Prima casa 2012 Agevolazioni fiscali: chi come quando quanto vale l’imposta di registro
Agevolazioni fiscali prima casa: acquistare l’immobile con un mutuo ipotecario significa anche avere la possibilità di risparmiare sulle imposte o tasse da versare a titolo di Iva, imposta di registro, ipotecarie e catastali e anche di fuire della detrazione degli interessi passivi sul mutuo. L’applicazione del beneficio fiscale prima casa comporta l’applicazione in misura ridotta, a seconda dei casi dell’imposta di registro del 3% anziché del 7%, dell’IVA del 4% anziché del 10% e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 168 euro anziché del 2% e dell’1%: insomma un rilevante e determinante vantaggio fiscale e di risparmio nelle decisioni di acquisto di case, ville, appartamenti e immobili in genere.
Chi può usufruire dell’agevolazione prima casa.
Requisiti oggettivi su quali immobili è possible richiedere le agevolazioni fiscali per le nostre prime case. L’immobile acquistato deve avere la destinazione abitativa e non deve essere una casa di lusso pertanto sono esclusi gli uffici accatastati come A/10, a meno che non siano nuovamente accatastati in modo diverso. L’agevolazione è limitata a una sola abitazione sita nel comune in cui si trova l’immobile da acquistare o dove il contribuente ha intende trasferire la residenza: va da sé che non si può acquistare in un altro comune e richiedere una nuova agevolazione prima casa… in quanto non si potrebbe soddisfare il requisito della abitazione principale. Questo vale per qualsiasi diritto reale come anche la nuda proprietà, l’usufrutto uso abitazione di altro immobile sito nel territorio nazionale, anche se posseduti non esclusivamente ma in comunione legale con il coniuge. Vero è che si può scegliere su quale immobile fruire dell’agevolazione a seconda di dove si ha la residenza.
Requisiti soggettivi richiesti per poter usufruire delle agevolazioni prima casa
Per poter usufruire dei benefici suddetti sarà necessario quale condizione necessaria, rendere le dichiarazioni in atto che “…l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio nazionale. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto”.
Come fare ad avere l’agevolazione prima casa con imposta di registro ridotta al 3% e imposte ipotecarie e catastali fisse a 168 euro
Per poter fruire dell’agevolazione sarà necessario rendere una dichiarazione dal notaio al momento della stipula dell’atto a pena di decadenza in cui si manifesta la volontà di stabilire nel comune dove ha acquistato la prima casa ed ha spostato la residenza o intende farlo entro 18 mesi dalla data di acquisto, e di non essere titolare di altro diritto, né esclusivo né in comunione con altri, di diritti reali su altra abitazione ed acquistate già usufruendo del beneficio fiscale prima casa.
Da non dimenticare per fruire dell’agevolazione prima casa: cause di decadenza
Uno dei requisiti di cui ci si scorda spesso è il trasferimento della residenza nel comune dove è ubicato l’immobile da adibire a prima casa entro il termine di scadenza di 18 mesi ai quali questa volta un contribuente ha tentato di addurre come motivazione della ritardata comunicazione il fatto che non era stato possibile per un impedimento oggettivo e non prevedibile, consistente in un’infiltrazione di acque reflue proveniente dall’appartamento sovrastante.
Questa volta la cassazione non ha dato ragione al contribuente in quanto l’impedimento non era oggettivo ma soggettivo e dava al facoltà al contribuente di rimuovere l’impedimento. Ma questo è solo uno dei casi in quanto in fondo troverte anche i riferimenti all’articolo di approfondimento sulle cause di decadenza dei benefici prima casa.
Quando decadono le agevolazioni fiscali 2010 prima casa?
Le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa necessitano di determinati requisiti:
- Non bisogna essere titolari di altri diritti di uso, usufrutto, abitazione, prorpietà su altri immobili siti nello stesso comune nè a titolo esclusivo nè in comunione con il coniuge (comunione sia ordinaria che legale);
- Non bisogna essere titolari di altri diritti di uso usufrutto abitazione, nuda proprietà, o proprietà nè a titolo esclusivo, nè pro quota, nè in comunione legale su altre abitazioni che sono state acquistate con i benefici prima casa nel terreno nazionale;
- L’immobile deve essere non di lusso ai sensi del Decreto Ministeriale del 2 agosto 1969.
Le cause di forza maggiore per le agevolazioni sulla prima casa
Spesso capita che si acquista un’abitazione e la si ristruttura ma purtroppo trascorrono i fatidici 18 mesi entro cui è necessario variare la residenza nel comune dove si è acquistata la casa con le agevolazioni fiscali. Sicuramente l’evento causa di forza maggiore deve essere imprevedibile ossia non conosciuto al momento della stipula dell’atto (altrimenti non verrebbe preso in considerazione perchè non di forza maggiore).
I lavori di ristrutturazione che impediscono di soggiornare nella nuova casa di per se non costituiscono una causa di forza maggiore. Il protrarsi dei lavori di manutenzione, anche se causato da terzi fanno perdere i vantaggi fiscali (cfr Cassazione con ordinanza n. 13800 del 9 giugno 2010) e generano sanzioni nella misura del 30% rispetto alla minore imposta versata rispetto a quella dovuta nei modo ordinari (e stiamo parlando di cifre rilevanti) ed interessi calcolati al saggio di interesse legale.
Vi anticipo che potete (se siete svelti e riuscite ad anticipare che non ce la farete) rinunciare ai benefici prima casa per non essere sanzionati.
Vendita e acquisto di casa in costruzione
Se leggete la norma noterete che potrete vendere il bene e riacquistarne uno nuovo sempre con le medesime caratteristiche senza perdere i bene fici prima casa (ma non vale se acquistate prima quello nuovo e poi vendete quello su cui avete beneficiato delle agevolazioni) a patto che l’acquisto avvenga entro un anno dalla cessione dell’abitazione su cui avete goduto dei benefici precedentemente. L’Agenzia delle entrate in una risoluzione concernete sempre la fruizione dei benefici prima casa precisa che entro un anno dalla vendita non è sufficiente iniziare i lavori di costruzione, ma occorre quantomeno realizzare il rustico (muri portanti più copertura, risoluzione 16 marzo 2004, n. 44/E), altrimenti si decade dai benefici della prima casa è bisogna procedere al riversamento dell’agevolazione fiscale consistente nella minore imposta di registro. In caso di mancata realizzazione del rustico entro un anno, si decade anche dalle agevolazioni sul primo acquisto.
Cause di forza maggiore al mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi
Potete leggere l’articolo sulle cause di forza maggiore che vi hanno impedito di trasferire la residneza in quanto possono esistere diverse motivazioni che hanno impedito il trasferimento e che devono essere provate.
Trasferimento all’estero o Italiani residenti all’estero
Qualora abbiate un immobile prima casa sul territorio nazionale e vi trasferite all’estero sarà necessario dimostrare, nel senso di avere le evidenze documentali atte a farlo (come bollette luce, gas, telefono che ne dimostrino gli effettivi consumi), che la casa all’estero è utilizzata come dimora abituale (cfr RM 31 del 2010). Questa viene indicata come condizione per non decadere dall’agevolazione prima casa sulla casa in Italia. La diretta conseguenza di questo e se non ricordo male anche di una risoluzione del 2011 è che anche chi non risiede in Italia perchè lavora all’estero potrà godere dei benefici prima casa per abitazioni acquistate sul territorio italiano. Resta il dubbio se il periodo quinquennale di tutela fiscale operi anche in questo caso ossia. Se ho una casa acquistata oltre cinque anni fa e mi trasferisco al sesto anno, sarà necessario verificare questo per trasferirsi all’estero? Dalla ratio normativo sembrerebbe di no in quanto l’intento è quello di tassare acquisti speculativi che vengono forfettariamente individuati in quelli che si situano nel quinquennio dall’acquisto.
Per quello che concerne gli italiani residenti all’estero ed i benfici prima casa vi segnalo la circolare dell’agenzia delle entrate numero 19 del 2001 in cui si chiarisce che anche coloro che sono residenti all’estero per motivi di lavoro, possono acquistare casa in Italia fuendo delle agevolazioni fiscali prima casa, anche se non iscritti all’Aire.
Vi ricordo che se vendete l’abitazione prima dei cinque anni dall’acquisto decadrete dai benefici oltrechè essere tassati sulla plusvalenza, ma per questi approfondimenti oltrechè la lettura delle norme e delle sentenze vi sono anche gli articoli di approfondimento qui sotto.
Articoli di approfondimento:
Acquisto e vendita prima dei 5 anni
Agevolazioni prima casa nel caso di donazione, successione e legato
Agevolazione prima casa in caso di separazione tra coniugi e assegnazione da parte del Giudice della casa ad uno solo dei coniugi
Decadenza dell’agevolazione prima casa in caso di comunione e separazione legale di beni.
Vi consiglio anche di leggere questo articolo dedicato all’analisi e scelta di quale prezzo indicare nell’atto di cessione di una casa o immobile.
Articoli correlati:
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Scadenza e versamento cedolare secca
Guida Pratica Imposta Tasse Donazioni


Buonasera, ho acquistato nel 2004 insieme alla mia compagna una prima casa con le agevolazioni previste.Nell’ ottobre 2007 ho venduto alla mia ex compagna la mia parte dell’immobile.Nel gennaio 2009 ho pagato all’Agenzia dell Entrate la differenza per non aver riacquistato immobili entro un anno dalla vendita.
Adesso sto acquistando un appartamento come prima casa,in un altro comune dove porterò la residenza, ed ho scoperto che non posso usufruire delle agevolazioni di legge.Sapete dirmi il perchè?
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LikePuò trovare la risposta al presente link:
http://www.tasse-fisco.com/case/agevolazione-iva-sulla-prima-casa-domanda-e-risposta/2289/
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LikeRitengo che invece può usufruirne semprechè rispetti le altre condizioni: nel senso il fatto che mi riporta sopra (ossia il precednete acquisto e cessione con ri applicazione dell’imposta di registro in misura piena per il mancato riacquisto entro l’anno) non determina la perdita dei requisiti per godere dell’agevolazione: semprechè la nuova casa rispetti i requisiti richiesti per fruire dell’agevolazione prima casa.
E poi chi lo ha detto che non può fruirne? Il notaio? L’agenzia? l’ha letto su internet?
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LikeGrazie, per la tempestiva risposta.
Ho appreso la notizia di non poter usufruire delle agevolazioni fiscali dalla collaboratrice dello studio notarile ove mi sono rivolto.
La casa non penso abbia caratteristiche di lusso,considerando che è un appartamento di 45 mq. circa con 23 mq. totali esterni tra giardino e veranda.Fa parte di una palazzina di tre appartamenti,piano terra (il mio),primo piano e secondo piano.Gli appartamenti sono tutti circa della stessa metratura ed in più c’è una parte condominiale esterna di circa 3000 mq (terreno agricolo) con un piccolo parcheggio auto annesso.
Grazie nuovamente
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LikeLorenzo scusami,
ma con tutto il rispetto per le collaboratrici dei Notai e dei Notai stessi se un professionista a cui chiedo e pago una consulenze mi dice che non si può fare mi attendo che mi dia almeno i riferimenti normativi che mi impediscono di poter fruire di un disposto normativo. Sicuramente avrà ragione, ma da come mi hai desfritto la fattispecie ritengo tu ne abbia diritto. Sicuramente ci sarà qualche ulteriore elemento che ti fa decadere. Tuttavia ti invito a chiedere maggiori informazioni al Notaio
Accanto a me un collega con un caso di riacquisto di prima casa stava per non godere dell’agevolazione perchè con il Notaio non aveva verificato approfonditamente la fattispecie. Sono profesionisti ma non è detto che non possano sbagliare. In più non è stato nemmeno il Notaio a risponderti ma una sua assistente.
Insomma andiamo a fondo, poi se non si può godere dell’agevolazione pagheremo, ma siamo almeno sicuri di procedere correttamente.
Saluti
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LikeGrazie.
Purtroppo il notaio da noi interpellato sostiene che dato che siamo proprietari di un immobile nello stesso comune, non possiamo godere delle agevolazioni prima casa (anche se non siamo “titolari di altri diritti reali di godimenti su altri immobili e sui quali si è già fruito dell’agevolazione prima casa”.
Tale condizione è uno dei requisiti base per accedere.
Purtroppo, se così, io non ho mai beneficiato e non beneficerò di queste agevolazioni (ne tanto meno mia moglie). Mi sembra un’ingiustizia.
Ha per favore qualche riferimento normativo o qualche risoluzione dell’agenzia delle entrate che possano aiutarci nella nostra tesi?
Preciso che l’immobile non è di lusso e naturalmente faremmo immediatamente il cambio di residenza.
grazie ancora
buona giornata
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Likenon ho una casa di proprieta ,risiedo in provincia di Napoli in una casa di proprieta’ di mio padre .
vorrei comprare una per svolgere la mia professione ,
in provincia di Salerno ma per farlo devo acquistare una casa e poi mutare la categoria da A3 a A10 (uso studio)
in questo caso vanno a decadere le agevolazioni?
come devo comportarmi?
grazie
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LikeBuongiorno,
ha ragione potrebbe sembrare una ingiustizia, ma se pensiamo che l’isituto è nato per agevolare gli acquisti delle prime casa forse la lettura che dà l’agenzia della circolare 38 del 2005 ci sta, in quanto voi siete già proprietari di un immobile.
Le uniche fattispecie che vi possono tornare utili per vedere di poter usufruire comunque sono le seguenti.Cass. 11.07.2003 n. 10925, oppure ctc 03.02.1998 n.405, oppure cass. 10.09.1999 n. 9647, oppure cass 18.02.2003.
Ossia i casi in cui il precedente acquisto non sia idoneo per motivi strutturali a soddisfare il bisogno abitativo.
Nel caso invece di riacquisto il discorso cambia….e si può fruire…..forse è qui che potrebbe nascere il senso di ingiustizia, ma la prego di rifarsi sempre alla ratio della norma.
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Likegrazie comunque.
alzo bandiera bianca.
buona giornata
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Likebuongiorno,io ho acquistato con mia moglie 24 anni fa in comunione di bene una casa senza agevolazioni fiscali per prima casa ,adesso io da solo voglio acqistare una casa in un’altro comune e mi impegno a portare la residenza entro 18 mesi .chiedo posso usufruire delle agevilazioni fiscali per la 1 casa?
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