Iva agevolata al 4% prima casa: benefici fiscali

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

ici casa terreno fabbricatoSintesi della aliquota IVA agevolata del 4% per la costruzione o ristrutturazione della prima casa o seconde abitazioni anche alla luce dell’ultima risoluzione ministeriale sui benefici prima casa e dell’Iva agevolata  ristrutturazioni del 4% e delle lavorazioni che solitamente vengono definite extracapitolato con il costruttore, a seconda delle esigenze di chi acquista.
Il contribuente ha apportato delle migliorie alla propria abitazione, ossia ha ristrutturato la propria prima casa concordando i materiali direttamente con l’impresa costruttrice dell’immobile, la quale li ha fatturati a sua volta direttamente all’acquirente dell’immobile.

Quando si applica l’Iva 4% agevolata sulla costruzione

L’agenzia delle entrata ha risposto che l’IVA agevolata del 4% si applica  limitatamente alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all’articolo 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408 – Disposizioni per l’incremento delle costruzioni edilizie, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis)” così come definito dalla tabella A al punto 39 del Testo unico Iva.

Come inserito infatti al punto 39 della citata tabella, si applica  l’aliquota agevolata del 4% per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis).

L’Articolo 13 qualifica quali abitazioni godono di questo trattamento di favore previsto dal punto 39 che sono “Le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano
il carattere di abitazione di lusso, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1953 ed ultimata entro il biennio successivo all’inizio, saranno esenti per venticinque anni dall’imposta sui fabbricati e relative sovraimposte dalla data della dichiarazione di abitabilità. Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per i lavoro pubblici, sentito il Ministro per le finanze, saranno fissate le caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso.” A tal proposito trovate articolo di rimando per la definizione delle abitazioni di lusso che potrebbe esservi utile.

Nella natura dell’agevolazione prima casa v’è l’elemento della novità connesso alla costruzione ex novo di un immobile con requisiti oggettivi e soggettivi sia in capo al soggetto richiedente l’agevolazione che in capo all’immobile oggetto di agevolazione fiscale e anche alla ristrutturazione della prima casa che è fuori dal beneficio dell’ Iva agevolata al 4% se priva l’immobile di quei requisiti.

I lavori di ristrutturazione in questo caso sono stati commissionati a terzi da una cooperativa edilizia a proprietà divisa, mentre i lavori di miglioramento sono stati commissionati da un soggetto in possesso dei requisiti prima casa e fuori dal capitolato lavori e pertanto inquadrabili tra gli interventi di migliorie e non tra quegli elementi determinanti a rendere atto l’immobile al soddisfacimento del bisogno abitativo in capo al contribuente, presupposto questo su cui si fonda la previsione agevolativa fiscale e che anima anche l’applicazione dei benefici prima casa ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro in caso di acquisto di prima casa.

Tuttavia l’agenzia delle entrate sembra recepire la vera finalità di questi interventi che, seppur extra capitolato, non modificano le condizioni oggettive dell’immobile non rendendolo di lusso e pertanto sembra tollerare interventi che seppur in fase di ultimazione dell’immobile e non previsti nel capitolato lavori sono finalizzati a migliorare le condizioni di abitabilità dell’immobile.
Questo per dire che seppur interventi resi in fase di ultimazione della costruzione ma extra capitolato e finalizzati a rendere il bene più gradevole (accorgimenti esterni, materiali di pregio, o semplicemente diversi) o confacente ad elementi soggettivi del contribuente entro i limiti oggettivi previsti dal legislatore sono consentiti dal fisco anche se resi al fine di ampliare oltre che ristrutturare la prima casa, ma sempre che il soggetto rispetti requisiti oggettivi e soggettivi delle agevolazioni prima casa.

Cosa sconta l’aliquota Iva del 4%

In linea di principio possiamo dire che l’Iva 4% viene riconosciuta in quei casi dove il proprietario dell’immobile sarebbe inciso con un’Iva del 20% per l’acquisto dei materiali, invece il legislatore fiscale ha previsto per esempio nell’ambito della costruzione della prima casa e proprio sull’acquisto di beni e prodotti finiti, materie prime e semilavorate compresa la posa in opera ed i servizi accessori necessari a rendere utilizzabile il bene, si applica l’aliquota l’Iva del 4% che dovrete richiedere a chi ve li sta vendendo o altrimenti chiedere ulteriori spiegazioni.

Fabbricati costruiti secondo la Legge Tupini n. 408 del 1949

In questi casi anche i contratti di appalto o di opera ma anche le materie prime, semilavorati e prodotti finiti sconteranno l’aliquota Iva del 4%  nel caso di proprietario avente i requisiti previsti per la prima casa altrimenti per le seconde case, sempre nel rispetto dei requisiti dell’immobile previsti dalla legge Tupini si potrà beneficiare comunque dell’aliquota Iva del 10%.
Inoltre potranno beneficiare dell’aliquota Iva agevolata al 4% anche le imprese e le cooperative di costruzioni o consorzi che costruiscono immobili per la rivendita sempre che rispettano i dettami della legge Tupini e sempre nell’ambito di contratti di appalto di opera e servizi e comprensive anche di eventuale fornitura di beni e prodotti finiti o semilavorati.

Iva agevolata 4% sulla ristrutturazione per eliminazione barriere architettoniche

Per quello che concerne la ristrutturazione di case invece potrete godere dell’aliquota agevolata del 4% limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria purchè realizzati sempre nell’ambito di contratti di appalto o di opera di servizi diretti al superamento o eliminazione di barriere architettoniche per qualunque tipologia di immobili e comprensivi di eventuali beni, materie prime, prodotti finiti o semilavorati.

La tabella A) allegata al DPR 633 del 1972 infatti recita al punto 41-ter) che si applica l’aliquota Iva agevolata per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad  oggetto  la  realizzazione  delle  opere  direttamente  finalizzate  al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Se pensate di non rientrare nell’ambito dell’aliquota Iva agevolata del 4% potete vedere se rientrare nell’aliquota iva agevolata del 10% prevista sia per la costruzione sia per la manutenzione della casa, considerando che la spettanza delle agevolazioni fiscali dipende sia dallo status del proprietario, sia della tipologia di servizi sia dalla destinazione dell’immobile se prima o seconda casa.

IN SINTESI

potete fruire dell’ Iva agevolata al 4% sulla ristrutturazione se effettuate lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria o per interventi tesi al superamento di barriere architettoniche. Le parole evidenziate vi rimandano agli articoli di approfondimento (sono semplici link infatti, ma molto utili!).

Novità dal Decreto Semplificazioni 2014

L’art. 33 del decreto semplificazioni – decreto legislativo 21 novembre 2014, n 175, modifica i criteri per individuare le case di abitazione per le quali è possibile fruire dell’agevolazione “prima casa” ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (i.e. applicazione dell’aliquota ridotta del 4 per cento agli atti imponibili ad IVA che abbiano ad oggetto detti immobili).

In particolare, per effetto delle modifiche apportate dalla citata disposizione al numero 21) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, l’aliquota IVA del 4 per cento si applica – ricorrendo le ulteriori condizioni previste a tal fine (cfr. Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) – agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse dalle seguenti:

  • cat. A/1 – abitazioni di tipo signorile;
  • cat. A/8 – abitazioni in ville;
  • cat. A/9 – castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici.

L’applicazione dell’agevolazione IVA “prima casa” è, dunque, vincolata alla categoria catastale dell’immobile, non assumendo più alcun rilievo, ai fini dell’individuazione delle case di abitazione oggetto dell’agevolazione, le caratteristiche previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, che contraddistinguono gli immobili “di lusso“.

L’art. 33 del decreto allinea, peraltro, la nozione di “prima casa” rilevante ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento alla definizione prevista dalla disciplina agevolativa in materia di imposta di registro (i.e. aliquota nella misura del 2 per cento per i trasferimenti delle case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9).

Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto semplificazioni, in sede di stipula dell’atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale sull’abitazione per il quale si intende fruire dell’aliquota IVA del 4 per cento, deve essere dichiarata la classificazione o la classificabilità catastale dell’immobile nelle categorie che possono beneficiare del regime di favore (cat. A/2 – abitazioni di tipo civile; cat. A/3 – abitazioni di tipo economico; cat. A/4 – abitazioni di tipo popolare; cat. A/5 – abitazioni di tipo ultra popolare; cat. A/6 – abitazioni di tipo rurale; cat. A/7 – abitazioni in villini; A/11 – abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi), oltre all’attestazione della sussistenza delle ulteriori condizioni prescritte per usufruire dell’agevolazione (cfr. Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Qualora in sede di stipula di contratto preliminare di vendita sia stata effettuata la classificazione dell’abitazione come immobile “di lusso” ai sensi del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, con la conseguente applicazione dell’imposta agli acconti sul prezzo di compravendita con un’aliquota superiore all’aliquota del 4 per cento, è possibile rettificare le relative fatture mediante variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di applicare l’aliquota IVA del 4 per cento sull’intero corrispettivo dovuto (cfr. risoluzione 7 dicembre 2000, n. 187).

Resta inteso che l’agevolazione IVA “prima casa” non trova applicazione in relazione ai trasferimenti di immobili non abitativi, quali quelli rientranti nella categoria catastale A/10 – uffici e studi privati. (cfr circolare n. 31 del 2014)

Novità 2016: detrazione Iva per l’acquirente

Leggete l’articolo dedicato alla novità introdotta dalla legge di stabilità consistente nella possibilità per l’acquirente di casa di detrarsi l’iva che addebiteranno le imprese di costruzioni in fattura e che potrebbe essere un altro ulteriore incentivo contro le agevolazioni sulle ristrutturazioni che hanno un po’ penalizzato, diciamocelo, il settore delle nuove costruzioni. Leggete quindi l’articolo dedicato allo sconto fiscale Iva sugli immobili acquistati dal costruttore.

Riferimenti:
RM 22 del 2011 AE

http://www.tasse-fisco.com/case/abitazione-di-lusso-caratteristiche-quando/12678/

Articoli correlati e di approfondimento dove troverete alcune risposte alle vostre domande:
Detrazione lavori ristrutturazione e manutenzione
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Guida benefici prima casa
Sintesi Guida al 4% – 10% – 21% in Edilizia
Guida all’applicazione dell’IVA al 10%

Ai proprietari di casa consiglio di leggere soprattutto quest’ultimo link dedicato alla applicazione dell’Iva al 10% perchè sono sicuro che molti di voi troveranno che si sono fatti applicare l’Iva ordinaria al 20 o al 22: se siete in tempo potrete richiederne il rimborso!

85 Commenti

  1. ciao,
    avrei bisogno di alcune lucidazioni sulle agevolazioni iva e detrazioni prima casa. devo inziare a costruire una nuova casa, al momento sono in posseso di una casa che comunque dovro’ vendere per avere la possibilita’ di finire quella nuova,volevo installare anche una pompa di calore riscaldamento e raffrescamento.
    che agevolazioni posso avere?? GRAZIE

  2. L’installazione di una pompa di calore su una casa prima appena costruita e abitata,può usufruire dell’aliquota agevolata al 4%?
    E’ anche possibile usufruire della detrazione fiscale (36-55%) in quanto intervento per risparmio energetico?

  3. Vorrei sapere se nel caso di una costruzione ex novo di una palazzina su area di proprietà condivisa tra me (che non ha requisiti di prima casa in quanto ho già nel Comune in cui costruiremo la palazzina un altro immobile adibito a prima casa) e mia moglie (per cui invece la nuova palazzina sarebbe una prima casa)è ipotizzabile l’applicazione di 2 regimi d’iva ossia agevolata al 4% per mia moglie sul 50% dei lavori di costruzione e ordinaria del 10% per me sempre sul 50% dei lavori, che daremo in appalto ad impresa costruttrice; secondo alcuni esperti che ho interpellato l’agenzia delle Entrate potrebbe contestare la quota di iva agevolata in quanto il bene costruendo è indiviso tra me e mia moglie.Vorrei se possibile un Vs.parere al riguardo.

    Grazie.

  4. Le parole evidenziate in celste vi rimandano agli articoli di approfondimento provi ad andarci e vedrà che troverà la risposta.

  5. Vorrei sapere se nella costruzione della prima casa c’è l’iva al 4% per l’acquisto di pavimenti,sanitari,rubinetti,porte,ecc. e quale documentazione si deve portare al venditore! grazie

  6. Coordina questo articolo che hai letto con quello dedicato alla descrizine degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria i ristrutturazione edilizia, dove li trovi descritti insieme ad alcuni esempi.

  7. Buongiorno, abbiamo da poco finito la costruzione della prima casa. Abbiamo ottenuto l’agibilità a settembre/ottobre 2011. Stiamo per fare la pavimentazione esterna volevo sapere se è ancora possibile usufruire dell’iva agevolata essendo cmq una lavorazione effettuata su prima casa o se l’agibilità di fatto toglie questa opportunità. Grazie

  8. Anche io come Marzia sono in una situazione simile.
    Acquistato un terreno con permesso approvato che prevede la demolizione di un fabbricato (classe C magazzino) e ricostruzione con cambiamento di destinazione d’uso e ampliamento (con Indice da terreno) a fini prima casa.
    Quindi l’acquisto ha beneficiato (a parte la quota relativa al terreno) delle agevolazioni prima casa.

    A tutti gli effetti si costruirà una casa nuova perché al momento tutto ciò che esiste è un rudere classificato a magazzino.
    E in ogni caso, se l’intento della legge è agevolare il raggiungimento delle condizioni abitative necessarie alla prima casa (non di lusso) mi viene da pensare che l’IVA sia al 4%.

    La casa, tra l’altro, verrà comprata con la formula “Chiavi in mano” dalla Rubner Haus.

    Leggo anche che la cessione di beni finiti gode dell’IVA al 4%

    Sarebbe utile e molto gradito un vostro parere.
    Grazie

  9. Buongiorno.

    Sto acquistando un vecchio stabile per ristrutturarlo ad uso prima casa. L’acquisto avviene con le agevolazioni prima casa, ma occorre una pesante ristrutturazione.

    L’edificio è talmente vecchio che gli oneri comunali sono stati quantificati come nuova costruzione.

    Essendo la ristrutturazione parte integrante dell’acquisto (ai fini dell’abitabilità) e viste anche le conclusioni del comune (DIA paragonabile ad una nuova costruzione), posso avere diritto all’applicazione dell’IVA al 4%?

    Grazie

    m

  10. Vorrei sapere se nella costruzione della prima casa non di lusso c’è l’iva al 4% per l’acquisto del pavimento(mattonelle gres)?Grazie

  11. Buongiorno,
    per quanto riguarda la tipologia dei lavori si tratta del rimozione della pavimentazione esistente, formazione del nuovo sottofondo, impermeabilizzazione, posa delle piastrelle. Tutto ciò a causa delle infiltrazioni dovute a dei lavori male eseguiti dal precedente proprietario. E’ un balcone scoperto.
    L’abitazione è un appartamento in un condominio ed è la prima casa, abitata dai proprietari.
    I soggetti coinvolti sono i proprietari e l’impresa edile.
    Spero di essere stata chiara.
    Grazie per le eventuali delucidazioni,

  12. Se desse qualche informaizoni in più sulla tipologia dei lavori, della casa e dei soggetti coinvolti potrebbe essere più agevola darle qualche spunto in più.

  13. Buongiorno,
    devo ristrutturare il poggiolo, che iva devo pagare? del 10%? Si tratta della prima casa.
    Grazie

  14. Premesso che la richiesta necessita di un approfondimento rilevante ritengo che il nodo della questione sia l’accatastamento della unità abitative. Se trattasi di unità locale distinata dalla preesistente allora non si può parlare di prima casa e come tale non potrebbe godere dell’Iva ridotta mentre qualora sia considerata come ampliamento della preeistente si.
    Ritengo che in assenza di esplicita previsione normativa questo sia il nodo da sciogliere.

  15. la sopraelevazione di uin appartamento su una abiazione preesistente che oggettivamente è 1° casa può scontare l’iva al 4%?
    E da considerarsi ristrutturazione e/o ampliamento ? Gradirei una risposta chiara perchè a mio avviso anche la risoluzione 22 del 2011 non scioglie questo nodo.

  16. Buongiorno, avrei bisogno di capire che tipo di iva devo pagare per la prima tinteggiatura delle pareti interne della casa.
    Ho comprato la prima casa qualche mese fa e la tinteggiatura delle pareti non era inclusa nel capitolato (non me l’hanno consegnata nemmeno ad intonaco civile)
    Ora, per ottenere l’abitabilità, e per poter entrarci, devo imbiancare le pareti. Il tinteggiatore scelto è lo stesso dell’impresa edile da cui abbiamo acquistato casa.
    Che tipo di iva devo pagare, premesso che la casa e le finiture non sono di lusso?
    Grazie dell’aiuto.
    Paola

  17. Ma quindi non ho ben capito che iva devo pagare per la prima tinteggiatura degli interni.
    Ho comprato la prima casa, la tinteggiatura delle pareti è extracapitolato, non ho nemmeno l’intonaco civile.
    Questi lavori (non di lusso, semplice vernice bianca) li faccio fare allo stesso tinteggiatore dell’impresa edile da cui ho acquistato casa.
    Quanto devo pagare di iva?

    Grazie dell’aiuto.
    Paola

  18. Ancora un dubbio di tanti: ristrutturazione della propria casa=10% ampliamento della medesima=4% o 10 4%??? Qualcuno sa dare una risposta chiara?

  19. I banner NON coprono parti di testo… ma è chiaro, basta leggerlo per capire che nessuna frase è troncata!

  20. bello l’articolo peccato che i banner pubblicitari che non si riescono a chiudere lo rendono parzialmente ILLEGGIBILE

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