Borsa di studio nel 730 e nell’Unico 2023, assegni di ricerca, dottorati erasmus

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

capitale

Nella dichiarazione dei redditi (modello  730 o  modello Unico) possono essere inserite le somme percepite a fronte di borse di studio o dottorati di ricerca (o simili)?
Questa è una tipica domanda a cui cerco di darvi una risposta per orientarsi non solo nella possibile esenzione della somma dal pagamento delle imposte ma anche nell’indicazione fisica delle somme nel modello 730.

Tassazione Borse di Studio IRPEF ed Esenzioni

Il criterio generale prevede l’imponibilità IRPEF sulle somme percepite per ciascun anno di imposta a titolo di borsa di studio indipendentemente dalla somma e dalle modalità di pagamento. Tuttavia esistono delle norme particolari che introducono delle particolari esenzioni a seconda della tipologia o di altre caratteristiche delle somme percepite.

Novità dalla Legge di Stabilità 2016. La Legge di stabilità 2016 ha previsto l’esenzione dall’Irpef sulle borse di studio ricevute per la frequenza a corsi di perfezionamento e/o scuole di specializzazione, dottorati di ricerca e per i ricercatori e dottorati svolti all’estero all’estero e erogate dalla provincia Autonoma di Bolzano in luogo della tassazione come reddito di lavoro dipendente.

Su queste borse di studio spetteranno le stesse detrazioni previste per i redditi da lavoro dipendente. Anche per quello che concerne il programma Erasmus Plus sono state introdotte delle novità che leggerete nel seguito.

Mi arrivano infatti domande dei lettori di Tasse e Fisco, relativamente alle borse di studio, così come agli assegni universitari, in merito al dubbio se devono essere inserite nella compilazione del 730 per la dichiarazione dei redditi ai fini del pagamento dell’imposta IRPEF, in quanto alcune sono considerate non imponibili o esenti dal pagamento delle tasse, e altre no.
In realtà infatti alcune borse di studio scontano la tassazione alla fonte, altre invece sono totalmente esenti dalle tasse.

Il riferimento normativo che ci viene in soccorso è l’articolo 3 del Tuir insieme alla risoluzione 356 dell’agenzia delle entrate che detta dei principi per identificare le borse di studio non imponibili ossia quelle corrisposte dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di norme di accordi e intese internazionali.

Nel seguito le borse di studio che generano redditi esenti dall’Irpef

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti: le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo; le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero; le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85; le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia; borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998 n.407).

e non solo perchè dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi viene previsto un elenco specifico con le seguenti voci:

Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:

  • le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
  • le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
  • le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
  • le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
  • borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998, n. 407);
  • le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34 (art. 1, comma 285, legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • per l’intera durata del programma «Erasmus +», le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013;
  • per proventi ricevuti a titolo di contributi in natura per progetti di innovazione sociale (art. 5-ter decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58);
  • bonus cultura diciottenni (art. 1, comma 358, della legge 27 dicembre 2019, n.160);
  • buoni viaggio e servizio noleggio con conducente (art. 90, comma 1 lettera a), ultimo periodo, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126);

Così come previsto anche dalle istruzioni allegate al modello 730 devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398).

La tassazione in Italia e all’Estero

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest’ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata all’estero. Per esempio le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base, alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo non dovranno essere comprese ed indicate nella dichiarazione dei redditi mentre quelle corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;

Le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85; le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia; borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).

Per quello che concerne il programma Erasmus plus la legge di stabilità 2016 ha introdotto altre importanti novità in quanto sono state previste delle agevolazioni fiscali per gli istituti che le erogheranno in quanto in capo all’università è stata prevista l’esclusione dal valore della produzione ai fini Irap mentre in capo agli studenti che li percepiranno è stata prevista l’esenzione Irpef in luogo dell’attuale tassazione come reddito da lavoro dipendente. Tuttavia dal punto di vista Inps invece saranno obbligati verso clienti all’iscrizione alla gestione separata Inps con contestuale versamento delle contributo Inps da calcolarsi nella misura delle 23,50% per i percipienti enti che hanno un’altra forma pensionistica obbligatoria o sono titolari di redditi da pensione, delle 27% per professionisti che non sono iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e del 30% per i collaboratori che non hanno altra forma previdenziale obbligatoria.

Le rendite Inail, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall’Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno produrre all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento – una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. Tale autocertificazione deve essere presentata una sola volta, e quindi se presentata per anni precedenti non deve essere riprodotta.

Dichiarazione nel 730 delle borse di studio

Vi riporto anche il testo delle istruzioni per comodità: Devono essere dichiarate le borse di studio  percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398). La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia
soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest’ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata all’estero.

Bonus Fiscale 2016-2017: Per il biennio 2016-2017 è stato introdotto anche uno speciale bonus che consente la detrazione del 90% degli assegni ai ricercatori esteri che rientrano in Italia al verificarsi delle seguente condizioni:

  1. Laureato
  2. residenza fiscale all’estero
  3. ha fatto il ricercatore presso l’università per almeno due anni consecutivi

Il rispetto da queste condizioni consentirà di sottoporre a tassazione solo il 10% del valore il reddito complessivo derivante da questa tipologia di introito. Questo significa che molto probabilmente le stesse detrazioni fiscali per lavoro dipendente, a cui le borse di studio sono equiparate, azzererà il reddito imponibile. Ragionevolmente se gli importi della borsa di studio sono contenuti (10-20 mila euro), le ritenute subite all’estero genereranno un credito di imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi. Questo perchè anche tassando al 23% un redito pari a solo il 10% e confrontandolo questo con le ritenute subite (probabilmente sempre introno al 20%) si avrà un credito di imposta.

Dove indicare le borse di studio nel modello 730

Nel 730 nella SEZIONE I – Redditi di lavoro dipendente e assimilati andranno inserite nei righi da C1 a C3 anche le somme  percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce “Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito”.

Nel 730 2018 dovete indicare nel rigo C14 il punto 391 del CU 2018 che vi sarà inviato da vostro datore di lavoro nonchè le ritenute del punto 392. Per l’identificazione della agevolazione dei ricercatori rientrati dall’estero dovrete indicare nella colonna 3 il codice “1” ed in colonna 4 l’importo da sottrarre al reddito complessivamente percepito. Questa volta tuttavia èfacie perchè nello stesso rigo sono riportati i  punti della certificazione Unica da inserire.

Istruzioni e informazioni direttamente dal 730

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano (L. 30 novembre 1989, n. 398).
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest’ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata all’estero.

Detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi delle altre spese universitarie

Vi segnalo altresì l’articolo correlato all’argomento e relativo alla detrazione delle spese scolastiche in cui trovate anche i riferimenti del nuovo decreto del MIUR con l’indicazione dei tetti massimi di detrazione previsto per i corsi di formazione non stavate.

Borse di studio e Contributi INPS

Potete leggere il nuovo articolo dedicato ai contributi previdenziali INPS obbligatori per le borse di studio, assegni e dottorati di ricerca, Programmi Erasmus, Socrates o similari. Borse di studio e Gestione separata

Altri articoli Utili per farvi risparmiare

Se può esservi utile vi segnalo anche la Tabella Deduzioni e detrazioni 730 e mod.Unico sperando di darvi qualche spunto o chiarimento in più.

Elenco convenzioni contro le doppie imposizioni

Certificato contro le doppie imposizioni fiscali

Detrazione Fiscale costi test ingresso universitari

Elenco spese da dedurre in dichiarazione Detrazione Interessi Passivi Mutuo

64 Commenti

  1. Salve,
    Quest’anno, oltre al normale stipendio del mio datore pubblico, ho percepito una borsa di studio per attività prestata nell’anno 2015. Dovrò indicare questi importi nel 730 di quest’anno e non integrare quello del 2015 presentato allora da mio padre? Credo poi sia corretto il 730 e non unico, non trattandosi di altro datore di lavoro

  2. Buongiorno, mi scuso per il distrurbo, ma dovendo compilare autonomamente il 730 ho un grosso dubbio. Mio figlio, minorenne, ha ricevuto quest’anno un sussidio della Cei per la frequenza di un istituto paritario (2.000 euro). È arrivata la CU dalla Cei. Devo aggiungere questa cifra alla mia dichiarazione dei redditi?

  3. Buongiorno mia figlia ha finito il dottorato in Svizzera, e da gennaio fa il postdoc in Germania, essendo a mio carico fiscale devo dichiarare qualcosa? Grazie buongiorno.

  4. Dovrebbe leggere articolo dedicato alla detrazione dei canoni di locazione che può cercare attraverso il motore di ricerca interno al sito

  5. Mio figlio è assegnista di ricerca. Potrebbe usufruire della detrazione affitto ? Ho letto che si ha diritto se il reddito è inferiore a 15.000, però l’assegno di ricerca, di € 25.000 è esente ai fini Irpef perciò vi chiedo “dovrebbe essere considerato.”?
    Ringrazio anticipatamente.

  6. Buongiorno,
    ho letto con attenzione l’articolo ma, pur essendo essendo molto chiaro, mi resta un dubbio circa la mia situazione.
    Nel 2018 ho percepito una borsa post-dottorato da un’Università canadese, che ha trattenuto le relative tasse. La borsa ha avuto la durata di 6 mesi, ma la mia permanenza in Canada è stata di soli 5 mesi (ho lavorato 1 mese da remoto) e la residenza fiscale è rimasta in Italia.
    Come devo comportarmi rispetto alla dichiarazione in Italia? Si tratta di un caso di esenzione o no? Devo inserire la borsa in dichiarazione e pagare la differenza di imposta (ovvero scalando l’imposta già pagata in Canada)?
    Molte grazie
    Cordiali saluti,
    Simona

  7. buon giorno mia figlia ha percepito una prima trance della borsa di studio nel 2017, la seconda del 2017 gli è stata erogata nell’anno 2018, con il cumolo delle due annualità supera la soglia dei 2800,00 euri cosa bisogna fare in un caso del genere

  8. Nel 730/2019 di mio figlio, studente universitario, è comparso al rigo C1 Reddito, la somma di € 2.000,00 per un contributo INPS, a seguito concorso, per un master post universitario dopo la laurea triennale; nello stesso anno 2018 ha percepito un compenso di € 1935,00 per attività occasione – D5 -. I due redditi risultano cumulati generando reddito e ciò ha permesso il superamento della soglia di € 2841,00 causando la perdita delle detrazioni da parte dei genitori dipendenti. Chiedo se ciò è esatto.Se si è davvero una fregatura perché in tal caso era meglio che mio figlio non avesse lavorato o non avesse percepito la borsa di studio.

  9. Buon giorno , mia figlia ha fatto richiesta iscrizione Aire a gennaio 2019 . E’ in Svizzera come studente ricercatrice x anni quattro . Si è trasferita nell’ottobre 2018 . Percepisce remunerazione tassata alla fonte su conto svizzero . Secondo lei per il 2018 può essere considerata a carico ? Deve mia figlia dichiarare qualcosa in Italia ?

  10. Salve, la contatto perchè nell’ articolo (pur molto esauriente negli aspetti generali) non sono riuscita a trovare una risposta al mio caso specifico.
    Siamo una famiglia di 4 persone, monoreddito medio-basso, che qui in Italia normalmente potrebbe aspirare alle prestazioni delle aziende per il diritto allo studio.
    Il maggiore dei miei figli frequenta un college americano grazie a una borsa di studio “full” riservata agli studenti/atleti, borsa ottenuta grazie al suo buon passato agonistico. Mio figlio è ancora nel mio stato di famiglia, la borsa di studio ammonta a circa 36.000 dollari l’ anno e ogni anno lui è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi con relativa tassazione in Usa. Questa cifra serve a coprire i costi dell’ istruzione nel suo college, la didattica, i libri, vitto e alloggio.
    Poichè nei prossimi mesi dovrò richiedere l’ Isee Universitario per conto del figlio minore, al fine di ottenere i benefici dell’ azienda per il diritto allo studio dell’ università italiana che vorrà frequentare, mi chiedo se e come indicare nella dichiarazione dei redditi la borsa di studio del maggiore e se ci possono essere conseguenze sui valori dell’ isee universitario.
    Ringrazio anticipatamente della sua attenzione.

  11. Non si capisce come procedere con la comunicazione del fatto che un figlio termina di essere a carico avendo superato i 4000 tra borse e contributi universitari: vi sono sanzioni per la mancata comunicazione, ma uno lo sa spesso solo verso fine anno! Come PA potrei farlo subito dal portale col self-service: mi chiedo, nell’incertezza, se non sia meglio farlo comunque, per poi rivedere il tutto l’anno successivo in sede di dichiarazione dei redditi.

  12. lei ha superato la soglia sia considerando uno sia entrambi i redditi percepiti nel periodo di imposta. Con il motore di ricerca interna cerchi detrazioni figli a carico e vedrà come funziona in modo che suo padre non prenda intanto una sanzione per una detrazione non dovuta. Lei invece dovrà fare il 730.

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