Il Dl 185/2008 (cfr. art. 13 e 16) anticrisi ha introdotto il nuovo ravvedimento operoso 2010 ed ha ridotto le sanzioni applicabili in caso di omesso versamento qualora la violazione venga regolarizzata entro 30 giorni dall’omesso versamento del tributo e semprechè “semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.
A seguito di tale modifica le principali violazioni connesse nel mancato versamento del tributo, omessa presentazione della dichiarazione e/o fatti che hanno inciso sulla quantificazione delle imposte da versare le percentuali da applicare a titolo di sanzione per ravvedersi sono le seguenti.
Nel caso di omessi versamenti che abbiano ad oggetto acconti e/o versamenti periodici “il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o un minore detrazione.
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione il ravvedimento operoso, se effettuato entro 90 giorni, sarà pari ad 1/12 applicato sul minimo di 258 euro, pertanto 21,5 euro.
Nella tabella seguente riassumiamo brevemente le nuove percentuali da applicare per ravvedersi.
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OMESSO VERSAMENTO |
TERMINE ENTRO CUI EFFETTUARE IL VERSAMENTO |
SANZIONE APPLICABILE |
% |
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Omesso pagamento del tributo |
Entro 30 giorni dalla violazione (comma 1, lettera a) |
1/12 del minimo |
2,50% |
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Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (comma 1, lettera b) |
1/10 del minimo |
3% |
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Omissioni e irregolarità che incidono direttamente sulla determinazione dle tributo o sul versamento |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione |
1/10 del minimo |
3% |
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Entro dodici mesi dalla violazione, nel caso in cui non vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione (comma 1, lettera b) |
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Omessa presentazione |
Entro 90 giorni dalla violazione |
1/12 del minimo |
2,5% + sanzione |
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della dichiarazione annuale |
(comma 1, lettera c) |
Potete scaricare la tabella riuscita meglio cliccando tabella ravvedimento operoso
Dal primo gennaio 2010 inoltre il ravvedimento operoso 2010 costerà ancora di meno in virtù della riduzione del nuovo tasso di interesse legale di interesse legale dell’1% di cui abbiamo scritto nell’articolo successivo.
Vi invitiamo pertanto a verificare che il calcolo del nuovo ravvedimento operoso 2010 recepisca le modifiche a livello di calcolo del tasso di interesse applicabile dall’omesso versamento al giorno del pagamento conteggiando per l’anno di imposta 2010 un tasso di interesse legale che segua la seguente formula = x*1%/365*gg


Buon giorno a tutti voi
scrivo per cominicarvi che in data 16 novembre 2009 a mezzo raccomandata mi è arrivata una lettera da parte dell’agenzia delle entrate, tenendo conto che la lettera posta all’interno è datata 15 ottobre 2009, sanzionandomi per omissione di presentazione dichiarazione dei reddidi relativa all’anno 2003.
L’importo da pagare e pari a circa 1000 euro, chiedo se esiste una possibilità per dedurre questa sanzione oppure annullarla…
Leggevo il decreto anticrisi…. posso fare utilità di questa legge’
vi ringrazio a tutti per l’attenzione prestata.
Maurizio
Buongiorno a buon anno a tutti, grazie anche degli auguri che ci avete mandato!
Per la sanzione amministrativa connessa all’omessa presentazione della dichiarazione non possiamo dare niente se non appelllarci ai casu dibesenzione vigenti nell’anno di imposta in cui ha omesso la dichiarazione e su eventuali vizi di forma dell’atto. Tranne questo sfortunatamete non possiamo fare niente. I termini decadenziali per l’avviso di accertamento ancora non sono prescritti e quindi anche le modalità di comunicazione sembrano rispettate.
Buon giorno a tutti.
Mi serve un aiuto per il seguente problema.
Nel 2008 ho trasferito all’estero – UE tramite bonifico bancario una somma superiore 13000 euro. Non sapevo di doverlo dichiarare con l’UNICO 2009. Ora vorrei regolarizzare la posizione.
Cosa devo fare? Mi potete consigliare?
Grazie
Saluti
Gigi