Detrazione Fiscale 65% delle spese per il risparmio energetico: guida fiscale

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

risparmio energetico 55%La detrazione per i costi di ristrutturazione per il risparmio energetico della casa (immobile indipendente o appartamento), come l’installazione di caldaia, boiler, infissi e altro, beneficiano dell’agevolazione fiscale in 10 rate annuali costanti e permettono ancora un interessante risparmio sulle tasse, risparmio da cogliere e da sfruttare nella dichiarazione dei redditi 730 o Unico.

La scorsa settimana avete potuto leggere la guida fiscale in sintesi sulle detrazioni del 36% (dal 26 giugno 2012 saranno pari al 50%) disciplinate dalla legge numero 449 del 1997 che ha introdotto in Italia l’agevolazioni sui lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e altri che si descrivono in seguito e che possono essere fruiti sia dalle persone fisiche ai fini IRPEF sia ai fini IRES (anche se i beneficiari in questo caso saranno le persone socie). Purtroppo le stesse modifiche non toccano questa tipologia di spese.

Inoltre come altro elemento di novità da quest’anno, non è prevista la possibilità, per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in cinque o tre quote annuali. Tutti i contribuenti devono ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali.

Novità dalla Manovra di Bilancio 2020: proroghe e bonus facciate

Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio, anche per aumentare la resilienza e sostenibilità  sono prorogate le agevolazioni fiscali e gli incentivi sulle ristrutturazioni attraverso:

  • Proroga al 31 dicembre 2020  della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia al 50 per cento (da suddividere in 10 quote  annuali).
  • Proroga al 31 dicembre 2020 della detrazione al 50 o 65 per cento per gli interventi di efficienza energetica come l’installazione di pannelli solari, di impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A con sistemi di termoregolazione evoluti, di micro-cogeneratori,  di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti (da suddividere in 10 quote annuali), anche per gli immobili degli Istituti autonomi  per le case popolari
  • Proroga per il 2020 della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione 4
  • Introduzione per il 2020 di una detrazione dell’90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici  (“Bonus facciate“)

Novità dalla Manovra 2019

Approvata la Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili. 1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 14: 1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019» e, al terzo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2019»;

3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell’anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute nell’anno 2019»; b) all’articolo 16: 1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018», le parole: «anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2019», le parole: «anno 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018» e le parole: «nel 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019».

In calce riporto testo articolo così da meglio comprendere quali sono prorogate in base alle lettere di cui sopra

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unita’ immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021;

b) per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1º gennaio 2015 al ((31 dicembre 2018)), fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

((b-bis) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento)). ((La detrazione di cui al presente comma e’ ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione)).

((2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresi’ alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro)).

2-ter. ((Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo)), i soggetti che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalita’ di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualita’ media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni ((di cui al presente comma)) sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio.

((2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell’articolo 16, una detrazione nella misura dell’80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione e’ ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unita’ immobiliari di ciascun edificio)).

2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater e’ asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, ((nonche’ su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo,)) con procedure e modalita’ disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro ((novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni)). La non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilita’ del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, e’ autorizzata in favore dell’ENEA la spesa di 500.000 euro per l’anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.

2-sexies. ((Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo)), in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

((2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche’ dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci))

Quanto si risparmia e si può detrarre rispetto al costo sostenuto e il prezzo pagato

Il risparmio è notevole se si pensa già che parliamo di detrazione e quindi si sottrae direttamente dalle imposte o tasse da versare in di chiarazione. Il beneficio è del 55% del prezzo pagato oltre oneri accessori e funzionali a rendere il bene oggetto di agevolazione fiscale atto all’uso. Questo significa che fatto 10.000 l’acquisto supponiamo di nuovi infissi con determinate caratteristiche di conduttività, permeabilità, ecc che il vostro effettivo prezzo pagato sarà 4.500 perchè ben 5.500 euro potrete portarli in detrazione fiscale. Inizialmente il beneficio fiscale della detrazione 55% per il risparmio energetico era fruibile in 3 rate pertanto si rientrava subito dell’investimento iniziale mentre successivamente è salito a cinque anno per poi attestarsi dal primo gennaio 2011 a 10 rate annuali di pari importo, pertanto tornando all’esempio di prima il vostro risparmio annuale sarà da sottrarre alle tasse da pagare a fine anno in busta paga se lo comunicherete al vostro datore di lavoro in sede di conguaglio, nel 730 o nel modello unico

Quali sono gli interventi, i lavori di ristrutturazione, che beneficiano del 55%

Primo tra tutti ovviamente sono i pannelli solari termici ma ritengo anche altri interventi come pale eoliche da casa anche se non espressamente disciplinate o come accennavo prima la sostituzione di infissi e finestre, oppure le pompe di calore per l’aria condizionata di casa o dell’appartamento, i boiler o le caldaiette a condensazione, ecc) inserito in un piano di riqualificazione totale dell’unità locale o anche una parte o frazione di essa.

COME beneficiare della detrazione 55% per il risparmio energetico

Non è più richiesto l’invio della documentazione al centro operativo di Pescara in quanto come dicevo sopra bisognerà connettersi al sito dell’ENEA e compilare un modulo, stamparlo e tenerlo insieme alla documentazione comprovante l’acquisto o i lavori effettuati. In pratica si compila un form si invia telematicamente.

Il pagamento del prezzo fatelo tramite bonifico, non solo per mantenere traccia dell’effettivo versamento e della corrispondenza tra effettivo pagatore e destinatario dell’agevolazione fiscale per il risparmio energetico, ma anche per non andare contro alle nuove disposizioni vigenti dal 2012 sulla tracciabilità dei pagamenti sopra i mille euro.
Inoltre dovrete inserire anche le modalità di pagamento nel modulo ENEA. Se entrambi i coniugi partecipano alla spesa o sono cointestatari dell’immobili la percentuale di detrazione non sarà ripartita per il 55% ma in ragione della spesa effettivamente rimasta a carico dei due a nulla rilevando inoltre la fattura o la ricevuta fiscale del fornitore, installatore a chi è intestata dei due. Per questo anche consiglio sempre il bonifico per dare anche evidenza di chi ha pagato.

Quale è il limite massimo della spesa di cui posso beneficiare per la detrazione sul risparmio energetico
Per quelle del 36% (ora 50% anche questo per il primo semestre 2013) c’è il limite storico dei 48 mila euro, mentre qui saliamo a 100 mila euro per i lavori di ristrutturazione totale dell’immobile mentre per infissi e finestre il limite scende a 60 mila. Per caldaie, boiler, aria condizionata  ecc il limite della spesa scende a 30 mila. Con il nuovo decreto sviluppo 2012 tale limite sale a 96 mila euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 e con la Legge di Stabilità prorogate fino alla fine del 2014.

Su quali case o immobili è possibili fruirne?
Tutte le case o gli immobili possono fruire dell’agevolazione per il risparmio energetico, anche i fabbricati rurali purchè accatastati in quanto al momento della comunicazione all’ ENEA detrazione 55% dei dati relativi al prezzo corrisposto, dati anagrafici bisognerà inserire anche i dati catastali (foglio, mappale, particella, sub ecc).

Aggiornamento 2013: oltre ai nuovi tetti di detrazione leggi anche gli articoli dedicati all’elenco delle spese detraibili considerando anche che è stato aggiornato anche con l’introduzione della sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Potete leggere anche gli articoli dedicati alla detrazione fiscale sui lavori di casa.

Cessione del credito di imposta per la detrazione fiscale

Nel caso di contribuenti che si situano nella  No Tax Area  e budini hanno un’imposta non sufficiente  sfruttare le eventuali detrazioni di imposta generate a fronte di spese sostenute per interventi di riqualificazione o risparmio energetico vi segnalo la possibilità di poter cedere a terzi il credito. A tal proposito ho scritto un articolo di sintesi su come si effettuala cessione del credito di cui trovate il link nel seguito: Cessione del credito di imposta per detrazioni fiscali.

Riferimenti normativi

Legge 296 del 2006

Articolo 16-bis del Tuir – D.p.r. n.917/1986, così come modificato dall’articolo 1, comma 3, della legge di Bilancio 2018 ossia la Legge 27 dicembre 2017, n.205

Guida alla detrazione fiscale per le caldaie

Nuove guide gratuite di approfondimento nel seguito

http://www.tasse-fisco.com/dichiarazione-dei-redditi-730-o-unico/detrazione-fiscale-caldaia-gas-condensazione-casa-quanto-come-quali/43620/

http://www.tasse-fisco.com/case/cessione-credito-detrazioni-fiscali-irpef-risparmio-energetico-come-quanto/35547/

Detrazione 50%

CODICE TIPOLOGIA INTERVENTO LIMITE DI DETRAZIONE LIMITE DI SPESA PERIODO
12 Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi

60.000

(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile)

120.000 Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
13 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A

30.000

(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile)

60.000 Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
5

Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del d.lgs.

311/2006

60.000 120.000 Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
6 Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse 30.000 60.000 Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL’80 E DELL’85 PER CENTO

CODICE TIPOLOGIA INTERVENTO LIMITE DI SPESA PERIODO
10 Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
11 Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70 E DEL 75 PER CENTO

CODICE TIPOLOGIA INTERVENTO LIMITE DI SPESA PERIODO
8 Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) Dal 2017 al 31 dicembre 2018
9 Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) Dal 2017 al 31 dicembre 2018

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO (55 PER CENTO PER GLI INTERVENTI FINO AL 5 GIUGNO 2013)

 

CODICE TIPOLOGIA INTERVENTO LIMITE DI DETRAZIONE LIMITE DI SPESA PERIODO
1

Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente

(no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse)

100.000

153.846,15

(181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)

Dal 2008 al 31 dicembre 2018
2 Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)

60.000

(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile)

92.307,69

(109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)

Dal 2008 al 31 dicembre 2018
3 Intervento di istallazione di pannelli solari – collettori solari 60.000

92.307,69

(109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)

Dal 2008 al 31 dicembre 2018
4 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

30.000

(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile)

46.153,84

(54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)

Dal 2008 al 31 dicembre 2018
5

Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del d. lgs.

311/2006

60.000 92.307,69 Dal 2015 al 31 dicembre 2017
6 Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse 30.000 46.153,84 Dal 2015 al 31 dicembre 2017
7 Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto Dal 2016 al 31 dicembre 2018
14 Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori 100.000 153.846,15 Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

 

17 Commenti

  1. Consiglio di realizzare un intervento di isolamento termico, in particolare uno che preveda, dove possibile, l’insufflaggio di schiume isolanti all’interno dello spazio vuoto di un intercapedine.

  2. Al fine di eliminare l’umidità dai muri è possibile utilizzare appositi convertitori passivi che vengono inseriti nelle pareti di casa.Non necessita alcuna autorizzazione da parte del Comune.Si ritiene possano seguire la stessa disposizione di scaldabagni. Grazie.

  3. non so se le è arrivata la risposta: la riscrivo: purtroppo no in quanto la modalità di pagamento con bonifico bancario e con l’indicazione della destinazione dei soldi per lavori di ristrutturazione era condizioni determinante alla fruizione del beneficio fiscale.

  4. Salve, ho sostituito gli infissi nel 2012, il tutto regolarmente fatturato . ho pagato il corrispettivo con assegni bancari non trasferibili e non con bonifico. che problemi potrei avere in futuro, avendo usufruito della detrazione prevista nella dichiarazione dei redditi 2013 ? posso ancora eventualmente rimediare per non perdere il beneficio?
    grazie

  5. Buonasera,

    devo cambiare gli infissi in una stanza, si tratta di due finestre 2metrix3metri.
    Il geometra mi dice che per fare la detrazione energetica ci vuole il certificato energetico per tutto l’appartamento e per una stanza sola non rientrerei in risparmio energetico quindi mi dice di fare la detrazione con la ristrutturazione quindi tramite lui comunicato inizio lavori….

    Io avevo letto che con il risparmio energetico non ci vuole più il certificato energetico ma basta una dichiarazione di chi mi fa il lavoro.

    Posso allora fare la detraz con risparm energetico senza nessun geometra ?

    saluti
    grazie
    grazie

  6. ho fatto dei lavori che rientrano nella detrazione al 55% per il risparmio energetico, e ho diviso la spesa con mia moglie al 50% (in tutti i bonifici compaiono entrambi i codici fiscali) ora sto inviando telematicamente i dati all’ENEA, ma non capisco se devo inviare un unica richiesta oppure due (una per me e una per mia moglie )in quanto nel sito non c’è la possibilità di indicare due codici fiscali!
    Come devo fare?
    grazie

  7. Abito in un condominio con 3 appartamenti e abbiamo una sola caldaia con contacalorie .con il permesso degli altri già approvato, vorrei mettermi una caldaia per il mio appartamento. La mia domanda é : posso usufruire del contributo ? Grazie

  8. Buongiorno,
    nell’abitazione dove vivo le tapparelle sono un po’ “datate” e le devo quindi sostituire con alcune di nuove, volevo sapere se posso usufruire della nuova detrazione del 50%?

  9. Può leggere l’articolo di approfondimento che trova nell’articolo dedicato alle detrazioni per il rispamrio energetico, andando sulle parole evidenziate in celeste o in grassetto.

  10. Dovendo cambiare la caldaia nella seconda casa in provincia di Trento, non sono stati molto chiari se posso usufruire del 55% o 36% e di un contributo della regione Trentino Alto Adige, o il secondo esclude automaticamente il primo.

  11. mi domando se un libero proffesionista può recuprare l’iva al 21% e al detrazione fiscale oppure bisogna scegliere uno dei due?

  12. Allora per capirlo purtroppo deve leggersi diversi recentemente pubblicati sul sito sfruttando il motore di ricerca interno nonchè le categorie che vede sulla destra. Prima legga gli articoli dedicati alla detrazione del 36% e del 55% per capire la differenza sostanziale che li contraddistingue e gli articoli correlati che trova nelle parole evidenziate in celeste. Poi legga l’articolo dedicato alla differenza tra manutenzione rodinaria e straordinaria, nonchè anche l’articolo dedicato alle agevolazioni prima casa sulla costruzione di casa.

  13. Salve,
    sono Mattia, ho 27 anni e scrivo da Trento. Ho letto gli articoli sulle detraz. fiscali del 36% e 55% e vorrei capire meglio come posso ottimizzare la mia situazione attuale. Le spiego brevemente: mia madre ha firmato un doc con il quale certifica la donazione (entro 6 mesi dalla fine lavori di ristrutturazione) di alcune stanze all’interno di un rustico completamente da ristrutturare e che diventeranno un appartamento, ovvero la mia prima casa.
    Sono in procinto di stipulare il mutuo (120.000€) per i lavori di ristr.
    Data la mia situazione reddituale (determinata attraverso l’ICEF) ho chiesto e ottenuto un contributo dalla prov di Trento di circa 25.000€ per il miglioramento energetico dell’immobile e per incentivo prima casa, soldi che verranno erogati in 3 rate durante i lavori.
    Il miglioramento energetico dell’immobile è totale nel senso che da rudere verrà portato ad abitazione con classe energetica certificata con vari accorgimenti che vanno dal riscaldamento all’isolamento, dagli infissi agli impianti.
    Quali costi posso portare in detrazione con il 55 e quali col 36? Come distinguerli?
    Quale percentuale di interessi passivi sul mutuo posso portare in detrazione nella dich. dei redditi? 19% su tutti i 120.000€ del mutuo?
    Vorrei avere la vostra autorevole opinione per cercare di fare le scelte più adatte.
    Grazie mille.

  14. “c’è stato un aumento dei costi degli infissi necessario per adeguare gli stessi ai parametri indicati per l’ottenimento della detrazione del 55%”: mi scusi ma se veramente le hanno detto così le hanno fatto la supercaxxla. In pratica le hanno aumentato il prezzo degli infissi.

  15. Il produttore di infissi al quale mi sono rivolto mi ha detto che, rispetto ad un precedente preventivo che mi aveva fatto, c’è stato un aumento dei costi degli infissi necessario per adeguare gli stessi ai parametri indicati per l’ottenimento della detrazione del 55%. Quindi, a conti fatti, parte del risparmi garantiti dalla detrazione se lo prendono i produttori.

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