La detrazione Irpef delle spese o rette scolastiche, universitarie, di istruzione e corsi di specializzazione, asili nido, scuole materne, elementari e medie, canoni di locazione per studenti fuori sede nella dichiarazione dei redditi  del modello  730 o nel modello Unico ed è solo una voce delle “spese e costi che posso detrarmi“, anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017. Vediamo quali sono le novità introdotte dall’ultimo decreto del MIUR che si riporta in allegato al presente articolo e che fissa i nuovi limiti di importi ammessi alla detrazione per zona e area disciplinare.

Vi ricordo che potete consultare anche l’elenco di tutte le detrazioni fiscali da inserire nella dichiarazione dei redditi sia che utilizzate il modello 730, 730 pre compilato sia che utilizzate il modello redditi PF.

In calce all’articolo trovate anche le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2020 che modifica parzialmente il regime di detrazione fiscale IRPEF per i costi sostenuti per la frequentazione di scuole di musica. Quando parlo di costi “sostenuti” faccio sempre riferimento al principio cosiddetto di cassa, ossia ai costi effettivamente sostenuti nell’anno oggetto di dichiarazione fiscale. Se per esempio stiamo compilando la dichiarazione dei redditi nel 2020 significa che dobbiamo prendere in considerazione le spese sostenute nell’anno 2019 al cui interno vi saranno spese per l’anno accademico 2018/2019 e spese dell’anno 2019/2020.

Come introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 il limite massimo di spesa ammissibile alla detrazione fiscale aumenta periodicamente. Per il 2019 tale limite è di 800 euro. Per gli amanti della politica che prendono qualsiasi notizia per fare polemica nel seguito la storia dei limiti delle detrazioni fiscali negli ultimi anni. Fino al 2015 era possibile portare in detrazione  400 euro, poi nel 2016 sale a 564, nel 2017 a 717, nel 2018 a 786 e dal 2019 a 800 euro.

Sintesi sulla detrazione fiscale delle spese scolastiche ed universitarie

In sintesi sono detraibili fiscalmente ai fini Irpef nella misura del 19% le spese sostenute per i familiari a carico per corsi di istruzione primaria, elementari, secondaria, medie, universitaria e tutti quei corsi di perfezionamento e specializzazione universitaria sostenuti sia presso istituti pubblici sia privati anche se come vedrete nel seguito con modalità diverse e nei limiti degli importi indicati dalla normativa e nel rispetto dei seguenti requisiti.

Come vedremo mentre per le spese della scuola primaria e secondaria esistono delle classi di detrazione che variano in funziona di un unico limite ammesso alla detrazione in cui confluiscono tutta una serie di voce oltre alla retta annuale per le spese universitarie invece il MIUR ha stabilito delle classi specifiche a seconda della zona e dell’area disciplinare.

Il nuovo articolo 15 recita infatti che “dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo”. Inoltre nella lettera e-bis dell’articolo 15 del Tuir viene ora introdotta questa importante previsione a partire dall’anno di imposta 2016.

Sono detraibili infatti le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 564 euro per l’anno 2016, a 717 euro per l’anno 2017, a 786 euro per l’anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall’anno 2019 per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera

Quali spese scolastiche sono detraibili

In sintesi vi elenco le principali spese detraibili fiscalmente nel modello 730 o modello unico relativo alla vostra dichiarazione dei redditi:

  • Asili nido
  • scuola primaria
  • scuola infanzia
  • scuola secondaria
  • Scuole elementari
  • Scuole medie
  • Liceo e simili (compresi artistico, conservatorio, commerciale, etc)
  • Corsi universitari e di specializzazione
  • Master di specializzazione (Master, MBA, on line e non o per corrispondenza)
  • Corsi per il dottorato di ricerca
  • ITS – Corsi per istituti tecnici superiori (secondo i criteri dei corsi universitari)

Nell’ambito di queste spese sono poi detraibili non solo i costi sostenuti per la frequentazione ma in alcuni casi come vedremo più in avanti anche i costi per l’ammissione o costi aggiuntivi.

Costi accessori aggiuntivi che si pagano oltre alla retta scolastica

Nella Circolare n. 3/e del 2 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate chiarite che oltre alle tasse scolastiche sarà possibile portare in detrazione e fiscale ai fini IRPEF anche:

  • contributi obbligatori;
  • contributi volontari;
  • altre erogazioni liberali a favore della scuola deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica
  • la tassa di iscrizione;
  • la tassa di frequenza;
  • le spesa per la mensa scolastica.

Queste detrazioni pongono una serie di problemi relativi a quali spese possiamo veramente dedurre nella dichiarazione di fine anno e quale sia l’importo che effettivamente viene sgravato nel 730 ossia l’effettivo risparmio in termini di minori imposte da versare che alla fine è quello che più ci interessa. La variabile in alcuni casi può diventare significativa e talvolta modificare anche le scelte tra una scuola o l’altra.

Novità dal 2016 da riportare nei 730 successivi

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato la disciplina vigente delle spese in diverso modo e più precisamente ha:

  1. Esteso a tutte le scuole infanzia, primo e secondo ciclo di istruzione, comprese elementari e materne la possibilità della detrazione fiscale secondo nuovi limiti;
  2. Ha introdotto un regime di detrazione e fiscale per le tasse, rette universitarie parallelo che prende in considerazione maggiori importi in virtù del maggiore onere che queste richiedono (contenuto nel nuovo articolo 15 comma 1 la nuova lettera e-bis) del TUIR.
  3. Ha esteso le detrazioni fiscali per le spese scolastiche diverse da quelle universitarie.

Testo della Norma attuale

La lettera e) definisce l’insieme di detrazioni fiscali previste per la scuola e che trovate nel seguito

  • e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università
    non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali;
  • e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 564 euro per l’anno 2016, a 717 euro per l’anno 2017, a 786 euro per l’anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall’anno 2019 per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è  cumulabile con quello di cui alla presente lettera;
  • e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato;

Spese per Asili nido: come funziona la detrazione 

lettera e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a

  • 564 euro per l’anno 2016,
  • 717 euro per l’anno 2017,
  • 786 euro per l’anno 2018
  • 800 euro a decorrere dall’anno 2019 per alunno o studente.

Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non e’ cumulabile con quello di cui alla presente lettera.

Scuola secondaria ed universitaria 2020

A tal fine indichiamo che secondo espressa previsione dell’agenzia delle entrate le spese di istruzione che godono della detrazione sono quelle dirette all’istruzione secondaria e universitaria oltre che eventuali scuole di specializzazione post universitaria o perfezionamento o corso di formazione avanzata e anche i master (part time e full time, ma  a patto che siano condotti da istituti universitari) nonché le scuole di specializzazione finalizzate all’inserimento nel corpo docente o quanto altro, svolti presso strutture pubbliche e private. Sono ricomprese anche le spese sostenute per accedere ossia quelle per i test di ingresso per intenderci. Sono ricomprese nelle università anche quelle telematiche purchè riconosciute dal Ministero dell’Istruzione Italiano.

Va da sè che quelli privati solitamente costano il quadruplo di quelli pubblici pertanto il Legislatore detta una serie di principi che indicano quanto posso detrarmi nella dichiarazione dei redditi 730 e quanto nel modello unico.

Spese universitarie proprie e dei figli

Nel caso di UNIVERSITA’ PRIVATE le spese sono detraibili facendo riferimento alla spesa per la frequenza di corsi analoghi tenuti presso l’università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente e considerando come importo massimo detraibile quello del corso analogo nell’istituto statale italiano. Si, sono detraibili come chiarito dalla risoluzione risoluzione 87 del 2008 anche i contributi versati per sostenere il test di ingresso alla prova di preselezione necessaria per accedere ai corsi universitari.

Nuovi limiti detrazione IRPEF 2021 per spese universitarie

Come pubblicato nella Gazzetta 44 del 2021 sono stati disciplinati i nuovi limiti per la detrazione delle rette universitarie suddivise per zona geografica che trovate nel seguito

Area Disciplinare NORD  CENTRO SUD e ISOLE
Medica € 3.700 € 2.900 € 1.800
Sanitaria € 2.600 € 2.200 € 1.600
Scientifico tecnologica € 3.500 € 2.400 € 1.600
Urbanistico-sociale € 2.800 € 2.300 € 1.500

Per i corsi post lauream invece gli scaglioni sono questi

Spesa massima detraibile per anno di imposta Zona geografica Nord Zona geografica Centro Zona geografica Sud e Isole
Per i corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello € 3.700 € 2.900 € 1.800

Soglie rette pagate nel 2020

In questo decreto sono state individuate le quote detraibili suddivise tra area disciplinare e posizione geografica dell’istituto e per tipologia relativamente alle tasse, rette e contributi per l’iscrizione.

Area Disciplinare NORD  CENTRO SUD e ISOLE
Medica  3.700  2.900  1.800
Sanitaria  2.600  2.200  1.600
Scientifico tecnologica  3.500  2.400  1.600
Urbanistico-sociale  2.800  2.300  1.500

Successivamente sono individuate le quote riferibili sempre alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequentazione di corsi post lauream, scuole specializzazione, dottorati master universitari primo e secondo livello

Area Disciplinare NORD  CENTRO SUD e ISOLE
Corsi post lauream  3.700  2.900  1.800

Ogni anno gli importi saranno aggiornati per cui occhio sempre a tenere sotto controllo la tempistica di emanazione del nuovo decreto del MIUR entro il 31 dicembre di ogni anno per evitare di detrarsi minori o maggiori spese rispetto a quelle consentite e anche per verificare se la limitazione della detrazione potrebbe modificare le scelte tra un istituto ed un altro.

Potete leggere l’articolo di approfondimento dedicato alla detrazione fiscale spese universitarie private e pubbliche, post laurea, corsi di specializzazione e master

Detrazione fiscale scuole paritarie

Gli stessi discorsi visti sopra valgono anche nel caso di spese scolastiche sostenute per la frequenza di scuole paritarie e che potete approfondire leggendo l’articolo dedicato proprio alla detrazione fiscale spese scuole paritarie.

Università telematiche e on line

In sostanza sono assimilate alle altre università ed il limite delle detrazioni concesse è sempre ispirato allo stesso principio visto nel seguito per  master ossia che per essere concessa devono essere assimilabili e veri e propri corsi di laurea a patto che siano legalmente riconosciute ai sensi della Legge 289 del 2002 e del DM del 17 aprile 2003.

Spese per Master e corsi di specializzazione

Sono detraibili dall’imposta lorda ma semprechè il prezzo pagato sia comparabile con quello di un corso di specializzazione come chiarito dalla Circolare Ministeriale n. 101/2000, al punto 8.2, che ha chiarito che i costi sostenuti per la frequentazione di master universitari sono oneri detraibili solo nel caso in cui siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione sempre che siano gestiti da istituti universitari pubblici o privati. Se i master sono gestiti da Università private, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per tasse e contributi versati per analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani.

Per i dottorati di ricerca di specializzazione e master universitari di primo e secondo livello, la spesa massima di detraibilità è fissata in:

  • 3.700 euro per i corsi e i master con sede in regioni del Nord;
  • 2.900 euro per il Centro;
  • 1.800 euro per il Sud e le Isole.

Novità dal 2017

Dal 2017 sono rimodulate le detrazioni di imposta a valere sugli gli anni successivi come segue; è innalzato il limite di spesa detraibile per la scuola dell’infanzia, primo il ciclo di istruzione primaria e secondaria con un nuovo limite detraibili al 19%:

  • per il 2016 su 565 euro;
  • per il 2017, su 717 euro;
  • per il 2018, su 786;
  • dal 2019, su 800 euro.

é stato introdotto anche il bonus per l’acquisto di uno strumento musicale per gli studenti iscritti a licei musicali e conservatori pari  65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro e le cui modalità attuative saranno oggetto di un provvedimento ad hoc delle Entrate. l’Iphone non rientra tra gli strumenti musicali naturalmente.

Detrazione corsi di specializzazione

Le spese sono detraibili a condizione che essi siano riconosciuti dall’ordinamento universitario; non sono pertanto detraibili per esempio, le spese sostenute per la frequenza ai corsi istituiti dagli ordini professionali per accedere agli esami di abilitazione.

Detrazione Corsi SSIS

La detrazione per i costi sostenuti per l’abilitazione ad insegnare nelle scuole medie inferiori e superiori è consentita in quanto sono assimilabili ai “corsi d’istruzione universitaria”.

Dottorati di ricerca

Rientrano tra le detrazioni fiscali non espressamente previste dalla norma anche i costi di iscrizione al dottorato per la quota parte a carico del dottorando.

Spese test di ammissione all’università

E’ possibile portare in detrazione anche le spese sostenute per l’ammissione all’università anche detto test di ingresso laddove sia obbligatorio (Cfr RM n. 87/E del 2008).

Detrazione spese istruzione Laurea in teologia dal MIUR o corsi similari

Il principio per la detrazione è che queste non sono detraibili in misura superiore a quelle stabilite per le tasse e i contributi degli istituti statali similari. In relazione ai corsi di  laurea  in  teologia,  il  MIUR, interpellato al riguardo, ha affermato che i titoli  pontifici  di Licenza in Teologia sono riconosciuti  dallo  Stato  italiano come  Diploma Universitario  e  come  Diploma  di  Laurea  dell’Ordinamento  Universitario italiano (ai sensi della legge n. 341 del  1990).  Oltre  al  riconoscimento suddetto, lo Stato italiano riconosce i titoli accademici  rilasciati  dalle Università Pontificie, quali università  straniere,  ai  sensi dell’art.  2 della legge 148/2002 e ai sensi del d.P.R. n. 189 del 30 luglio 2009”, per cui le spese  per la frequenza di  corsi  di  laurea sono detraibili nella misura stabilita per corsi di laurea  a  indirizzo  umanistico tenuti presso l’Università statale italiana più vicina  al  domicilio  fiscale  del contribuente che, per materie trattate  e  contenuto  del  piano  formativo, presentino le maggiori analogie con il corso di laurea in teologia.

Potete scaricare nel 730 anche le spese sostenute per i vostri familiari a carico sempre con gli stessi limiti che dopo andiamo a indicare e che servono ad evitare possibili sanzioni o recuperi a tassazione derivante da una interpretazione errata del disposto normativo o della legge tributaria. Anche eventuali corsi alternatici, cuochi chef, design, ecc sono detraibili purché assimilati a corsi di istruzione secondaria oppure come un corso universitario o post-universitario.

Decreto Miur Detrazione Fiscale Spese Universitarie

Spese per corsi Universitari Non statali

Come chiarito dal tanto desiderato Decreto Miur (gli estremi sono il Decreto Miur n. 288 del 29 aprile 2016) sono stati fissati i limiti di spesa massimi detraibili previsti per i corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali.
La detrazione sarà possibile dal 2015 per cui già in questa dichiarazione dei redditi ed è stata fissata in base all’ambito  di applicazione della disciplina anche se mi sfugge perché alcune facoltà consentono una maggiore detrazione di altre.

Gli importi saranno aggiornati ogni anno con apposito decreto. Il link al sito di riferimento con le tabelle vigenti l’ho inserito nel precedente paragrafo.

Detrazioni fiscali per Istituti Tecnici Superiori

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  (MIUR) ha precisato che i percorsi  realizzati  dagli  Istituti  Tecnici  Superiori (I.T.S.) rientrano nel segmento dell’istruzione superiore non universitaria. Gli I.T.S., secondo le disposizioni del DI  7  febbraio  2013,  allegato  A, punto 4, lettera a), sono “istituti di eccellenza ad  alta  specializzazione tecnologica, la cui offerta si configura  in  percorsi  ordinamentali.  Essi costituiscono il segmento di  formazione  terziaria  non  universitaria  che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze  tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione. Accedono ai percorsi, previa selezione, i giovani in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore (DPCM 25 gennaio 2008, art. 7, comma 3).

Al termine del percorso formativo viene rilasciato il Diploma di Tecnico Superiore con l’indicazione dell’Area tecnologica e della  figura  nazionale di riferimento,  unitamente  alla  certificazione  delle  competenze  (DI  7 settembre 2011, art. 5) corrispondenti al  V°  livello  del  Quadro  Europeo delle qualifiche – EQF (DI 7 febbraio 2013, all. A punto 4, lett. A).

Per quanto precisato, il MIUR  fa  presente  che  i  percorsi  formativi realizzati dagli ITS presentano, ad oggi, una fisionomia autonoma e distinta dai corsi di istruzione secondaria e universitaria. Ciò premesso, l’art. 15 del TUIR  prevede  al  comma  1,  lett.  e),  la detrazione dall’imposta lorda di un importo  pari  al  19  per  cento  delle “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e  universitaria,  in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e  i  contributi  degli istituti statali.”. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo la detrazione spetta anche se l’onere è sostenuto nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. Sebbene gli I.T.S. abbiano una propria fisionomia  autonoma  e  distinta rispetto ai corsi di istruzione secondaria e universitaria,  gli  stessi  si collocano – per le caratteristiche evidenziate dal MIUR  –  nell’ambito  del segmento di istruzione  superiore  del  sistema  italiano  di  istruzione  e formazione.

Considerato che la lettera e) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR  agevola le spese per frequenza di corsi che  coprono  il  percorso  formativo  dello studente nella fase dell’“istruzione secondaria” (IV livello formativo) e in quella “universitaria”(dal VI all’VIII livello), si  ritiene  che  le  spese sostenute per la frequenza  degli  Istituti  Tecnici  Superiori  (V  livello formativo), così come definiti dal MIUR, che  si  collocano  in  un  livello intermedio tra  l’istruzione  secondaria  e  universitaria,  possano  essere anch’esse ricondotte nell’ambito delle spese di  istruzione  previste  dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 15  del  TUIR,  beneficiando  della  relativa detrazione. Per la  determinazione  dell’importo  ammissibile  alla  detrazione,  si richiama  quanto  previsto   nell’allegato   A,   punto   5,   del   decreto interministeriale 7 febbraio  2013,  in  cui  è  previsto  che  “Le  Regioni stabiliscono i criteri per la determinazione  dell’importo  delle  rette  di frequenza per gli studenti da parte delle Fondazioni  I.T.S..  Gli  studenti degli I.T.S. versano la tassa regionale per il  diritto  allo  studio  sulla base del medesimo importo previsto per gli studenti universitari ed accedono ai medesimi benefici.

Istituti Pubblici e Privati

La natura pubblica o privata dell’Istituto non conta perché la misura massima della detraibilità concessa come detta sarà quella definita prendendo a riferimento un le tasse e i contributi che si andrebbero a pagare presso un istituto pubblico similare. So che è complesso la ricerca ma è importante ai fini della corretta individuazione del costo deducibile (e sempre nei limiti fissati dal legislatore fiscale). Lo stesso vale per i corsi all’estero.
Anche le spese di affitto e locazione saranno detraibili nella misura del 19% sia in Italia sia all’estero purché fuori sede e nella misura del 50%.

Studenti fuori sede

Anche le spese sostenute per i canoni di locazione e affitto delle abitazioni degli studenti fuori sede sono deducibili nella misura del 19% dal reddito imponibile IRPEF sempre che la scuola o l’università disti almeno 100 Km dalla propria residenza e nei limiti di 2.633 euro. Ricordate che per il calcolo dei 100 Km dovrete prendere in considerazione tutte le distanze percorribili umanamente per arrivare a destinazione dal domicilio fiscale (in genere corrisponde a quello dove ha sede il nucleo familiare che ha a carico lo studente) e quindi prendendo anche in considerazione le rei ferroviarie, autobus, autostrade e simili (percorso pedonale a parte). Va da sé che qualora la famiglia dimostri che l’utilizzo o il costo di uno di questi mezzi renderebbe gravoso per la famiglia il sostenimento del costo anche un trasporto ferroviario seppur possibile potrebbe in via ipotetica essere scartato.

Spese NON detraibili

Non sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto di testi scolastici, di strumenti musicali, di materiale di cancelleria come chiarito dalla Risoluzione ministeriale n. 8/803 e per i per i viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessari per consentire la frequenza alle scuole come chiarito dalla Risoluzione ministeriale n. 2/1184). Per quelli potrete chiedere più che altro l’assegno socio scolastico alla vostra azienda se lo prevedere oppure in base la modello ISEE delle agevolazioni fiscali.

Tra questi vi sono anche i servizi di trasporto scolastico, il pulmino o la cancelleria come quaderni, penne, etc.

Il doposcuola ed il pre scuola

Il doposcuola è detraibile al pari di una retta sia quello prima che dopo scuola. In linea teorica quello prima di entrare non rappresenta una attività scolastica mentre il doposcuola si ma al momento non ho esperienza di una voce di spesa evidenziata a parte rispetto alla retta in quanto rappresenta un Unicum. Laddove invece fosse esplicitata allora il pre scuola sarei per considerarlo indetraibile. Parliamo infatti più di servizio similare ad una baby sitter piuttosto che al normale corso scolastico obbligatorio.

Spese per corsi all’estero all’estero

Vi segnalo anche il nuovo articolo dedicato alla detrazione fiscale per le spese scolastiche sostenute all’estero

Modello ISEE o DSU per l’iscrizione a scuola

Leggete anche l’articolo dedicato alla DSU e ISEE per l’iscrizione a scuola o  al nuovo modello ISEE che in questi giorni vi sarà richiesto per le iscrizioni agli asili, scuole materne, università e altre finalità extra scolastiche.

Spese per mense scolastiche ed attività ricreative

Ho scritto un articolo di approfondimento appositamente dedicato alla detrazione fiscale delle spese per le mense scolastiche e le attività ricreative e dove trovate alcuni chiarimenti su cosa è possibile scaricarsi nella dichiarazione dei redditi dal reddito imponibile IRPEF o dall’imposta.

Detrazione mensa scolastica e attività ricreative

Detrazione fiscale costo gite e viaggio scolastici

Scaricare Libri e testi scolastici

Altra cosa sono i testi scolastici che potete approfondire leggendo l’articolo dedicato proprio alla detrazione dei libri scolastici ed universitari nella dichiarazione dei redditi.

Detrazione Fiscale Corsi di lingua

Posso portare in detrazione fiscale i corsi di lingua frequentati da mio figlio. Questa è una classica domanda che ci si pone ad inizio anno quado si impostano le attività dei propri figli e in cui l’inglese figura sempre tra le prime attività da mettere in campo per metterlo in condizione di acquisir una lingua in modo adeguata e sopperire alle carenze della scuola pubblica. Le ore di lingua straniera infatti non sono sufficienti a consentire ai propri figli a utilizzarla non solo per svago ma più in la anche per un contesto lavorativo sempre più internazionale. Detrazione e deduzione fiscale corsi di lingua: quando è possibile, domanda e chiarimenti

Quali spese di istruzione posso dedurmi nella dichiarazione dei redditi

Fermo restando la guida alle detrazioni nel 730 o Unico con il riepilogo degli oneri delle spese che posso portarmi in detrazione nella dichiarazione dei redditi in questa sede ci occupiamo delle spese di istruzione e delle spese sostenute per i corsi di specializzazione tra cui vi segnalo un’altra che potrebbe essere collegata a quella per i figli ossia la Detrazione dei canoni locazione per gli studenti fuori sede.

Documentazione amministrativa da conservare

Sarà necessario mantenere contabile bancaria del bonifico da cui si evinca la destinazione del denaro all’istituto scolastico ed il soggetto che lo ha effettuato materialmente. Qualora fosse previsto il pagamento in contanti è necessario farsi rilasciare la ricevuta della scuola anche successiva. Se il pagamento si effettua con il bollettino è necessario conservare la matrice timbrata dalla banca o dalla posta. Se si effettua il pagamento con bancomat si acquistano buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere comprovata sempre dalla ricevuta d parte della scuola.

Quanto possa scaricarmi nel 730 o nel modello unico

La misura della detrazione consiste nel 19% dell’importo sostenuto quindi per semplicità immaginate che poco meno di un quinto di quello che versate e che pagate lo recupererete attraverso una minore tassazione o minori tasse da pagare nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo quando indicherete quel costo. I limiti di importo e le tipologie sono detraibili secondo le novità sopra descritte.

Le istruzioni per la compilazione ci dicono che “per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 564 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso. Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.
L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 12.

Se avete ricevuto dei contributi socio scolastici dal lavoratore non potrete indicare le spese scolastiche sostenuto fino a concorrenza ma a partire dal primo euro successivo a tale soglia si. Non possono infatti essere indicate, si legge nelle istruzioni per la compilazione, le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 12.

Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa che sono indicate con il codice 31.

Per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri indicherete il codice 13 nel 730 2017, anche se vi invito sempre ogni anno di verificare  che non abbiano cambiato il codice (ipotesi remota). Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13.

Cosa posso detrarmi a titolo di spese di istruzione

Ci si chiede e mi chiedono cosa posso detrarmi nella dichiarazione dei redditi a titolo di spese per la scuola e di istruzione: la risposta è che potete; la detrazione consiste nella retta universitaria o della scuola pubblica e gli oneri accessori che avete visto riepilogati in modo sintetico sopra. Va da se che il legislatore e non avrebbe potuto permettere la totale detrazione anche delle rette salate dei master pertanto ha disciplinato un principio secondo il quale sarà possibile iscrivere nella dichiarazione il costo del costo privato avendo preventivamente verificato che vi sia un corso affine di pari importo o maggiore nell’università statale.
Per farla semplice e pratica qualora dovessi sostenere un costo di 1.000 euro per un corso di diritto tributario verificherei prima che una università pubblica preveda un corso affine o similare di importo pari o maggiore. Dopo di che procedo con l’iscrizione del costo e la detrazione.

Dal 2017 questo varia come sopra descritto.

Dove indicare le spese di istruzione nella dichiarazione dei redditi

Le spese sostenute per l’istruzione secondaria e universitaria oltre che le spese che sosteniamo finanziariamente per scuole di specializzazione post universitaria o corsi perfezionamento o formazione avanzata compresi i master part time e full time dovranno essere indicati nel quadro RP della dichiarazione 730 o nel modello RE del modello Unico a seconda se siamo o non titolari di partita iva e in altri casi affrontati nel corso dei post dedicati alla guida fiscale del dichiarazione dei redditi.

Più precisamente se facciamo riferimento al modello 730 2017, a titolo di esempio, le righe da compilare saranno da E8 a E10 avendo cura di indicare per tali spese il codice 13.

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Se invece utilizzate il modello Unico allora dovrete fare riferimento ai righi da RP8 a RP13 sempre utilizzando il codice 13.
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Donazioni alla scuola: come funziona la detrazione fiscale

E’ il caso di chi nella scuola ci ha lasciato il cuore e vuole sostenere un sistema e di chi invece talvolta decide di cedere al compromesso pagando il rifacimento della palestra per la promozione del figlio :-). Per le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado e ad Università per l’ampliamento dell’offerta formativa, l’innovazione tecnologica e l’edilizia scolastica o
universitaria si prevede una detrazione fiscale IRPEF pari al 19% della spese sostenuta senza limiti di importo. Questo viene disciplinato dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR. Per conoscere meglio l’argomento potete consultare l’articolo dedicato alle Donazioni alla scuola: come funziona la detrazione nella dichiarazione dei redditi

Vi segnalo poi, sempre sull’argomento un nuovo regime premiale che riguarda lo School Bonus ossia un regime agevolato premiante per per le erogazioni liberali dirette agli istituti scolastici.

Detrazione rette per Scuole materne elementari e secondarie non consentita

La detrazione dei costi per le scuole di grado inferiore come le scuole materne elementari e secondarie di primo grado, essendo previsto l’obbligo scolastico non vi sono importi da pagare per cui eventuali versamenti devono essere qualificati come contributi volontari e non sono pertanto detraibili fiscalmente nel 730 o nel modello Unico come spese di istruzione.

Dal 2017 come avete visto la Legge di stabilità ha modificato tale approccio.

Scuole paritarie

Potete leggere l’articolo di approfondimento dedicato alla detrazione delle tasse di iscrizione e contributi alle scuole paritarie.

Riferimenti Normativi
I riferimenti normativi che potete rintracciare sono quelli relativi all’art. 15 del testo unico delle imposte sui redditi.

Vi ricordo che potete consultare anche l’elenco di tutte le detrazioni fiscali da inserire nella dichiarazione dei redditi sia che utilizzate il modello 730, 730 pre compilato sia che utilizzate il modello redditi PF.

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Anni precedenti

Tali importo sostituiscono i precedenti limiti modificati con la finanziaria del 2008 che aveva indicato in 632 euro annue per figlio, e quindi praticamente ben poco rispetto al reale costo mensile di questi istituti, il limite massimo della detrazione annuale per ciascun figlio iscritto. La detrazione vale sia per asili nido pubblici sia privati. L’importo detraibile è pari al 19% di 632 quindi 120 euro massimo, non è tantissimo lo ammetto ma almeno è qualcosa. A fronte di questo mantenete copia delle spese effettuate o tramite bonifico o tramite ricevuta fiscale dell’asilo. La retta invece per la scuola materna invece ossia l’asilo (non il nido) non potranno essere detratte dalla dichiarazione dei redditi. Non si spiega il perchè sinceramente, ossia non si capisce perchè l’asilo no ed il nido si…mah…Vi consiglio invece vivamente di leggere la circolare numero 6 del 2006 dell’agenzia delle entrate in cui vi sono al paragrafo 2.1 importanti risposte sul tema delle detrazioni fiscali per gli asili nido.

202 Commenti

  1. Vorrei sapere se possono essere scaricate le rette per il convitto scuola superiore fuori sede
    Grazie

  2. Vorrei sapere se è possibile scaricare sul 730 anche la fattura di un corso di certificazione inglese, livello b2. Grazie

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