730 2023 Guida pratica compilazione, scadenza, esonero e versamento tasse Irpef

730 esonero dichiarazione dei redditi

La nuova guida alla compilazione del Modello 730 2023 anche precompilata contiene i casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi, le detrazioni di imposta, la scadenza per l’invio, le modalità di versamento e di pagamento di imposte e tasse con modello F24 dovute dai contribuenti sulla base dei dati (con i link utili di approfondimento, in basso). Troverete altresì indicato come procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi, l’invio telematico, il software per la compilazione del modello 730 e le aree tematiche di approfondimento e il solito spazio dedicato ai vostri commenti e suggerimenti.

Attenzione: dal comunicato stampa del 3 marzo le scadenze per le certificazioni uniche ed il modello 730 sono state prorogate come anche la trasmissione dei flussi all’anagrafe tributaria da parte degli enti commerciali. Nel seguito la tabella con le nuove scadenze fiscali 2020.

Chi è esonerato dalla compilazione e presentazione del 730

Esistono tanti casi di esonero dalla compilazione del 730 e cerchiamo di evidenziarli qui sinteticamente: in primis i lavoratori dipendenti e pensionati (anche se possessori di abitazione principale) che subiscono le ritenute dal proprio datore di lavoro, il quale è obbligato a trattenerle, e che hanno solo un CUD a fine anno. Anche in presenza di più CUD (ossia avete avuto nel periodo di imposta più lavori) ma avete richiesto all’ultimo di effettuare il conguaglio di fine anno in busta paga, sarete esonerati. Anche in presenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o lavori a progetto non è obbligatorio presentare il modello 730, sempre che siano state effettuate correttamente le ritenute ed eventualmente il conguaglio in presenza di più collaborazioni o lavori a progetto. Questi casi di esonero valgono sempre se sono state trattenute correttamente in busta paga le addizionali regionali e comunali dal datore di lavoro (anche se dubito che molti di voi siano in grado di stabilirlo perchè è un calcolo complicato).

Anche i contribuenti che hanno sui redditi derivanti da immobili detenuti a titolo di abitazione principale e relative pertinenze come box garage rock cantine E altri immobili non dati in affitto.

Non dovrete compilare il 730 anche se avete redditi esenti da imposta (vi potete aiutare con l’articolo dedicato a quali sono i redditi esenti). Per fare un esempio tali redditi possono essere quelli erogati a titolo di borse di studio, rendite Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, pensioni di guerra, pensioni dei  militari di leva, alcuni redditi di pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi, pensioni sociali o come anche redditi soggetti ad imposta sostituiva come i proventi derivanti dal possesso di BOT, CCT, CTZ e altre oppure redditi che sono stati oggetto di ritenuta alla fonte a titolo di imposta come gli interessi attivi maturati su conto corrente e che sono già soggetti al ritenuta alla fonte ma che non vanno confusi con quei redditi che sono si soggetti a ritenuta ma a titolo di acconto.

Stesso discorso per i redditi che hanno subito la tassazione alla fonte a titolo di imposta ossia come gli interessi attivi sui conti correnti bancari o soggetti a tassazione sostitutiva come nel caso degli interessi sui BOT o CCT, CTZ, o altri titoli di Stato. A tal fine vi potete leggere l’articolo dedicato alla tassazione delle rendite finanziarie.

Esistono poi anche dei casi di esonero per livelli di reddito minimo non raggiunto e alla presenza di alcune condizioni tali per cui il legislatore permette l’esonero dalla compilazione del 730 ed è il caso di lavoratori dipendente  o redditi assimilati (anche più lavori) o pensionati che lavorano per tutti i 365 giorni e non raggiungono un reddito di 8.000 euro annui al netto dell’abitazione principale. Il reddito dell’abitazione principale infatti dovete sapere che non concorre alla determinazione del reddito imponibile per cui il limite di reddito non dovrà prenderlo in considerazione. nel caso di presenza della pensione il limite scende a 7.500 (e risale a 7.750 per gli over 75 anni di età) e 185,92 euro per i terreni. vale anche in questo caso però il discorso della corretta rilevazione delle addizionali regionali e comunali.

Anche mogli (o mariti) che percepiscono un assegno dell’ex coniuge familiare (esclusivamente l’assegno di mantenimento della moglie ed escludendo quello destinato ai figli) sempre che sia inferiore a 7.500 euro l’anno.
Non procedono alla compilazione i soggetti che percepiscono un reddito la cui detrazione non è rapportata al periodo di lavoro come i redditi diversi come per esempio da prestazione occasionale che subiscono una ritenuta secca e che se inferiore a 4.800 euro potranno non compilare il 730.
Oppure nel caso di compensi per attività sportive dilettantistiche che se inferiori ai 28158,28 non determineranno l’obbligo alla compilazione del 730 per la dichiarazione dei redditi annuale.

Sono esonerati anche coloro che hanno esclusivamente un reddito derivante dal possesso di redditi di terreni e fabbricati per un importo non superiore a 500 euro annui ricomprendendo in questo caso anche il reddito prodotto dall’abitazione principale (ossia la rendita catastale per intenderci).

Saranno esonerati anche coloro i quali seppur in possesso di un reddito superiore alle cifre sopra riportate hanno una imposta lorda inferiore ai 10,33 euro che si ottiene calcolando il reddito percepito meno le detrazioni per carichi di famiglia, meno le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi  meno le ritenute subite nel corso del periodo di imposta.

Anche nel caso in cui avete avuto solamente redditi fondiari derivanti da terreni e/o da fabbricati o immobili nel corso dell’anno per un totale complessivo inferiore a euro 500 non sarete obbligati alla presentazione in quanto sarete esonerati. Lo stesso nel caso in cui avete avuto solamente reti derivanti dai terreni per un ammontare complessivo inferiore a € 185,92.

A proposito di pensioni… sono esonerati anche i contribuenti che hanno solo redditi di lavoro dipendente che percepiscono una pensione (o uno o l’altro), che siano stati interrogati da un unico soggetto sostituto d’imposta oppure anche erogati da più soggetti per il quale si è chiesto all’ultimo sostituto di imposta di effettuare il conguaglio. In tal modo dovresti avere un’unica certificazione unica in cui sia riportato l’intero periodo in cui avete lavorato durante l’anno di imposta.

Anche nel caso in cui avete incassato redditi da pensione per un ammontare complessivo inferiore a € 7500 E purché rispettino le detrazioni previste per i coniugi e i familiari a carico insieme dovute le addizionali comunali regionali sarete esonerati.

Esonero in base ai limiti di reddito

Il contribuente deve controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi – modello 730 o modello REDDITI – oppure se è esonerato. Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell’anno 2022 e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate nelle successive tabelle (l’abitazione principale e le pertinenze citate nelle tabelle sono quelle per le quali non è dovuta l’Imu per il 2022). In questo caso deve verificare se può presentare il modello 730 o deve presentare il modello REDDITI, secondo le istruzioni fornite nei seguenti paragrafi. 

La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.

La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca. La dichiarazione può essere presentata, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2022

CASI DI ESONERO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna. L’esonero non si applica se il contribuente deve restituire, in tutto o in parte, il trattamento integrativo.
TIPO DI REDDITOCONDIZIONI
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*) 
Lavoro dipendente o pensioneRedditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio  Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali  regionale e comunale
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze  e altri fabbricati non locati (*)
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
Redditi esenti. Esempi: rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali 
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili
(*) L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu.

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna. L’esonero non si applica se il contribuente deve restituire, in tutto o in parte, il trattamento integrativo.
TIPO DI REDDITOLIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze(*))500 
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**)8.176Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni  Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali  regionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione + altre tipologie di reddito (**)8.500
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (*) (box, cantina, ecc.)7.500 (pensione) 185,92 (terreni)
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (**) È escluso l’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli8.500 
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. Esempi: compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale5.500
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche30.658,28
(*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu. (**) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze.

CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:
Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:                                                       imposta lorda (*)                                                                    –  detrazioni per carichi di famiglia          – detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi – ritenute      =   importo non superiore a euro 10,33 (*) L’imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze.

6. Chi deve presentare il Modello REDDITI Persone fisiche

Devono presentare il modello REDDITI Persone fisiche 2023 e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

¡ nel 2022 hanno percepito:

  • redditi derivanti da produzione di “agroenergie” che non si considerano produttive di reddito agrario;
  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
  • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
  • plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate e derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati; – redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
  • nel 2022 e/o nel 2023 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce “Condizioni per essere considerati residenti”);
  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d’imposta);
  • utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
  • nel 2022 hanno percepito redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR erogati da soggetti esteri, e che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia; ¡ devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato;
  • coloro che destinano a locazione più di 4 appartamenti.

Dove e a chi presentare il 730

Sarà possibile presentare il 730 al proprio datore di lavoro sempre che questo abbia comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale, altrimenti potrete presentarlo ad un CAF portando la documentazione per il 730 oppure a Caf-dipendenti oppure ancora servendovi di un professionista abilitato alla professione, come i dottori commercialisti (scelta consigliata!). Le modalità tuttavia per il 2015 come avrete avuto modo di sapere dai quotidiani e dal bombardamento mediatico avverrà in via sperimentale per i titolari di redditi di lavoro dipendente tramite il 730 precompilato.

Quando si presenta il 730 : la scadenza per la presentazione

Quando e come si presenta

Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta.

Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.  Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante.

Come si presenta  ò Presentazione diretta

Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate deve:

  • indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
  • compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta; ¡ verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi. 

Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche. 

Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente. Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata, ad esempio le spese per le attività sportive praticate dai figli. In questi casi vengono elaborati e messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente.

Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

Se, dopo aver effettuato l’invio del 730 precompilato, il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche devono essere effettuate con le modalità descritte nel paragrafo “Rettifica del modello 730”. ò Presentazione tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato

In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate, il modello 730 precompilato può essere presentato:

  • al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
  • a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, Società tra professionisti).

Il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato. 

Presentazione al sostituto d’imposta

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare la delega per l’accesso al modello 730 precompilato. Il medesimo sostituto acquisisce anche la scheda contenente la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef secondo le disposizioni indicate dallo specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previsto dall’art. 37, comma 2-bis, lettera c-bis) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di dematerializzazione delle schede relative alle scelte.

Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate e comunque entro il:

  • 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio; ¡ 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
  • 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
  • 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto; ¡ 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre;

il sostituto d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute. Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal sostituto d’imposta per riscontrare eventuali errori.

Presentazione al Caf o al professionista abilitato   

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

In caso di presentazione del modello 730 precompilato senza modifiche, il contribuente non deve esibire la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi all’Agenzia delle entrate. Al contrario, in caso di presentazione del modello 730 con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, il contribuente deve esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione, con la sola eccezione della documentazione comprovante le spese sanitarie che non risultano modificate rispetto alla dichiarazione precompilata.

Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle entrate. I principali documenti da esibire sono: ¡ la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;

  • gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d’imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d’imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest’ultimo; 
  • gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24;
  • la dichiarazione modello REDDITI in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi. I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2028,termine entro il quale l’amministrazione fiscale può richiederli. Non dovranno essere conservati i documenti riferiti ai dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.

I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare, nei casi previsti, che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati). Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle entrate (ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. A condizione che l’infedeltà del visto non sia stata già contestata con comunicazione d’irregolarità, il Caf o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tal caso, la somma dovuta dal Caf o dal professionista abilitato è ridotta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate e comunque entro il:

  • 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio; ¡ 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
  • 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
  • 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto; ¡ 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre;

il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute.

Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal Caf o dal professionista per riscontrare eventuali errori.

Vantaggi sui controlli

Se il 730 precompilato viene presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta:

  • senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate;
  • con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all’Agenzia delle entrate, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica.

Se il 730 precompilato viene presentato mediante CAF o professionista:

  • senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
  • con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata. 

I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica. La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale, se vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio oppure se viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico).

L’Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.  

Entro quando presentare il 730

Vi ricordo che con il 730 precompilato le scadenze sono cambiate per cui vi invito a leggere l’articolo dedicato alle nuove scadenze del 730.

Scadenze 730 2023

SCADENZE*

SOSTITUTO DI IMPOSTA

ENTRO IL 16 MARZO

Invia all’Agenzia delle Entrate le CU rilasciate.

Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.

ENTRO IL 15 GIUGNO

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.

Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.

Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.

ENTRO IL 29 GIUGNO

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.

Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.

Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.

A PARTIRE DA LUGLIO ED ENTRO NOVEMBRE

Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.

ENTRO IL 23 LUGLIO

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.

Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio.

Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.

ENTRO IL 15 SETTEMBRE

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.

Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto.

Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.

ENTRO IL 30 SETTEMBRE

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre.

Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

ENTRO IL  10 NOVEMBRE

Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef.

Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.

  • I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

SCADENZE*

CAF O PROFESSIONISTA

ENTRO IL 15 GIUGNO

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.

Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.

Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.

ENTRO IL 29 GIUGNO

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.

Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.

Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.

ENTRO IL 23 LUGLIO

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.

Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio.

Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio.

ENTRO IL 15 SETTEMBRE

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.

Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto.

Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.

ENTRO IL 30 SETTEMBRE

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre.

Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

ENTRO IL  10 NOVEMBRE

Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione.

Trasmette  telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.

  • I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

SCADENZE*

CONTRIBUENTE

ENTRO IL 16 MARZO

Riceve dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.

A PARTIRE DAL 30 APRILE

Può, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata.

ENTRO IL 15 GIUGNO

Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato la ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.

Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.

ENTRO IL 29 GIUGNO

Riceve ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta contenente le scelte.

Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni a loro presentate dal 1° al 20 giugno.

A PARTIRE DA LUGLIO ED ENTRO NOVEMBRE

Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata.

Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.

ENTRO IL 23 LUGLIO

Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio.

ENTRO IL 15 SETTEMBRE

Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto.

ENTRO IL 30 SETTEMBRE

Presenta telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione.

Presenta al proprio sostituto d’imposta, al Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef.

Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre.

ENTRO IL 10 OTTOBRE

Comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.

ENTRO IL 25 OTTOBRE

Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.

A NOVEMBRE

Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.

ENTRO IL 10 NOVEMBRE

Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.

  • I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Scadenze 730 2021

SCADENZE*

CONTRIBUENTE

ENTRO IL 16 MARZO

Riceve dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.

A PARTIRE DAL 30 APRILE

Può, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata.

ENTRO IL 15 GIUGNO

Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato la ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.

Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio.

ENTRO IL 29 GIUGNO

Riceve ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta contenente le scelte.

Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni a loro presentate dal 1° al 20 giugno.

A PARTIRE DA LUGLIO ED ENTRO NOVEMBRE

Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata.

Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.

ENTRO IL 23 LUGLIO

Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio.

ENTRO IL 15 SETTEMBRE

Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto.

ENTRO IL 30 SETTEMBRE

Presenta telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione.

Presenta al proprio sostituto d’imposta, al Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef.

Riceve dal sostituto d’imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre.

ENTRO IL 10 OTTOBRE

Comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.

ENTRO IL 25 OTTOBRE

Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.

A NOVEMBRE

Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.

ENTRO IL 10 NOVEMBRE

Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.

In questa pagina trovi il calendario da ricordare per la dichiarazione precompilata 2020 (730 e Redditi).

 

 
 
  • 05 MAG

    E’ possibile accedere alla dichiarazione precompilata 2020

  • 14 MAG

    E’ possibile:

    •  accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web;

    •  utilizzare la compilazione assistita per gli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E

    •  modificare il modello Redditi precompilato

  • 19 MAG

    •   E’ possibile inviare il modello Redditi precompilato

  • 25 MAG

    E’ possibile inviare il modello:
    •  Redditi aggiuntivo del 730 presentando il frontespizio e i quadri RM, RT e RW
    •  Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato
    •  annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web. L’annullamento del 730 si può fare solo una volta: fino al 22 giugno

  • 22 GIU

    Ultimo giorno utile per annullare tramite l’applicativo web il 730 già inviato

  • 30 GIU

    Ultimo giorno per il versamento di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi

  • 30 LUG

    Ultimo giorno utile per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse, di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi

  • 30 SET

    Ultimo giorno utile  per la presentazione del 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web

  • 10 OTT

    Ultimo giorno utile per comunicare al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore

  • 26 OTT

    Ultimo giorno per presentare, al Caf o professionista abilitato, il 730 integrativo, possibile solo se l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata.

  • 10 NOV

Ultimo giorno utile per la presentazione del 730 correttivo di tipo 2 all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web

  • 30 NOV

    Il termine di presentazione di Redditi PF è stato prorogato al 10 dicembre 2020 dal decreto “Ristori quater”

    Ultimo giorno utile per il versamento del secondo o unico acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi

  • 10DIC

    Ultimo giorno utile per la presentazione del modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730

Scadenze 730 2020

Nel seguito trovate le scadenze ordinarie e successivamente quelle strettamente riferite all’anno 2020, anno interessato dalle proroghe introdotte dai DPCM per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID 19

SCADENZE*CONTRIBUENTESOSTITUTO DI IMPOSTACAF O PROFESSIONISTA
ENTRO IL 7 MARZO  Invia all’Agenzia delle Entrate le CU rilasciate. 
ENTRO IL 31 MARZO Riceve dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite.Consegna al contribuente la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite. 
A PARTIRE DAL 15 APRILE Può, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, accedere alla dichiarazione precompilata  

ENTRO

IL 29 GIUGNO

  Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno.
Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno. Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno.

ENTRO

IL 7 LUGLIO

Presenta al proprio sostituto d’imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef.

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente.

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno.
Riceve dal sostituto d’imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3. Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno.Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno.

ENTRO

IL 23 LUGLIO

Presenta telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione.  
Presenta al Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto, cinque e due per mille dell’Irpef. Rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio.
Riceve dal Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio . Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

A PARTIRE DAL MESE DI LUGLIO

(Per i pensionati a partire dal mese

di agosto o di settembre )

Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi.

Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.

Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi.

Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.

 

ENTRO

IL 30 SETTEMBRE

Comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.  

ENTRO

IL 25 OTTOBRE

Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.  
A NOVEMBRE

Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef.

Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre.

Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef.

Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalla retribuzione del mese di dicembre.

 

ENTRO

IL 10 NOVEMBRE

Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.

A tal proposito sappiate che in caso di ritardo potete presentare una dichiarazione integrativa che potrebbe richiedere l’applicazione di un Ravvedimento Operoso

Ravvedimento Operoso in casi di Dichiarazione Integrativa in ritardo: sanzioni ridotte della metà? I Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Proroga Scadenza 730 precompilata dichiarazione dei redditi 2020

A seguito dell’emanazione del Dl n. 9/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, sono prorogati i termini di alcune scadenze fiscali in tutto il territorio nazionale

Proroga Scadenza 730 2020, Certificazioni Uniche CU, Anagrafe tributaria  
     
Adempimento Scadenze 2020 Scadenze 2020
(ante modifica) (post modifica)
Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.)* 28/02/2020 31/03/2020
Trasmissione telematica Certificazione Unica all’Agenzia 07/03/2020 31/03/2020
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata 15/04/2020 05/05/2020
Termine di presentazione del modello 730 precompilato 23/07/2020 30/09/2020

Nuove Scadenze dichiarazione dei redditi 730 2020 dopo corona virus

Le nuove scadenze previste per la trasmissione del 730, dopo il recepimento delle disposizione riguardanti la sospensione degli adempimenti e pagamenti previsti sono le seguenti:

  • Dichiarazione dei redditi 730 2020

    Se avete commesso degli errori nel seguito trovate le diverse opzioni a cui potete fare riferimento. Prima tra tutte è la possibilità di presentare entro le date che trovate evidenziate un 730 integrativo corretto barando la casella “1” nel frontespizio semprechè dalla modifica emerga un minor debito d’imposta o un maggior credito.

    • 5 maggio 2020 :  sarà possibile accedere alla dichiarazione precompilata 2018 dalla propria area riservata sia tramite fisconline sia tramite INPS. A tal proposito ricordo gli articoli di approfondimento dedicati a come effettuare la prima registrazione e come accedere di volta in volta e come scaricare il 730 pre compilato. Ricordatevi che solitamente la scadenza è il 15 aprile per poter accedere ma nel 2018 cade di domenica per cui sarà possibile accedere solo dal giorno lavorativo successivo.
    • 14 MAGGIO 2020: sarà possibile accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web fisco on line o tramite INPS; nel caso in cui vogliate invece apportare delle modifiche o correzioni ad errori lo potete fare sempre in questi 15 giorni i tempo. Sarà quindi possibile accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web; sarà possibile anche utilizzare la compilazione assistita per gli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E del 730 o quadro RE del Modello redditi PF – Persone fisiche precompilato
    • 19 MAGGIO 2020: sarà possibile effettuare la trasmissione del 730 pre compilato solo a partire da tale data
    • 14 MAGGIO 2020: entro questa scadenza sarà possibile annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web.
    • 25 MAGGIO 2020 sarà possibile inviare il modello Redditi aggiuntivo del 730 presentando il frontespizio e i quadri RM, RT e RW o Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato o anche annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web. L’annullamento del 730 si può fare solo una volta: fino al 22 giugno
    • 22 GIUGNO 2020: ultimo giorno utile per annullare tramite l’applicativo web il 730 già inviato e scadenza entro cui potrete annullare un 730 già inviato: badate che non è la scadenza per il primo invio ma solo quella di un annullamento di un precedente invio.  E’ il termine quindi per apportare qualche ultima modifica o per ripensare alla compilazione di uno già inviato. (da verificare data viste le proroghe in essere)
    • 30 GIUGNO 2020: scadenza per il versamento delle imposte che si originano dalla dichiarazione dei redditi: la somma è costituita dal saldo e dall’acconto per l’anno successivo per cui se siete al primo anno che lo presentate possibile che avrei qualche amara sorpresa. timo giorno per il versamento di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi
    • 30 LUGLIO 2020: Ultimo giorno utile per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse, di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi
    • 16 LUGLIO 2020 (salvo proroghe): scadenza per il versamento del saldo e dell’acconto Irpef, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi
    • 30 SETTEMBRE 2020: Ultimo giorno utile  per la presentazione del 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web e ultimo giorno utile per comunicare al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore
    • 25 OTTOBRE 2020: ultimo giorno per presentare, al Caf o professionista abilitato, il 730 integrativo, possibile solo se l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata.
    • 10 NOVEMBRE 2020: Ultimo giorno utile per la presentazione del 730 correttivo di tipo 2 all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web
    • 30 NOVEMBRE 2020:ultimo giorno utile per la presentazione del modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730

Come risparmiare sulle tasse e pagarne di meno: deduzioni e detrazioni

Vi consiglio di leggere gli articoli che trovate evidenziati in celeste, che rimandano ad altri articoli di approfondimento e in cui trovate l’elenco delle detrazioni e deduzioni per il 730 che vi aiuterà a guidarvi nella indicazione delle spese sostenute sia nella dichiarazione 730 sia nel modello Unico, a seconda di quello che compilate: forse la più famosa è la detrazione delle spese mediche superiori a 129,11 euro ma in questa piccola guida fiscale troverete ad esempio anche come portare in detrazione gli interessi passivi sul mutuo ai fini IRPEF oppure anche, dato il periodo di iscrizione alle scuole e asili come si fa a portare in deduzione delle rette scolastiche dei figli a carico. Ma non è finita in quanto le detrazioni e le deduzioni sono tante e annoverano anche le detrazioni Irpef per i familiari a carico per esempio anche la deduzione dei contributi previdenziali versati alla colf o badanti.

Conguaglio a credito a debito in busta paga

Fermo restando il processo di liquidazione delle imposte per coloro che non hanno un sostituto di imposta (e che avete avuto modo di leggere magari nella guida al 730), discorso a parte merita il dipendente che si troverà ad avere il conguaglio 730 a credito o a debito in busta paga a partire dal mese di luglio o, nel caso dei pensionati, dal mese di agosto.

Guida alla Dichiarazione dei Redditi Precompilata 730 o certificazione Unica

Software per la compilazione del 730

Potete trovare ed utilizzare il software per la compilazione del 730 sul sito dell’agenzia delle entrate con anche le istruzioni. Modello 730 e istruzioni che potete trovare sul sito dell’agenzia delle entrate o qualora aveste dei problemi nel reperirle potete scaricarle gratuitamente nella pagina moduli e modelli.

Articoli di approfondimento e consigli utili:
Elenco della documentazione da portare al CAF
Calcolo Primo Acconto Irpef di Giugno (A novembre invece avremo il pagamento del secondo acconto Irpef)Vi invito poi a leggere oltre alle modalità di compilazione del 730 l’articolo dedicato a tutte le detrazioni e deduzioni fiscali che sono state previste dal legislatore e che vi consentiranno di versare meno tasse.

Cosa posso scaricare dalle tasse

Tabella Deduzioni e Detrazioni 730 e mod.Unico: troverete diversi modi per pagare meno imposte e tasse perché a dispetto di quello che si possa pensare le deduzioni e le detrazioni di imposta sono molteplici per cui almeno una letta è consigliabile per verificare se potete risparmiare qualche soldo.

Correggere il 730 precompilato: come fare

Potete leggere cosa fare se volete apportare modifiche, integrazioni o correzioni al 730 precompilato.

Direttamente dalle istruzioni la tabella con i casi di esonero

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna. La condizione generale di esonero prevedere che se l’imposta netta è inferiore a 10,33 euro non sarà obbligatoria la presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che il soggetto non sia obbligato alla presentazione delle scritture contabili.
L’esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO

CONDIZIONI

Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)

Lavoro dipendente o pensione

  1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio
  2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale

Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto.

Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

Redditi esenti.

Esempi: rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali

Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico

Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili

(*) L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu.

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95 Commenti

  1. Salve,
    io ho ancora due dubbi sulla compilazione del modello 730 e sono:
    1)Per lavoro mi sono trasferito in altra città e sono in “Domicilio” in un appartamento in affitto con regolare contratto di locazione (formula cedolare secca) da settembre 2018. Posso inserire il canone nel modello? L’abitazione la utilizzo come prima casa, ma come detto non ho la residenza;
    2)Nel 2018 da Gennaio a Luglio ho spese per abbonamenti mensili per servizio di trasporto (Treno). Non trattandosi di abbonamento annuale, posso comunque inserirli (io ho conservato le ricevute degli abbonamenti).
    Attendo riscontro
    Grazie e complimenti

  2. Buongiorno. Ad aprile 2017 ho ristrutturato il bagno ed ho pagato con tre bonifici che compaiono nei dati considerati del mio 730 precompilato, ma sono preceduti da una crocetta rossa invece che da una spunta in colore verde che è presente ad esempio per le spese mediche. Potrebbe per cortesia spiegarmi come mai?
    Posso detrarre comunque il 50% in dieci anni ….
    grazie

  3. Dai sindacati?!?!? Fanno le dichiarazioni dei redditi?!?!?…per piacere…al più vada ad un CAF se proprio non vuole andare da un dottore commercialista. Per la sua busta paga io fare un giretto dal suo datore di lavoro che potrebbe aver cannato le trattenute che le hanno applicato sulle buste paga. ha peraltro visto un incremento lo scorso anno delle somme in busta paga che non si riusciva a spiegare….solitamente il sentore è quello.
    Nella sua situazione comunque se quello esce dal sito dell’INPS sono 900 euro purtroppo dovrebbe versarle e presentare la dichiarazione. Discorso inverso naturalmente nel caso fosse stato a credito…

  4. Buongiorno, complimenti per il sito e grazie anticipatamente per l’aiuto, nel anno 2015 ho percepito da lavoro dipendente 25.700 euro lordi, lavoro nel attuale ditta da 4 anni continuativi, non ho immobili di propieta e neanche altri redditi, provando a fare la dichiarazione precompilata sul sito del inps mi esce che deve pagare quasi 900 euro di tasse, la mia domanda è sono obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi? mi sembra eccessiva questa cifra non avendo altri redditi e avendo sempre lo stesso datore di lavoro , secodo voi ci potrebbero essere degli errori sul sito e quindi andando a farla dai sindacati o altrove protrebbe uscire in maniera diversa? grazie buona giornata

  5. Mio figlio ha ricevuto il cud redditi 2015, rilevando che non sono state effettuate le detrazione per lavoro dipendente, può presentare il mod. 730 precompilato senza sostituto d’imposta avendo lasciato il lavoro a fine aprile 2016 ad oggi senza lavoro.

  6. salve,se in un preliminare di vendita di immobile l’acquirente e’ inadempiente,il venditore deve dichiarare al fisco l’introito della caparra?grazie

  7. salve ho quote di immobili e percepisco un affitto di un immobile che risulta ancora intestato a mio padre deceduto e dove non ē stata ancora fatta la successione vorrei sapere come mi devo comportare con le tasse quali pagare e a quali scadenze .
    Grazie.

  8. Ho un CU2015 con imposta lorda inferiore alla detrazione per lavoro dipendente (Imposta a Zero) ma ho una seconda casa non locata nello stesso comune di residenza con reddito di Eur 42. Per il CU rientro nell’esenzione di presentazione 730, ma per la seconda casa non rientrerei. Mi chiedo se sono esentata dalla presentazione del 730 (a questo punto UNICO online) oppure no? Oppure la presento comunque anche se sarei esentata per non rischiare? Grazie

  9. mio figlio ha solo il reddito di 10.000 di un solo sostituto d’imposta. così com’è, può non presentare il 730? Inoltre, se dovesse detrarre le spese mediche le posso detrarre io come padre o per forza lui.

  10. Nel 2014 ho seguito un Corso di Alta Formazone post laurea triennale presso l’Università telematica PEGASO al costo di euro 1.050,00. Quanto posso detrarre dal 730 considerando che non sono a conoscenza di un pari costo presso una università pubblica in Napoli? Grazie

  11. Salve, vorrei sapere se nel 730 dovrei inserire “figlio con disabilità'” mio figlio di 10 anni a cui è stata riconosciuta nel 2014 l’invalidità civile ed ha il comma 1 della legge 104 perché affetto da diabete mellito.

  12. Il risultato dovrebbe cambiare e sua figlia la può inserire manualmente lei in base ai mesi spettanti.

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