria ma solo perché il Caf per procedure interne richiede nuovamente la produzione della documentazione ed il ricalcolo della dichiarazione e questo allunga i tempo e crea problemi.

Il complesso iter procedurale per l’intermediario che presenta la dichiarazione integrativa

L’intermediario o il CAF una volta ricevuta la documentazione dal contribuente compilerà il modello 730-2 consegnandolo successivamente al contribuente. In seguito ed entro la scadenza naturale del il 10 novembre elaborerà il nuovo reddito imponibile attraverso il 730-3 e provvederà ad inoltrare questo telematicamente fino ad arrivare al modello 730-4 integrativo.

Per completezza di informazione vi diciamo che entro il 30 settembre se presentate una seconda dichiarazione si parla di correttiva nei termini e nulla sarà dovuto mentre nel caso in cui procediate entro il termine di presentazione dell’anno successivo e dalla dichiarazione integrativa è dovuta una maggiore imposta si potrà effettuare un ravvedimento operoso sulle minori imposte versate.

Se proprio vi siete scordati ricordate che oltre quel termine la dichiarazione si considera nulla ma si può sempre fare e sarà valida giusto ai fini dell’accertamento da parte dell’agenzia delle entrate ex art. art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998.

Dalle istruzioni riporto inoltre che in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione. Se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, la sanzione del 30 per cento nonché quella per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni – che spetta indipendentemente dal verificarsi delle condizioni richieste per il ravvedimento – è ridotta di un decimo, a condizione che venga eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari all’1,5 per cento dal 1° gennaio 2011 e al 2,5 per cento dal 1° gennaio 2012, 1% dal primo gennaio 2014) con maturazione giorno per giorno. Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento mediante il ravvedimento operoso.

Importante: in caso di dichiarazioni dei redditi modello unico o 730 errate o in ritardo è possibile che l’imposta versata a giugno non corrisponda a quella poi descritta nel modello unico o nel 730 per questo potete versare il differenziale attraverso il ravvedimento operoso.
Consulta inoltre l’articolo dedicato alle novità ed i controlli sul modello Unico per le società e le persone fisiche.

Discorso diverso invece se proprio non l’avete presentata nel qual caso vi invito a leggere l’articolo dedicato all’ omessa presentazione del 730 o dell’Unico

Novità: Correzione del 730 Precompilato

Vista l’introduzione della nuova modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi vi segnalo l’articolo dedicato alla Correzione del 730 Precompilato

Vi segnalo comunque le scadenze previste per il 730 2020

SCADENZE* CONTRIBUENTE SOSTITUTO DI IMPOSTA CAF O PROFESSIONISTA
ENTRO IL 7 MARZO Invia all’Agenzia delle Entrate le CU rilasciate.
ENTRO IL 31 MARZO Riceve dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite. Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.
A PARTIRE DAL 15 APRILE Può, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata

ENTRO

IL 29 GIUGNO

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno.
Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno. Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno.

ENTRO

IL 7 LUGLIO

Presenta al proprio sostituto d’imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef.

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente.

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno.
Riceve dal sostituto d’imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno. Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno.

ENTRO

IL 23 LUGLIO

Presenta telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione.
Presenta al Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef. Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio.
Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio . Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

A PARTIRE DAL MESE DI LUGLIO

(Per i pensionati a partire dal mese

di agosto o di settembre )

Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi.

Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.

Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi.

Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.

ENTRO

IL 30 SETTEMBRE

Comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.

ENTRO

IL 25 OTTOBRE

Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.
A NOVEMBRE

Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef.

Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.

Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef.

Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.

ENTRO

IL 10 NOVEMBRE

Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.

Proroga Scadenza 730 precompilata dichiarazione dei redditi 2020

A seguito dell’emanazione del Dl n. 9/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, sono prorogati i termini di alcune scadenze fiscali in tutto il territorio nazionale

Proroga Scadenza 730 2020, Certificazioni Uniche CU, Anagrafe tributaria
Adempimento Scadenze 2020 Scadenze 2020
(ante modifica) (post modifica)
Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.)* 28/02/2020 31/03/2020
Trasmissione telematica Certificazione Unica all’Agenzia 07/03/2020 31/03/2020
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata 15/04/2020 05/05/2020
Termine di presentazione del modello 730 precompilato 23/07/2020 30/09/2020

Ravvedimento operoso per le maggiori tasse o imposte da versare

Nel caso di rettifiche che comportano una maggiore imposta da versare come anche un minore credito da utilizzare in compensazione dovrete riversare le maggiori imposte dalla scadenza del saldo e primo acconto fino alla nuova data di versamento. Questo versamento dovrà essere comprensivo di sanzioni ed interessi che saranno piuttosto contenute se vi avvarrete del ravvedimento operoso. Qui sotto potete consultare la guida gratuita al calcolo e al versamento.

http://www.tasse-fisco.com/finanziaria-manovra-dl/nuovo-ravvedimento-operoso-2011-tabella-con-le-nuove-sanzioni/4145/

13 Commenti

  1. ho ricevuto lettera dell’agenzia delle entrate relativa alm 730/2019 dove mi trovavo a debito da versare in 5 rate tramite datore di lavoro come sostituto di imposta con una sanzione da pagare. in questo caso sicuramente lui non avra’ versato in tempo e mi chiedo perchè debbo pagare una sanzione non fatta da me

  2. pensavo che la dichiarazione era possibile tutto il mese di luglio per questo ancora non l’ho fatta. cosa faccio adesso?

  3. Se nella compilazione ed invio del Modello Unico di Giugno 2014 il commercialista ha omesso l’indicazione delle Spese per Istruzione, è possibile rimediare con qualche correzione dell’Unico entro la fine dell’anno?

  4. UNa solzuione è quella di andare in agenzia con documenti alla mano ma rappresenta la scelta più onerosa. Vada da un commercialista e si rifaccia fare i calcoli per le annualità ancora accertabili dall’agenzie (ossia quelle non prescritte) e versate per quello che potete le somme non versate con ravvedimento operoso. Per qulle più vecchie non sarà possibile ma almeno così qualcosa la risparmia. spero do essere stato utile

  5. la mia compagna moldava non ha mai presentato il mod. 730 (primo cud 2012) cosa deve fare per regolarizzare tutto con il fisco?

  6. Certamente, la presenti subito e mantenga la documentazione. Inoltre versi le imposte con il ravvedimento operoso

  7. ho completamente dimenticato di fare la dichiarazione dei redditi, redditi percepiti esclusivamente per prestazioni occasionali (in totale 3000 euro circa). Sono in possesso delle certificazioni dei compensi e delle ritenute. E’ ancora possibile dichiarare questi redditi e sopratutto tentare di recuperare le ritenute d’acconto?
    Grazie in anticipo.

  8. Non mi è chiara la tipologia del credito di imposta di cui ha potuto fruire nel 730 e che le è stata riaccreditata in busta paga. Se ha si è avvaldo del suo datore di lavoro per la presentaizone della dichiarazione inoltre può comunque presentare un modello Unico PF. Dovrebbe inoltre riversare l’eccedenza di compensazione effettuata versandola con il codice del tributo che ha compensato. immagino che se ha effettuato la coomensazione e poi le è stata scalata dalla busta paga ha compensato questo credito di imposta (relativo a cosa è da chiarire se Irpef o imposta di registro sul riacquisto prima casa), e successivamente riversare con ravvedimento operoso il saldo irpef utilizzanod l’apposito codice tributo. Oltre questo el consilgio di scrivere una istanza in carta semplice all’agenzia delle entrate di sua competenza per avvertire.
    Più semplice andare presso uno degli uffici e cercare di sanare direttamente in loco questa svista anche se il problema potrebbe essere che dai terminali quelli dell’agenzia ancora non veodno la sua dichiarazione. Un tentativo lo fare comunque.

  9. un ragguaglio, ho errato la dichiarazione 730 in quanto devo correggere un maggior debito o minor credito, nello specifico ho scaricato più credito d’imposta per acquisto prima casa del dovuto ed ho già ottenuto il rimborso in busta paga. cosa devo fare?
    compilare un modello 730 integrativo o modelli unicoPF? se faccio tutto entro il 30 settembre posso restituire solo l’eccedenza oppure devo eseguire un ravvedimento operoso con oneri e interessi a carico?? la restituzione di quanto indebitamente ricevuto si attua con modello f 24 ? in caso che codice?? oppure in che modo?
    ringrazio anticipatamente per l’aiuto.

  10. Luigi, se ti arriva l’avviso ti dovrebbe arrivare prima la comunicazione (detto anche avviso bonario con eventuali sanzioni nella misura del 10%) e successivamente la cartella di pagamento contenente il ruolo con le sanzioni del 30%.
    Se pensi di aver omesso il pagamento dell’acconto oppure non sei nelle condizioni di poterlo pagare ora, allora ti consiglio di farlo appena puoi sfruttando il nuovo ravvedimento operoso che è molto vantaggioso sia in termini di sanzioni ridotte sia in termini di tasso di interesse 2010 applicato giornalmente molto basso.
    Cosa ne pensi?

  11. Chiedo il vostro aiuto,

    se quest’anno in fase di dichiarazione dei redditi con modello unico, nell’eventuale debito da pagare si è fatta richiesta di non inserire anche l’acconto irpef per il prossimo anno e quindi non avendolo pagato, cosa si può fare per essere in regola e poter stare tranquilli in qualche modo?

    l’agenzia delle entate manderà a casa la cartella di pagamento solo con la sanzione del 20% sull’importo che dovevo pagare?

    Rimango in attesa di una vostra gentile risposta

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