Il pagamento delle tasse e la presentazione della dichiarazione dei redditi maggio, giugno e luglio sono mesi caldi per via dei primi acconti IRPEF, IRES ed IRAP da versare entro il 30 giugno (salvo le consuete proroghe dell’ultimo minuto) o al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% (ex art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435). Vedremo anche quali sono le novità introdotte dal Decreto Fiscale 124/2019 in merito alla variazione della percentuale per il versamento degli acconti a partire però da quelli dovuti dal primo gennaio 2020.
Vi forniamo quindi una guida fiscale pratica al calcolo del primo acconto e del secondo acconto.
Pagamento del primo Acconto IRPEF di giugno
Vi segnalo la proroga del versamento delle tasse e delle imposte del 30 giugno derivanti dalla dichiarazione dei redditi 730 o modello Unico.
Calcolo Acconto IRPEF e proroga ad Agosto
Il 30 giugno è in scadenza ordinaria o naturale prevista per il pagamento del primo acconto IRPEF il cui obbligo è a carico di tutti coloro che presentano il modello unico per la dichiarazione dei redditi. Il 30 novembre invece è la scadenza per il versamento del secondo acconto, non rateizzabile e non prorogabile.
Proroga Acconto Irpef Ires IVA 2021
Per tener conto dell’impatto che l’emergenza COVID-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari, è stato adottato un DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.
Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.
Acconto 2021
L’articolo 13-quinquies del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 ha prorogato i termini di versamento al 30 aprile 2021 per alcuni specifici soggetti ivi indicati limitatamente alla seconda rata degli acconti IRPEF ed Irap dovute per il periodo d’imposta 2019.
La proroga è prevista senza applicazione di sanzioni e interessi. La proroga è stata concessa per i lavoratori autonomi, soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno con ricavi o compensi inferiori ai 50 milioni di euro e che hanno subito una riduzione del fatturato almeno del 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 e che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO
riportati negli Allegati 1 e 2 del Decreto Legge sopra citato caratterizzate da uno scenario di massima
gravità (c.d. “zona rossa”) alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze
del Ministro della salute ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione
nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di
elevata gravità (c.d. “zona arancione”), come individuate alla medesima data
del 26 novembre 2020 .
Novità 2020
IL DL Rilancio cancella l’IRAP: Come funziona in realtà la cancellazione del Saldo Irap 2020 e l’acconto 2021 ?
Il Decreto Fiscale n. 124 del 2019 introduce quasi una rivoluzione copernicana in quanto la storica proporzione del 40% 60% viene cambiata a sfavore (tanto per cambiare) del contribuente in quanto viene previsto che dal 40%-60% si passi al 50%-50%. Come disciplinato infatti dall’art. 58 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti di cui all’articolo 12 -quinquies , commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle società (IRES) ,nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sono effettuati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico.
Viene prevista, in sostanza, la rimodulazione delle percentuali relative alla prima e seconda rata, che passeranno dal 40% + 60% al 50% + 50%.
Questo incide sulla modalità di versamento del primo acconto che potrà essere versato in misura inferiore in quanto potrete versare a novembre 2019 non più il 60% ma il 50%.
Sospensione Acconti novembre 2020: Novità 2020 2021 per il COVID
Vediamo anche chi gode dell’esenzione e la sospensione dal pagamento degli acconti per effetto delle disposizioni introdotte dai Decreti Cura Italia e Decreto Ristori 2020.
Per i soggetti ISA che avevano già beneficiato della sospensione dei primi acconti di giugno nel caso in cui avessero dimostrato un calo di fatturato rispetto all’anno precedente viene prevista una nuova sospensione anche sui secondi acconti.
Per gli acconti di novembre i soggetti che sono soggetti agli indicatori di affidabilità fiscale ISA viene sospeso il versamento del secondo acconto (IRPEF compreso) di novembre da versare per le imposte sui redditi e IRAP.
In calce trovate il DL 137 del 2020 con l’elenco delle attività interessate.
Il versamento viene sospeso fino al 30 aprile 2021.
La sospensione non prevede la maturazione di interessi per dilazioni di pagamento per cui effettuato il calcolo si potrà versare nei prossimi mesi senza maggiorazioni.
La sospensione viene prevista anche per l’IRAP.
Per le attività che sono state sospese per apposta previsione normativa o perchè rientranti nella zona rossa o nella zona arancione i versamenti delle imposte, delle ritenute, delle addizionali regionali o comunali e dell’Iva relative a novembre sono sospese fino al Un altro slittamento, questa volta al 16 marzo 2021. La sospensione non prevede la maturazione di interessi per dilazioni di pagamento per cui effettuato il calcolo si potrà versare nei prossimi mesi senza maggiorazioni.
IMPORTANTE: non è sufficiente rientrare in una delle categorie individuate dall’allegato 1 o 2 al decreto Ristori o Ristori BIS. E’ necessario altresì essere soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) approvati per quest’anno.
Sospensione Acconti regime Forfettario e dei Minimi
Rientrano nella sospensione anche i soggetti che aderiscono al regime fiscale agevolato forfetario dei contribuenti minimi o anche coloro che sono nel regime dei minimi o in quello di vantaggio per l’imprenditoria giovanile. Rientrano anche i lavoratori in mobilità
Il versamento dell’acconto per coloro che sono nel regime forfettario dei minimi o nel regime fiscale di vantaggio è dovuto dovranno versare un acconto pari al 5% seguendo le stesse modalità viste per il calcolo dell’acconto Irpef ossia prendendo il 100% dell’importo aumentato e versando il 40% a giugno e ora il saldo del 60% entro il 30 novembre. Se la scadenza cade in un giorno festivo si intende prorogata al giorno lavorativi successivo. Occhio ogni anno a verificare se il legislatore introduce eventuali proroghe per il versamento dei saldi e dei primi acconti perché spesso le concede; a tal proposito trovate l’articolo dedicato alle proroghe in calce a questo.
- Per il 2019: la scadenza ordinaria è il 30 giugno ma slitta al 30 settembre per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA – Indici di affidabilità fiscale
- Per il 2017: i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo devono versare entro la scadenza naturale del 30 giugno il saldo 2016 ed il primo acconto 2017. Il Presidente del Consiglio ha prorogato tali versamenti al 20 luglio senza maggiorazione in luogo della scadenza naturale del 30 giugno e al 21 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. Il differimento dei termini per effettuare il versamento delle imposte si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese.
- Per il 2016: sono stati interessati come al solito dalla proroga del versamento del primo acconto di giugno ma lo stesso non vale per novembre per cui la scadenza resta il 30 del mese.
- Per il 2015: la proroga lo ha fatto slittare al 20 agosto p.v. come anche tutte le altre scadenze che trovate riepilogate nell’articolo dedicate alle scadenze fiscali di agosto. Per il primo acconto irpef invece è stato previsto il differimento al 16 giugno (consulta infondo eventuali proroghe nel versamento degli acconti). L’importo è pari al valore indicato nel rigo RN61 semprechè superi l’importo di euro 51,65. Ricordo che il secondo acconto di novembre non può essere rateizzato.
- Per il 2014: Per il periodo d’imposta 2014 ai fini dell’IRPEF la misura dell’acconto è del 100 per cento (art. 11, D.L. 28 giugno 2013, n. 76) come anche per l’acconto IRAP, anche se per quest’ultimo per il 2014 secondo il metodo revisionale, vedasi anche l’art. 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66.
Per il calcolo dovrete prendere il rigo RN 34 della dichiarazione dei redditi che si chiama RIGO DIFFERENZA e se supera euro 51,65 allora calcolerete il 100% (per il 2014 sale al 101,5% ma poi è tornato successivamente al 100%) di questo valore e successivamente dovrete sapere che il 40% entro il 16 giugno ed il restante 60% entro il 30 novembre di ciascun anno. La prima rata di acconto dell’IRPEF può essere rateizzata secondo il seguente schema ed i seguenti valori.Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, l’acconto si applica nella misura del 100 per cento (art. 11, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 99) incrementato poi dell’1,5% per effetto del DM del 30 novembre 2013.
Proroga Versamento 2020
Chi gode dello slittamento del saldo e degli acconti
Il saldo 2019 e il primo acconto IRPEF 2020 potranno essere posticipati al prossimo 20 luglio senza pagamento di maggiorazioni aggiuntive. Per effetto della proroga della scadenza naturale del pagamento la rata con la maggiorazione sarà posticipata al 20 agosto pagando il solito 0,40% in più.
Chi gode della proroga:
La proroga si applica solo ai contribuenti per i quali risultano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario” e con un volume di ricavi o compensi inferiore al limite stabilito dalla tabella che definisce i limiti di accesso.
Nell’ambito soggettivo di applicazione pertanto potranno rientrare potenzialmente anche i contribuente che sono ancora nel regime fiscale di vantaggio o che determinano il reddito imponibile con metodi forfettari o che pur avendo un proprio un codice ISA approvato ne sono esclusi per altre ragioni.
Sono esclusi invece i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro annui.
Per quali Tasse, Imposte o Tributi è possibile fruire della proroga?
Sia l’IRPEF sia l’IRAP sia l’imposta sostitutiva dei contribuenti che hanno aderito al regime fiscale agevolato dei contribuenti minimi non solo le imposte sui redditi ma anche l’IVA, mentre non si dice nulla a proposito delle imposte sostitutive e dell’IRAP.
Si presume, comunque, che si verifichi il classico “effetto trascinamento”, per cui dovrebbero rientrare nella proroga anche le imposte sostitutive e l’IRAP, tenendo conto che, per quest’ultima imposta, è previsto l’abbuono del versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020, per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 250 milioni di euro.
Nuova rateizzazione dopo la proroga
Per effetto della modifica le nuove scadenze sono nel seguito riportate in sintesi per agevolarvi nella definizione del piano scadenze.
Piano rate senza maggiorazione
- rata: 20 luglio;
- rata: 20 agosto
- rata: 16 settembre;
- rata: 16 ottobre;
- rata: 16 novembre.
Piano rate con maggiorazione dello 0,4%:
- rata: 21 agosto;
- rata: 16 settembre;
- rata: 16 ottobre;
- rata: 16 novembre.
Novità 2020
Per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto-legge del 08/04/2020 n. 23 – Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020, l’articolo 20 recita che nel caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non e’ inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
Questa disposizione si applica esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Proroga dei versamenti da effettuare il 30 giugno
Leggete anche gli articoli dedicati alle eventuali proroghe dei versamenti tasse e imposte di giugno per gli importo derivanti dalla dichiarazioni dei redditi 730 e modello Unico che spesso e volentieri vengono disciplinate da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
La risoluzione 64/E del 28 giugno 2019 serve e a chiarire che per gli acconti del 2019 da versare a giugno 2019 viene introdotta una proroga dei versamenti dal 30 giugno al 30 settembre 2019 anche per coloro che aderiscono al regime forfettario o dei minimi. L’Agenzia chiarisce l’ambito di applicazione dell’all’articolo 12-quinquies del DL Crescita. La proroga si estende a tutti i contribuenti per i quali risultano approvati i nuovi ISA e che esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Beneficiano della proroga pertanto anche i contribuenti che al 31 dicembre 2018 aderiscono al regime forfettario dei contribuenti minimi di cui alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e anche quelli che applicano il regime fiscale di di vantaggio di cui al Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98.
Quanto sopra, ricordiamo nuovamente, con la sola esclusione dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a euro 5.164.569, che dovranno invece rispettare la scadenza ordinaria.
Proroga versamento 2019
Proroga versamenti Giugno 2019 a settembre 2019: quando e chi beneficia della proroga
Entro il 30 settembre 2019 potranno essere effettuati i versamenti in scadenza “tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019″ tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale cosiddetti “ISA”. nel seguito vi riporto il testo dell’articolo 12-quinquies, comma 3, del DL Crescita: “Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3. “
Per questi soggetti sarà possibile beneficiare anche della scadenza del 31 ottobre con la maggiorazione del 31 ottobre 2019.
VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 30/09/2019 | VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 31/10/2019 | |||||
rata | scadenza | interessi % | rata | scadenza | interessi % | |
I Rata | 30/09/2019 | – | I Rata | 31/10/2019 | – | |
II Rata | 16/11/2019 | 0,33 | ||||
II Rata | 16/10/2019 | 0,33% | (*) Maggiorazione 0,40% dell’importo da versare | |||
II Rata | 18/11/2019 | 0,66% | ||||
Secondo acconto (scadenza originaria 30 novembre)
Nuova Scadenza 02/12/2019 |
Secondo acconto (scadenza originaria 30 novembre)
Nuova scadenza 02/12/2019 |
Secondo acconto Irpef di novembre
Il 30 novembre come avete avuto modo di vedere scade il versamento della restante parte ma è importante non tanto la scadenza ma il fatto che l’acconto non è rateizzabile e non viene nella storia mai prorogato.
Quando non si versa il secondo acconto
Il secondo acconto Inoltro è importante che sappiate che potrete non versarlo qualora il versamento del primo acconto risulti capiente rispetto al saldo che andrete a pagare il prossimo anno a giugno sulla base del vostro fatturate previsionale. In estrema sintesi se pensate che il prossimo anno fatturerete molto di meno di questo e che il saldo delle imposte sarà minore dell’acconto già versato a giugno allora avete la possibilità di non versare l’acconto di novembre. Se però a giungo del prossimo anno il saldo sarà maggiore la differenza sarà considerata un omesso versamento da versare, consiglio, con ravvedimento operoso inserendo come data di scadenza quella del 30 novembre.
Leggi l’articolo per il versamento dell’acconto di novembre. Se state cercando il codice tributo per il versamento a novembre dovete indicare il 4034 nella sezione erario del modello F24.
Indicazione nel 730
L’indicazione dell’acconto Irpef versato nel 730 sarà riportata nella SEZIONE I – Acconti IRPEF Quadro F
Se nel 2013 è stato presentato un modello 730-situazioni particolari gli acconti relativi all’Irpef, all’addizionale comunale e alla cedolare secca da riportare nel rigo F1 sono indicati nei righi 94, 95, 97, 100 e 101 (114, 115, 117, 120 e 121 per il coniuge) del prospetto di liqui- dazione Mod. 730-3 2013. In Colonna 1 (Prima rata di acconto Irpef 2013): riportare in questa colonna:
- l’importo indicato nel punto 21 del CUD 2014 (acconto trattenuto con il Mod. 730/2013);
- l’importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4033 e l’anno 2013 (versamento di acconto eseguito autonomamente). Colonna 2 (Seconda o unica rata di acconto Irpef 2013): riportare in questa colonna: l’importo indicato nel punto 22 del CUD 2014 (acconto trattenuto con il modello 730/2013);
- l’importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4034 e l’anno 2013 (versamento di acconto eseguito autonomamente dell’acconto.
I soggetti obbligati al versamento dell’acconto Irpef e come calcolare l’acconto Irpef
Sono coloro che nel modello UNICO hanno compilato il rigo RN33 riportando un valore superiore a 51,65 euro.
Codici tributo Acconto Irpef
Per il versamento dell’acconto Irpef dovrete utilizzare il codice tributo 4033 per il primo acconto di giugno e 4034 per il versamento del secondo acconto di novembre.
Come si effettua il pagamento
Una volta preso il modello F24 se siete soggetti titolari di partita Iva dovrete utilizzare necessariamente il canale telematico o elettronica che sostanzia nel fatto di utilizzare il vostro home banking così come introdotta dal Decreto Legge n. 66 del 2014 oppure servendovi di un intermediario abilitato oppure servendovi del canale entrate o fisco non line (questi due li consiglio per chi ha più dimestichezza e tempo). Consiglio l’utilizzo dell’home banking con cui immagino orma la maggior parte di voi si cimenta abitualmente per pagare bollette, fare bonifici etc.
Acconto Ires
Il 16 giugno deve essere versato anche l’acconto IRES. L’obbligo del versamento è a carico di tutti i soggetti che presentano il modello Unico Società di capitali ed il modello Unico ENC per gli enti non commerciali. Il rigo da prendere in considerazione lo trovate all’interno del modello Unico Società di Capitali. Il rigo da prendere in considerazione è l’RN 17 “Ires dovuta o a favore del contribuente”. Nell’ipotesi in cui siate a credito naturalmente non sono dovuti acconti ma se volete potete comunque versarli. L’importo minimo per far scattare l’obbligo di versamento è un importo tale per cui l’Ires calcolata al 40% sarebbe pari al 40%. Nel caso del versamento a novembre come unica rata l’importo minimo sarebbe pari a 103,00 euro. Se inferiore a questo importo non dovrete versare nemmeno il secondo acconto.
Codice Tributo Acconti Ires
Il versamento dell’acconto Ires andrà effettuato mediante modello F24 indicando il codice tributo 2001 per il primo acconto di giugno è 2002 per il secondo acconto di novembre. Il codice tributo del saldo invece è il 2003.
Acconto Irap
Seguono la stessa metodologia e tempistica prevista per l’Ires e l’Irpef.
Per il 2015
Il calcolo dell’acconto 2015 invece sarà par al 100% del valore che troverete indicato nel rigo IR21 semprechè sia sempre superiore al valore soglia di 51,65.
Per il 2014
Per l’Irap potte leggere l’articolo dedicato all’Acconto Irap ricordandovi che dovrete andare a guardare il quadro IR nella riga Imposta dovuta per individuare la base imponibile a cui applicare l’aliquota irap, la percentuale del 100% per le persone fisiche e 100% per le persone giuridiche e il 40% o il 60% se state calcolando rispettivamente il primo o il secondo acconto. La base di calcolo la prenderete dal rigo IR22 del modello Irap sempre chè sia almeno superiore a 51,65 euro. Stessa maggiorazione vista per l’Ires è stata prevista per l’Irap.
Se intendete utilizzare il metodo previsionale ai fini del pagamento dell’acconto tenete conto anche della riduzione delle aliquote introdotto con l’articolo 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66.
Acconto IVA
Vi consigliamo di leggere la Guida Fiscale sul calcolo dell’acconto Iva in quanto la determinazione dell’acconto e del saldo segue regole differenti rispetto alla determinazione dell’acconto ai fini Irpef, Ires ed Irap. Il versamento dell’unico acconto non segue quella degli acconti Ires o Irap ma andrà effettuato entro il 27 dicembre di ciascun anno per cui avete tempo.
Codici Tributo Acconti IVA
Il codice tributo per il calcolo del versamento Iva è 6035. Vi consiglio anche di visionare tutti gli articoli ed i contenuti che abbiamo scritto nella categoria appositamente predisposta per avere una guida completa alla compilazione della dichiarazione dei redditi 730 e del modello Unico.
Guida Calcolo Acconto INPS
Acconto sulla cedolare secca sugli affitti e le locazioni immobiliari
Anche per quello che concerna la cedolare secca sugli affitti sarà necessario versare entro il 30 novembre il secondo acconto nella misura del 95% del rigo RB11 del modello unico salvo eventuali decreti del presidente del consiglio dei miistri che modifichino la dimensione dell’acconto anche quest’anno di qualche punto percentuale per venire incontro alla crisi finanziaria che colpisce anche la disponibilità finanziaria dei contribuenti italiani per cui come si sa l’acconto irpef essendo una forma di finanziamento indiretta per lo Stato in quanto si anticipa qualsi la metà della tassazione dell’anno successivo, sarebbe auspicabile che lo Stato prendesse coscienza e riducesse anche quest’anno la misura dell’acconto. Questo semprechè quel rigo abbia un valore superiore ai 52 euro. Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo del rigo RB11, col. 3, risulti pari o superiore ad euro 52.
Vi consiglio comunque di leggere per questa tematica l’articolo dedicato proprio alla guida all’acconto sulla cedolare secca.
NEWS dalla Cedolare Secca sugli affitti: è possibile che l’acconto dell’IRPEF subisca delle modifiche per quei soggetti che decidono di applicare la cedolare secca sulle abitazioni date in locazione, in quanto il versamento dell’acconto sulla cedolare di giugno dovrà essere scorporato dall’imposta Irpef dovuta sulle altre tipologie di reddito. Si procederà pertanto come se avessimo due distinte basi di calcolo, un acconto derivante dal reddito soggetto alla cedolare secca ed uno per gli altri redditi.
Soggetti esonerati dal versamento dell’Acconto di giugno
Soggetti esonerati dal versamento dell’acconto Irpef: chi non versa l’acconto.
Acconto Contribuenti Minimi
Per verificare se dovete versare e le diverse modalità potete leggere l’articolo di approfondimento sull’acconto dei contribuenti minimi.
Acconto INPS
Da non dimenticare anche l’acconto INPS
Occhio sempre se siete del partito che si riduce agli ultimi giorni riguardo agli articoli dedicati alle proroghe nel versamento degli acconti Irpef, Ires, Iva e altri.
Tabella sintesi per il versamento degli acconti
Nel seguito potete consultare la tabella di sintesi con le metodologie e le esenzioni previste per il calcolo e versamento degli acconti sulle imposte (o tasse come le chiamano molti di voi).
Tributo | Metodo Storico | Metodo previsionale |
---|---|---|
Irpef | 100% del rigo RN61 (deve essere superiore a euro 51,65) | 100% Irpef anno precedente |
Cedolare secca | 95% del rigo RB11, colonna 3, “ Totale imposta cedolare secca ” (deve essere superiore a euro 51,65) | Imposta cedolare anno precedente per 95% |
Imposta sostitutiva contribuenti minimi | 100% del rigo LM14 | 100% imposta anno precedente |
Addizionale comunale | Acconto Unica soluzione | Non previsto |
Addizionale regionale | Acconto Unica soluzione | Non previsto |
Irap | 100% del rigo IR21 (importo deve essere superiore a 51,65 euro per le persone fisiche e 20,66 euro per altri soggetti | 100% imposta anno precedente |
Ires | 100% del rigo RN17 (Società) o rigo RN28 (persone fisiche) | 100% imposta anno precedente |
Ivie | 100% del rigo RW7, colonna 1. | 100% imposta anno precedente |
Ivafe | 100% del rigo RW6, colonna 1. | 100% imposta anno precedente |
Nel seguito anche la tabella con i codice tributo per il versamento dei secondi acconti novembre
Tributo | Codice Tributo |
---|---|
Acconto IRPEF | 4034 |
Acconto cedolare secca | 1841 |
Acconto contribuenti minimi | 1794 |
Acconto Irap | 3813 |
Acconto Ires | 2002 |
Acconto Ivie | 4045 |
Acconto Ivafe | 4048 |
Buongiorno mio figli e iscritto ad un corso AISM che prepara medici laureati a sostenere il test di specializzazione, quindi nel settembre 2018 ho pagato il corso 1600 Euro, volevo sapere se tale spesa rientra nelle detrazioni, e per tanto se posso detrarlo dal 730 2019.Grazie mille
può sia ravvedersi sia versare con maggiorazione trattandosi di 10 giorni conviene lo 0,40%
Devo versare a saldo l’addizionale Irpef regionale entro 10 giorni oltre la scadenza del 16 giugno. Devo aggiungere la maggiorazione dello 0,40 o devo
pagare sanzione e interessi? Oppure tutte e tre? Grazie.
è una società di capitali (srl per esempio) oppure una ditta individuale. Nel primo caso consideri Ires al 27,5% più Irap 4,25%. Se invece è una persona fisica va per scaglioni di reddito irpef che partono dal 23%