Bonus Facciate 2021: cos’è, come funziona e chi può richiederlo

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Il Bonus facciate 2020 è un incentivo fiscale sotto forma di detrazione IRPEF ed IRES sulle spese sostenute per i lavori finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali all’attività di impresa. Si dovranno tuttavia rispettare alcuni importanti requisiti che vedremo nel seguito.

Qui ci occupiamo di comprendere come funziona e quale risparmio si ottiene sostenendo così il settore edile duramente colpito in questi anni.

Come funziona il Bonus Facciate

In pratica consiste nella detrazione fiscale IRPEF o IRES

Tra i lavori agevolati vi rientrano anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale
n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai
regolamenti edilizi comunali.

Zona A Bonus Facciate

Tale zona comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Zona B Bonus Facciate

Tale zona include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta
degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria
della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq

Quanto vale la detrazione fiscale o il Bonus facciate

La detrazione fiscale è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno
solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Il Dl Maggio 2020 aumenta ulteriormente questa percentuale portandola al 110%.

La detrazione va ripartita in 10 quote costanti annuali di pari importo a partire dall’anno di sostenimento della spesa.

Non vi sono limiti di spesa né un limite massimo di detrazione fiscale.

Chi può chiedere richiedere il Bonus facciate

L’incentivo può essere richiesta da tutti i soggetti persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e anche dai non residenti. Il Bonus potrà essere richiesto anche dai titolari di reddito d’impresa sugli immobili a qualsiasi titolo detenuti ed indipendentemente dalla destinazione o classificazione degli stessi.

Possono fruire della detrazione fiscale anche i lavoratori autonomi e gli esercenti arti e professioni come anche gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici (SAS, SNC o  ditte individuali), le associazioni tra professionisti (come studi legali di architetti o dottori commercialisti), coloro che fanno reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Soggetti esclusi dal bonus facciate

Sono esclusi solo i soggetti che generano redditi soggetti a tassazione tassazione separata o a imposta sostitutiva (come i contribuenti che aderiscono al regime forfettario dei minimi per fare un esempio). Tuttavia notate la parola “esclusivamente” che ha un suo significato. Laddove questi soggetti abbiano anche altri redditi probabilmente avranno anche altre imposte (non tasse) da versare per cui qualora li abbiano e siano capienti portanno comunque sfruttare il beneficio fiscale.

Note particolari

L’immobile deve essere posseduto alla o esserne proprietario in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

In particolare, i contribuenti interessati devono possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie).
In alternativa possono detenere l’immobile anche in base a un contratto di locazione (purchè sia registrato), anche finanziaria, leasing immobiliare o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Quest’ultima previsione tuttavia non mi sembra essere condizione necessaria alla richiesta della detrazione fiscale.

Il soggetto che non è proprietario dell’immobile per potervi effettuare i lavori e godere della detrazione deve dimostrare in caso di accertamento di essere titolare del diritto di detenzione dell’immobile in base ad un contratto regolarmente registrato.

Nel caso di immobile no ancora acquistato ma con preliminare d’acquisto già stipulato
sarà possibile fruire della detrazione solo nel caso in cui si abbia ottenuto il possesso. Cosa di per sè molto rara nella pratica. Non capisco nemmeno la finalità della restrizione che parrebbe alquanto illogica in quanto se statisticamente verifichiamo quanti preliminari non vanno a buon fine sono senza dubbio una parte del tutto marginale per cui anche in questa occasione non comprendo di cosa l’amministrazione abbia paura.

Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile,
limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Altri soggetti che possono beneficare della detrazione fiscale

Sono ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano direttamente le spese anche:
i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile come per esempio per l’immobile dei figli o del coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). Se però ipotizziamo che l’immobile del figlio sia dato a sua volta in locazione a terzi allora non sarà possibile fruire della detrazione nel caso in cui il padre paghi i lavori.

Unioni civili e coppie di fatto

Rientrano naturalmente anche i componenti delle unioni civili e delle coppie di fato conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016.
Per questi contribuenti la detrazione spetta a condizione che:

  • la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento
    delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori
  • le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

Per approfondimenti potete leggere articolo su unioni civili e coppie di fatto

Esempio calcolo detrazione Facciate 2020 al 110%

Esempio Bonus Facciate Importo Detraibilità
Risparmio energetico
Rifacimento Facciata  150.000
Manodopera    30.000 ok
Prestazioni professionali Geometra/Architetto      2.500 ok
Detrazione Lorda spettante  150.000
Percentuale Detrazione 110%
Detrazione Totale spettante  165.000
Detrazione anua spettante    16.500
Totale spesa sostenuta  150.000
Totale detratto  165.000
Ricavo effettivo 15.000 -10%

Novità Bonus facciate: cosa cambia

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3 Commenti

  1. Se l’immobile che è da tinteggiare è intestato ad entrambi sia a me che a mia moglie ne usufruiamo entrambi della detrazione? Oppure anche se cointestato le detrazioni le può avere solo una persona? Grazie

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