Per fruire degli incentivi fiscali sul risparmio energetico del 55% ai fini della riqualificazione degli edfici e delle abitazioni, dei condomini ai fini Irpef  con un bonus fiscale del 55%  potete leggere questa guida che vi darà alcune indicaizoni utili alle domande su come fruire dell’agevolazione introdotta dal decreto incentivi.
In primis chiariamo che per i soggetti Ires (per semplificazione intendiamo le società e gli enti commerciali) le agevolazioni fiscali di cui tratta questo piccolo vademecum non può avere ad oggetto gli immobili merce ossia quelli destinati alla vendita dalle società immobiliari.

Gli interventi di ristrutturazione agevolabili per il risparmio energetico sinteticamente sono le opere di ristrutturazione finalizzate alla riqualificazione energetica di edifici esistenti (cfr il famoso comma  comma 344 della Legge 296 del 2007, gli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti, case, abitazioni o unità immobiliari che hanno ad oggetto strutture opache verticali e orizzontali, infissi, finestre sempre a patto che mantengano i requisiti di mantenimento del calore che in gergo tecnico prende il nome di trasmittanza termica e che quindi permettano il risparmio energetico, nonché le opere che abbiano ad oggetto l’installazione di pannelli solari fotovoltaici finalizzati alla produzione di acqua calda per il consumo domestico o industriale.

Per uso industriale il fisco intende che la produzione di energia elettrica che permette il riscaldamento dell’acqua o anche solo la conduzione di calore può essere utilizzata anche da impianti industriali o da fabbricati facendo riferimento alle piscine o alle strutture sportive, scuole ecc. I lavori agevolabili sono anche quelli che abbiano ad oggetto la sostituzione (da provare) di impianti di climatizzazione composti da caldaie a condensazione.

Chi può fruire delle agevolazioni
Sono le persone fisiche, società di persone e società di capitali: le stesse che hanno potuto beneficiare delle detrazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione del 36% in 10 anni (in verità possono essere anche 3 o 5 rate annuali) che andiamo ad indicare nella dichiarazione dei redditi.

Come fruire delle agevolazioni fiscali sulla ristrutturazione ed il risparmio energetico
Essere proprietari di una casa, appartamento, unità locale o anche avere  o vantare un diritto reale di godimento sullo stesso ossia essere un nudo proprietario, usufruttuario, comodatario, ma anche semplice affittuario dello stesso in modo da poter sostenere dei costi ed avere la possibilità di farli. Dovrete oltre ad effetture mediante bonifico l’acquisto avendo cura di indicare (quasi tutte le banche lo prevedono) se il bonifico è destinato a spese per la detrazione del 36% o del 55% in quanto vi sarà applicata al destinatario una ritenuta d’acconto sui bonifici per lavori di ristrutturazione (molto discussa nell’anno della sui introduzione).

L’allegato F da compilare e trasmettere telematicamente
Per quello che concerne la documetazione da produrre è sufficiente docuentazione tecnica e copia del bonfico effettuato da conservare a casa oltre alla compilazione dell’allegato F da stampare anche se l’invio telematico previsto dal DM dell’11 marzo 2008 lo trovate sul sito dell’ ENEA.

Ulteriori requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica
Gli interventi di riqualificazione energetica devono riguardare non nuovi, in quanto dovrebbero già rispettare quei requisiti ma dovranno essere indirizzati su edifici esistenti o anche solo parti di questi da desumersi dall’iscrizione catastale. Sapere quali interventi di ristrutturazione su casa in pratica sono agevolabili non è semplice: per questo vi presentiamo un eleneco dettagliato delle opere su cui è possibile richiedere l’agevolazione del 55% delle spese sostenute così aggiornato dal decreto incentivi.

Il nuovo decreto incentivi 2010 per la casa ha disposto l’erogazione di incentivi ed il riconocimento delle spese agevolabili nella misura del 55% direttamente dall’imposta ed in 5 anni: ma quali interventi in pratica posso effettuare. Possiamo procedere alla rimozione e sostituzione con nuovi: serramenti e infissi, pompe di calore, caldaie a condensazione e a biomassa, coibentazione pareti e coperture e interventi di riqualificazione globale. Dal 2012 la suddivisione delle rate diventa in 10 rate costanti a partire dall’esercizio di sostenimento della spesa e sempre nella misura del 55% del costo sostenuto.

Per quello che concerne gli interventi che sono mirati alla sostituzione di serramenti ed infissi sono agevolabili a titolo esemplificativo anche i seguenti elementi, sempreché rispettino anche gli ulteriori requisiti relativi alla trasmittenza termica (cui potranno apportare il loro beneficio anche gli elementi oscuranti) e quelli che abbiamo indicati nei precedenti articoli riguardanti l’agevolazione del 55% e sempre nei limiti dei contributi massimi. Tali possono essere: scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). Possiamo inoltre beneficiare del 55% anche per la sostituzione della caldaia di casa che deve lasciare il psto a caldaie a condensazione e dotata delle caratteristiche che sicuramente il vostro rivenditore saprà illustrarvi con maggiore comptetenza, degli impianti termini autonomi, delle stufe o sempechè la loro potenza radiante sia superiore ai 15 Kw.

Nel caso invece di caldaie le opere similari ed i costi che sono sostenuti per la fornitura, la posa in opera, il montaggio, smontaggio, dismissione dell’impianto esistente, comprese le opere elettriche, murarie e quanto altro sia necessario per mettere in funzione il bene ossia dell’impianto termico saranno ricomprese nel totale agevolabile come anche nel caso di acquisto di pannelli fotovoltaici non sarà agevolato solo l’acquisto dei pannelli ma anche le opere necessarie ad integrare e di immettere l’energia nell’impianto e quindi anche l’apertura e la chiusura di tracce, eventuali massetti, come anche interventi di coibentazione o sostituti zone di finestre nonché tutti quegli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e anche generatori con pompe di calore non a condensazione e quindi anche impianti di cogenerazione, rigenerazione e cogenerazione, ecc.

Per gli ulteriori incentivi introdotto dal nuovo decreto incentivi 2010 potete leggere il precedente post.

Limiti nel corrispettivo dei lavori
Come per la detrazione del 36% anche in questo caso è prevista una limitazione nei corrispettivi riconosciuti per l’esecuzione dei lavori (posa in opera e materiali) che può essere di 60 ila euro per i pannelli fotovoltaici e per gli infissi, finestre pareti e tutto ciò che è esterno all’edificio e funge da copertura mentre per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti il limite sale a 100 mila euro.

Aggiornamento: i risultati dle primo triennio 2007-2009 evidenziano un grande successo degli incentivi richiesto per gli interventi del risparmio energetico. L’incentivo fiscale sugli interventi di riqualificazione energetica ha incontrato il favore di circa 600mila utenti. Questo quanto emerge dal workshop “Detrazioni fiscali per l’efficienza energetica: analisi, risultati e prospettive che ha illustrato i risultati incoraggianti evidenziando che le richieste sono state circa 600 mila per un ammontare pari ad euro a 1,453 miliardi nel 2007, 3,5 miliardi nel 2008 e 2,9 miliardi nel 2009, un bel contributo per l’indotto.

Aggiornamento 2012: dal 2013 il 55% ed il 36% si allineano o meglio il 55% ossia gli interventi per il rispamrio energetico saranno fruibili nella misura del 36% quindi sbrigatevi perchè il 55% restarerà in vigore fino al 31 dicembre 2012.

Alttrimenti se effettuate lavori di ristrutturazione ordinari invece potet leggere l’articolo edicato alla detrazione del 36% sui lavori di ristruttrazione in cui troverete quali spese e come indicarle nella dichiarazione dei redditi modello 730.

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