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acquisto prima casa 2010 200x147 Prima casa 2010 Agevolazioni fiscali: chi come quando quanto vale limposta di registroAgevolazioni fiscali prima casa 2010

Acquistare l’immobile con un mutuo ipotecario significa anche avere la possibilità di per anche risparmiare sulle imposte da versare a titolo di Iva ed Imposta di registro e non solo fuire della detrazione degli interessi passivi sul mutuo. Sfruttare le agevolazioni fiscali prima casa 2010 significa fruire di uno sconto fiscale che porta l’imposta di registro al 3% e le imposte ipotecarie e catastali in misura fisa di 168 euro con un risparmio di imposta notevole.

Chi può usufruire dell’agevolazione prima casa 2010

Requisiti oggettivi: chi può richiedere l’agevolazione prima casa 2010

L’immobile acquistato deve avere la destinazione abitativa e non deve essere una casa di lusso pertanto sono esclusi gli uffici almeno che non siano accatastati nuovamente.

L’agevolazione è limitata ad una sola abitazione sita nel comune in cui si trova l’immobile da acquistare: va da sé che non si può acquistare un altro comune e richiedere agevolazione in quanto non si soddisfa il requisiti della residenza. Questo vale per qualsiasi diritto reale come nuda proprietà, usufrutto uso abitazione di altro immobile sito nel territorio nazionale, anche se posseduti non esclusivamente ma in comunione legale con il coniuge.

Vero è che si può scegliere su quale immobile fruire dell’agevolazione prima casa a seconda di dove si ha la residenza.

Requisiti richiesti per poter usufruire delle agevolazioni prima casa 2010

Per poter usufruire dei benefici della prima casa sarà necessario quale condizione necessaria  che “…l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio nazionale. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto”.

Come fare ad avere l’agevolazione prima casa con imposta di registro ridotta al 3% e imposte ipotecarie e catastali fisse a 168 euro

Per poter fruire dell’agevolazione sarà necessario rendere una dichiarazione dal notaio al momento della stipula dell’atto a pena di decadenza la volontà di stabilire nel comune dove ha acquistato la prima casa la residenza entro 18 mesi dalla data di acquisto., di non essere titolare di altro diritto, né esclusivo né in comunione con altri, di diritti reali su altra abitazione ed acquistate già usufruendo del beneficio fiscale prima casa.

I requisiti contenuti nel disposto normativo e relativi all’acquisto di casa sono chiari e danno la facoltà al contribuente anche di cedere il bene e di riacquistarne un altro da adibire nuovamente a prima casa entro un periodo determinato di tempo, allo scadere del quale decadono i benefici e il notaio, al quale avremmo prioritariamente dato in deposito la minore imposta sarà costretto a versare nelle casse dello Stato.

Da non dimenticare per fruire dell’agevolazione prima casa 2010: decadenza e cosa non fare

Uno dei requisiti di cui ci si scorda è il trasferimento della residenza entro il termine di scadenza di 18 mesi ai quali questa volta un contribuente ha tentato di addurre come motivazione della ritardata comunicazione il fatto che non era stato possibile per un impedimento oggettivo e non prevedibile, consistente in un’infiltrazione di acque reflue proveniente dall’appartamento sovrastante.

Questa volta la cassazione non ha dato ragione al contribuente in quanto l’impedimento non era oggettivo ma soggettivo e dava al facoltà al contribuente ma resta la facoltà di farlo nei limiti dell’oggettività dell’impedimento.

Quando decadono le agevolazioni fiscali 2010 prima casa

Le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa necessitano di determinati requisiti:

  • Non bisogna essere titolari di altre abitazioni situate nello stesso Comune;
  • Non bisogna essere titolari di altre abitazioni nel terreno nazionale, sulle quali si è già goduto delle medesime agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa;
  • L’immobile deve essere non di lusso ai sensi del Decreto Ministeriale del 2 agosto 1969.

Le cause di forza maggiore per le agevolazioni prima casa

Spesso capita che si acquista un’abitazione e la si ristruttura ma  purtroppo trascotrrono i fatidici 18 mesi entro cui è necessario variare la residenza nel comune dove si è acquistata la casa con el agevolazioni fiscali.
I lavori di ristrutturazione che impediscono di soggiornare nella nuova casa di per se non costituiscono una causa di forza maggiore. Il Il protrarsi dei lavori di manutenzione, anche se causato dal protrarsi dei lavori  fanno perdere i vantaggi fiscali (cfr Cassazione con ordinanza n. 13800 del 9 giugno 2010).
Dopo di ciò…non vi resta che pensare al mutuo, al tasso, agli interessi che si possono detrarre dalla dichiarazione dei redditti…anche se spero vivamente che almeno qualche lettore possa fare a meno di richiedere un mutuo.
Mancato termine ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione
Il mancato cambiamento della residenza entro il termine di 18 mesi dal passaggio della residenza non può essere imputata alla mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione come causa di forza maggiore ai fin della prima casa che rendono inagibile l’appartamento in quanto il legislatore dà la facoltà di spostare la residenza non solo nella nuova casa ma è sufficiente che sia il comune, come se avesse previsto la fattispecie del ritardo nella consegna dell’abitazione.
Vi consiglio quindi, anche se sono rare le fattispcie di questo tipo, di andare in affitto per qualche mese o da amici, ma comunque di soddisfare il requisitio del cambio della residenza entro 18 mesi pensa la decadenza dell’agevolazione e l’applicaizone della maggiore imposta ordinaria del 7% più l’applicaizone delle sanzioni del 30% e degli interessi che maturano giornalmente sullla minore imposta versata.
Curioso è anche il caso di due sentenze che potrebbero sembra simili ma che in realtà svelano la diversa impostazione e la ratio della norma.
Ad un contribuente è stato negato il beneficio fiscale sull’imposta di registro sulla  prima casa perchè aveva delle infiltrazioni di acquee reflue dall’appartamento del piano di sopra perchè non considerato una causa di forza maggiore o un elemento valido ad impedire il trasferimento della residenza entro i 18 mesi (cfr sentenza 1392 del 2010), mentre è stato concesso ad un contribuente la sospensione del provvedimento di decadenza delle agevolazioni perchè aveva delle infiltrazioni abbondanti da tetto che impedivano realmente di abitarvi (cfr sentenza 140 del 2008).
Questo a supporto della tesi che gli elementi devono rendere oggettivamente inabitabile l’abitazione.

Vi consigliamo anche di leggere questo articolo dedicato alla analasi e scelta di quale prezzo indicare nell’atto di cessione di una casa o immobile.

Se avete qualche domanda da porci o spunti potete inoltrare le richieste alla mail del blog.

Se avete idea di acquistare una casa ancora in costruzione vi segnaliamo questo articolo interessante

Aggiornamento: Vendita e acquisto di casa in costruzione

L’Agenzia delle entrate precisa che entro un anno dalla vendita non è sufficiente iniziare i lavori di costruzione, ma occorre quantomeno realizzare il rustico (muri portanti più copertura, risoluzione 16 marzo 2004, n. 44/E), altrimenti si decade dai benefici della prima casa è bisogna procedere al riversamento dell’agevolazione fiscale consistente nella minore imposta di registro. In caso di mancata realizzazione del rustico entro un anno, si decade anche dalle agevolazioni sul primo acquisto.

Cause di forza maggiore al mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi

Vi invitiamo a leggere l’articolo che abbaimo postato sulle cause di forza maggiore che vi hanno impedito di trasferire la residnezainq uanto spesso ce ne scordiamo ed è importatne sapere che prevale per l’elemento formale della comunicazione all’anagrafe piuttosto che l’elemento fattuale della permanenza.

Acquisto e vendita prima dei 5 anni

Nel caso vendita e riacquisto prima dei cinque anni si può verificare il caso che si decida di acquistare in altro stato membro un altro immobile

Agevolazioni prima casa nel caso di donazione, successione e legato

Imposta di registro sulle locazioni e sugli affitti

Vi consigliamo anche di visionare la guida fiscale al trattamento delle imposte e tasse iva e di registro sulle locazioni immobiliari

Detrazione degli interessi passivi su mutuo per l’abitazione nella dichiarazione dei redditi modello 730 o modello unico

Guida Fiscale al pagamento dell’ICI (acconto e saldo) o sull’ICI relativo alle pertinenze o su un terreno agricolo o edificabile.

Imposta cedolare secca sugli affitti immobiliari del 20% sui canoni di locazione

IMU: nuova imposta unica municipale nel settore immobiliare: la nuova manovra eocnomica avrebbe intenzione di introdurre nel mondo immobiliare una nuova imposta unica che accorpi circa 17 tributi che gravano intorno al settore immobiliare. Interessante capire come salvaguarderanno le agevolazioni previste dai vecchi istituti come quello della prima casa

 

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156 commenti a “Prima casa 2010 Agevolazioni fiscali: chi come quando quanto vale l’imposta di registro”

  1. Carla says:

    Salve avrei bisogno di un chiarimento, abbiamo dovuto vendere l’immobile per cause di forza maggiore prima dei cinque anni. Ora dobbiamo ri-acquistare entro l’anno. Puo andar bene anche la quota di un immobile, es. il 5% di un appartamento, ma se sull’appartamento grava un mutuo (valore immobile 170.000e mutuo residuo 83.000e) è possibile fare il passaggio o bisogna interpellare la banca che deve “restringere” l’ipoteca?…

  2. andy says:

    Buongiorno Carla Monza che mi si e’ cancellata la risposta, nel riacquisto lei avrà diritto al mantenimento del credito di imposta limitatamente all’impostandi di registro che grava sul nuovo valore di acquisto. Se il nuovo sara’ inferiore dovra’ restituire parte del
    Credito di imposta di cui ha beneficiato qualche anno fa. Ok?

  3. CLAUDIA says:

    Buona sera!Io vorrei sapere,per cortesia,se posso beneficiare di agevolazioni se acquisto la prima casa in un altro paese,e non dove ho adesso la residenza.Dove posso rivolgermi per ottenere le agevolazioni?Vi ringrazio tanto!

  4. franco says:

    Buona sera,
    sto stipulando appalto per la costruzione di una nuova casa su un terreno di proprietà mio e di mia moglie.
    Allo stesso tempo sono proprietario sempre insieme a mia moglie di una casa acquistata nel 1995, nello stesso comune, e sto cercando di venderla.
    In questa situazione e fino a quando non riuscirò a vendere la casa in cui abito che aliquota iva deve applicare l’impressa appaltatrice?
    Esiste una modalità seppure transitoria che mi permetta di usufruire dell’agevolazione prima casa?
    grazie anticipate per la risposta

  5. caterina says:

    buongiorno,
    ho bisogno di avere delle informazione per la stipulazione di un mutuo per acquisto prima casa.
    dato che l’immobile e’ in struttura, valore 15oooo euro e ho bisogno di un mutuo di 150000, io vorrei sapere se, posso avere le detrazioni sul 730 per gli interessi e spese notarili,anche se l’immobile e’ in costruzione da circa 3 anni? gli interessi possono essere scaricati sul 73o anche se il mutuo e’ 100% del valore?c’e’ un vincolo o legame tra stipulazsione mutuo e inizio costruszione? grazie per il vostro aiuto.
    saluti

  6. andy says:

    No, lei puà detrarre gli interessi fin dal momento del sosteniemtno del mutuo nei limiti di quanto vi abbiamo indicato. Se guarda bene sul lato destro del blog ci sono delle categorie: ce ne è proprio una dove trova la scritta Interessi passivi, dove viene trattato il tema della deducibilità fiscale legata agli interessi passivi.

  7. carla says:

    Buona sera, vivo al momento con mio marito (sposata in separazione dei beni).
    Essendo in procinto di acquistare una casa mia (intestata a me) nello stesso comune di residenza vorrei sapere se posso usufruire dell’agevolazione prima casa.
    Vi ringrazio,
    carla

  8. andy says:

    inizilamente stavo pensando he l’immobile rientrassein comunione dei beni essendo stato acquistato successivamente al matrimonio, ma poi mi sono corretto ed ho visto che vi siete sposati in separazione. Pertanto per fuire dell’agevolazione dovrà verificare che lei possiede i requisiti per godere dell’agevolazione. Dovrei verificare, ma ritengo che se rispetta i benefici prima casa classici che ha trovato riportati nell’articolo, non vi sono impedimenti alla fruizione dell’agevolazione sempre che rispetta i requisiti soggettivi (posso altra abitazione nel comune, dichiarazione da rendere nell’atto, trasferimento della residenza) ed oggettivi (abitazione non di lusso, …).

    Ok?

  9. Loris says:

    Buongiorno, nel caso di costruzione della prima casa (considerato che ho i requisiti per ottenere l’aliquota agevolata IVA al 4% sugli appalti principali), è possibile ottenere l’applicazione dell’IVA al 4% anche sui costi di progettazione dell’immobile (quindi sulle parcelle di geometri/architetti) ?

  10. andy says:

    Al momento non ricordo se le spese di progettazione vi rientrano o si fermano solo alla direzione lavori, ma ora sono all’estero e non ho la possibilità di vederlo. Dovrà attendere se non le rispondo mi riscriva. Mi scusi, Cordiali saluti

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