ISEE con Situazione Economica Modificata: Validità e Variazione ISRE, come comportarsi

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ise - indicatore economicoNel caso di una variazione della situazione reddituale del richiedente l’ISEE o la DSU è intervenuto apposito Decreto legislativo a disciplinare come comportarsi in caso di modifica dell’ISRE o della situazione reddituale anche solo di uno dei componenti del nucleo familiare inseriti. Nel seguito vediamo come funziona e come comportarsi in caso di variazione che potrebbe derivare sia dall’assunzione di uno dei componenti del nucleo familiare o anche dalla cessazione di una attività lavorativa o anche semplicemente da un incremento delle dotazioni reddituali che di fatto modificano la situazione preesistente in misura tale da richiederne un aggiornamento.

Come chiarito dal’articolo 10 del Decreto legislativo del 15/09/2017 n. 147 dal primo gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre.

In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all’inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell’anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell’ISEE corrente da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

ISEE: Novità dal 2019 per i prossimi anni

A decorrere dal 2019, l’INPS precompila la DSU cooperando con l’Agenzia delle entrate. A tal fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell’INPS, nonché’ le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati i dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa.

La DSU precompilata può essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall’INPS e per le componenti già dichiarate a fini fiscali che sono recepite dall’anagrafe tributario dell’agenzia delle entrate per le quali è assunto il valore a tal fine dichiarato.

Modello Redditi PF o Modello Unico

Nel caso non presentiate il 730 pre compilato ma vi avvaliate delle scadenze successive consentite con il modello redditi PF o con il modello Unico, le relative componenti rilevanti a fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di dichiarazione mendace.

La DSU precompilata dall’INPS e’ resa disponibile mediante i servizi telematici dell’Istituto direttamente al cittadino. Per cui potrete accedere nella vostra area riservata INPS o dell’agenzia delle Entrate fiscoonline.

Potrete in alternativa avvalervi di un CAF di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241a cui conferirete apposita delega per scaricare la DSU o ISEE precompilato apposita delega.

Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In poche parole, al pari di come funziona il 730 pre compilato i dati che trovate inseriti nella DSU pre compilata sono solo parziali ma non potete disconoscerli ed inserirne altri qualora li riteniate sbagliati (difficile) o non completi (più probabile).

In tal caso, in sede di attestazione dell’ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare.

Per quello che concerne i dati dichiarati nel modello ISEE ci siamo occupati in altro articolo di censirli, anche se variano ogni anno nel senso che ogni anno si affina il calcolo includendo nuove voci.  A tal fine dobbiamo sapere che sono utilizzate le informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell’INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare.

Accettazione DSU pre compilata

La DSU precompilata può essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall’INPS e per le componenti già dichiarate a fini fiscali, per le quali e’ assunto il valore a tal fine dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di dichiarazione mendace. La DSU precompilata dall’INPS e’ resa disponibile mediante i servizi telematici dell’Istituto direttamente al cittadino, che può accedervi anche per il tramite del portale dell’Agenzia delle entrate attraverso sistemi di autenticazione federata, o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’INPS, l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS.

Il consenso all’utilizzo dei dati presenti, o meglio proposti, può’ essere manifestato rendendo apposita dichiarazione presso le strutture territoriali dell’INPS ovvero presso i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche’ in maniera telematica mediante accesso al portale dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate. Il consenso al trattamento dei propri dati personali, reddituali e patrimoniali, espresso secondo le modalita’ indicate, e’ comunicato e registrato su una base dati unica gestita dall’INPS e accessibile ai soggetti abilitati all’acquisizione del consenso. Resta ferma la facoltà’, da esercitare con le medesime modalità’ di cui al terzo periodo, da parte di ciascun componente maggiorenne il nucleo familiare di inibire in ogni momento all’INPS, all’Agenzia delle entrate ed ai centri di assistenza fiscale l’utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata.

Nel caso il consenso non sia stato espresso nelle modalità ivi previste ovvero sia stato inibito l’utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata, resta ferma la possibilita’ di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell’ISEE, sono riportate analiticamente le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare.

Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4, con il medesimo decreto di cui al comma 2, e’ stabilita la data a partire dalla quale e’ possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU, nonché la data a partire dalla quale e’ avviata una sperimentazione in materia, anche ai soli fini del rilascio dell’ISEE corrente ai sensi del comma 5. Con il medesimo decreto sono stabilite le componenti della DSU che restano interamente auto dichiarate e non precompilate, suscettibili di successivo aggiornamento in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell’assetto dei relativi flussi d’informazione.

ISEE Novità dal 2020: validità

Dal 2020 la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all’inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente.

Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell’anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell’ISEE corrente da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

L’ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità’, qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa, di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero una variazione dell’indicatore della situazione reddituale corrente superiore al venticinque per cento, di cui al medesimo articolo 9, comma 2, ovvero un’interruzione dei trattamenti previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera f), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il reddito considerato nell’ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con l’ISEE corrente.

In base all’articolo 9 comma 1 1. , in presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell’indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

  • a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;
  • b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;
  • c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

2. L’ISEE corrente può’ essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento  dell’indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all’indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell’articolo 4.

3. L’indicatore della situazione reddituale corrente e’ ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui all’articolo 10, comma 4, lettera d), facendo riferimento ai seguenti redditi:

  1. a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
  2. b) redditi derivanti da attività’ d’impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell’esercizio dell’attività’;
  3. c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.
    Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU. 4. Ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell’ISEE in via ordinaria.

5. Fermi restando l’indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l’ISEE corrente e’ ottenuto sostituendo all’indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.

6. Il richiedente l’ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonché le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.

7. L’ISEE corrente ha validità’ di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della
successiva richiesta della erogazione delle prestazioni. Nel caso di interruzione dei trattamenti di cui al primo periodo, il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell’ISEE corrente sono individuati con le medesime modalità applicate in caso di variazione della situazione lavorativa del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell’ISEE corrente, emanato ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l’ISEE corrente e’ calcolato con le modalità di cui al presente comma e ha validità’ di sei mesi dalla data della presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell’erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest’ultimo caso, l’ISEE corrente e’ aggiornato entro due mesi dalla variazione.

6. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 cessa dal giorno successivo a quello di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, da adottarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di cui al comma 3, al fine di agevolare la precompilazione della DSU per l’ISEE corrente, nonché la verifica delle comunicazioni di cui all’articolo 11, comma 2, da parte dell’INPS e per la verifica dello stato di disoccupazione di cui all’articolo 3, comma 3, da parte degli organi competenti, le comunicazioni obbligatorie, di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, devono contenere l’informazione relativa alla retribuzione o al compenso.

Fonte Normativa

Art. 10 ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica.

In vigore dal 05/09/2019

Modificato da: Decreto legislativo del 15/09/2017 n. 147 Articolo 10

http://www.tasse-fisco.com/persone-fisiche/dati-isee-modello-calcolo/4236/

http://www.tasse-fisco.com/case/indicazione-immobili-modello-isee-dsu-domande-chiarimenti-compilazione/35049/

http://www.tasse-fisco.com/persone-fisiche/redditometro-modello-isee-calcolo-reddito-familiare/4217/

 

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