Le agevolazioni prima casa possono essere fruite anche nel caso di donazione o successione dell’immobile casa, abitazione immobile o legato o nuda proprietà.

Ai fini dell’agevolazione fiscale prevista come uno sconto prima casa e quindi della minore imposta di registro pagata del 3% rispetto all’aliquota ordinaria del 7% ed imposte ipotecarie a catastali in misura fissa di 168 euro vi chiariamo che è possibile fruire anche in cado di donazione, successione o legati a patto di rispettare alcuni requisiti.

Condizioni e requisiti oggettive dell’immobile prima casa
Dal punto di vista delle condizioni oggettive da rispettare le case, immobili, appartamenti oggetto di cessione e di acquisto dovranno essere di abitazione e quindi saranno esclusi gli uffici in quanto dovranno soddisfare in primis il bisogno e le esigenze abitative e non devono essere classificati come immobili di lusso comprese le relative pertinenze C/2 C/6 e C/7 che presentino il vincolo pertinenziale (a tal fine potrete verificare dalla visura camerale o rendere dichiarazione nell’atto di acquisto) e con tale dizione si indicano gli immobili che presentano delle caratteristiche descritte in un apposito decreto ministeriale del 2 Agosto 1969.

Ricordiamo che i requisiti dovranno essere tutti contemporaneamente soddisfatti solo che nel caso delle donazioni, successioni o legati si potrà verificare che beneficiario o destinatario del bene sia uno solo o sia una pluralità di soggetti. In questo caso stupisce che il rispetto di uno solo dei requisiti in capo ad un soggetto permette anche agli altri restanti di avanzare la pretesa del godimento dell’agevolazione fiscale.

Ci sono però anche altri requisiti per fruire dell’agevolazione come sappiamo oltre all’oggetto dell’acquisto di un abitazione non di lusso, come per esempio il comune dove deve trovarsi l’ubicazione della prima casa, ossia nel comune dove il donatario legatario o beneficiario, acquirente, anche uno solo abbiano o stabiliscano la residenza entro diciotto mesi dalla data di stipula dell’atto di donazione o della data di apertura della successione.

Altrimenti esiste una seconda possibilità, ossia lo svolgimento della sola attività (abito a Milano ma lavoro a Monza), a patto che sia dimostrabile che svolga l’attività che non necessariamente deve essere una attività remunerata, ma vi ricordiamo che deve essere effettivamente svolta con ciò intendendo che dovranno essere portate eventualmente in caso di accertamento o rettifica del prezzo di cessione dell’immobile, tutti gli elementi che potranno dimostrare l’effettivo  svolgimento dell’attività.

L’agevolazione spetta anche se il o i soggetti sono stati trasferiti all’estero per motivi di lavoro o se risultano emigrati all’estero: in questo primo caso si può prendere in considerazione l’ubicazione della casa, immobile appartamento e pertinenze nel comune in cui è stabilità la sede legale della società mentre nel caso di emigrato all’estero il requisito risulta soddisfatto per acquisto di case su tutto il territorio nazionale, in quanto in questo caso il requisito della residenza non potrebbe essere soddisfatto (anche se ritengo che il legislatore avrebbe potuto dare una interpretazione più stringente e magari considerare l’ultima residenza, o il centro economico degli interessi del soggetto emigrato).

Nello stesso comune inoltre il o i soggetti non dovranno essere titolari ne esclusivamente ne in comunione con il coniuge e quindi neanche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione o acquistata in nuda proprietà di altra casa di abitazione nel Comune in cui è l’ubicazione della casa, abitazione o immobile.

Vi consigliamo di leggere la guida completa fiscale alle agevolazioni prima casa