Agevolazioni Fiscali installazione contabilizzatore di calore e valvole termostatiche: detrazione nel 730

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valvole termostatiche termosifoni

valvola elettrostica

Vediamo quando è possibile portare in detrazione fiscale il costo dei contabilizzatori di calore e delle valvole termostatiche e delle eventuali spese di installazione alla luce anche delle novità previste nella Legge di Bilancio 2018 e dalla finanziaria 2017 e anche quanto vale il risparmio di imposta che ne potrebbe derivare rispetto al prezzo richiesto dall’amministratore e deliberato in assemblea.
La norma prevede che i contabilizzatori e le valvole termostatiche siano installati entro il 31 dicembre 2016 ma sappiate che seppure li installerete successivamente la detrazione fiscale non è preclusa, anzi, potrebbe diventare conveniente fiscalmente attendere. Successivamente la Finanziaria 2017 ha introdotto la proroga per il 2017 e la Legge di bilancio 2018 ne ha modificato i contenuti.

Novità dalla Manovra di Bilancio 2020: proroghe e bonus facciate

Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio, anche per aumentare la resilienza e sostenibilità  sono prorogate le agevolazioni fiscali e gli incentivi sulle ristrutturazioni attraverso:

  • Proroga al 31 dicembre 2020  della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia al 50 per cento (da suddividere in 10 quote  annuali).
  • Proroga al 31 dicembre 2020 della detrazione al 50 o 65 per cento per gli interventi di efficienza energetica come l’installazione di pannelli solari, di impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A con sistemi di termoregolazione evoluti, di micro-cogeneratori,  di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti (da suddividere in 10 quote annuali), anche per gli immobili degli Istituti autonomi  per le case popolari
  • Proroga per il 2020 della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione 4
  • Introduzione per il 2020 di una detrazione dell’90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici  (“Bonus facciate“)

Agevolazioni Fiscali valide dal 2018

Con la Legge di Bilancio 2018, approvata il 29 dicembre 2017, sono modificate e depotenziate le detrazioni fiscali di cui sopra .

È prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici che riguardano quindi le spese sostenute dal condominio.

Per le spese sostenute dal primo gennaio 2018 la detrazione fiscale per le spese sostenute per l’acquisto e/o posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto passa dal 65% al 50%.

Viene prevista l’esclusione del prezzo sostenuto per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.

La stessa agevolazione fiscale viene prevista anche le spese sostenute per gli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30 mila euro.

Quali restano al 65% dal 2018

Si salva solo la detrazione fiscale per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro o con generatori d’aria calda a condensazione che resta confermata al 65% anche per il 2018.

Nuova Detrazione Risparmio energetico

Nuova agevolazione fiscale invece per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100 mila euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%. Non sono chiarite le modalità con cui questa percentuale debba essere garantita se tramite una asseverazione ex ante da parte del produttore o tramite perizia successiva. Sarei per la prima ipotesi al pari di quanto avviene per la trasmittanza degli infissi.

Agevolazioni fiscali sui lavori condominiali

Per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta una detrazione maggiorata all’80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero dell’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. In tal caso, la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Quando spetta la detrazione in sintesi (Ante 2018)

Da qui in poi l’articolo è riferito ai soli acquisti fino al 2017. Per quello che riguarda le definizioni invece è tuttora valido

Installazione contabilizzatori con  caldaia

La detrazione spetta quando l’installazione dei contabilizzatori con valvole termostatiche si accompagni alla sostituzione, integrale o anche parziale, di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia come previsto più specificatamente e tecnicamente al comma 347 della Legge 296 del 200 che individua quali sono le caratteristiche tecniche che devono avere gli impianti. Lo stesso riferimento normativo è quello che inserite nel bonifico parlante quando vi troverete ad effettuare i bonifici anche se nel caso delle spese condominiali questo non aver perché pagherete i normali bollettini che vi consegnerà l’amministratore di condominio. La detrazione fiscale in quanto caso godrà della maggiore percentuale del 65% della spesa.

Cosa fare se hai pagato la ditta senza bonifico parlante

Installazione contabilizzatori senza caldaia

Se invece, come molti condomini hanno fatto, avete già sostituito  la caldaia in anni passati e oggi installate i caloriferi con impianto di contabilizzazione e valvole termo-statiche allora ricordate che potete fruire lo stesso delle agevolazioni fiscali, ma limitatamente al 50% della spesa sostenuta, perchè diciamo che non si realizzerebbe il presupposto per definire questo intervento come di efficientemento energetico. Su questo si può aprire una polemica sicuramente, in quanto nella sostanza non cambia nulla se installo in due momenti differenti o nello stesso anno; tuttavia l’agenzia delle entrate in sede di accertamento potrebbe contestare che l’intervento autonomamente non migliora l’efficientamento energetico.

Agevolazioni fiscali dal 2017

Questa agevolazione viene prorogata nel pacchetto delle agevolazioni previste nel DDL 4127 o Disegno di legge per il bilancio 2017 o anche finanziaria 2017 in cui sono contenute non solo queste ma anche altre importanti novità. Prima tra tutti senza dubbio la proroga delle fino al 31 dicembre 2017 delle detrazioni fiscali del 50% per le spese di ristrutturazione e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio fino ad un limite massimo di 96 mila euro per singola unità immobiliare e quelle per il risparmio energetico nella misura del 65%. per cui anche l’installazione di contabilizzatori, seppur obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 potrà essere agevolata anche l’anno successivo.

Installazione contabilizzatori fuori dai condomini (esempio ville)

Nel caso, a mio avviso residuale, di installazione di contabilizzatori di calore per una singola unità immobiliare non facente parte di condomini non si rileverebbe impedimento al beneficio della detrazione fino al 65%, in quanto in questo caso si parlerebbe di detrazione fiscale per il risparmio energetico.

Installazione di contabilizzatori di calore e valvole termostatiche sui termosifoni in condominio

Qualora come immagino molti di voi si stiano trovando ad installare i contabilizzatori di calore con le valvole termostatiche, finalizzati a mantenere accesa la caldaia a bassi regimi per un numero maggiore di ore e consentire una fruizione del beneficio a proprio piacimento, questi interventi godranno delle seguenti agevolazioni fiscali:

  • 65% del costo sostenuto per ciascun anno di imposta deliberato e pagato nell’anno e fruibile in 10 rate annuale di pari importo.

Il prezzo sostenuto dovrà essere supportato in caso di accertamento dall’apposita dichiarazione che l’amministratore di condominio deve rilasciarvi entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Il beneficio fiscale sarà valido per tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 purché destinate a edifici condominiali.

Detrazione fiscale spese contabilizzatori nel 730

La spesa deliberata in assemblea e pagata effettivamente dal condomino sarà detraibile nella dichiarazione che presenterete l’anno successivo.

Potenziamento del bonus fiscale per altri interventi e nuove agevolazioni

Vi segnalo che nel DDL 2017 o finanziaria sono previste anche delle maggiorazioni delle detrazioni fiscali nell’ipotesi in cui queste siano dirette al miglioramento dell’efficienza energetica e aventi alcune caratteristiche;

  • Detrazione fiscale del 70% se i lavori hanno ad oggetto l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda
  • Detrazione fiscale del 75%, se hanno ad oggetto interventi per l’ottimizzazione e l’efficientamento energetico sono finalizzate a migliorarne la prestazione energetica invernale ed estiva e fino ad un costo annuo di 40 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’immobile. Potranno fruire dell’agevolazione anche lo IACP per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti a edilizia residenziale pubblica
  • BONUS anti SISMA pari al 50% del prezzo sostenuto da fruire in 5 rate annuali di pari importo per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 fino a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare. La detrazione arriva al 70% ovvero all’80% rispettivamente nel caso di interventi che comportano il passaggio a una o a due classi di rischio inferiori; nel caso di interventi su parti condominiali la detrazione sale al 75% ovvero dell’85% in base alla classe raggiunta.

Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione

Per questa tipologia di interventi la finanziaria 2017, qualora venisse confermata ed approvata come consuetudine avviene entro fine dicembre di ciascun anno, vi farebbe godere del 65% per tutti i costi di installazione e costo del materiale, sostenuti fino al 31 dicembre 2017.

Se non ho la possibilità di detrarlo perché non ho capienza nel reddito che faccio

Dal primo gennaio 2017 potrete cedere questa detrazione fiscale al fornitore e privati, non a istituti di credito come banche o assicurazioni e/o  intermediari finanziari. Tuttavia per questa opzione dovremmo attenere un apposito decreto attuativo perchè definirà le modalità. Ma mantenete dritte le antenne perché potrebbe essere molto conveniente dal momento che potreste sfruttare fin da subito un beneficio fiscale che sfruttereste in 10 anni. Il Decreto attuativo sarà comunque previsto  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione che si attende per fine dicembre.
La detrazione fiscale è definita nell’articolo articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir e dai successivi chiarimenti contenuti nella circolare 18 del 2016.

Altri invece optano per la trasmissione di una e-mail o di una raccomandata con avviso di ritorno.

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Detrazione 50%

CODICE TIPOLOGIA INTERVENTO LIMITE DI DETRAZIONE LIMITE DI SPESA PERIODO
12 Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi

60.000

(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile)

120.000 Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
13 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A

30.000

(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile)

60.000 Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
5

Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del d.lgs.

311/2006

60.000 120.000 Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
6 Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse 30.000 60.000 Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL’80 E DELL’85 PER CENTO

CODICE TIPOLOGIA INTERVENTO LIMITE DI SPESA PERIODO
10 Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
11 Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70 E DEL 75 PER CENTO

CODICE TIPOLOGIA INTERVENTO LIMITE DI SPESA PERIODO
8 Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) Dal 2017 al 31 dicembre 2018
9 Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) Dal 2017 al 31 dicembre 2018

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO (55 PER CENTO PER GLI INTERVENTI FINO AL 5 GIUGNO 2013)

CODICE TIPOLOGIA INTERVENTO LIMITE DI DETRAZIONE LIMITE DI SPESA PERIODO
1

Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente

(no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse)

100.000

153.846,15

(181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)

Dal 2008 al 31 dicembre 2018
2 Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)

60.000

(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile)

92.307,69

(109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)

Dal 2008 al 31 dicembre 2018
3 Intervento di istallazione di pannelli solari – collettori solari 60.000

92.307,69

(109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)

Dal 2008 al 31 dicembre 2018
4 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

30.000

(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile)

46.153,84

(54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)

Dal 2008 al 31 dicembre 2018
5

Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del d. lgs.

311/2006

60.000 92.307,69 Dal 2015 al 31 dicembre 2017
6 Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse 30.000 46.153,84 Dal 2015 al 31 dicembre 2017
7 Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto Dal 2016 al 31 dicembre 2018
14 Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori 100.000 153.846,15 Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

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10 COMMENTS

  1. Ho istallato una nuova caldaia a condensazione classe A, con relative valvole termostatiche, e pannelli solari per (detrazioni al 65% per entrambi gli interventi).
    L’istallatore mi ha rilasciato unica fattura con importo unico complessivo.
    Adesso nel 730, Sezione IV colonna 1, devo specificare il codice relativo alle spese sostenute e mi ritrovo che sono voci distinte:

    Codice 13 “Acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione”
    Codice 3 “Istallazione di pannelli solari”
    Non essendo possibile scorporare la spesa relativa ai due interventi, quale codice devo inserire?
    Grazie anticipatamente, Roberto

  2. buon giorno sono in procinto di sostituire le normali valvole dei miei caloriferi con delle termo valvole.l’intervento riguarda esclusivamente la sostituzione delle valvole.
    posso richiedere l’agevolazione fiscale in questo caso ?grazie per la risposta

  3. buon giorno sono in procinto di installare delle valvole termostatiche nel mio appartamento con riscaldamento autonomo.
    l’intervento riguarda esclusivamente le valvole e nient’altro.
    posso usufruire della detrazione fiscale?

  4. Per queste caratteristiche così tecniche chiederei più ad un tecnico, mi dispiace ma così in la non mi spingo.

  5. Buongiorno, abito in una villetta quadrifamiliare, a breve sostituiro’ la vecchia caldaia con una a condensazione di classe A. Mi chiedevo se per avere la detrazione del 65% e’ sufficiente installare un sistema di termoregolazione di classe V o VI o devo installare obbligatoriamente le valvole termostatiche. Grazie in anticipo per la vostra gradita risposta. Marco

  6. Può fruirne, indicando il relativo in costo in dichiarazione. La modalità può cambiare se effettuata dal condominio o da lei personalmente, ma nel suo caso immagino non vi sia condominio. Il bonifico dovrà essere stato effettuato indicando la tipologia di agevolazione (risparmio energetico)

  7. Abito in una bifamiliare, ho installato le sole valvole termostatiche nel febbraio 2018, non ho capito se posso fruire, in questo caso, delle agevolazioni fiscali e in che misura e se sì cosa devo fare per effettuare la richiesta. Resto in attesa di vostra risposta. cordiali saluti a tutti.

  8. Ho trovato l’articolo molto interessante e di aiuto. Vorrei chiedere ulteriori dettagli.
    Nell’ambito dei lavori di installazione dei contacalorie e termovalvolve effettuati dal condominio, io ho optato per la sola installazione dei contacalorie a carico del condomino ed ho acquistato io direttamente le valvole termostatiche. Ho effettuato regolare bonifico parlante per detrazione su risparmio energetico.
    Mi puo’ aiutare a capire quale e’ la procedura piu’ corretta per recuperare le detrazioni nel 730?
    Spero possiate aiutarmi
    cordiali saluti

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