Il Dl 185/2008 (cfr. art. 13 e 16) anticrisi ha introdotto il nuovo ravvedimento operoso 2010 ed ha ridotto le sanzioni applicabili in caso di omesso versamento qualora la violazione venga regolarizzata entro 30 giorni dall’omesso versamento del tributo e semprechè “semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.
A seguito di tale modifica le principali violazioni connesse nel mancato versamento del tributo, omessa presentazione della dichiarazione e/o fatti che hanno inciso sulla quantificazione delle imposte da versare le percentuali da applicare a titolo di sanzione per ravvedersi sono le seguenti.
Nel caso di omessi versamenti che abbiano ad oggetto acconti e/o versamenti periodici “il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o un minore detrazione.
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione il ravvedimento operoso, se effettuato entro 90 giorni, sarà pari ad 1/12 applicato sul minimo di 258 euro, pertanto 21,5 euro.
Nella tabella seguente riassumiamo brevemente le nuove percentuali da applicare per ravvedersi.
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OMESSO VERSAMENTO |
TERMINE ENTRO CUI EFFETTUARE IL VERSAMENTO |
SANZIONE APPLICABILE |
% |
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Omesso pagamento del tributo |
Entro 30 giorni dalla violazione (comma 1, lettera a) |
1/12 del minimo |
2,50% |
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Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (comma 1, lettera b) |
1/10 del minimo |
3% |
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Omissioni e irregolarità che incidono direttamente sulla determinazione del tributo o sul versamento |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione |
1/10 del minimo |
3% |
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Entro dodici mesi dalla violazione, nel caso in cui non vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione (comma 1, lettera b) |
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Omessa presentazione |
Entro 90 giorni dalla violazione |
1/12 del minimo |
2,5% + sanzione |
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della dichiarazione annuale |
(comma 1, lettera c) |
Potete scaricare la tabella in formato modificabile qui (tabella ravvedimento operoso)
Dal primo gennaio 2010 inoltre il ravvedimento operoso 2010 costerà ancora di meno in virtù della riduzione del nuovo tasso di interesse legale di interesse legale dell’1% a cui abbiamo dedicato appositamente un post.
Vi invitiamo pertanto a verificare che il calcolo del nuovo ravvedimento operoso 2010 recepisca le modifiche a livello di calcolo del tasso di interesse applicabile dall’omesso versamento al giorno del pagamento conteggiando per l’anno di imposta 2010 un tasso di interesse legale che segua la seguente formula = x*1%/365*gg
Approfondimento
Il ravvedimento operoso è un istituto deflattivo del contenzioso molto importante in quanto permette, soprattutto in fase di pagamento in ritardo della dichiarazione dei redditi Unico oppure del modello 730 di abbattere il costo delle sanzioni, pagando una sanzione contenuta che va dal 2,5% al 3%.
Il 16 giugno (salvo proroghe fino al 6 luglio) scade il termine di versamento ed il caclolo del saldo ed il primo acconto irpef, ires ed irap
Novità
Vi segnaliamo le nuova guida fiscale sulle locazioni di immobili e l’imposta di registro appena uscita.

Grazie a tutti Voi e Buon Lavoro
A voi che ci passate a trovare, spesso direi.
buongiorno,
nei giorni passati ho avuto modo di chiederle un suo parere circa la trasmissione telematica di F/24EP relativo a tributi del mese di gennaio 2010, trasmesso da parte di un Ente locale all’Agenzia delle entrate, al numero 10021237580778065 di protocollo automatico del 12.02.2010, che non ha avuto buon esito.
Da una approfondita ricerca, ho potuto accertare che lo scarto è avvenuto per ” codice di autenticazione non riconosciuto”, praticamente, è stato indicato il Mio personale codice fiscale, quale gestore, al posto del cod. fiscale dell’Ente, nella colonna UTENTE.
A questo punto le chiedo, l’ Ente è soggetto al pagamento degli interessi di mora e alla sanzione? in quale misura? con quali codici per ADD. REG.E COM;-IRAP;-IRPEF 1001/1040/1045?.-
lA RINGRAZIO VIVAMENTE PER LA SUA INDISCUTIBILE DISPONIBILITA E COMPETENZA.
salvatore
Buongiorno Salvatore,
La ringrazio vivamente per la stima. Mi segua nel ragionamento e vediamo di ragionare insieme: se la procedura ha dato esito negativo notificandole lo scarto, l’invio non può considerarsi perfezionato e quindi valido. In tal modo l’Agenzia delle entrate non ha modo di verificare che lei ha effettuato il pagamento ed eroga contestualmente sanzioni ed interessi.
Non essendo stata perfeionata la procedura di invio telematico del modello F24 il soggetto obbligato al pagamento delle sanzioni e degli interessi è l’Ente.
Può avvalersi comunque del ravvedimento operoso se ancora è nei tempi e, considerando le nuove sanzioni ridotte ed il tasso di interese legale all’1% potrà contenere notevolmente l’esborso e la perdita dovuta a questo errore.
Grazie Mille