Errori nelle detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie e decadenza: come rimediare

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Last Updated on 4 Maggio 2023

Occupiamoci delle possibili cause di decadenza delle detrazioni fiscali foriere di errori che possono compromettere lo sfruttamento del beneficio ed esporvi a sanzioni.

Commettere anche solo uno degli errori che trovate nel seguito può farvi perdere tutto il risparmio ottenuto e farvi pagare multe e ammende comprensive di interessi legali.

Questo + tanto più vero quanto si considera dei tempi lunghi di verifica dell’agenzia delle entrate che potrebbe procedere con accertamento anche dopo 1, 2 o 3 anni dall’indicazione e quindi dallo sfruttamento di quel beneficio fiscale.

Se nei precedenti articoli ci siamo dedicati alle tipologie di interventi che ci consentono di beneficiare delle detrazioni fiscali definendone il perimetro oggettivo di applicazione qui invece andiamo a approfondire quali sono i piccoli errori da non commettere per rinunciare al beneficio fiscale e della detrazione Irpef.

Come effettuare il pagamento degli interventi: il bonifico parlante

Prima di tutto parliamo delle modalità con cui vengono effettuati i pagamenti che dovranno seguire la regola del bonifico parlante.

Per bonifico parlante deve intendersi con il bonifico che viene effettuato dal contribuente che sostiene la spesa e che deve contenere all’interno il titolo giuridico per cui stiamo richiedendo la fruizione del beneficio fiscale e il codice fiscale del beneficiario della detrazione.

Per quello che concerne la tipologia dell’intervento di ristrutturazione edilizia possiamo fare riferimento a titolo esemplificativo alla manutenzione straordinaria, alle manutenzioni ordinarie condominiali, o all’interventi finalizzati al risparmio energetico, alla messa in sicurezza statica o antisismica degli edifici cosiddetto sisma bonus o altri interventi minori.

Per quello che concerne il codice fiscale invece è necessario indicare il codice del soggetto che sostiene il pagamento in quanto sarà lui che potrà portarlo in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

Alcune banche richiedono anche l’indicazione del codice fiscale del fornitore tuttavia la normativa non prevede questo.


Il bonifico parlante potrà avvenire anche tramite bonifico immediato.


Omessa o tardiva dichiarazione di inizio lavori

Per quello che concerne i titoli abilitativi all’inizio degli interventi di ristrutturazione edilizia manutenzione e restauro risanamento risparmio energetico o altri è bene sapere che è auspicabile aprire prima la CILA, DIA, SCIA o altro titolo abilitativo necessario per quella specifica tipologia onde evitare di incorrere in una causa di decadenza.

Per questo specifico elemento tuttavia ho dedicato un articolo di approfondimento volto alla riflessione e contestazione di questa specifica causa di decadenza.

ERRATA COMPILAZIONE DIA CILA SCIA


Potrebbe anche costituire una causa di decadenza l’errata compilazione e la mancata sottoscrizione della dichiarazione di inizio lavori o di qualsiasi altro documento richiesto dall’edilizia per la specifica tipologia di intervento. In questo caso tuttavia mi sento di dire che il contribuente potrebbe poi rivalersi a sua volta sul tecnico abilitato sia esso geometria, architetto o ingegnere incaricato della gestione di questa parte amministrativa per richiedere il risarcimento del danno azionando la polizza obbligatoria.


Mancata conservazione della documentazione

La mancata conservazione della documentazione potrebbe rappresentare una causa di decadenza delle detrazioni sono interventi di ristrutturazione e recupero edilizio in quanto talvolta l’agenzia delle entrate richiede copia delle fatture. Ad oggi tuttavia questo potrebbe essere contestato in quanto il fornitore emette fatture elettroniche per cui documenti che sono nella piena disponibilità dell’agenzia delle entrate che potrebbe evitare di richiedere documenti se già in suo possesso.

L’amministrazione finanziaria potrebbe richiedere altresì al contribuente copia dei bonifici effettuati per verificare se c’è stato qualche errore.

Tuttavia anche in questo caso parliamo di informazioni che sono già in possesso dell’agenzia delle entrate in quanto sia le banche sia le assicurazioni effettuano periodicamente delle trasmissioni telematiche aventi ad oggetto proprio questa tipologia di informazioni.

Nonostante questo se fate caso ed entrate nella vostra area riservata del sito dell’agenzia delle entrate potrete vedere che in corrispondenza della tipologia di detrazioni fiscali derivanti dagli interventi di recupero edilizio non sempre sono riportate tutte le spese che avete effettivamente sostenuto nel corso dell’anno.

È bene quindi attuare una conservazione precisa e puntuale del capitolato tecnico, del contratto di appalto con la ditta di ristrutturazione, delle fatture ricevute del giorno in cui è stato effettuato il pagamento e della copia dei bonifici bancari parlanti effettuati.

Potrebbero esserci fatti degli errori commessi anche semplicemente dalle banche in sede di trasmissione che possono far scaturire un controllo incrociato da parte dell’agenzia delle entrate che ha tutto il diritto di richiedere ulteriori approfondimenti rispettando però le modalità di accertamento previste dalla normativa vigente.


Altra causa di decadenza potrebbe scappare nel momento in cui presento una dichiarazione di inizio lavori con un contenuto che è difforme dalla tipologia di lavori effettivamente svolti all’interno dell’unità locale o del condominio o peggio ancora il caso in cui questi interventi siano contrari a norme di legge.

Tuttavia necessario fare un distinguo in questo caso tra interventi difformi ma che possono essere sanati e interventi di recupero che possono non essere azionati sanati. Nel caso infatti l’interventi di recupero sanabili la detrazione fiscale potrà rientrare e il diritto essere esercitato da parte del contribuente successivamente alla correzione degli errori contenuti nei titoli abilitativi.

Anche in questo caso c’è chi sostiene che le detrazioni fiscali indebitamente fruito in un anno devono essere pienamente recuperate dell’amministrazione finanziaria tuttavia come già espresso più volte sono dell’avviso che al più l’amministrazione finanziaria potrebbe richiedere gli interessi legali e eventuali oneri relativi al periodo che va dall’anno in cui le detrazioni fiscali sono state esercitate è quello in cui l’opera o le dichiarazioni o titoli abilitativi sono stati sanati. Naturalmente l’amministrazione finanziaria, che guarda alla massimizzazione del recupero della materia imponibile, sostiene che debbano integralmente essere restituite con applicazione di interessi e sanzioni tuttavia sono dell’avviso che l’amministrazione finanziaria non può incamerare una detrazione fiscale che è di per se dovuta.

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