730 2023 Precompilato sbagliato cosa fare: modifiche, integrazioni o correzione

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730 modello con matita

Cosa fare con un 730 precompilato con dati sbagliati e si intende effettuare delle integrazioni, correzioni o modifiche per indicare maggiori o minori detrazioni fiscali o deduzioni? Riaprire la dichiarazione, modificarla e reinviarla. Anche perchè bisogna dire che questo è un esperimento il cui successo purtroppo per molta parte non dipenderà tanto dallo Stato Italiano ma dai soggetti che sono stati chiamati a indicare i dati in dichiarazione. Nel seguito troverete sia la pagina per accedere allo scarico tramite sito dell’INPS sia tramite sito dell’agenzia delle entrate.

Table of Contents

Quando posso vedere il 730 2023 pre compilato

Come si accede al 730 precompilato

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 30 aprile, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

È possibile accedere al 730 precompilato utilizzando:

  • un’identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale; ¡ CIE – Carta di identità elettronica; ¡ una Carta Nazionale dei Servizi.

Dal 1° ottobre 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate ai cittadini non potranno essere più utilizzate per l’accesso all’area riservata.

Le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps sono utilizzabili solo per i cittadini residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano (Circolare INPS n. 127 del 12/08/2021).

La dichiarazione dei redditi potrà essere confermata senza alcuna modifica , trasmessa con delle modifiche oppure rifutata.

Nel seguito una rappresentazione dei quadri da compilare se interessati

FRONTESPIZIOCertificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICOCertificazione Unica
QUADRO A – Redditi dei terreniDichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO B – Redditi dei fabbricatiDichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari  e Certificazione Unica – Locazioni brevi
QUADRO C – Redditi di lavoro dipendente e assimilatiCertificazione Unica
QUADRO D – Altri redditiCertificazione Unica
QUADRO E – Oneri e speseComunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e Certificazione Unica
QUADRO F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri datiCertificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente  e pagamenti e compensazioni con F24
QUADRO G – Crediti d’impostaDichiarazione dei redditi dell’anno precedente e compensazioni con F24 e Certificazione Unica

Pre compilata 2023: da quando consultarla e scadenza invio

La dichiarazione dei redditi 730 precompilata riferita all’anno di imposta 2022 e da presentare nell’anno 2023 è presente nella vostra area riservata del sito dell’agenzia delle entrate dal 23 maggio 2023.

Per darvi subito un quadro chiaro della situazione dovete porvi la seguente domanda a cui seguiranno i passi da seguire: l’errore che ho riscontrato comporta maggiori tasse da versare o minori tasse?

Se l’errore comporta maggiori Imposte (IRPEF o addizionali non importa quali) per effetto o di minori detrazioni o deduzioni fiscali e quindi un minor credito o un maggior debito  dovremmo procedere alla rettifica utilizzando il modello redditi PF.

Il modello redditi PF 2020 per le persone fisiche può essere presentato entro il 30 novembre (correttiva nei termini). Dovrà versare altresì la differenza tra quanto versato a giugno o a luglio e calcolare il ravvedimento operoso (ma di questo ce ne occupiamo dopo ora facciamo un quadro sintetico per orientarci).

In alternativa potrà presentare il modello entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione presentando una dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del DPR n.322 del 1998. Il principio è che per dichiarare che hai imposte da versare all’Erario hai tanto tempo.

Nel caso in cui dalla dichiarazione corretta dovesse emergere una minore imposta da versare per effetto di minori detrazioni o deduzioni fiscali indicate o anche per meri errori di calcolo allora potrete presentare sia il modello 730 integrativo sia il modello Redditi PF.

Vi segnalo poi un articolo dedicato alle novità del 730 2022 per la dichiarazione dei redditi sui ricavi e le spese del 2021 dove trovate in sintesi cosa cambia rispetto allo scorso anno.

Conferma 730 Dichiarazione pre compilata: nessun controllo o accertamento successivo

Negli scorsi anni alcuni sostenevano che in caso di accettazione della dichiarazione dei redditi pre-compilato non si sarebbero avuti controlli. In realtà è solo dalle dichiarazioni precompilate relative al periodo d’imposta 2022 e quindi da presentare nel 2023 che in caso di accettazione non saranno effettuati controlli o accertamenti da parte dell’agenzia delle entrate. 

Questo sia nel caso sia presentata direttamente, oppure anche tramite il sostituto d’imposta, o mediante CAF o
professionista.
Nel caso invece di modifiche tramite intermediario abilitato il controllo formale non sarà fatto sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. In pratica l’intermediario potrà ricevere controlli per cui dovrà richiedere al contribuente i dettagli e supporto documentale delle spese sanitarie per verificare quanto indicato. L’Agenzia delle Entrate controllerà in automatico con richiesta di informazioni qualora riscontri differenze. 

 

In tal caso il contribuente compila il 730 integrativo, come compilato in 730 originario, integrando il dato mancante ed indicando il codice 1 nell’apposita casella presente nel frontespizio.

Accesso tramite Agenzia Entrate

Qui sotto il link dell’agenzia delle entrate per accedere alla dichiarazione pre compilata 2020

Accesso Tramite INPS

Di qui seguirete i seguenti passi che trovate nella schermata qui sotto.

Nella pagina riservata agli utenti dei servizi online dell’Inps

Dichiarazione integrativa a favore del contribuente

Nel caso abbiate commesso degli errori, oppure il 730 sia carente di alcune informazioni da integrare o da rettificare rispetto alla risultanze di quello precompilato in modo tale che dalla dichiarazione emerga una minore imposte o un maggior credito a vostro favore (da questo si chiama “Dichiarazione Integrativa a favore” avete di tempo fino ad una delle date sopra indicate ma attenzione perchè se andate oltre anche quelle potreste avere un’ultima chance ossia presentare un modello unico la cui scadenza originaria era il 30 settembre oppure, in alternativa, entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo per cui entro il 30 settembre dell’anno N+1 (dichiarazione integrativa a favore). Per questo vi faccio un esempio. Se siamo parlando del 730 relativo alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2015 il modello unico integrativo  favore lo potete trasmettere entro il 30 settembre 2017 qualora da ciò risulti un minor credito. Per questo però vi rimando allo specifico articolo di approfondimento in quanto vi sono due scadenze diverse a seconda che la dichiarazione integrativa presenti un minore credito di imposta o un maggiore debito dal caso in cui presenti un maggiore credito di imposta o un minor debito di imposta.

Da qui nasce l’articolo di approfondimento gratuito che spiega i termini e le modalità per il recupero delle detrazioni fiscali omesse.

Compilazione 730 Integrativo

Nella sostanza si dovrà re inviare la stessa dichiarazione corretta avendo cura di indicare nel frontespizio uno dei seguenti codici

Codice 1: se l’integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un’imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario (è il caso ad esempio di redditi erroneamente non indicati o oneri deducibili o detraibili indicati in misura maggiore). Nel caso del 730 integrativo la trasmissione dovrà avvenire esclusivamente tramite un intermediario abilitato alla presentazione della dichiarazione. La ratio è presto fatta: lo Stato vuole evitare che i contribuenti modifichino fittiziamente la dichiarazione indicando minori imposte da versare.

Codice 2: se l’integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da
indicare nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”;

Codice 3: se l’integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel
riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” sia i dati
relativi alla determinazione dell’imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un
maggior importo a credito, un minor debito o un’imposta pari a quella determinata
con il Mod. 730 originario.

Detrazioni e Deduzioni Fiscali Dimenticate: come fare per il recupero il Rimborso

PRESENTAZIONE DIRETTA 730 O TRAMITE SOSTITUTO D’IMPOSTA

Accettazione 730 proposto: Se il contribuente accetta il 730 precompilato senza apportare modifiche: non saranno controllati i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione, i cui dati sono stati forniti all’Agenzia delle entrate da medici, strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, strutture autorizzate e non accreditate, farmacie e parafarmacie, professionisti sanitari (ottici, psicologi, ecc.) infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, università, banche, assicurazioni, enti previdenziali, imprese di pompe funebri, amministratori di condominio, asili nido pubblici e privati e dagli enti del terzo settore

Modifica Dichiarazione Pre compilata: se, invece, il contribuente modifica la precompilata (direttamente o tramite il sostituto d’imposta): l’Agenzia potrà eseguire il controllo formale su tutti gli oneri indicati, compresi quelli trasmessi dagli enti esterni.

PRESENTAZIONE 730 TRAMITE CAF O PROFESSIONISTA ABILITATO

Sul 730 precompilato, con o senza modifiche, il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà effettuato nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri comunicati all’Agenzia delle entrate da soggetti terzi. Salvo i casi di condotta dolosa del contribuente, l’eventuale pagamento di sanzioni sarà a carico del Caf o del professionista. Resta a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.

>>> Elenco della documentazione da portare al CAF

L’Agenzia può comunque effettuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di detrazioni o deduzioni: di questo rispondono sempre i contribuenti e non i Caf o i professionisti.

Per esempio, per la detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale, può essere controllata l’effettiva destinazione ad abitazione principale dell’immobile.

Dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente

Nel caso in cui invece vi accorgete che dagli errori o integrazioni che dovete ancora fare nel 730 emerga un maggiore debito per imposte o un minore credito allora avete le seguenti opzioni:

  • Presentare una dichiarazione “Correttiva nei termini” che si sostanzia in un rinvio della dichiarazione corretta a patto che si effettuata entro la scadenza originaria. In questo caso si dovrà ripresentare la dichiarazione avendo cura di barrare nel frontespizio l’apposita casella/flag;
  • questo termine per il 2020 è slittato al 31 ottobre. entro il termine previsto per la presentazione del modello redditi relativo all’anno successivo. In questo caso parliamo di dichiarazione integrativa. La maggiore imposta andrà versata con ravvedimento operoso le cui modalità di calcolo sono indicate in calce a questo articolo.
  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione in base a quanto previsto dall’articolo 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In tal caso si dice che dovrà presentare una dichiarazione Integrativa.

Una volta verificati i termini entro cui muovervi potrete pertanto

  • Riaprire il 730;
  • Modificarlo;
  • Integrarlo
  • Sostituirlo

La procedura sarà la stessa ma stando attenti a none le stesse modalità utilizzate per l’invio del precedente modello, accedendo all’area autenticata con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate o con il pin dispositivo dell’Inps.

Vantaggi sui controlli

Se il 730 precompilato viene presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta:

  • senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate;
  • con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all’Agenzia delle entrate, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica.

Se il 730 precompilato viene presentato mediante CAF o professionista:

  • senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
  • con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata. 

I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale, se vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio oppure se viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico).

L’Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.  

Quando posso avere il 730 precompilato a disposizione per verificare i dati in esso contenuti

Dopo il 5 maggio avrete la possibilità di visionare la vostra dichiarazione dei redditi 730 precompilata sul vostro portale dell’agenzia delle entrate o dell’INPS e verificare se non ci sono sorpresine.

Cosa dice la norma sugli errori del 730 precompilato

La norma che ha introdotto il 730 precompilato ha previsto tali casi proprio all’articolo 4, comma 1,  del D.Lgs. 175 del 2014 sancisce che recita per l’appunto “la dichiarazione precompilata relativa al periodo d’imposta precedente può essere accettata ovvero modificata dal contribuente” ed ha previsto naturalmente che il contribuente ha comunque il diritto, e ci mancherebbe, di presentare il 730 autonomamente.

Cosa potete fare con il 730 precompilato

Una volta visionato il 730 potrete o accettarlo o anche effettuare modifiche o rifiutarlo o presentarla autonomamente (con i canali ordinari che conoscete come dottori commercialisti o CAF). Se la accetterete non ci saranno controlli formali tuttavia persisteranno i controlli soggettivi rispetto al vostro effettivo diritto ad avere quella agevolazione o detrazione fiscale.

Se accettate la dichiarazione precompilata barrerete la casella “Dichiarazione Precompilata – Accettata”.

Non saranno effettuati i controlli formali nemmeno nel caso di modifiche che non intervengono nella quantificazione del reddito imponibile ma solo su elementi qualitativi della dichiarazione come i dati anagrafici, catastali, o altre fattispecie che sono state descritte nella circolare dell’agenzia delle entrate 11 del 2015.

Occhio però perchè non tutti i dati qualitativi non influiscono sulla quantificazione del reddito imponibili: basti pensare per esempio alla modifica dei dati anagrafici del contribuente (escluso il domicilio fiscale che potrebbe avere ripercussioni sul calcolo delle detrazioni fiscali o il calcolo delle addizionali regionali e comunale all’Irpef, oppure indicazione o modifica del codice fiscale dei componenti del nucleo familiare o del coniuge a carico. In realtà i controlli, se vi appoggerete ad un commercialista o ad un CAF saranno effettuati al momento della presentazione mediante i loro software.

Scelta della compensazione dell’eventuale credito uscente dalla dichiarazione dei redditi o rimborso in busta paga mediante l’utilizzo delle opportunità offerte nel quadro “I” . Nel  quadro “F” successivo invece potrete decidere se effettuare la rateizzazione del saldo Irpef e dell’acconto per l’anno successivo

Anche in tale eventualità, resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, ed alle agevolazioni nonché degli oneri certificati dai sostituti d’imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le relative trattenute.

E se vuole rifiutare il 730 precompilato cosa si deve fare

Qualora invece non vogliate accettare la dichiarazione o meglio modificarla, integrarla o presentare il modello Unico vi limiterete a non inviarla e non dovrete effettuare comunicazioni di rito. Non vale quindi il silenzio assenso ma sarà necessario come avete visto sopra indicare che la state accettando e presentarla telematicamente in modo diretto o tramite il sostituto d’imposta, CAF o commercialista.

Dal mese di maggio, il contribuente può modificarlo e poi inviarlo, utilizzando questa funzionalità seguendo i questi passi:

  • Modifica quadri per inserire diverse, ulteriori o minori detrazioni fiscali derivanti per esempio da spese mediche, per attività sportiva per i figli, per ristrutturazione di case, ecc., ed eventualmente compilare o completare anche altri quadri (per esempio per inserire altri redditi o crediti d’imposta, ecc.);
  • Interviene modificando dati qualitativi visti sopra o eventuali modifiche che intervengono nel cambio del datore di lavoro avuto nell’anno di imposta; come per esempio l’indirizzo di residenza o il domicilio fiscale. Codici Fiscali o anche elementi o dati relativi ai beni mobili o immobili posseduti, come terreni o fabbricati che possono indurre in errore nella loro compilazione. Tuttavia possono essere modificati anche questi.
  • Oppure manifestare l’interesse ad avere rateizzazioni o compensazioni, ecc.; il contribuente potrebbe avere ritenuto più conveniente in un primo momento richiedere i soldi derivanti da crediti fiscali a rimborso e poi essersi reso conto che impiega meno tempo a portarli in compensazione con altri tributi.
  • Nello stesso potrete modificare la scelta dell’8, 5, e 2 per mille per indicare a chi destinare l’8, il 5 e il 2 per mille.

Se i dati sono sbagliati la colpa veramente di chi è

Per capire veramente di chi è la colpa dei vostri dati sbagliati dovete prima di tutto capire come si svolge l’iter che arriva alla vostra dichiarazione e che parte prima di tutto dai vostri acquisti o pagamenti tracciati su assicurazioni, spese mediche, interessi del mutuo, acquisti di case, ecc che sono dati talvolta in possesso dell’anagrafe tributaria, talvolta invece inviati dai soggetti con cui avete a che fare. Un esempio a caso sono gli interessi passivi del mutuo pagati oppure i premi assicurativi che danno diritto alla detrazione fiscale e che non sono compilati dall’agenzia delle entrate ma dalla banca o dalla compagnia di assicurazione con cui avete rapporti e che prepara dei flussi che potrebbero non essere corretti generando l’errore a cascata sul vostro 730 precompilato.

Ripercorriamo le tappe del 730 precompilato per verificare se non state in ritardo con qualche adempimento.

Discorso a parte invece merita la responsabilità nel caso di invio mediante commercialista o CAF in quanto la responsabilità limitatamente al controllo formale è dei professionisti o dei CAF, quando il 730 viene modificato dal contribuente o quando viene accettato dal contribuente.

Alcuni esempi di voci sicuramente da controllare

Alcuni esempi di dati parziali che potrebbero essere budini incompleti sono per esempio le spese effettuate per i farmaci cosiddetti da banco o le spese sostenute per la fisioterapia che, seppur deducibili, dal lato dei fisioterapisti non sono state inviate le informazioni necessarie per arricchire il 730 per cui questo dato non sarà contemplato e dovrete aggiungerlo a quello che eventualmente troverete nella dichiarazione.

Altro esempio è quello dei contribuenti che hanno ricevuto più di un CUD o meglio di una certificazione unica in quanto dovranno verificare il cumulo delle giornate di lavoro per ricalcolare correttamente anche le detrazioni spettanti per il reddito di lavoro dipendente e delle ritenute effettuate.

Diviene importante, e forse questa volta anche di più rispetto a prima, avere le carte a disposizione. Paradossalmente alcuni di voi, a mio modesti avviso, avranno più difficoltà rispetto a prima perché a differenza di prima non si troveranno a dover mettere autonomamente i dati nella dichiarazione ma dovranno cercare di capire che cavolo hanno riportato nella dichiarazione come si sia originato.

Dal 5 maggio in poi il contribuente può modificarlo

Entro il 7 luglio consegnerete al proprio datore di lavoro, al commercialista, CAF o altro intermediario abilitato alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi il Modello 730 il vostro datore di lavoro vi consegnerà il prospetto di liquidazione in cui verificherete effettivamente quanto dovrete versare a titolo di conguaglio IRPEF.

Dal mese di luglio infatti come ormai saprà la maggior parte di voi lettori si effettuano le operazioni di conguaglio o rimborsi Irpef direttamente nelle buste paga mentre per i percettori di pensione le stesse operazioni si effettueranno dal mese di agosto o di settembre. Presenta direttamente il Mod. 730 precompilato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Entro il 30 settembre comunicherete al sostituto l’OK al versamento o la differenza maggiore o minore  la seconda rata di acconto in quanto come sapere non sempre è dovuta.

Entro il 25 ottobre potrete presentare il 730 integrativo mentre il 10 novembre dovrete effettuare la trasmissione telematica del 730 modificato.

Entro il 30 novembre il sostituto effettuerà la trattenuta nella busta paga relativa al secondo acconto Irpef o unica rata di acconto Irpef. Per approfondire l’argomento vi ricordo comunque che è stata predisposta una pagina ad hoc per i singoli passi del 730 precompilato che trovate qui.

Modifica del 730 inviato sbagliato

Se il 730 precompilato non è corretto e/o completo il contribuente può modificarlo e poi inviarlo, utilizzando questa funzionalità. Il 730 potrete anche rettificarlo successivamente.

Se si invia utilizzando questa funzionalità, il 730 sarà considerato in ogni caso “Modificato” e di conseguenza non si usufruirà dei vantaggi previsti nel caso di accettazione senza modifica. Quindi, se occorre effettuare esclusivamente uno o più di questi interventi:

  • indicazione dei dati della nuova residenza, se cambiata dal 1° gennaio 2014 alla data di presentazione del 730 (se non è variato il Comune del domicilio fiscale);
  • indicazione del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico, oppure la sua modifica se non è corretto;
  • richiesta di utilizzare in compensazione nel mod.F24, in tutto o in parte, il credito che risulta dal 730;
  • scelta di non versare gli acconti dovuti o versarli in misura inferiore a quanto calcolato;
  • richiesta di suddividere in rate mensili le somme dovute;
  • indicazione dei dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
  • scelte per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef

è opportuno utilizzare il pulsante “Accetta il 730 e invia“.

Se il contribuente deve solo inserire spese che danno diritto a una detrazione d’imposta o a una deduzione dal reddito (come ad esempio le spese mediche, quelle per attività sportiva per i figli, ristrutturazione di case, ecc.), può selezionare il pulsante “Modifica Quadro E“.

Invece, se il contribuente deve modificare anche altri quadri della dichiarazione, ad esempio per inserire redditi che derivano da acquisto di case, terreni, lavoro autonomo, crediti d’imposta, ecc., occorre cliccare su “Modifica 730“.

Vi ricordo inoltre che nelle istruzioni si legge che i Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle entrate (ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Se entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa il Caf o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, la somma dovuta dal Caf o dal professionista è pari all’importo della sola sanzione.

Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate e comunque entro il 7 luglio, il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute.
Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal Caf o dal professionista per riscontrare eventuali errori.

Ora talvolta mi scrivono alcuni lettori che i Caf non gli hanno consentito di detrarre delle spese che il contribuente riteneva giusto inserire. Il Caf non può obbligarvi a non inserirle sia chiaro.

Altro discorso invece è se fanno qualche errore. Per questo tema potete leggere l’articolo di approfondimento dedicato alla responsabilità del commercialista o del CAF per gli errori nella dichiarazione dei redditi anche se i principi possono essere applicata anche alla consulenza in generale che vi prestano.

Rettifica successiva al primo invio del 730

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l’elaborazione di un Mod. 730 “rettificativo”. Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

La trasmissione del 730 rettificato della dichiarazione rettificativa può essere effettuata a patto che non siate già stati oggetto di notifica da parte dell’agenzia delle entrate di una comunicazione di errori ex articolo  26, comma 3-ter, del regolamento di cui al DM n. 164 del 1999.

Quello che stupisce è che il Dottore commercialista qualora abbia apposto il visto di conformità e successivamente si sia accorto dell’errore può, indipendentemente dalla volontà del contribuente, inviare la dichiarazione rettificata.

Annullamento del 730 e nuovo invio

Altro elemento su cui riflettere potrebbe però riguardare la dichiarazione dei redditi presentata: qualora infatti vi accorgiate dall’avviso di irregolarità di aver commesso uno o più errori che potrebbero aver avuto effetto anche sulla dichiarazione dei redditi appena presentata vi ricordo che potreste aver bisogno di procedere all’annullamento. nel seguito trovate come si effettua l’annullamento del 730, quali sono i termini entro cui procedere e come si effettua in pratica.

Dal 25 maggio il contribuente che ha già trasmesso la dichiarazione dei redditi modello 730 deve prima di rettificare la dichiarazione procedere all'”Annullamento del 730″ qualora riscontri un errore o un omissione. Successivamente dovrà procedere alla trasmissione di una nuova dichiarazione sempre tramite web.

L’annullamento può essere effettuato una sola volta.

L’annullamento deve avvenire entro la scadenza del 22 giugno 2020. Operativamente si dovrà prima verificare che la ricevuta di trasmissione del 730 da modificare riporti la dicitura “Elaborato” e occorre accedere all’applicazione con le stesse credenziali utilizzate per l’invio. Se è stato compilato anche un modello Redditi aggiuntivo o correttivo del 730, bisogna prima cancellare i dati inseriti, cliccando su “Ripristina” nella sezione “Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo”.

Quando si annulla il modello 730 inviato, automaticamente viene rimosso anche il modello F24 eventualmente predisposto e nella sezione “Ricevute” è possibile controllare e stampare le ricevute dell’annullamento. Nel caso di dichiarazione congiunta, l’operazione di annullamento può essere richiesta solo dal dichiarante.

>>> Articolo di approfondimento gratuito sull’Annullamento della dichiarazione dei redditi 730

Riapertura dei termini per la presentazione del 730 precompilato

Sarà possibile procedere con un secondo invio del 730 per coloro che lo hanno già trasmesso e lo vogliono rettificare rientrando nel 730 secondo le modalità viste sopra e modificando a mano la dichiarazione e reinviarlo. La seconda versione sostituirà la prima. A breve dovrebbe essere trasmesso il provvedimento dell’agenzia delle entrate che comunica i termini di apertura.

Il termine per la correzione era il 29 giugno. Da quella data in poi per la correzione del 730 occorre presentare un 730 integrativo a un Caf o a un professionista dottore commercialista abilitato il nuovo 730 integrativo entro il 25 ottobre, oppure optare per la compilazione del modello Unico Persone Fisiche i cui termini scadono come di consueto il 30 settembre.

Nel caso in cui abbiate dimenticato di inserire una tipologia di reddito o in misura inferiore in quanto per esempio potrebbe non aver ricevuto in tempo la certificazione unica dovrete integrare il 730 e colui che non ha certificato il reddito non inviando la certificazione sarà soggetto a sanzione nella misura di 100 euro per ciascuna oltre al rischio di dichiarazione infedele.

Integrazione della dichiarazione 730 che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata.
Se l’assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione; presentare un modello UNICO Persone fisiche, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello UNICO Persone fisiche può essere presentato entro il 30 settembre (correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

Integrazione della dichiarazione 730 in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio Irpef  in busta paga o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà i
l conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello UNICO Persone fisiche.
Il modello UNICO Persone fisiche può essere presentato:

  • entro il 30 settembre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso); entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
  • entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730

Approfondimento su 730 integrativo

Vi segnalo anche l’articolo di approfondimento dedicato al 730 rettificativo o integrativo per quello che concerne invii successivi ai termini di scadenza per la trasmissione o quello dedicato alla presentazione della dichiarazione integrativa/correttiva entro e oltre i termini in cui sono riepilogate anche le tempistiche massime previste in relazione al fatto in cui le correzioni vi portiamo ad un maggiore credito o ad un maggior debito di imposta.

Richiesta informazioni Agenzia delle Entrate successiva all’invio

Nel caso invece in cui abbiate ricevuto la richiesta di informazioni da parte dell’agenzia delle entrate sul 730 presentato potete leggere l’articolo dedicato alla richiesta di informazioni sul 730 da Agenzia delle entrate in cui ci sono degli esempi sulle principali casistiche che vi potrebbero accadere e come fare per rimediare.

Elenco delle detrazioni e deduzioni fiscali per il 730

Vi ricordo inoltre la pagina in cui potrete trovare l’elenco delle detrazioni e deduzioni fiscali per il 730 anche per evitare che vi stiate perdendo per strada sconti o agevolazioni fiscali che potrebbero abbassare o farvi risparmiare sulle tasse o imposte da versare oppure vedendo anche la Tabella Deduzioni e detrazioni 730 e mod.Unico.
Per ogni tipologia di deduzione o detrazione fiscale troverete la relativa guida per il calcolo della detrazione e l’indicazione nella dichiarazione dei redditi modello 730 o modello unico.

Se il CAF riscontra o il Commercialista riscontrano errori nella dichiarazione dei redditi con visto di conformità

Nella circolare 7 de 2017 o nella n. 26 del 2015 l’agenzia delle entrate offre alcuni spunti e fornisce alcuni chiarimenti riguardanti la dichiarazione integrativa correttiva qualora il CAF o il professionista successivamente all’invio si accorga che vi sono degli errori può ritrasmettere la dichiarazione rettificativa, sempre che non sia stata già contestata l’infedeltà del visto con la comunicazione di cui all’art. 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al DM n. 164 del 1999.

Successivamente se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il CAF o il professionista abilitato possono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati rettificati, e anche in questo caso l’infedeltà non deve essere stata già contestata tramite la comunicazione sopra citata.

Nel caso di trasmissione della dichiarazione rettificativa, la responsabilità del pagamento delle sanzioni è del CAF o della commercialista che dovranno pagarle. Al contribuente spetta il pagamento della minore imposta dovuta e degli interessi.

Se la rettifica riguarda sia errori che comportano l’apposizione di un visto infedele, sia errori che non comportano l’apposizione di un visto infedele, la responsabilità è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione pecuniaria che sarebbe stata richiesta al contribuente in relazione all’errore che configura il visto infedele.

Vi invito a leggere la circolare numero 19 del 2020 rilasciata dall’agenzia delle entrate che fornisce informazioni utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2019 da presentare nel 2020 anche alla luce delle proroghe concesse in conseguenza all’epidemia.

Ravvedimento Operoso per 730 Sbagliato

Versamento Modello Unico

Visto di conformità infedele: cosa succede

Nel caso di errori riscontrati successivamente alla trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi in cui era presente un visto di conformità derivante dalla presenza di un credito sopra soglia e qualora questo visto sia stato infedele in quanto  il credito non esisteva, sarà possibile presentare una dichiarazione rettificativa. Questa possibilità è ammessa semprechè non sia già stata constatata la fattispecie e l’infedeltà del visto con la comunicazione di cui all’art. 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al DM n. 164 del 1999, con la quale è comunicato l’esito del controllo con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione.

Partiamo dalla nota dolente: le sanzioni. Quando presentate una dichiarazione rettificativa di una dichiarazione che al suo interno aveva un visto di conformità infedele o anche senza la responsabilità dell’intermediario è limitata al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata in relazione all’errore che configura il visto infedele. Imposte e interessi restano comunque a carico del contribuente che immagino sarà scocciato dall’errore se non dipeso da sue errate comunicazioni al dottore commercialista o al CAF di turno.

Tempistiche

Solo per l’anno 2020 sarà possibile procedere alla rettifica entro il 10 novembre dell’anno successivo all’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da rettificare e con identico sostituto segue le modalità ordinarie di rettifica diversamente se il sostituto è variato deve essere qualificato come “730 senza sostituto” oppure oltre il 10 novembre dell’anno successivo all’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da rettificare deve essere qualificato come “730 senza sostituto”.

Ci possono tuttavia essere casi (limite devo dire) in cui il contribuente comunque non intende presentare la dichiarazione rettificata. A questo punto l’intermediario può presentare comunque i dati rettificati all’agenzia delle entrate fornire prova della comunicazione al cliente della presenza di errori e la volontà di presentare la dichiarazione rettificativa. La prova potrà essere costituita da una PEC oppure da una raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al domicilio fiscale del contribuente.

La presentazione della dichiarazione rettificativa ha come effetto quello quello di ridurre le sanzioni in capo all’intermediario che ha predisposto e trasmesso la dichiarazione oltreché apposto il visto al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata soggetta a riduzione ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, mentre l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.

Vi ricordo che potete consultare anche l’elenco di tutte le detrazioni fiscali da inserire nella dichiarazione dei redditi sia che utilizzate il modello 730, 730 pre compilato sia che utilizzate il modello redditi PF.

Accettazione o Rifiuto della dichiarazione dei redditi precompilata

Se poi avete effettuato l’analisi della dichiarazione dei redditi e volete procedere semplicemente con l’accettazione di quanto vi viene presentato allora potete leggere l’articolo dedicato ai vantaggi e svantaggi dell’accettazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

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112 Commenti

  1. Buongiorno, nel 730 2021 l’agenzia delle Entrate ha trasmesso un importo delle spese mediche già al netto del rimborso del Quas, pertanto ho accettato la dichiarazione così come proposta. Quest’anno mi mettono il rimborso del Quas, riferito a quella spesa medica, in tassazione separata e la parte non indicata l’anno precedente(ovviamente di apri importo) nelle spese mediche negli oneri detraibili. Cioè spesa medica 200 euro. Nel 2021 negli oneri detraibili 40, nel 2022 160 euro negli oneri detraibili e 160 nei redditi a tassazione separata. Meglio che la correggo o l’accetto così com’è, così evito i controlli?

  2. Buongiorno, nei giorni scorsi ho modificato ed inviato il modello 730 precompilato.
    Oggi vorrei integrarlo per compilare il quadro RW, ma mi viene restituito l’errore:

    Attenzione, la tua dichiarazione non può usufruire di questa funzionalità.

    Avete idea di cosa fare?
    Grazie.

  3. Se non è a carico non avrebbe dato luogo a detrazioni aggiuntive per cui non cambia nella sostanza

  4. Buongiorno, ieri ho modificato ed inviato il modello 730 precompilato, per aggiungere e modificare alcune spese che erano state erroneamente considerate nel precompilato. Oggi ho provato a fare – come ho fatto negli tre anni, possedendo beni esteri che devono essere dichiarati sul mod. RW – il modello PF redditi aggiuntivi, ma sul sistema dell’agenzia delle entrate mi compare:

    Attenzione, la tua dichiarazione non può usufruire di questa funzionalità.

    Come posso fare?

  5. Accettato e inviato senza modifiche precompilato 2022. Adesso mi sono accorto di non aver indicato il codice fiscale del coniuge non a carico. Cosa succede??? oppure va bene cosi’. Grazie di risposta.

  6. Buongiorno, il caf mi ha inviato il modello 730 perche’ avevo un CU dell’inps ed un CU estero ma secondo me doveva inviare il modello unico PF. Secondo voi e’ giusto comunque come ha fatto il caf oppure si puo’ incorrere in un errore ed eventualmente in che proporzioni potrebbe essere la sanzione e per quanto tempo dovorei stare in ansia ? Grazie mille.

  7. Dichiarazione integrativa anche se nel suo caso è un errore puramente formale nel senso che non incide sulla determinazione delle imposte dovute e da versare

  8. Buon giorno, il 30/05/2020 ho inviato il mod. 730 precompilato ma oggi mi sono accorto di avere inserito erroneamente nel quadro E un onere deducibile nel rigo 27 anzichè nel rigo 26, come posso modificarlo?

  9. Buongiorno, premettendo che ho già inviato in forma congiunta il modello 730, ho ricevuto un’e-mail dall’agenzia delle entrate con la quale mi si informava che era stata corretta un’anomalia nel modello precompilato di mia moglie, anomalia che comporta un debito, successivamente sentita l’agenzia, compilavo modello correttivo solo del 730 di mia moglie e procedevo all’invio….
    la mia domanda è la seguente: considerando che il sostituto d’imposta che farà il rimborso nel mese di luglio e il mio, come faccio a pagare il debito del 730 correttivo di mia moglie???

  10. Salve, dal 730 precompilato risulta un debito di 1051 euro, con seconda rata acconto da 298 euro. Ho due certificazioni Uniche nel 2018, il reddito proveniente dal primo lavoro è 2047 euro e dal secondo 3524 per un totale redditi del 2018 da lavoro dipendente 5571 euro. Come è possibile che con un reddito così basso e con tutte le trattenute che ogni mese il fsico si prende dal mio stipendio ci sia un debito di ulteriore 1051 euro che emerge dal 730? la rata di acconto da 298 euro cosa significa, nel senso che è una parte dei 1051 che dovrei versare al fisco?

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