Versamento Iva trimestrale o mensile: calcolo, codici tributo e scadenza per il pagamento
Premesso che avete avuto modo di leggere quali sono le scadenze per il versamento dell’iva derivante dalle liquidazione Iva trimestrale e mensile, la cui differenza si origina sulla base del fatturato prodotto nei periodi precedenti, qui vediamo le modalità di versamento dell’Iva.
Contribuenti mensili e Contribuenti trimestrali
Per capire se si è un contribuente mensile o trimestrale sarà necessario fare riferimento al volume del fatturato vendite sviluppato sia se vendete beni o prodotti sia se vendete servizi. La differenza risiede nel fatto che qualora eroghiate servizi per passare dal versamento dell’Iva trimestrale a quello mensile dovrete superare la barriera dei 309.874,10 euro mentre se vendete prodotti dovrete sforare i 516.456,90. Se superate questi limiti sarete soggetti versamento Iva mensile con un aggravio anche di costi di natura amministrativa e contabile in quanto si presuppone che rientrate nel regime di contabilità ordinaria dove per legge sarete sottoposti a maggiori adempimenti per quello che concerne bilancio, libri e registri, dichiarazioni, accertamento ecc.
Nuovi Limiti dal 2012 per i contribuenti trimestrali
Con la Legge numero 183 del 2011 o legge di stbilità si modificano i limiti per i contribuenti trimestrali e come chiarito anche dalla RM numero 15 del 2012 possono restare trimestrali i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari (differente da dire ricavi delle vendite e delle prestazioni e la cui definizione la trovate nel modello della dichiarazione Iva) non superiore a  400 mila euro se prestate servizi o siete liberi professionisti o svolgete arti o professioni o di 700 mila euro per le impresa che commercializzano prodotti o altre attività . Se svolgete più attività non si guarda più l’attività prevalente ma la somma del volume di affari derivante dalle diverse attività .
Fermo restando le scadenze dei contribuenti mensili che presenteranno il modello F24 cartaceo o telematico e che liquidano l’imposta sul valore aggiunto il 16 del mese successivo a quelo di chiusura sempre che dalla liquidazione emerga un imposta a debito superiore ai 25,82 euro, le scadenze dei contribuenti trimestrali sono le seguenti:
Scadenze per il Versamento Iva dei contribuenti Trimestrali
Per il primo trimestre la scadenza è del 16 maggio, per il secondo trimestre la scadenza è fissata per il 16 agosto, per il terzo trimestre il 16 novembre ed in ultimo per la liquidazione del quarto trimestre o anche come accade per la liquidazione del mese di dicembre dovrà avvenire il entro il 16 marzo o in al momento del conguaglio o saldo Iva nel modello Unico (a Giugno insieme al modello unico, cosa che la maggior parte dei clienti fa).
Se l’importo derivante dalla liquidazione è inferiore ai 25,82 euro (le vecchie 50 mila lire) potrà essere riportato alla liquidazione del mese o trimestre successivo.
Per i contribuenti che scelgono la liquidazione trimestrale è rilevante che gli importi eventualmente a debito sono maggiorati nella misura dell’1% a titolo di interesse legale per il fatto che in questo modo state privando lo Stato di disponibilità liquida anche se tuttavia lo stesso trattamento non è previsto se siete a credito.
Esiste quindi un versamento minimo dell’Iva in sede di liquidazione periodica iva che deve esser superiore ai 25,82 euro ed un versamento annuale Iva a saldo che deve essere maggiore di 10,33 euo.
I codici tributo riepilogati sono questi qui sotto
Contribuenti Mensili
- 6001 Versamento IVA mensile di  gennaio
- 6002 Versamento febbraio
- 6003 Versamento marzo
- 6004 Versamento aprile
- 6005 Versamento maggio
- 6006 Versamento giugno
- 6007Â luglio
- 6008 agosto
- 6009 settembre
- 6010 ottobre
- 6011Â novembre
- 6012Â dicembre
- 6013 IVA
Contribuenti Trimestrali
6031 Versamento IVA trimestrale Primo trimestre
6032 Versamento Secondo trimestre
6033 Versamento Terzo trimestre
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