Acquisto prima casa con agevolazione fiscale e preventiva vendita: chiarimenti
Nel caso di cessione e vendita della prima casa anticipata, ossia trascorsi i 5 anni con acquisto di altra nuova prima casa sono fatti salvi i benefici della minore imposta di registro versata sempreché si riacquisti in Italia o anche in uno stato della Comunità Europea altro immobile (cfr circolare 31 del 2010) e si continuino a soddisfare i requisti previsti dalla legge nel testo unico dell’imposta di registro.
Leggete la Guida Fiscale Prima Casa Tasse-Fisco con un vademecum dei soggetti aventi diritto all’agevolazione, i soggetti esonerati, le modalità per fruire del risparmio di imposta.
Acquisto di pertinenza successivo all’acquisto della prima casa
Nel caso invece di acquisto di pertinenze degli immobili adibiti a prima casa si riscontra che anche se l’abitazione principale della pertinenza non ha goduto dei benefici prima casa, l’agevolazione fiscale potrà comunque essere goduta sulle pertinenze (cfr circolare 19 de 2001), questo perché la ratio agevolativa della norma ai fini dell’imposta di registro è indirizzata all’erogazione del beneficio tanto alle abitazioni quanto alle pertinenze a nulla rilevando una distinzione temporale tra l’acquisto della prima casa e della seconda a patto che se ne faccia menzione nell’atto di acquisto della pertinenza tanto della volontà di destinare il bene immobile, box, garage o altro a pertinenza di quella abitazione di essere in possesso dei requisiti.
Spese di ristrutturazione per l’ampliamento di casa non agevolata dai benefici prima casa
Sulla base di tali precedenti e in considerazione della volontà del legislatore di favorire gli interventi destinati al miglioramento delle condizioni di utilizzo della prima casa, l’Agenzia dà l’ok alla fruizione del beneficio anche in caso di ampliamento dell’abitazione non “agevolata” per difetto dei requisiti di legge.
Vendita prima dei cinque anni e riacquisto di casa entro l’anno
Nel caso abbia acquistato un immobile, appartamento, casa con benefici prima casa e successivamente abbia acquistato un altro immobile come casa secondaria (anche nello stesso comune), non si decade dall’agevolazione se si procede a vendere la prima casa agevolata e a riacquistarne una nuova usufruendo ugualmente dell’agevolazione fiscale.
Riacquisto oltre confine
Come dicevamo all’inizio inoltre è fatto salvo il diritto di avvalersi delle agevolazioni prima casa anche nel caso di ri-acquisto di appartamento in un paese della Comunità Europea semprechè nei due paesi (di residenza fiscale del soggetto e di localizzazione dell’immobile) sussistano quegli strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare effettivamente l’immobile ove sia situato o se sia effettivamente stato adibito ad abitazione principale.
Vi consigliamo anche la lettura della categoria case ed immobili dove troverete delle utili guide fiscali del mondo immobiliare.
Prima di leggere le fattispecie vi consigliamo di leggere la Guida Fiscale alle agevolazioni fiscali prima casa
Provate a leggere anche il post dedicato ai benefici prima casa e successione


Buongiorno, vorri porre il seguente quesito:
Attualmente sono in affito e ho ereditato (da mio padre) una casa ancora in costruzione che arrivava da una permuta di un terreno, tutto questo in un comune dove non risiedo.
Siccome vorrei acquistare una casa (e usufruire agevolazione prima casa), volevo chiedere se possibile prendere la residenza nel comun, in cui ho ereditato, fare l’ atto a mio nome per la casa di eredita’ in costruzione e venderla (anche prima della sua terminazione) e riacquistare nel comune dove ora affitto entro un anno con coseguente nuovo cambio di residenza.
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LikeL’acquisto e la successiva rivendita della precedente abitazione purtroppo la fa decadere dai benefici; resta possibile invece la vendita di una abitazione con cui ha goduto dei benefici da meno di 5 anni ed il riacquisto entro un anno dal rogito della vendita della precedente prima casa.
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LikeBuonasera, siamo una coppia sposata in regime di separazione dei beni che nel 2010 ha acquistato una casa cointestandola al 50% fra i coniugi e usufruendo delle agevolazioni prima casa.
Vorremmo acquistare una nuova abitazione + grande conintestandola nuovamente per andarci ad abitare andando a rogito entro il 30/06/2014 (è una casa in costruzione).
Sulla nuova casa potremmo usufruire delle agevolazioni prima casa? (50% mancante ad ognuno dei coniugi.)
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Likebuongiorno, io ho acquistato casa 4 anni fa e ora devo vendere. non ho però intenzione di ricomprare un altro immobile o almeno non nell’arco di un anno. in questo caso come funziona?
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LikeLeggi sia l’articolo dedicato ai benefici prima casa e soprattutto quello dedicato alla rinuncia dei benefici prima casa in modo da evitare sanzioni.
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LikeBuongiorno, ho venduto la prima casa prima del termine dei 5 anni e entro 1 anno riacquisterò una casa in costruzione, vorrei sapere se (come detto nel caso di acquisto terreno e costruzione prima casa) è sufficiente che entro l’anno sia esistente il rustico per non decadere dalle agevolazioni prima casa e qual è il termine entro il quale devo ultimare i lavori e trasferire la residenza nel nuovo immobile.
Grazie
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LikeSalve, sono in comunione di beni con mia moglie, nel 2007 è stato acquistato un piccolo appartamento che per motivi familiari fu destinato (rogito con la mia presenza ed accettazione ) come bene personale di mia moglie: (non abbiamo mai richiesto agevolazione prima casa); oggi vorremmo acquistare un immobile più grande nello stesso comune da destinare ad abitazione definitiva (principale) utilizzando questa agevolazione, ma per i noti motivi di mercato non è possibile vendere l’immobile più piccolo. La domanda: se alla stregua della procedura adottata con mia moglie (bene personale) il nuovo acquisto fosse effettuato da me come bene personale se pure di fatto la nostra famiglia è un unico nucleo commetterei una irregolarità a richiedere l’agevolazione prima casa. grazie Claudio
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LikeNon è banale la domanda perchè si situa in quell’area che espone a diverse intepretazioni eppure sono situazioni tipich quelle dell’assegnazione dell’immobile alla moglie, con sentenza di separazione. Io mi premunirei prima di rispettare i requisiti e le dichiarazioni che devo rendere in atto e mi ricorderei che la norma agevola l’acquisto della prima casa con le agevolazioni per i soggetti che non hanno altre abitazioni o che non ne hanno mai fruito prima. Ne provi anche a parlare con il Notaio che stenderà l’atto di acquisto.
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LikeInfatti la domanda è formulata proprio perché, anche se non sono un addetto ai lavori, su potrebbe prestare a diverse interpretazioni che non credo il Notaio a prescindere dal consiglio certamente più competente, possa poi certificare; oltretutto accennate anche a “sentenza di separazione” che nel mio caso non sussiste in quanto all’epoca la scelta fu dettata esclusivamente da motivazioni tese ad evitare disgregazioni che si prospettavano , oggi positivamente definite.
Quindi, volendo fare le cose in regola e senza lo stress per l’attesa della giusta interpretazione da parte degli enti preposti (ADE), ritengo sia necessario valutare soluzioni diverse, in primis la vendita dell’immobile posseduto almeno un giorno prima del rogito del nuovo acquisto o, se ciò non fosse possibile, valutare la donazione ad un figlio in attesa di tempi migliori per la vendita, i cui costi, ritengo, siano ampiamente compensati dall’economia realizzata con l’agevolazione prima casa che non è solo iniziale (tasse – imposte etc) ma anche successiva in quanto influisce molto su aspetti deducibili e detraibili dal reddito. Saluti e complimenti per il sito
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