Operazioni escluse dallo spesometro o nuovo elenco clienti fornitori: esempi
Le operazioni escluse dal nuovo adempimento spesometro o nuovo elenco clienti fornitori di cui avete avuto modo di leggere nella guida pratica all’applicazione o anche nell’articolo di approfondimento con le domande e le risposte sono essenzilamente quelle che difettano di uno dei requisiti di applicazione dell’Iva come il presupposto oggettivo, soggettivo o territoriale.
Dalla lettura del provvedimento che ha introdotto il nuovo adempimento relativo al nuovo elenco clienti fornitori meglio conosciuto come spesometro, termini indicati per le comunicazioni delle operazioni spra una soglia di 3.000 euro 3.600 euro e che prevede alcuni casi di esclusione.
Nella precedente guida allo spesometro avete potuto constatare come esiste una ampia gamma di operazioni che devono esere oggetto di comunicazione e che formeranno l’oggetto della compilazione. In questa sede quindi forse più semplice fare riferimento a quali operazioni non vanno indicate per consetire anche ai tecnici di lavorare in termini di efficienza.
Adeguare i sistemi informativi secondo le specifiche tecniche richiede il lavoro congiunto sia degli uffici amminisrativi preposti all’espletamento del nuovo adempimento sia da parte dei tecnici infomratici che dovranno generare il flusso infomratico da inivare telematicamente.
Esempi di operazioni escluse dallo spesometro
A questo punto possiamo vedere quali sono direttamente le operazioni che sono da escludere dal nuovo elenco clienti fornitori.
Prime tra tutte sono le operazioni che difettano di uno dei presupposti di applicazione dell’Iva ossia il presupposto territoriale, oggettivo e soggettivo: questo implica che quelle per esempio non rilevanti territorialmente in italia non andranno inserite in fase di compilazione dello spesometro.
Il principio che deve garantirsi e che è stato già oggetto anche delle indicazioni del decreto sviluppo 2011 è quello di non creare una duplicazione delle informazioni richieste al contribuente in quanto come abbiamo visto la generazione dei file fa emergere si sacche di evasione fiscale ma è pur vero che questo genera un costo al sistema imprese in termini di tempo e risorse preposte a tale scopo anche dal lato delle aziende.
Secondo tale ragionamento saranno escluse dall’obbligo di comunicazione anche le esportazioni di beni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del DPR 633 del 1972 perchè essendo soggette all’emissione della bolletta doganale sono di per sè conosciute al fisco. La circolare n.24 del 2011 dell’agenzia delle entrate chiarisce inoltre che sono da ricomprendere anche le esportazioni indirette di cui all’articolo 8 del DPR 633 del 1972 ma lettera c) e anche le triangolazioni comunitarie definite dall’articolo 58 del decreto legge n. 331 del 1993.
Sono escluse anche dalla comunicazione anche le operazioni che segnaliamo per il tramite della comunicazione Black List di cui al Decreto Legge 40 del 2010.
Sempre al fine di impedire la duplicazione degli adempimenti sono fatte salve le operazioni che già rientrano nell’ambito delle operazioni da comunicare alla anagrafe tributaria e quindi per fare un esempio i contratti di assicurazione, gli interessi sui mutui dati ai dipendenti, i sinistri accaduti nell’esercizio ed i premi per assicurazioni sulla vita, o ai contratti di assicurazione e ai contratti di somministrazione di energia elettrica o anche come chiarito nell’ambito del decreto sviluppo di quei pagamenti che transitano mediante carte di credito, carte di debito o anche carte prepagate come, a titolo di esempio, i corrispettivi purchè tali carte non siano emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale.
Sempre oggetto di comunicazione all’anagrafe tributaria vi sono anche le operazioni di cessione e acquisto di case, appartamenti immobili, che vedono come una controparte un soggetto persona fisica residente in italia che ha comprato casa direttamente dal costruttore.
Inoltre sono escluse anche le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario ed oggetto della comunicazione intrastat come per fare un esempio possiamo immaginare la vendita di un bene ad un soggetto francese oppure un servizio di recupero crediti da un soggetto comunitario e altri esempi che potrete anche leggere negli articoli scritti a proposito dll’Intrastat.
Ma possiamo includere nella previsione di esclusione anche i casi di impostazione di beni da parte di soggetti extracomunitari che sono già di per sè oggetto di bolletta doganale.
Inoltre sono esclusi dall’adempimetno i soggetti aderenti al regime dei minimi (di cui sarebbe molto comodo che si alzasse il limite attualmente fermo a 30.000 euro).
In ultimo la circolare contraddistingue come escluse anche i passaggi interni di beni tra rami d’azienda, documentati con fattura. Sono escluse anche le operazioni esenti relativamente ai soggetti che hanno optato per il regime opzionale dell’esenzione Iva di cui all.articolo 36-bis del DPR 633 del1972.
Vi ricordo inoltre che potete leggere anche le risposte ad alcune domande anche a seguito della chiarimetni del 24 del 2011 dell’agenzia delle entrate sullo spesometro. Potete anche leggere le ulteriori circolari dell’agenzia delle entrate che sono state scritte sulll’argomento come per esempio la numero 2 del 2011 e la più importante numero 53 del 2010.
Proroga spesometro
Nuove specifiche tecniche Spesometro del 16 settembre 2011
Aggiornamento 25 ottobre 2011: l’agenzia delle entrate da alcuni chiarimenti sullo spesometro.
Spesometro e data effettuazione operazione
Domande e risposte Spesometro



