La clausola di determinazione degli interessi moratori

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Cosa si intende per interessi di mora?

Gli interessi moratori devono essere intesi come un risarcimento derivante dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazione, trovando la loro giustificazione nel danno pecuniario arrecato al creditore a causa del ritardo. Possono essere considerati una forfettizzazione predeterminata dalla legge del danno derivante dall’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria, senza che sia necessaria la prova del danno sofferto da parte del creditore.

Funzione della clausola

Così come gli interessi di mora costituiscono una preventiva determinazione ex lege del danno nell’ambito delle obbligazioni pecuniarie, così la clausola di determinazione di detti interessi ha una funzione liquidativa ma allo stesso tempo limitativa del risarcimento.

Infatti, mentre nel primo caso il creditore rimane comunque libero di agire al fine di ottenere il maggior danno derivante dal ritardo fornendo, tuttavia, la prova dello stesso, nel caso di interessi moratori convenzionalmente pattuiti, viene di norma preclusa al creditore la possibilità di richiedere l’ulteriore danno anche nell’ipotesi in cui fosse in grado di fornire la relativa prova ai sensi dell’art. 2697 c.c.

La determinazione del saggio degli interessi moratori, tuttavia, non può in alcun modo escludere la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, in quanto un eventuale clausola in tal senso sarebbe nulla ai sensi dell’art. 1229 c.c.

Cosa accade se gli interessi moratori pattuiti sono eccessivamente gravosi?

La clausola attraverso la quale vengono pattuiti gli interessi di mora pone dei possibili problemi legati all’usura.

Sul punto, tuttavia, la Giurisprudenza di legittimità è intervenuta con ordinanza del 04.01.2023, n. 145, sostenendo che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.[…]”.

Pertanto, in caso di accertamento dell’usurarietà di detti interessi moratori pattuiti, troverà applicazione il disposto di cui all’art. 1815, comma 2, c.c., il quale espressamente prevede che “Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

Conseguenza importante derivante dalla declatoria di nullità della clausola di determinazione di interessi moratori usurari consiste nella possibilità per il debitore di ripetere le somme indebitamente corrisposte al creditore a tale titolo (ex art. 2033 c.c.) con un’azione soggetta a prescrizione decennale che decorre dalla data di effettuazione del pagamento ripetibile.

Cosa sono gli interessi previsti dal Decreto Legislativo n. 231/ 2002?

Per quanto concerne gli interessi di mora dovuti per il ritardo nel pagamento delle obbligazioni assunte nell’ambito di transazioni commerciali, la disciplina applicabile si rinviene nel D.lgs. 231/2002, emanato in attuazione della Direttiva 2000/35/Ce, modificato dal D.lgs. n. 192/2012 entrato in vigore il 1°gennaio 2013, ed emanato in attuazione della Direttiva 2011/7/Ue.

Detto decreto ha introdotto un meccanismo automatico di individuazione del saggio degli interessi moratori con l’obiettivo di disincentivare e contrastare il fenomeno del ritardo nei pagamenti delle obbligazioni. Difatti, l’adempimento con estremo ritardo delle obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento dei corrispettivi in ambito commerciale, determina non solo un intralcio al successo del mercato unico, ma genera gravi effetti penalizzanti per le imprese in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, costituendo una delle possibili cause d’insolvenza e determinando pertanto la perdita di numerosi posti di lavoro.

Qual è l’ambito applicativo del Decreto Legislativo 231 del 2020?

Sotto un profilo oggettivo, il Decreto 231 all’art. 1 definisce le transazioni commerciali come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;”.

Pertanto, il perimetro applicativo del decreto in questione ricomprende le obbligazioni pecuniarie che trovano una loro fonte in un contratto oneroso a prestazioni corrispettive (a titolo esemplificativo, si considerino i contratti tipici quali la compravendita, il contratto d’appalto, la mediazione, il deposito, il trasporto, mentre per quanto concerne la tipologia dei contratti atipici, si considerino il franchising, i contratti di pubblicità, la sponsorizzazione).

Con l’esclusione, tuttavia:

  • Dei debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito;
  • I pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compreso i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Sotto il profilo soggettivo, invece, la disciplina speciale prevista dal Decreto 231 si applica ai contratti:

  • Tra imprese (B2B);
  • Tra imprese e P.A. (B2P).

È esclusa invece l’applicazione della disciplina contenuta nel decreto in commento ai pagamenti dovuti:

  • sulla base di contratti nei quali il consumatore sia una parte (B2C);
  • in virtù di contratti stipulati tra soggetti pubblici.

La clausola di determinazione degli interessi moratori nell’ambito delle transazioni commerciali

L’art. 5 del decreto legislativo 231 del 2002 riconosce un importante facoltà alle parti, prevedendo che, nelle transazioni commerciali tra imprese, sia consentito ai contraenti di pattuire un tasso di interesse diverso da quello stabilito dall’art. 5 stesso.

Detta facoltà soggiace, tuttavia, a specifici limiti previsti dal successivo art. 7, il quale espressamente prevede la sanzione della nullità delle clausole determinate dalle parti quando esse risultino gravemente inique in danno del creditore. In questa ipotesi, il saggio degli interessi di mora concordato tra le imprese, dichiarato nullo, viene sostituito di diritto dal saggio legale indicato dal precedente art. 5.

La nullità può essere anche dichiarata d’ufficio dal giudice, valutando tutte le circostanze del caso, tra cui, a titolo esemplificativo, il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza.

Scrivere un contratto non è mai cosa semplice, consigliamo assolutamente di non utilizzare formulari né modelli presi da internet se non si conosce la materia che si tratta. Infatti, non esiste un contratto uguale ad un altro. Per altro verso, utilizzando un formulato, si rischia di applicare fattispecie astratte che non coincidono con la fattispecie concreta di nostro interesse.

Il consiglio rimane sempre quello di rivolgersi ad un professionista. Il costo di una consulenza è sempre e drasticamente inferiore a quello del possibile danno in cui si potrebbe incorrere utilizzando la modalità “fai da te”!

Aurelio Salata, avvocato civilista del Foro di Roma, con particolare esperienza nel diritto del lavoro e nella contrattualistica commerciale. Da circa dieci anni assiste prevalentemente piccole e media imprese su tutto il territorio nazionale. Già docente universitario a contratto in materia di protezione dei dati personali, è oggi membro della Commissione Privacy dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed è iscritto negli elenchi degli avvocati che l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America mette a disposizione dei propri concittadini che necessitano di assistenza legale nel nostro paese. Lo Studio Legale Salata è in grado di assistere a tutto tondo le imprese, estere ed italiane, che operano sul nostro territorio. I quattro pilastri su cui verte principalmente l’attività sono: - controllo di gestione volto alla massimizzazione del risparmio fiscale; - gestione dei rapporti di lavoro per un risparmio sul costo del personale; - contrattualistica commerciale finalizzata ad evitare il recupero del credito; - contenzioso giudiziario sia civile che tributario. L’attività professionale dell’avvocato Aurelio Salata è particolarmente apprezzata da società in fase di cambio generazionale o di transizione verso nuovi mercati, anche con riorganizzazione dei sistemi produttivi.

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