Borsa di studio nel 730 e nell’Unico 2023, assegni di ricerca, dottorati erasmus

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

capitale

Nella dichiarazione dei redditi (modello  730 o  modello Unico) possono essere inserite le somme percepite a fronte di borse di studio o dottorati di ricerca (o simili)?
Questa è una tipica domanda a cui cerco di darvi una risposta per orientarsi non solo nella possibile esenzione della somma dal pagamento delle imposte ma anche nell’indicazione fisica delle somme nel modello 730.

Tassazione Borse di Studio IRPEF ed Esenzioni

Il criterio generale prevede l’imponibilità IRPEF sulle somme percepite per ciascun anno di imposta a titolo di borsa di studio indipendentemente dalla somma e dalle modalità di pagamento. Tuttavia esistono delle norme particolari che introducono delle particolari esenzioni a seconda della tipologia o di altre caratteristiche delle somme percepite.

Novità dalla Legge di Stabilità 2016. La Legge di stabilità 2016 ha previsto l’esenzione dall’Irpef sulle borse di studio ricevute per la frequenza a corsi di perfezionamento e/o scuole di specializzazione, dottorati di ricerca e per i ricercatori e dottorati svolti all’estero all’estero e erogate dalla provincia Autonoma di Bolzano in luogo della tassazione come reddito di lavoro dipendente.

Su queste borse di studio spetteranno le stesse detrazioni previste per i redditi da lavoro dipendente. Anche per quello che concerne il programma Erasmus Plus sono state introdotte delle novità che leggerete nel seguito.

Mi arrivano infatti domande dei lettori di Tasse e Fisco, relativamente alle borse di studio, così come agli assegni universitari, in merito al dubbio se devono essere inserite nella compilazione del 730 per la dichiarazione dei redditi ai fini del pagamento dell’imposta IRPEF, in quanto alcune sono considerate non imponibili o esenti dal pagamento delle tasse, e altre no.
In realtà infatti alcune borse di studio scontano la tassazione alla fonte, altre invece sono totalmente esenti dalle tasse.

Il riferimento normativo che ci viene in soccorso è l’articolo 3 del Tuir insieme alla risoluzione 356 dell’agenzia delle entrate che detta dei principi per identificare le borse di studio non imponibili ossia quelle corrisposte dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di norme di accordi e intese internazionali.

Nel seguito le borse di studio che generano redditi esenti dall’Irpef

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti: le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo; le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero; le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85; le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia; borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998 n.407).

e non solo perchè dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi viene previsto un elenco specifico con le seguenti voci:

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

  • le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
  • le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
  • le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
  • le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
  • borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998, n. 407);
  • le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34 (art. 1, comma 285, legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • per l’intera durata del programma «Erasmus +», le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013;
  • per proventi ricevuti a titolo di contributi in natura per progetti di innovazione sociale (art. 5-ter decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58);
  • bonus cultura diciottenni (art. 1, comma 358, della legge 27 dicembre 2019, n.160);
  • buoni viaggio e servizio noleggio con conducente (art. 90, comma 1 lettera a), ultimo periodo, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126);

Così come previsto anche dalle istruzioni allegate al modello 730 devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398).

La tassazione in Italia e all’Estero

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest’ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata all’estero. Per esempio le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base, alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo non dovranno essere comprese ed indicate nella dichiarazione dei redditi mentre quelle corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;

Le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85; le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia; borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).

Per quello che concerne il programma Erasmus plus la legge di stabilità 2016 ha introdotto altre importanti novità in quanto sono state previste delle agevolazioni fiscali per gli istituti che le erogheranno in quanto in capo all’università è stata prevista l’esclusione dal valore della produzione ai fini Irap mentre in capo agli studenti che li percepiranno è stata prevista l’esenzione Irpef in luogo dell’attuale tassazione come reddito da lavoro dipendente. Tuttavia dal punto di vista Inps invece saranno obbligati verso clienti all’iscrizione alla gestione separata Inps con contestuale versamento delle contributo Inps da calcolarsi nella misura delle 23,50% per i percipienti enti che hanno un’altra forma pensionistica obbligatoria o sono titolari di redditi da pensione, delle 27% per professionisti che non sono iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e del 30% per i collaboratori che non hanno altra forma previdenziale obbligatoria.

Le rendite Inail, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall’Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

Dichiarazione nel 730 delle borse di studio

Vi riporto anche il testo delle istruzioni per comodità: Devono essere dichiarate le borse di studio  percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398). La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia
soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest’ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata all’estero.

Bonus Fiscale 2016-2017: Per il biennio 2016-2017 è stato introdotto anche uno speciale bonus che consente la detrazione del 90% degli assegni ai ricercatori esteri che rientrano in Italia al verificarsi delle seguente condizioni:

  1. Laureato
  2. residenza fiscale all’estero
  3. ha fatto il ricercatore presso l’università per almeno due anni consecutivi

Il rispetto da queste condizioni consentirà di sottoporre a tassazione solo il 10% del valore il reddito complessivo derivante da questa tipologia di introito. Questo significa che molto probabilmente le stesse detrazioni fiscali per lavoro dipendente, a cui le borse di studio sono equiparate, azzererà il reddito imponibile. Ragionevolmente se gli importi della borsa di studio sono contenuti (10-20 mila euro), le ritenute subite all’estero genereranno un credito di imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi. Questo perchè anche tassando al 23% un redito pari a solo il 10% e confrontandolo questo con le ritenute subite (probabilmente sempre introno al 20%) si avrà un credito di imposta.

Dove indicare le borse di studio nel modello 730

Nel 730 nella SEZIONE I – Redditi di lavoro dipendente e assimilati andranno inserite nei righi da C1 a C3 anche le somme  percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce “Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito”.

Nel 730 2018 dovete indicare nel rigo C14 il punto 391 del CU 2018 che vi sarà inviato da vostro datore di lavoro nonchè le ritenute del punto 392. Per l’identificazione della agevolazione dei ricercatori rientrati dall’estero dovrete indicare nella colonna 3 il codice “1” ed in colonna 4 l’importo da sottrarre al reddito complessivamente percepito. Questa volta tuttavia èfacie perchè nello stesso rigo sono riportati i  punti della certificazione Unica da inserire.

Istruzioni e informazioni direttamente dal 730

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano (L. 30 novembre 1989, n. 398).
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest’ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata all’estero.

Detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi delle altre spese universitarie

Vi segnalo altresì l’articolo correlato all’argomento e relativo alla detrazione delle spese scolastiche in cui trovate anche i riferimenti del nuovo decreto del MIUR con l’indicazione dei tetti massimi di detrazione previsto per i corsi di formazione non stavate.

Borse di studio e Contributi INPS

Potete leggere il nuovo articolo dedicato ai contributi previdenziali INPS obbligatori per le borse di studio, assegni e dottorati di ricerca, Programmi Erasmus, Socrates o similari. Borse di studio e Gestione separata

Altri articoli Utili per farvi risparmiare

Se può esservi utile vi segnalo anche la Tabella Deduzioni e detrazioni 730 e mod.Unico sperando di darvi qualche spunto o chiarimento in più.

Elenco convenzioni contro le doppie imposizioni

Certificato contro le doppie imposizioni fiscali

Detrazione Fiscale costi test ingresso universitari

Elenco spese da dedurre in dichiarazione Detrazione Interessi Passivi Mutuo

64 Commenti

  1. Salve, sono un libero professionista che una volta l’anno corrispondo piccole somme ai miei segnalatori occasionali max € 2.500,00 annue per le segnalazioni fatte. Per legalizzare la cosa, posso farmi fare una fattura con la dicitura ” per liquidazione sussidio addestramento professionale Art. 50 comma 1 Lettera C del TUIR? Se la risposta è si, io ho l’obbligo di versare la ritenuta di acconto oppure no? Ed infine, il mio segnalatore ha l’obbligo di fare la dichiarazione dei redditi anche se non ha alcun altro reddito? Gentilmente fatemi sapere, cordiali saluti.

  2. Salve, sono un libero professionista che una volta l’anno corrispondo piccole somme ai miei segnalatori occasionali max € 2.500,00 annue per le segnalazioni fatte. Per legalizzare la cosa, posso farmi fare una fattura con la dicitura ” per liquidazione sussidio addestramento professionale Art. 50 comma 1 Lettera C del TUIR? Se la risposta è si, io ho l’obbligo di versare la ritenuta di acconto oppure no? Ed infine, il mio segnalatore ha l’obbligo di fare la dichiarazione dei redditi anche se non ha alcun altro reddito? Attendo risposta, grazie infinite.

  3. Grazie per l’articolo, molto chiaro. Ho tuttavia un dubbio. Nel caso di borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria esteri per attività di ricerca post-dottorato come ci si deve comportare?
    Mi è chiaro che “se la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest’ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata all’estero” ma nel mio caso il soggetto in questione è comunque un’università e mi domando se non ricada nel caso di “borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, […] per attività di ricerca post-dottorato”, che invece generano reddito esenti da Irpef.
    Grazie in anticipo
    Cordialmente
    Maria

  4. La dichiarazione relativa la premio di studio percepita dal figlio a carico va messa nei righi c1 – c3, ma cosa di deve inserire nella colonna 2 relativa a “tempo determinato” o “indeterminato”? A me sembrerebbe giusto porre “vuoto” perchè non ricorre nessuna delle due precedenti opzioni, ma la compilazione automatica (aziendale) dà errore bloccante.
    grazie
    per la risposta

  5. salve a tutti,

    Nell’anno 2012 ho percepito una borsa di ricerca pagatami da un ente di ricerca e da una società srl. Ho due Cud uno per l’ente di ricerca l’altro per la società.
    Dovevo presentare il 730?
    Se si, quale è la sanzione per mancata presentazione?

    Faccio presente che le imposte sono state pagate IRPEF incluso.

    Grazie mille

  6. Mia figlia ha percepito per l’ anno 2013 la borsa di studio dalla regione Sardegna di 3.000 Euro, ora è arrivato il CUD devo inserirlo nella mio 730? Ricordo che lei è residente ancora con me ma vive a Cagliari per motivi di studio. Inserirla nel 730 cosa comporta?

    grazie mille.

  7. Buongiorno. Nel 2013 ho ricevuto un premio di studio di 750 € dall’Università degli Studi di Trento, così dichiarato nel certificato speditomi dalla stessa: somme lorde € 1000 – imponibile fiscale € 1000 – ritenuta operata € 250 con dichiarazione che l’imposta sopra indicata è stata trattenuta e versata. Devo inserire detto premio nel modello 730 e se si in quale quadro e rigo?
    Grazie.

  8. Buongiorno. Io sono una studentessa iscritta al terzo anno di università in Umbria. L’anno scorso ho percepito una borsa di studio erogata dall’Adisu dell’importo di 2,104 euro circa e adesso i miei genitori devono fare la dichiarazione dei redditi. Volevo sapere se la suddetta borsa di studio deve essere dichiarata oppure no. Grazie anticipatamente.

  9. Sono una vincitrice di una borsa di studio erogata dalla Regione Puglia.
    Il beneficio assegnatomi è stato di € 12.000, però sul mio conto sono stati accreditati solo € 10.000. Attualmente sto frequentando un master a Roma presso un istituto privato.
    Come su premesso, vorrei farvi le seguenti domande:
    – nonostante sia stata tassata alla fonte, devo comunque compilare il mod. Unico?
    – quali documenti devo, eventualmente allegare alla dichiarazione?
    Certa di una vostra gentile risposta, vi porgo cordiali saluti.

    Federica

  10. A ottobre 2013 ho vinto una borsa di studio erogata dalla Regione Puglia.
    Attualmente sto frequentando un master a Roma. Il beneficio erogato è stato di € 12.000, però sul mio conto bancario sono stati accreditati solo € 10.000.
    Le mie domande sono le seguenti:
    – devo compilare il mod.UNICO? Anche se la somma erogata è stata già tassata alla fonte?
    – in caso di compilazione quali documenti devo allegare alla suddetta dichiarazione?
    In attesa di una vostra gentile risposta,porgo distinti saluti.
    Federica

  11. Salve,
    sono nella stessa situazione in cui era Benedetto nel 2012.
    Ho iniziato un postdoc negli USA (pagato dall’università americana) e ho la possibilità di chiedere l’esenzione dalla tassazione americana. I redditi derivanti dal Postdoc dovrò dichiararli nel 2015 in Italia?
    Da quello che ho letto sopra mi pare di capire che ho la possibilità di essere esentato dal pagamento delle tasse sia in USA che Italia, ma mi sembra una situazione troppo comoda per essere vera.
    Potete darmi conferma o chiarire i miei dubbi?
    Grazie,
    Massimo

    P.S. Benedetto, se leggi questo post, puoi dirmi cosa hai fatto tu poi? Online si trovano tante domande del genere, pochi chiarimenti, nessuna testimonianza.

  12. In riferimento all’articolo scritto sopra, ho un quesito semplice, a cui però non ho trovato risposta chiara. Un italiano, residente fiscalmente in Italia, borsista post-dottorato pagato dall’Università di Napoli non deve dichiarare la borsa al fisco, in quanto essa rientra tra quelle esentate in base alla legge del 1989. Questo è molto chiaro. Cosa succede, per il fisco italiano, se il medesimo italiano, residente fiscalmente in Italia, percepisce la medesima borsa di studio post-dottorato a Londra, pagato dall’Università di Londra? Per l’Italia, tale borsa è comunque esentata sulla base della legge del 1989 e quindi non va dichiarata indipendentemente dal fatto che l’Inghilterra applichi o meno una tassazione (anche a seconda delle convenzioni) ? Voglio essere ancora più chiaro: se un residente fiscale in Italia percepisce borsa post-dottorato a Londra, pagato dall’Università di Londra, può tranquillamente fare a meno di presentare dichiarazione in Italia? Oppure è tenuto a presentarla?

    Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.

  13. il mio comune fa il cud per le spese di viaggio rimborsate agli studenti con la tipologia di borsa di studio a nome dei genitori degli studenti minori.
    Secondo Voi e da mettere nella dichiarazione dei reditti nel quadro C sez.I?

  14. update: leggendo l’articolo 21 del trattato Italia-USA ratificato nel 2009 mi sembra di capire che le somme ricevute non siano imponibili in Italia per studenti e apprendisti. Credo, infatti, che il post-doc sia considerato come un apprendistato nel campo della ricerca.
    Può confermarmi le mie supposizioni? In tal caso dedurrei che non ho nulla da dichiarare al fisco italiano.

  15. Salve,
    ho iniziato un post-doc negli USA e mi trovo a dover scegliere se chiedere l’esenzione dalla tassazione americana in base al trattato con il nostro Stato. Il mio stipendio deriva completamente dall’Università americana quindi non capisco se devo dichiarare questo reddito in Italia, dove sono attualmente residente, e a che tipo di tassazione sarò soggetto.
    La ringrazio anticipatamente per il suo aiuto,

  16. Sono beneficiaria di una borsa di studio in Spagna ma per motivi personali devo rientrare in Italia dove ho conservato la residenza.
    Al mio rientro dovró far rientrare anche i soldi messi da parte con la borsa di studio che in Spagna é esente IRPEF.
    Ho parlato con il call center dell’Agenzia delle entrate e mi hanno detto che la borsa di studio che ho percepito dovrebbe essere esente tasse anche in Italia,
    pertanto in questi anni non ero obbligata a presentare la dichiarazione. Ma per fare una valutazione completa mi hanno detto di rivolgermi
    all’ufficio territoriale di competenza affinché valutasse la documentazione che apporto per chiarire che effettivamente si tratta di una borsa di studio.
    La domanda é: secondo quali criteri una borsa di studio percepita all’estero per lo svolgimento di un dottorato di ricerca é esente tasse in italia? L’importo é al di sopra della soglia minima di esenzione n italia e le (18.000 euro). Ed eventualmente come mi devo comportare?
    Grazie mille

  17. Io nell’anno di imposta 2010 ho percepito unicamente redditi da borsa di studio erogata dallo Studio professionale dove sto facendo un praticantato per acceder ad un’ordine professionale e redditi da lavoro occasionale in forma autonoma senza p.iva (ex mini co.co.co con ritenuta alla fone del 20%).
    Posso presentare il mod 730 o devo presentare l’unico?
    Visto che ho già presentato il 730 nel caso dovessi annullarlo quali sono i termini ultimi per l’annullamento?
    La ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrà fornirmi.
    Cordiali saluti

  18. Salve,
    non mi risulta molto chiara la tassazione o meno per i redditi percepiti all’estero (nel mio caso Francia) nell’ambito di attivita’ di ricerca (Post-dottorato) in istituti di ricerca esteri.
    Guardando le mie ”buste paga” francesi sembra che le uniche trattenute siano a fini previdenziali/assicurativi, il che torna con l’articolo 20 della convenzione per evitare la doppia imposizione tra Italia e Francia: nessuna tassazione in Francia per i ricercatori italiani (fino a due anni).
    La questione riguarda quindi la dichiarazione dei redditi qui in Italia: devo dichiarare questo reddito? se si, ho diritto all’esenzione (totale o meno)? Come ottenerla? Si noti che non posso chiedere alcun credito d’imposta pagata all’estero, non avendo pagato alcuna imposta in Francia.

    Grazie,

  19. La ringrazio per la sollecitudine.

    Quello che lei mi dice sembra rafforzare la mia tesi:
    – la borsa di studio (per Dottorato di Ricerca, questo è importante, in riferimento alla legge 398 del 30 novembre 1989) è quadriennale e l’anno fiscale 2010 è il secondo dei 4 anni; quindi a maggior ragione, per quanto lei dice, dovrebbe essere considerato residente all’estero

    Per quanto riguarda l’importo, è ben al di sopra della soglia di esenzione (le borse di studio italiane sono di importi ridicoli; anche per questo, potendo scegliere, ha rifiutato la borsa di studio in Italia che pure aveva vinto); quindi, non lo considero “a carico” nelle dichiarazioni dei redditi.

    Grazie

  20. Per me sarebbe corretto, ma nell’assunto che quello che le hanno riferito rispetto alla presunta esenzione della borsa di studio sia corretto; se uno mi dice qualcosa cerco di leggerlo su una norma e di valutare cosa fare. In questo caso vale sempre il principio del wwt ossia della tassazione in Italia di un soggetto residente in italia per tutti i redditi prodotto in ogni parte dle mondo.
    Se suo figlio ha vinto una borsa di studio all’estero mi viene in mente che lui per l’anno di imposta oggetto di borsa di studio non è dovrebbe essere considerato residnete in italia. Se questo fosse vero sarebbe corretto. Sarebbe utile anche conoscere l’esatto importo della borsa di studio erogato nell’anno ai fini della valutazione delle soglie di esenzione dalla dichiarazione dei redditi che può trovare nella guida pratica alla compilazione del 730. L’esatto importo le indicherebbe anche la strada per valutare se metterlo a carico nella dichiarazione dei redditi o no. Saluti

  21. In riferimento all’articolo “Borsa di studio nel 730 e nell’Unico e assegni di ricerca dall’università ai fini Irpef”:
    Mio figlio ha vinto una borsa di studio per dottorato di ricerca.
    NON c’è nessun rapporto con università italiane: è venuto a conoscenza del bando in modo autonomo, ha contattato l’università (anzi il responsabile della ricerca), ha sostenuto il colloquio e gli è stata assegnata.
    A richiesta esplicita, all’università gli hanno detto che è esentasse.
    Risiede presso di noi (la sua famiglia), ma vive all’estero.
    Quindi, in mancanza di informazioni specifiche, credo che ci comportiamo correttamente se:
    – io e mia moglie, nella nostra dichiarazione dei redditi, NON lo consideriamo a carico
    – lui NON presenta la dichiarazione dei redditi (non ha altri redditi)

    E’ giusto?

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