I titolari di patita Iva possono effettuare liquidazioni iva mensili o trimestrali a seconda del volume d’affari o fatturato o ricavi dell’anno precedente o in corso (poi chiariamo quello giusto) e liquidare l’imposta mensilmente o trimestralmente e genereranno la liquidazione Iva con scadenze diverse in quanto per i contribuenti mensili si verserà il 16 del mese successivo a quello del mese di registrazione e di competenza mentre i contribuenti trimestrali slittano al 16 del secondo mese successivo. Una volta effettuato il versamento dell’Iva mensile o trimestrale dovranno poi annotarlo nei registri Iva e indicarlo nella dichiarazione annuale Iva. Ripercorriamo insieme queste tappe dal calcolo alla dichiarazione.

Contribuenti mensili e contribuenti trimestrali: chi è obbligato al versamento mensile
I soggetti che hanno realizzato un volume d’affari (e non ricavi)  inferiore a 309.874,10 euro  se prestano servizi o non superiore a 516.456,90 euro se cedono beni o sono titolari di imprese aventi per oggetto altre attività potranno versare l’Iva con cadenza trimestrale. Se superate questi limiti invece sarete soggetti alla liquidazione mensile dell’Iva con un aggravio anche di costi di natura amministrativa e contabile in quanto si presuppone che rientrate nel regime di contabilità ordinaria dove per legge sarete sottoposti ad un maggiore aggravio in termini di adempimenti per quello che concerne bilancio, dichiarazione, accertamento ecc.

Il nuovo limite dal 2012
Come preannunciato viene chiarito che anche ai fini Iva vale quanto inserito nella legge di stabilità numero 183 del 2011 allineando i limiti sia per i contributenti che vogliono restare nella contabilità semplificata sia per i contribuenti che intendono liquidare l’Iva trimestralmente.

Come chiarito infatti anche dalla risoluzione ministeriale AE numero 15 del 2012 le liquidazioni trimestrali possono essere effettuate dai contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari (differente da dire ricavi delle vendite e delle prestazioni e la cui definizione la trovate nel modello della dichiarazione Iva) non superiore a  400 mila euro se prestate servizi o siete liberi professionisti o svolgete arti o professioni o di 700 mila euro per le impresa che commercializzano prodotti o altre attività.. Se volgete più attività non si guarda più l’attività prevalente ma la somma del volume di affari derivante dalle diverse attività.

Una volta determinato il regime fiscale da seguire tenendo sempre presente i limiti in quanto se si superano dobbiamo cambiare il tipo di periodicità e gli adempimentifiscali da ottemperare.

Liquidazione Iva Trimestrale: Il versamento Iva
Il versamento dell’Iva trimestrale avviane mediante modello F24 il 16 del secondo mese successivo a quello di registrazione e di chiusura del periodo pertanto nel caso di liquidazione del primo trimestre gennaio-marzo procederemo al versamento il 16 maggio mentre per il secondo trimestre aprile giugno verseremo il 16 agosto (spesso il termine viene posticipato per venire incontro ai contribuenti a fine agosto) mentre per il terzo trimestre luglio settembre procederemo al versamento il 16 novembre. La liquidazione del quarto trimestre ottobre dicembre invece ha una particolarità in quanto si versa il 16 marzo.

I codici tributo delle liquidazioni trimestrali
I codici tributo da utilizzare sono il 6031 per la liquidazione del primo trimestre mentre il 6032 per il secondo trimestre e 6033 per il terzo trimestre. Il codice tributo 6034 invece sarà per il quarto trimestre.
Il versamento dell’acconto Iva invece segue regole e diverse e si versa con il codice tributo 6035.

Contribuenti trimestrali cosa indicano nella dichiarazione Iva annuale: dove indicare le liquidazioni periodiche
Una volta effettuata la liquidazione Iva periodica trimestrale i contribuenti trimestrali ai sensi dell’art. 7 decreto n. 542 del 1999  devono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche nei righi VH3, VH6, VH9 senza, pertanto, compilare il rigo VH12, in quanto l’IVAa debito o anche a credito maturata nell’ultimo trimestre dell’anno di imposta rientrerà nel calcolo della liquidazione Iva contenuta nella dichiarazione annuale dove si tirano le somme di quanto è stato generato nell’anno, quanto è stato versato e quanto eventualmente da versare o da richiedere a rimborso. L’eventuale conguaglio va indicato nel rigo VL32 se a debito o VL33 se Iva a credito.

Se l’importo dell’Iva dovuta non supera i 25,82 euro, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, il versamento non deve essere effettuato ma indicato nella liquidazione periodica immediatamente successiva.
Per i contribuenti trimestrali che versano l’iva sono dovuti dei piccoli interessi che andranno indicati nel Rigo VL23 indicare in relazione alle prime tre liquidazioni periodiche comprensivi anche degli interessi per eventuali importi versati in ritardo con ravvedimento operoso.
Barrate la casella contenuta nel rigo VH14 se avete versato l’Iva relativa ai contratti di subfornitura.

I contribuenti IVA trimestrali che versano alla scadenza della dichiarazione unificata indicano  Importi a debito versati della sezione Erario un unico importo comprensivo dell’IVA a titolo di conguaglio e degli interessi derivanti dalle liquidazioni trimestrali e anche gli interessi  dell’1 per cento e della maggiorazione dello 0,40% per il differimento.

Indicazione degli interessi passivi nel modello di dichiarazione Unico per la deducibilità ai fini delle imposte sul reddito delle società Ires da indicare nel rigo  RF16, colonna 2 e che sono soggetti alla disciplina fiscale della deducibilità limitata di cui al’art.96 del TUIR.

Vi ricordo infatti che il versamento dell’Iva trimestrale è una opzione che da il legislatore fiscale ma che il pagamento degli interessi passivi che maturano annualmente e giornalmente nella misura dell’1%.

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