Guida Iscrizione Consultazione Elenco fabbricati Rurali on line: Modello, ravvedimento operoso

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Fabbricati rurali elenco on line iscrizione modelloCambia la modalità di iscrizione e consultazione dell’elenco dei fabbricato rurali on line dal 2017 valida anche ai fini delle imposte e delle tasse da pagare nonché delle eventuali agevolazioni fiscali concesse dal legislatore per questa categoria speciale di fabbricati e qui vediamo come effettuare la consultazione e come eventualmente presentare una dichiarazione tardiva usufruendo della possibilità del nuovo ravvedimento operoso. Affronteremo altresì le modalità di presentazione della domanda per il riconoscimento della ruralità. Se siete invece ancora nella fase precedente di verifica della sussistenza dei requisiti potete consultare la guida ai fabbricati rurali: definizione e requisiti gratis e che trovate in fondo alla pagina.

Cos’è l’elenco dei fabbricati rurali e come si effettua l’iscrizione

La domanda per il riconoscimento dei requisiti per l’iscrizione tra i fabbricati rurali andava presentata invece entro il primo ottobre 2012. Lelenco dei fabbricati rurali on line fa parte del catasto dei fabbricati in cui è divenuto obbligatorio effettuare l’iscrizione per tutti i fabbricati compresi i fabbricati rurali e la cui scadenza è stata fissata dal Decreto Salva Italia nel 30 novembre 2012 e a cui era possibile iscriversi presentando il ravvedimento operoso. L’elenco è consultabile previa autenticazione ed è di facile utilizzo.

La Legge n. 214 del 2011 aveva stabilito introdotto l’obbligo di censire i fabbricati rurali non censiti al Catasto Terreni indicandoli nel catasto edilizio urbano dei fabbricati. Qualora non lo aveste ancora effettuato per diversi motivi  potreste essere tuttora destinatari delle comunicazioni dell’agenzia delle entrate con la richiesta di iscrizione e con la comunicazione di una sanzione da pagare minima che trovata riepilogata nel seguito.

Successivamente il Decreto Ministeriale del 26 luglio 2012 disciplina quale prerequisito per il riconoscimento del carattere di ruralità del fabbricato la preventiva presentazione di una apposta domanda. Dovrete compilare l’allegato a al DM e uno tra gli allegato B o C in base alla tipologia di fabbricato se abitativo o strumentale.

Vi segnalo che il riconoscimento del carattere di ruralità del fabbricato non passa più preventivamente per l’iscrizione del fabbricato, sia esso abitativo o strumentale, per l’iscrizione nelle categorie D/10 o A/6. La ruralità infatti viene attribuita indipendentemente da questo e pone l’attenzione solo sulla verifica dei requisiti.

Nel Decreto Ministeriale del 26 luglio 2012 sopra citato è contenuto l’allegato A DM 26 luglio 2012 che potete scaricare gratis nel seguito di di seguito:

Allegato A DM 26 luglio 2012

A questa va aggiunta anche l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti che trovate sempre qui di seguito:

Allegato B DM 26 luglio 2012 per fabbricati abitativi

Allegato C DM 26 luglio 2012per fabbricati strumentali o non abitativi

La prima cadenza era fissato per il primo ottobre 2012 tuttavia, qualora vi siano nuove costruzioni o fabbricati per i quali i requisiti sono emersi in un secondo momento potete comunque presentare la domanda per il riconoscimento della ruralità e l’iscrizione del terreno nel catasto edilizio Urbano e nell’elenco dei fabbricati rurali on line presentando allegato A e Allegato B o C.

A tal proposito mi è stata molto utile la lettura della circolare n. 2 del 2012 rilasciata dall’agenzia del territorio che descrive in modo chiaro la procedura che qui di seguito ho riportato in sintesi. Vi consiglio comunque di leggerla. La trovate in calce all’articolo se vi dovesse servire per scaricarla.

Come fare se non avete ancora iscritto il fabbricato

Ad oggi avete ancora tempo per l’inserimento tramite apposito modello e mediante il pagamento di una sanzione minima con ravvedimento operoso pagando le sanzioni con le modalità che vedrete nel seguito. In caso di inadempienza, gli uffici provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate procederanno all’accertamento, con oneri a carico dello stesso e applicazione delle sanzioni previste dalla legge ma le sanzioni saranno più elevate.

Per la segnalazione dovete utilizzare il seguente format da presentare successivamente all’agenzia delle entrate o telematicamente

Modello-Fabbricati-Rurali-Segnalazione

Sanzioni per omessa iscrizione del fabbricato rurale nel catasto e ravvedimento operoso

Il Dl 2012/2011 infatti ha previsto una sanzione piuttosto elevato per l’omessa iscrizione nel catasto urbano dei fabbricati rurali; parliamo di multe che vanno da un minimo di 1.032 euro ad un massimo di 8.264 euro. Si potrà beneficiare del nuovo ravvedimento operoso che nel caso di iscrizione volontaria al catasto consente la riduzione fino ad un sesto del minimo della sanzione per cui parliamo di importi che potrebbero andare da un minimo di 172 euro a un massimo di 1.377 euro.

Consiglio pratico: fate comunque la verifica sui dati

Un consiglio che posso darvi è quello di verificare sempre e comunque, anche nel caso in cui l’abbiate già iscritto in quanto eventuali dati riportati in modo errato o difforme potrebbero generare un domani comunque sanzioni per errata o parziale compilazione con applicazione anche in questo caso di sanzioni ed interessi che ricordo essere piuttosto elevate. A tale scopo, sarà sufficiente rivolgersi a un professionista tecnico abilitato, che si occuperà di presentare agli uffici finanziari l’atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) e la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa).

Dove trovo l’elenco dei fabbricati rurali

L’elenco è consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate al seguente indirizzo: fabbricati rurali elenco. Una volta in quella pagina si aprirà una schermata apposita; Ci si potrà accedere anche dall’home page mediante il seguente percorso: Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali

Aggiornamento dei dati al catasto edilizio urbano

Se dovete solo aggiornare alcuni dati invece sarà sufficiente sempre presentare l’apposito modulo nel quale dovrà essere inserito l’atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) e la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa). L’aggiornamento scatta ad ogni cambiamento nello stato di terreni, avvenuto per edificazione, ampliamento, demolizione, anche parziale, di unità immobiliari, o per frazionamento di una particella di terreno, di norma ai fini di un passaggio di proprietà, deve essere dichiarato in Catasto. Per farlo avrete bisogno del tecnico abilitato che potrà essere un architetto, agrotecnici, agronomi e forestali, geometra, ingegnere, perito agrario o edile.

Per l’aggiornamento dovrete avere a disposizione del tipo frazionamento, tipo mappale, tipo frazionamento e tipo mappale
tipo particellare. Dal 1 giugno 2015 è obbligatorio l’uso delle procedure telematiche per la trasmissione degli atti tecnici di aggiornamento catastale (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’11 marzo 2015, prot. n. 2015/35112). I tecnici abilitati si avvarranno del software sister per l’inserimento dei dati. In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico e solo per alcune categorie di professionisti, i documenti potranno essere presentati presso l’ufficio provinciale competente per territorio, anche su appuntamento che si può prenotare online.

L’Agenzia può effettuare i controlli e attivare eventuali rettifiche d’ufficio, notificate ai soggetti intestatari. Contro questo accertamento è possibile ricorrere alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio, secondo le modalità indicate nell’atto di accertamento notificato. In base alla normativa vigente, la presentazione degli atti di aggiornamento di catasto terreni prevede il versamento dei tributi speciali catastali e dell’imposta di bollo.

Esclusioni ed eccezioni per l’inserimento di fabbricati Rurali nell’elenco

Non tutti i fabbricati aventi le caratteristiche dovranno essere dichiarati e segnalati per l’inserimento nell’elenco. Nel seguito quelli esclusi:

  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
  • manufatti isolati privi di copertura;
  • fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
  • fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti);
  • serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
  • vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi.

Per queste tipologie sarà necessario effettuare una dichiarazione diversa con apposito modulo che potrete consegnare brevi manu all’agenzia delle entrate a voi più vicina. In alternativa potrete contattare il call center del territorio.

Quali dati è possibile correggere tramite contact center on line

La procedura di correzione on line potrà avere ad oggetto solo i seguenti elementi e possono riguardare solo i fabbricati presenti negli elenchi pubblicati sul sito internet dell’Agenzia per cui già iscritti. Se non sono ancora presenti si dovrà procedere prima alla regolarizzazione mediante iscrizione.

Una volta iscritti i dati da modificare saranno i seguenti:

  • Errore sulla persona a cui è intestato l’immobile ossia correzioni su cognome e nome (per le aziende “denominazione”), codice fiscale, luogo e data di nascita (per le aziende “sede legale”), diritti e quota di possesso. Per presentare la richiesta occorre disporre dell’identificativo catastale dell’immobile (foglio, particella, subalterno) e degli estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto (o altro atto pubblico), dichiarazione di successione, domanda di voltura catastale, denuncia al catasto di nuova costruzione o variazione. Questi dati sono contenuti sulla visura catastale e sui documenti citati (atto notarile, successione, ecc.).
  • Errore sui dati dell’immobile: l’errore può riguardare indirizzo, ubicazione (n° civico, piano, interno, ecc.) o evidenti inesattezze nella consistenza (numero vani o metri quadri). Per presentare la richiesta occorre disporre dell’identificativo catastale dell’immobile (foglio, particella, subalterno) e degli estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto, dichiarazione di successione, denuncia al catasto di nuova costruzione o di variazione o altro documento comprovante l’avvenuta variazione.

Segnalazione di incoerenza per fabbricato non dichiarato: l’Agenzia ha il compito di individuare fabbricati non dichiarati in Catasto, richiedendo ai titolari di regolarizzarne la situazione. A tal fine l’Agenzia ha pubblicato gli elenchi dei Comuni e delle particelle di terreno nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati o di ampliamenti di costruzioni che non risultano dichiarati in Catasto. L’identificazione dei fabbricati è avvenuta mediante un’attività di foto-identificazione da immagini territoriali, condotta in collaborazione con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), e successivi processi “automatici” di incrocio con le banche-dati catastali. Trattandosi di elaborazioni massive, è possibile che negli elenchi si riscontrino incoerenze quale l’indicazione, in qualche caso, di immobili già censiti in Catasto. Vi sono situazioni particolari (fabbricati non dichiarati) in cui i titolari non sono tenuti ad alcun adempimento. Con il servizio Contact Center è possibile segnalare queste situazioni, così da risolvere il problema senza ulteriori passaggi. Le segnalazioni possono riguardare solo immobili presenti negli elenchi pubblicati sul sito internet dell’Agenzia.

Segnalazione di incoerenza per fabbricato rurale: i fabbricati rurali produttivi di reddito ancora censiti al Catasto dei Terreni devono essere censiti al Catasto dei Fabbricati e il termine per la dichiarazione è scaduto il 30 novembre 2012.
L’Agenzia ha pubblicato gli elenchi dei fabbricati rurali non ancora dichiarati al Catasto dei Fabbricati (per saperne di più Fabbricati rurali – Ricerca particelle).

Vi sono situazioni particolari (Fabbricati rurali – Quando non è obbligatorio fare la dichiarazione) in cui i titolari non sono tenuti ad alcun adempimento.
Eventuali segnalazioni relative a tali fabbricati possono essere presentate all’Agenzia con il servizio Contact Center (Fabbricati rurali – Come e dove ottenere il servizio).

Altri tipi di richieste. Si tratta di casi particolari, la cui individuazione richiede una approfondita conoscenza della materia catastale e buone capacità di diagnosi delle cause delle incongruenze. Pertanto, questo tipo di richieste è rivolto per lo più a tecnici professionisti. Queste le richieste consentite: registrazione atto Catasto fabbricati, assegnazione identificativo definitivo, informatizzazione planimetria, registrazione atto Catasto terreni , registrazione variazione colturale, rettifica duplicati di particella, passaggio particella terreni a ente urbano, segnalazione errori monografie dei punti fiduciali, correzione identificativo (da impianto meccanografico), assegnazione rendita catastale.

Cosa non si può correggere online:

  • reclami per disservizi da parte degli uffici;
  • solleciti per la trattazione di atti presentati e non ancora evasi;
  • istanze di revisione della rendita catastale;
  • richieste di assistenza nell’utilizzo delle procedure informatiche;
  • richieste di informazione sullo stato di avanzamento delle pratiche (salvo quelle pervenute allo stesso Contact center);
  • richieste di informazione generiche su procedimenti, indirizzi, ecc.

In questi casi l’utente può rivolgersi agli uffici Provinciali competenti per territorio.

Come trovare l’Ufficio provinciale del Territorio

Come consultare l’elenco dei fabbricati rurali: cliccare qui

Presentazione Domanda

http://www.tasse-fisco.com/case/fabbricati-rurali-domanda-autecertificazione-modello-allegato/39435/

Riferimenti normativi fabbricati rurali

Le norme che regolamentano i fabbricati rurali sono le seguenti:

  • Il regio decreto legge 652/1939 il quale disciplinava le modalità di iscrizione e non al catasto urbano dei fabbricati rurali (non erano obbligati quelli già censiti nel catasto terreni).
  • Il Decreto Legge 557/1993 nel quale veniva istituito il  catasto dei fabbricati.
  • La Legge 286/2004 che introduceva i requisiti per la qualificazione del requisito di ruralità che scattava nel momento in cui i fabbricati erano posseduti dal proprietario o dall’affittuario del terreno con la qualifica di IAP –  imprenditore agricolo
  • Il Decreto Legge 201/2011 (Decreto Salva Italia) che ha introdotto con la scadenza del 30 novembre 2012 l’obbligo di iscrive di tutti i fabbricati nel catasto urbano.

Circolare_n.2.2012-Fabbricati_rurali Agenzia Territorio

http://www.tasse-fisco.com/case/fabbricati-rurali-definizione-requisiti-familiari-imprenditori-agricoli-professionali-iap/39406/

http://www.tasse-fisco.com/varietassefisco/imu-agevolazioni-esenzioni-riduzioni-abitazione-principale/11996/

Visualizza i Comuni ad Alta densità abitativa – o scarica il file nella sezione moduli e modelli.

1 commento

  1. Io ho risolto usando http://www.catamaps.it ovvero richiedendo la sovrapposizione del presunto fabbricato rurale ed inviando all’Agenzia delle Entrate la sovrapposizione che mostra la presenza di qualche detrito risalente ad un fabbricato non più esistente.

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