Calcolo Acconto Iva soggetti esonerati: metodo storico e previsionale e Split Payment

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Iva

Entro la scadenza del 27 dicembre si dovrà versare l’acconto Iva per l’anno di imposta successivo pari all’88% dell’Iva relativa all’ultimo trimestre o mese precedente (cfr art. 6 L. 405/1990). Il pagamento può avvenire mediante modello F24 e se risultano dei crediti da poter compensare sarà possibile non procedere al pagamento dietro compensazione.
Per tale tipologia di compensazione (tributo su tributo) è possibile non presentare il modello F24 per il pagamento dell’Acconto Iva.

Vediamo anche le novità relative all’Acconto che si arricchisce della novità della disciplina dello Split Payment.

Per la determinazione dell’acconto esistono 3 metodi:

  1. METODO STORICO: (il più utilizzato) prevede il versamento mediante F24 pari all’88% dell’iva relativa all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente al lordo dell’acconto Iva precedente.
  2. METODO PREVISIONALE: si dovrà fare riferimento all’88%, su una “presunzione” e, in particolare, sull’imposta definitiva che il contribuente ipotizza’ dover liquidare a consuntivo dell’attività svolta fino al 31 dicembre 2020 se parliamo dell’acconto 2022: per il mese di dicembre 2022, se mensile, con la dichiarazione annuale, se trimestrale ordinario, per il quarto trimestre 2022, se trimestrale “speciale”.
    L’operazione deve essere effettuata considerando il dato previsionale al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
    È bene ricordare che, se alla resa dei conti l’acconto versato risulterà inferiore all’88% dell’imposta effettivamente dovuta, scatterà la sanzione per versamento carente.
  3. METODO ANALITICO OPERAZIONI EFFETTUATE: in questo caso la determinazione è analitica e prevede un versamento pari al 100% dell’importo risultante considerando le operazioni dell’ultimo mese ed in particolare l’Iva a debito risultante dalla somma delle:
    1. operazioni registrate o da registrare o da annotare dal primo al 20 dicembre per i contribuenti che liquidano l’iva mensilmente mensili dal primo ottobre al 20 dicembre per i contribuenti che liquidano l’iva trimestralmente; ii. operazioni effettuate dall’1.11 al 20.20 , anche se non sono ancora state emesse e/o registrate le relative fatture (comprese quelle intracomunitarie);
    2. l’ Iva a credito risultante come sopra

Inutile dirvi che il metodo analitico rappresenta senza dubbio quello più dispendioso in termini di ore di lavorazione per cui l’opterei solo se siete sicuri che vi porti ad un risparmio in termini di versamento, rispetto agli altri due.

Tabella Acconto Iva

METODOMODALITA’ CALCOLO BASE IMPONIBILE 
 Metodo storico88% importo a debito risultante in base all’ultima liquidazione periodica IVA dell’anno precedente

 il contribuente mensile farà riferimento alla liquidazione IVA del mese di dicembre dell’anno precedente;

il contribuente trimestrale dovrà guardare la liquidazione IVA relativa al quarto trimestre dell’anno precedente;

il contribuente trimestrale per “opzione” dovrà guardare la dichiarazione annuale relativa all’anno precedente

 Metodo previsionale88% previsto in base all’ultima liquidazione periodica dell’anno (se vi sbagliate però sul differenziale dovuto in meno vi saranno applicate sanzioni ed interessi dal giro di versamento dell’acconto) il contribuente dovrà fare una stima delle fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro il 31 dicembre
 Metodo analitico100% del dato effettivo, cioè l’intero importo che risulta dalla liquidazione dell’imposta al 20 dicembre

 il contribuente trimestrale dovrà guardare il periodo 1/10 – 20/12;

il contribuente mensile invece dovrà guardare il periodo 1/12- 20/12.

entrambi i contribuenti devono prendere in considerazione non solo le operazioni già registrate ma anche le operazioni per le quali si siano verificati i presupposti che integrano il momento impositivo

Contribuenti mensili

acconto = Quadro VH12 (colonna debiti) x 88%

Contribuenti trimestrali per opzione:

acconto = Quadro (VL38 + VH13 – VL368) x 88%

Calcolo Acconto Iva per CONTRIBUENTI MENSILI

per i contribuenti mensili invece la determinazione dell’acconto iva avverrà calcolando il 88% dell’Iva sulla liquidazione del mese di dicembre. Spesso accade che si passa da un regime trimestrale a mensile o da annuale a trimestrale. Questo significa che dovrete prendere la liquidazione del mese di dicembre dell’anno scorso e sommarci il versamento dell’acconto Iva dell’anno precedente: sul risultato applicate la percentuale dell’88%.
Nel primo caso l’acconto IVA sarà pari al 33% dell’ Iva a debito risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno precedente.
Nel secondo caso invece si dovranno prendere i versamenti relativi alla liquidazione IVA del mese di ottobre novembre e dicembre Per importi inferiori a 103,29 il versamento dell’iva non è dovuto e non sono possibili rateizzazioni dell’acconto IVA, se non prendendo a prestito le somme da istituti di credito. Tuttavia se si dispone di crediti d’imposta non ancora richiesti a rimborso sarà possibile procedere con la compensazione sempre che tali crediti derivino da tributi che sarebbero stati versati mediante F24.

Codici Tributo Acconto Iva

Il versamento dovrà essere fatto mediante invio dell’F24 telematicamente ed utilizzando il codice tributi 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i contribuenti trimestrali, senza considerare alcuna maggiorazione (va preso l’importo secco non maggiorato degli interessi).

Consulta le soglie per le liquidazioni Iva mensili o trimestrali o l’articolo dedicato proprio al versamento dell’Iva mensile o trimestrale con modello F24.

Chi non deve versare l’acconto Iva (soggetti esonerati):

  • Chi inizia l’attività nel corso del periodo di imposta o chi cessa l’attività nel medesimo anno;
  • Contribuenti con una liquidazione precedente inferiore a 116,72 euro (che sarebbe il valore minimo su cui calcolare un acconto dovuto dell’88%);
  • Contribuenti che sulla base del metodo previsionale presumono di non raggiungere l’importo di cui al punto precedente o prevedono di chiudere l’attività;
  • Contribuenti che registrano solo operazioni esenti o non imponibili (anche per opzione da 36 bis);
  • Contribuenti che beneficiano dei regimi forfetari di determinazione dell’imposta ex art. 13 della l.388 del 2000, regime delle nuove iniziative imprenditoriali o regime delle attività marginali. Non dovranno versare l’acconto nemmeno nell’anno di esaurimento del regime o di superamento del limiti quantitativo. Coloro che adottano questi regimi non dovranno versare l’acconto IVA dall’anno di adesione al regime fino all’anno di uscita così come anche è stato chiarito dalla risoluzione ministeriale 157 del 2004;
  • Coloro che accederanno o già accedono al regime forfettario dei contribuenti minimi o ad altri regimi che hanno tra le loro caratteristiche la dispensa dagli obblighi Iva;
  • Coloro che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre dell’anno di riferimento se sono contribuenti mensili o entro il 30 settembre se erano contribuenti trimestrali;
  • Coloro che svolgono attività di giochi e spettacoli in regime di determinazione speciale dell’Iva;
  • Coloro che raccolgono rottami usati e similari per la rivendita;
  • Coloro che dopo aver effettuato il calcolo evidenziano un acconto Iva inferiore a 103.29 euro;
  • Coloro che nell’anno precedente hanno un credito di imposta o un debito di imposta inferiori ai 117.38 euro;
  • gli agricoltori in regime semplificato;
  • gli esercenti del settore intrattenimento e spettacolo;
  • le associazioni sportive dilettantistiche e le Onlus che hanno optato per il regime forfetario Iva;
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta;

Consiglio pratico

Qualora siate in deficit di liquidità, come in questi periodi spesso accade, vi ricordo che la scelta di uno dei tre metodi è facoltativa e pertanto qualora da uno dei tre risultasse che l’importo a titolo di acconto Iva fosse pari a zero, potete non procedere al versamento, quindi verificate sempre l’importo da pagare applicando tutti e tre i metodi, lavorate di più ma potrete risparmiare qualche cosa. L’acconto Iva vi ricordo che non ha nulla a che fare con le scadenze e le modalità di determinazione dell’acconto Ires o Irap.

La valutazione del metodo di calcolo è libera e può variare di anno in anno fermo restando bel calcolo previsionale quanto detto rispetto alla capienza dell’acconto e delle possibili sanzioni.Potete anche leggere la guida pratica alla compilazione del modello Unico e del modello 730 dove trovare consigli utili per la compilazione, il pagamento e la detrazione delle spese nella dichiarazione dei redditi.

Casi particolari

Variazione del regime dei versamenti

In caso di modifica delle scadenze di liquidazione tra un anno e l’altro come per esempio il passaggio da trimestrale a mensile oppure passaggio al 36-bis, ai fini del calcolo del dato storico, valgono le seguenti regole:

  • per il passaggio da regime mensile a regime trimestrale occorre calcolare l’acconto con riferimento alle liquidazioni degli ultimi tre mesi dell’anno precedente
  • per il passaggio da regime trimestrale a regime mensile l’acconto deve essere calcolato su un terzo dell’imposta versata per il quarto trimestre.

Soggetti con contabilità separate

I contribuenti con contabilità separata (articolo 36 del Dpr n. 633/1972) devono determinare distintamente l’importo riferibile a ogni attività svolta e, quindi, sono tenuti a effettuare distinte liquidazioni dell’imposta.  Pertanto, l’acconto Iva deve essere calcolato sommando i dati relativi a ogni attività, compensando in questo modo gli importi a debito con quelli a credito.

http://www.tasse-fisco.com/societa/iva-societa-azienda/acconto-split-payment-calcolo-come-cambia-metodo/35924/

Esempio compilazione modello F24 per Acconto Iva

(1) codice tributo:indicare 6035
(2) rateazione/regione/prov/mese rif:non compilare
(3) anno di riferimento:Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nell’esempio 2016
(4) importi a debito versati:indicare l’importo a debito, nell’esempio 6.000,00
(5) importi a credito compensati:non compilare
(6) TOTALE A:somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario
(7) TOTALE B:somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a credito
(8) SALDO (A – B):indicare il saldo (TOTALE A – TOTALE B)
(9) codice ufficio:non compilare
(10) codice atto:non compilare

Novità Acconto IVA 2020

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Leggete anche l’articolo dedicato al ritardato pagamento Acconto Iva: le sanzioni previste e articolo dedicato al ravvedimento operoso acconto Iva

Prossimi Adempimenti


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http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/passaggio-regime-forfettario-minimi-acconto-giugno-irpef-irap-sostitutiva/44176/

50 Commenti

  1. viste le difficoltà che hanno oggi le aziende grazie alle tasse esagerate che paghiamo, che ci inginocchiano,trovo scorretto da parte dello stato chiedere un anticipo dell’ iva per primo non ne vedo il motivo,secondo grazie alle politiche del governo non abbiamo previsioni o ordini di lavoro

  2. Concordo che la tassazione è assurda. Sui lavoratori dipendenti privati no, su quelli pubblici avrei anche io qualcosa da ridire per via dei privilegi che hanno.
    Quelli privati lasciamoli perdere, hanno molte meno tutele rispetto a prima e per di più firmano contratti con scritto a tutele crescenti……
    l’Acconto Iva lo versi, mi stia a sentire, fa male solo a lei e ai suoi eventuali eredi…

  3. Ma ci rendiamo conto….. Noi partite iva paghiamo l’acconto IVA, mentre i dipendendi prendono 13esime e 14esime…. in praticha le paghiamo noi… ma per favore… io non pago proprio un c….zo!!! Non se ne puo piu. Quest’anno con u n fatturato 2016 di circa 30.000 euro, tra iva, irpef e cassa nazionale non ho guadagnato neanche 1.000 euro al mese… e mi tocca stare 12 ore al giorno fuori di casa, 6 giorni su 7…. infuenza compresa… Ma che Stato è l’Ialia…. spero che i miei figli se ne vadano da qui perchè l’Italia è un paese MORTO, e l’unica cosa che sanno fare è dare privilegi ai dipendenti, specie se pubblici, e fanno di tutto per farci chiudere a noi P.IVA…. non se ne puo piu

  4. nel 2014 ero un “ex-contribuente minimi” (di cui all’art. 27 co. 3 – 5 del DL 98/2011) ovvero “regime supersemplificato”, nel 2015 entro nel regime ordinario, devo versare l’acconto iva? se si, in base a cosa?

  5. nel 2014 ero un “ex-contribuente minimi” (di cui all’art. 27 co. 3 – 5 del DL 98/2011) ovvero “regime supersemplificato”, nel 2015 entro nel regime ordinario, devo versare l’acconto iva? se si, in base a cosa?

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