Detrazioni Risparmio Energetico spese ristrutturazione con agevolazione: Guida

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

detrazioni lavori manutenzionePer fruire degli incentivi fiscali sul risparmio energetico previsto per la riqualificazione degli edifici, delle abitazioni e dei condomini ai fini Irpef dovrete rispettare una serie di condizioni descritte nel guida pratica gratuita che trovate nel seguito che ripercorre le principali modifiche introdotte ormai quasi con cadenza annuale. In ultimo le novità apportare del Dl Rilancio 2020 che innalza le detrazioni per le ristrutturazioni dei palazzi al 110%.

Nel seguito trovate tutti gli interventi ammessi a fruire del Maxi sconto del 110% per la riqualificazione ed il risparmio energetico.

Legge Bilancio 2021: cosa cambia dal 2021

Il testo definitivo della legge di bilancio 2021 conferma anche per il 2021 le precedenti agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

Novità dalla Manovra di Bilancio 2020: proroghe e bonus facciate

Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio, anche per aumentare la resilienza e sostenibilità  sono prorogate le agevolazioni fiscali e gli incentivi sulle ristrutturazioni attraverso:

  • Proroga al 31 dicembre 2020  della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia al 50 per cento (da suddividere in 10 quote  annuali).
  • Proroga al 31 dicembre 2020 della detrazione al 50 o 65 per cento per gli interventi di efficienza energetica come l’installazione di pannelli solari, di impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A con sistemi di termoregolazione evoluti, di micro-cogeneratori,  di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti (da suddividere in 10 quote annuali), anche per gli immobili degli Istituti autonomi  per le case popolari
  • Proroga per il 2020 della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione 4
  • Introduzione per il 2020 di una detrazione dell’90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici  (“Bonus facciate“)

Nel seguito l’elenco degli interventi agevolati che godranno del super bonus:

  1. riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del
    fabbisogno di energia primaria
  2. interventi sull’involucro degli edifici
  3. installazione di pannelli solari
  4. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
  5. acquisto e posa in opera delle schermature solari
  6. acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori
    di calore alimentati da biomasse combustibili
  7.  acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a
    distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di
    climatizzazione delle unità abitative
  8. acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
    sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
  9. acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
  10. Riqualificazione energetica di edifici esistenti

Con la Legge di Bilancio 2018 viene anche introdotta una novità in merito alla tempistica di trasmissione o scadenza entro cui effettuare la comunicazione all’ENEA per gli interventi che consentono la detrazione fiscale per il risparmio energetico.

Per il 2018 la scadenza sarà 90 giorni dall’entrata in funzione del potale finanziaria 2018 del 30 marzo per cui per i lavori  conclusi nel periodo 1 gennaio – 29 marzo > scadenza 27 giugno 2018.

A regime valgono i 90 giorni dalla fine lavori o dal collaudo. Anche per l’amministratore di condominio, limitatamente per  i lavori svolti nello stabile, dovrà prendere questa come data da cui far decorrere i 90 giorni, indipendentemente dal fatto che i condomini abbiano pagato o no la quota.

Importante: Dalla fine del 2018 è introdotta una nuova criticità in quanto per gli interventi finiti dal 1° gennaio al 21 novembre 2018, l’invio va fatto entro il 19 febbraio 2019 (nei primi 11 mesi si fa il 91% delle opere) mentre per quelli terminati dal 22 novembre in poi, si contano di volta in volta i 90 giorni.

Interventi sostenuti nel 2017

La detrazione d’imposta per spese sostenute nel 2017 è pari al:

  • 55 per cento, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013;
  • 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016.

Interventi sostenuti nel 2018

Dal 2018 la detrazione fiscale del 65% resta in generale confermata ma si assiste ad una graduale riduzione in base all’ambito oggettivo di applicazione ossia in base alla tipologia di interventi effettuati. La riduzione del 50% infatti si applicherà dal primo gennaio 2018 agli infissi o finestre, le schermature solari e gli impianti di climatizzazione invernale  dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro

Proprio per questi ultimi trovate infatti scritto un articolo di approfondimento dove è delineata la modifica e come continuare a beneficiare della detrazione che riguarda, lo ricordo sia il costo di acquisto, sia il trasporto, montaggio, installazione, e posa in opera dei beni sopra indicati.

  • Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A (Cfr Regolamento 811/2013/UE): la detrazione scende al 50%
  • Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza (almeno di classe A) e con contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02: detrazione al 65% con limite detrazione 30 mila euro e limite spesa 46.153,85
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti ibridi a pompa di calore integrata con caldaia a condensazione: detrazione al 65% con limite detrazione 30 mila euro e limite spesa 46.153,85
  • Acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione per la sostituzione di quelli esistenti che consentano un risparmio energetico PES di almeno il 20% secondo quanto definito nell’allegato III del D.M. 4 agosto 2011: detrazione 65%,limite detrazione 100 mila euro e limite spesa 153.846

Le classi energetiche ad A sono escluse dalle detrazioni fiscali in oggetto.

Novità dalla Manovra 2019

Approvata la Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili. 1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 14: 1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019» e, al terzo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2019»;

3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell’anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute nell’anno 2019»; b) all’articolo 16: 1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018», le parole: «anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2019», le parole: «anno 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018» e le parole: «nel 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019»

Proroga spese ristrutturazione fino al 2021

Con la manovra 2017 è stata prevista la proroga per 5 anni, ossia dal 2017 al 2021 prendendo anche degli aumenti in quanto nel caso di parti condominiali comuni il beneficio sale al 70%. Più in particolare la detrazione potrà salire fino al 70% se gli interventi condominiali riguarderanno più del 25% della superficie o meglio sull’involucro dell’immobile e potrà salire ancora fino al 75% se gli interventi porteranno ad un miglioramento dell’efficienza energetica del condominio.

Il tetto di spesa massima per immobile resta fisso a 96 mila euro.

Vi anticipo che per quello che concerne le spese di ristrutturazione classiche il beneficio fiscale del 50% sarà esteso ma solo per tutto il 2017 e poi dovrebbe tornare al 36% come era un tempo, ma anche li staremo a vedere il prossimo anno se vi sarà copertura e cosa dirà il governo.

Gli interventi di ristrutturazione agevolabili per il risparmio energetico sinteticamente sono le opere di ristrutturazione finalizzate alla riqualificazione energetica di edifici esistenti (cfr il comma 344 della Legge 296 del 2007, gli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti, case, abitazioni o unità immobiliari che hanno ad oggetto strutture opache verticali e orizzontali, infissi, finestre sempre a patto che mantengano i requisiti di mantenimento del calore che in gergo tecnico prende il nome di trasmittanza termica e che quindi permettano il risparmio energetico, nonché le opere che abbiano ad oggetto l’installazione di pannelli solari fotovoltaici finalizzati alla produzione di acqua calda per il consumo domestico o industriale.

Dalla circolare 63 del 2013 viene chiarito che anche l’acquisto di scaldabagni o impinati di riscaldamento acquistati dal 6 giugno 2013 possono essere detratti con la maggiore aliquota del 65%.

Per uso industriale il fisco intende che la produzione di energia elettrica che permette il riscaldamento dell’acqua o anche solo la conduzione di calore può essere utilizzata anche da impianti industriali o da fabbricati facendo riferimento alle piscine o alle strutture sportive, scuole ecc. I lavori agevolabili sono anche quelli che abbiano ad oggetto la sostituzione (da provare) di impianti di climatizzazione composti da caldaie a condensazione.

Sintesi le tipologie di interventi ammessi

Nel seguito l’elenco degli interventi agevolati che godranno del super bonus:

  1. riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del
    fabbisogno di energia primaria
  2. interventi sull’involucro degli edifici
  3. installazione di pannelli solari
  4. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
  5. acquisto e posa in opera delle schermature solari
  6. acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori
    di calore alimentati da biomasse combustibili
  7.  acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a
    distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di
    climatizzazione delle unità abitative
  8. acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
    sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
  9. acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
  10. Riqualificazione energetica di edifici esistenti

Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta. Per gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio sono detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alla forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate.

Per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica sono invece detraibili le spese riguardanti:

a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica “U” degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso la fornitura e la messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti o la fornitura e la messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti o la demolizione e la ricostruzione dell’elemento costruttivo

b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica “U” delle finestre, comprensive degli infissi, attraverso il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e la posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda, attraverso il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e la posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni

c)  la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento oppure lo smontaggio e la dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e di regolazione, nonché sui sistemi di emissione

Chi può fruire delle agevolazioni

Sono i contribuenti soggetti passivi di imposta residenti e non sul territorio dello Stato, persone fisiche, lavoratori autonomi e agenti o esercenti arti e professioni, società di persone e di capitali, associazioni tra professionisti, enti pubblici e privati che abbiano effettivamente sostenute le spese e che vantino nei confronti dell’immobile un diritto di proprietà o che siano inquilini o che siano di un diritto reale sull’immobile o anche i comodatari oppure anche i familiari conviventi o anche il coniuge assegnatario sull’immobile anche se di proprietà dell’altro coniuge.

E’ invece ancora da chiarire se possono essere agevolate anche le società in quanto l’agenzia delle entrate è del parere di no mentre la norma non prevede alcuna limitazione me soggettiva nè oggettiva alla detrazione degli interventi come anche ribadito dal consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti. Anche nel modello Unico società di capitali non vi sono limitazioni per cui sarei dell’avviso di ricomprendere tra i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali anche i soggetti Ires.

Come fruire delle agevolazioni fiscali sulla ristrutturazione ed il risparmio energetico

Essere proprietari di una casa, appartamento, unità locale o anche avere  o vantare un diritto reale di godimento sullo stesso ossia essere un nudo proprietario, usufruttuario, comodatario, ma anche semplice affittuario dello stesso in modo da poter sostenere dei costi ed avere la possibilità di farli. Dovrete oltre ad effettuare mediante bonifico l’acquisto avendo cura di indicare (quasi tutte le banche lo prevedono) se il bonifico è destinato a spese per la detrazione del 36% o del 55% in quanto vi sarà applicata al destinatario una ritenuta d’acconto sui bonifici per lavori di ristrutturazione (molto discussa nell’anno della sui introduzione).

Per coloro che non possono beneficiare della detrazione fiscale prevista possono pensare alla cessione del relativo credito fiscale derivante dagli interventi per il risparmio energetico e sulle ristrutturazioni edilizie.

L’allegato F da compilare e trasmettere telematicamente

Per quello che concerne la documentazione da produrre è sufficiente documentazione tecnica e copia del bonifico effettuato da conservare a casa oltre alla compilazione dell’allegato F da stampare anche se l’invio telematico previsto dal DM dell’11 marzo 2008 lo trovate sul sito dell’ ENEA.

Vi segnalo l’articolo di approfondimento dedicato a come effettuare la comunicazione all’Enea per le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico.

Ulteriori requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica

Gli interventi di riqualificazione energetica devono riguardare non nuovi, in quanto dovrebbero già rispettare quei requisiti ma dovranno essere indirizzati su edifici esistenti o anche solo parti di questi da desumersi dall’iscrizione catastale. Sapere quali interventi di ristrutturazione su casa in pratica sono agevolabili non è semplice: per questo vi presentiamo un elenco dettagliato delle opere su cui è possibile richiedere l’agevolazione del 55% delle spese sostenute così aggiornato dal decreto incentivi.

Il nuovo decreto ecobonus 2013 per la casa si hanno importantissime novità in merito alla forza dell’incentivo che sale per quello che riguarda l’aliquota di detrazione Irpef che sale dal 55% al 65% e che vede innalzare il tetto massimo di spesa concessa da 48 mila euro a 96 mila euro, ha disposto l’erogazione di incentivi ed il riconoscimento delle spese agevolabili nella misura del 55% (direttamente dall’imposta quindi) ed in 10 anni: ma quali interventi in pratica posso effettuare? Le spese potranno essere effettuate fino al 31 dicembre 2013  e prorogato fino a fine 2015 dal decreto legge stabilità per cui cui valutate fin da subito la convenienza ad effettuare l’acquisto.

Chi può richiedere il bonus Risparmio energetico

Possono fruire della detrazione coloro che sostengono la spesa secondo le modalità descritte sopra (bonifico parlante nel quali si evidenzia il codice fiscale del soggetto che ha acquistato il bene o sostenuto l’intervento e quello della ditta da cui si è comprato). Possono fruire sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico, sia i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali.

Cosa fare se hai pagato la ditta senza bonifico parlante

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui.
In caso di vendita o di donazione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica o al donatario.

Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
In questi casi, l’acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell’anno. L’inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano.

Novità 2020

https://www.tasse-fisco.com/incentivi/bonus-110-tutti-lavori-agevolazione-fiscale-sintesi/50473

Novità dal 2018

Dal punto di vista soggetti nel 2018 è stato ampliato l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione fiscale che ricomprenderà anche gli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati e gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti prima del 2013.

Rientrano dal 2018 anche le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati sui loro immobili e assegnati in godimento ai propri soci.

Quali sono gli interventi per il risparmio energetico

Nelle more della totale incomprensioni di quali fossero effettivamente gli interventi per il risparmio energetico agevolabili fiscalmente il legislatore con apposito decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 (successivamente modificato dal decreto 7 aprile 2008) e che in sintesi riguardano: la riqualificazione energetica di edifici esistenti, gli interventi sull’involucro degli edifici, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Per riqualificazione energetica degli edifici esistenti non si è definito un elenco apposito anche se valore massimo della detrazione fiscale è di 100 mila euro. Gli interventi qui devono più che altro rispettare nella tipologia che consente il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 – Allegato A. Possiamo quindi considerare che si tratta di  qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.

Per Interventi sugli involucri degli edifici il valore massimo della detrazione fiscale è di 60 mila euro e parliamo di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010. In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010)

Installazione di pannelli solari per i quali il valore massimo della detrazione fiscale è di 60 mila euro che devono consetire la la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall’Enea, sono assimilabili ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda. Pertanto, le spese sostenute per la loro installazione sono ammesse in detrazione. Se, invece, si installa un sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, possono essere oggetto di detrazione solo le spese sostenute per la parte riferibile alla produzione di energia termica.

In questi casi, la quota di spesa detraibile può essere determinata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 7 febbraio 2011, n. 12/E).

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale per i quali il valore massimo della detrazione fiscale è di 30 mila euro e che consistono nella sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Per fruire dell’agevolazione è necessario, quindi, sostituire l’impianto preesistente e installare quello nuovo. Non è agevolabile, invece, l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.

Esempi di lavori che godono della detrazione del risparmio energetico

Possiamo procedere alla rimozione e sostituzione con nuovi: serramenti e infissi, pompe di calore, caldaie a condensazione e a biomassa, coibentazione pareti e coperture e interventi di riqualificazione globale. Dal 2012 la suddivisione delle rate diventa in 10 rate costanti a partire dall’esercizio di sostenimento della spesa e sempre nella misura del 55% del costo sostenuto anche se con il nuovo decreto ecobonus si innalzerà al 65%. Leggi comunque l’articolo dedicato a quali sono gli interventi per il risparmio energetico

Per quello che concerne gli interventi che sono mirati alla sostituzione di serramenti ed infissi sono agevolabili a titolo esemplificativo anche i seguenti elementi, sempreché rispettino anche gli ulteriori requisiti relativi alla trasmittenza termica (cui potranno apportare il loro beneficio anche gli elementi oscuranti) e quelli che abbiamo indicati nei precedenti articoli riguardanti l’agevolazione del 55% e sempre nei limiti dei contributi massimi. Tali possono essere: scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). Possiamo inoltre beneficiare del 55% anche per la sostituzione della caldaia di casa che deve lasciare il posto a caldaie a condensazione e dotata delle caratteristiche che sicuramente il vostro rivenditore saprà illustrarvi con maggiore competenza, degli impianti termini autonomi, delle stufe o sempechè la loro potenza radiante sia superiore ai 15 Kw.

Nel caso invece di caldaie le opere similari ed i costi che sono sostenuti per la fornitura, la posa in opera, il montaggio, smontaggio, dismissione dell’impianto esistente, comprese le opere elettriche, murarie e quanto altro sia necessario per mettere in funzione il bene ossia dell’impianto termico saranno ricomprese nel totale agevolabile come anche nel caso di acquisto di pannelli fotovoltaici non sarà agevolato solo l’acquisto dei pannelli ma anche le opere necessarie ad integrare e di immettere l’energia nell’impianto e quindi anche l’apertura e la chiusura di tracce, eventuali massetti, come anche interventi di coibentazione o sostituti zone di finestre nonché tutti quegli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e anche generatori con pompe di calore non a condensazione e quindi anche impianti di cogenerazione, rigenerazione e cogenerazione, ecc. Vi ricordo inoltre che tra tali interventi sono ricompresi anche quelli per l’installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici  finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Limiti nel corrispettivo dei lavori

E’ prevista una limitazione nei corrispettivi riconosciuti per l’esecuzione dei lavori (posa in opera e materiali) che può essere di 96 mila euro per i pannelli fotovoltaici e per gli infissi, finestre pareti e tutto ciò che è esterno all’edificio e funge da copertura mentre per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti il limite sale a 100 mila euro. Tuttavia la normativa, subendo diverse modifiche in questi anni espone molto il contribuente ad una serie di errori per cui vi invito a leggere la parte iniziale per comprendere quali sono vigenti nel 2018.

Leggi l’articolo dedicato a quali sono gli interventi per il risparmio energetico

Novità dopo la Legge sulle coppie di fatto e Unioni civili

Vi segnalo l’articolo dedicato alle detrazioni fiscali per le coppie di fatto e conviventi.

Nel frattempo vi anticipo che il bonus fiscale mobili e arredi per le giovani coppie dopo l’entrata in vigore della Legge 76 del 2016 è esteso anche a chi non è sposato ma civilmente unito ovvero anche i conviventi more uxorio. Per cui da oggi in poi dovremmo interpretare le norme assimilando alla parole coniuge anche ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso sempre che tale unione sia in essere dal 2016 anche se effettivamente si dice che “l’unione civile sia stata validamente costituita nell’anno 2016” ma va da se a mio modesto avviso che sia estendibile anche a quelle costituite prima.

Riepilogando i requisiti quindi richiesti dalla norma in commento alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 76 del 2016 sono che i richiedenti l’agevolazione dovranno:

  • essere una coppia coniugata oppure coppia convivente more uxorio (da provare con stato di famiglia o autocertificazione) da almeno tre anni nel 2016
  • non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età nel 201;
  • aver acquistato una casa da adibire ad abitazione principale.

Detrazioni Fiscali anni precedenti

Dal momento che le hanno cambiate 18 mila volte e magari ora sante ricevendo un accertato riferito ad anni fa penso sia molto utile per voi che riporti una sintesi di come funzionavano le detrazioni di imposta per il risparmio energetico in anni passati.

Detrazioni fiscali Risparmio energetico Anno 2007: quando nacque la detrazione

In questo caso il bonus nacque con un vantaggio immenso in termini di fruibilità in quanto si dava la possibilità di fruirne in sole tre rate anche se la detrazione massima ammessa era solo del 45%. Premettiamo che la modifica del piano rate da un anno altro non può essere applicata dal secondo anno in poi ossia se un anno avete sostenuto la spesa e rientrate nel piano a tre rate l’anno successivo non subite la rateizzazione a 10 ma non potete neanche fare il contrario se cambia la norma.

Detrazioni fiscali Risparmio energetico Anno 2008: tirano il freno a mano

per il 2008 il legislatore interviene modificando il piano rate ma dando la possibilità di rateizzare da tre a 10: logico che sarebbe convenuto in 3 per chi aveva oltre i 65 anni di età.

Detrazioni fiscali anno 2009 e 2010: trovano la via di mezzo

Per i costi di ristrutturazione finalizzate al risparmio energetico sostenuto nel 2009 e 2010 il piano rate previsto era  obbligatoriamente di 10.

Detrazioni fiscali anno 2011: aumento della detrazione fiscale

Il legislatore prevede l’aumento della detrazione fiscale per il risparmio energetico fino al 55% con un aumento del tetto di spesa ammissibile sostenuta per anno di imposta mentre il numero di rate è sempre fisso a 10.
Aggiornamento 2012: gli interventi per il risparmio energetico saranno detraibili fino al 31 dicembre 2012.
Aggiornamento 2013: il Governo Letta proroga la misura agevolativa limitatamente ai lavori soggetti alla detrazione del 55% fino al 31 dicembre 2013 con l’innalzamento non solo delle aliquote di detrazione che sale al 65% ma anche del limite di spesa che sale a 96 mila euro dai precedenti 48 mila). Altrimenti se effettuate lavori di ristrutturazione ordinari invece potete leggere l’articolo dedicato alla detrazione del 36% sui lavori di ristrutturazione (ora saliti al 50% ma solo fino al 31 dicembre 2015) in cui troverete quali spese e come indicarle nella dichiarazione dei redditi modello 730.

Aggiornamento 2018: nel seguito il link all’articolo di sintesi con le novità apportate al pacchetto agevolazioni casa

http://www.tasse-fisco.com/case/agevolazioni-fiscali-casa-2018-ristrutturazione-risparmio-energetico-mobili-bonus-verde/36291/

http://www.tasse-fisco.com/case/bonus-risparmio-energetico-2018-climatizzatore-aria-condizionata-pompa-calore/37979/

Come pagare le spese

Ricordo che esistono precise modalità con cui effettuare il bonifico parlante che deve identificare il codice fiscale del soggetto che paga e del destinatario del pagamento; sono elementi che consentiranno all’amministrazione di inserire la detrazione nel  730 pre compilato. La non corretta applicazione  delle modalità di pagamento è condizione essenziale per la fruizione del bonus per il risparmio energetico.

Nel seguito poi trovate anche la guida alla detrazione fiscale per gli interventi di manutenzione ordinaria che danno comunque diritto a fruire della detrazione fiscale ma in misura inferiore.

http://www.tasse-fisco.com/case/ristrutturazione-edilizia-36-lavori-detrazioni-730/6522/

http://www.tasse-fisco.com/case/cessione-credito-detrazioni-fiscali-irpef-risparmio-energetico-come-quanto/35547/

TABELLA DI RACCORDO TRA I CODICI DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTO E 730/2021

INTERVENTIARTICOLICODICI DEL MODELLO COMUNICAZIONE ONLINE CESSIONE O SCONTOCODICI RISPARMIO ENERGETICO (Righi E61 ed E62)
Interventi di efficienza energetica SuperbonusArt. 119 – Comma 1, lett. a)130 e 31
Art. 119 – Comma 1, lett. b) e c)232 e 33
Interventi di efficienza energeticaArt. 12131
Art. 119 – Comma 242
512
613
74
83
95
106
1114
127
Art. 1211815
Art. 119 – Comma 821E56 – cod. 3
Interventi effettuati su parti comuni di un edificioArt. 121228
239
Interventi antisismici e di risparmio energetico su parti comuni di un edificioArt. 1212410
2511

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO

(55 PER CENTO PER GLI INTERVENTI FINO AL 5 GIUGNO 2013)

CODICETIPOLOGIA INTERVENTOLIMITE DI DETRAZIONELIMITE DI SPESAPERIODO
1Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse)100.000153.846,15 (181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)Dal 2008 al 31 dicembre 2020
2Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile)92.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)Dal 2008 al 31 dicembre 2020
3Intervento di istallazione di pannelli solari – collettori solari60.00092.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)Dal 2008 al 31 dicembre 2020
4Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile)46.153,84 (54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)Dal 2008 al 31 dicembre 2020
5Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del d. lgs. 311/200660.00092.307,69Dal 2015 al 31 dicembre 2017
6Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse30.00046.153,84Dal 2015 al 31 dicembre 2017
7Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remotoDal 2016 al 31 dicembre 2020
14Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori100.000153.846,15Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70 E DEL 75 PER CENTO

CODICETIPOLOGIA INTERVENTOLIMITE DI SPESAPERIODO
8Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistentiQuota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio)Dal 2017 al 31 dicembre 2020
9Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistentiQuota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio)Dal 2017 al 31 dicembre 2020

INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI

PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL’80 E DELL’85 PER CENTO

CODICETIPOLOGIA INTERVENTOLIMITE DI SPESAPERIODO
10Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismicoQuota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio)Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
11Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismicoQuota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio)Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50 PER CENTO

CODICETIPOLOGIA INTERVENTOLIMITE DI DETRAZIONELIMITE DI SPESAPERIODO
12Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile)120.000Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
13Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile)60.000Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
5Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del d.lgs. 311/200660.000120.000Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
6Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse30.00060.000Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020

Potete comunque approfondire anche le altre

Comunicazione ENEA dei dati relativi al risparmio energetico

Novità 2020 per le detrazioni fiscali e le agevolazioni sul risparmio energetico

Agevolazioni fiscali per le coppie di fatto e i conviventi

Abrogazione Comunicazione ENEA

28 Commenti

  1. BUONGIONRO STOFACENDO LE PRATICHE PER IL 110 E MI CHIEDONO DI PAGARE LA SCIA O LA CILA …MA QUESTE SPESE MNONRIENTRANO NEL BONUS IN QUANTO SE NE OCCUPA IL PROFESSIONSITA?

  2. Vi ricordo le novità introdotte a seguito della Legge 76 del 2016 sulle unioni civili, coppie di fatto e convivenze che estendono l’ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali!

  3. Salve! Vorrei sapere se posso scaricare le spese che sosterrò per un box caldaia esterno (sul balcone) che proteggerà caldaia e impianti e sarà in alluminio.
    Grazie mille!!!

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