Entro la scadenza del 27 dicembre 2011 si dovrà versare l’acconto Iva 2011 per l’anno di imposta successivo 2011 un importo pari all’88% dell’iva relativa all’ultimo trimestre o mese precedente (cfr art. 6 L. 405/1990). Il pagamento può avvenire mediante modello F24 e se risultano dei crediti da poter compensare sarà possibile non procedere al pagmento dietro compensazione.
Per tale tipologia di compensazione (tributo su tributo) è possibile non presentare il modello F24 per il pagamento del’acconto iva 2010-2011.

Per la determinazione dell’acconto esistono 3 metodi:

  1. METODO STORICO: (il più utilizzato) prevede il versamento mediante F24 pari all’88% dell’iva relativa all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente al lordo dell’acconto Iva precedente.
  2. METODO PREVISIONALE: prevede il versamento a titolo di acconto iva 2011 mediante F24 pari all’88% dell’ Iva che si prevede di versare per l’ultima liquidazione del mese di dicembre dell’anno precedente per i contribuenti mensili o quella relativa alla dichiarazione annuale per i contribuenti che versano in sede di dichiarazione annuale.
  3. METODO OPERAZIONI EFFETTUATE: in questo caso la determinazione è analitica e prevede un versamento pari al 100% dell’importo risultante considerando le operazioni dell’ultimo mese ed in particolare l’Iva a debito risultante dalla somma delle:
  • operazioni registrate o da registrare o da annotare dal primo al 20 dicembre per i contribuenti che liquidano l’iva mensilmente mensili dal primo ottobre al 20 dicembre per i contribuenti che liquidanao l’iva trimestralmente; ii. operazioni effettuate dall’1.11 al 20.12 , anche se non sono ancora state emesse e/o registrate le relative fatture (comprese quelle intracomunitarie);
  • l’ Iva a credito risultante come sopra

CONTRIBUENTI MENSILI: per i contribuenti mensili invece la determinazione dell’acconto iva avverrà calcolando il 88% dell’Iva sulla liquidazione del mese di dicembre. Spesso accade che si passa da un regime trimestrale a mensile o da annuale a trimestrale. Questo significa che dovrete prendere la liquidazione del mese di dicembre dell’anno scorso e sommarci il versamento dell’acconto Iva dell’anno precedente: sul risultato applicate la percentuale dell’88%.
Nel primo caso l’acconto iva sarà pari al 33% dell’ Iva a debito risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno precedente.
Nel secondo caso invece si dovranno prendere i versamenti relativi alla liquidazione iva dle mese di ottobre novembre e dicembre Per importi inferiori a 103,29 il versamento dell’iva non è dovuto e non sono possibili rateizzazioni dell’acconto iva, se non prendendo a prestito le somme da istituti di credito. Tuttavia se si dispone di crediti d’imposta non ancora richiesti a rimborso sarà possibile procedere con la compensazione sempre che tali crediti derivino da tributi che sarebbero stati versati mediante F24. Il versamento dovrà essere fatto mediante invio dell’F24 telematicamente ed utilizzando il codice tributi 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i contribuenti trimestrali, senza considerare alcuna maggiorazione (va preso l’importo secco non maggiorato degli interessi).

Consulta le soglie per le liquidazioni Iva mensili o trimestrali o l’articolo dedicato proprio al versamento dell’Iva mensile o trimestrale con modello F24.

Chi non deve versare l’acconto Iva (soggetti esonerati):

  • Chi inizia l’attività nel corso del periodo di imposta o chi cessa l’attività nel medesimo anno;
  • Contribuenti con una liquidazione precedente inferiore a 116,72 euro (che sarebbe il valore minimo su cui calcolare un acconto dovuto dell’88%);
  • Contribuenti che sulla base del metodo revisionale presumono di non raggiungere l’importo di cui al punto precedente;
  • Contribuenti che registrano solo operazioni esenti o non imponibili (anche per opzione da 36 bis);
  • Contribuenti che beneficiano dei regimi forfetari di determinazione dell’imposta ex art. 13 della l.388 del 2000, regime delle nuove iniziative imprenditoriali o regime delle attività marginali. Non dovranno versare l’acconto nemmeno nell’anno di esaurimento del regime o di superamento del limiti quantitativo. Coloro che adottano questi regimi non dovranno versare l’accotno iva dall’anno di adesione al regime fino all’anno di uscita così come anche è stato chiarito dalla risoluzione ministeriale 157 del 2004;
  • Coloro che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre dellìanno di riferimento se sono contribuenti mensili o entro il 30 settembre se erano contribuenti trimestrali;
  • Coloro che svolgono attività di giochi e spettacoli in regime di determinazione speciale dell’iva;
  • Coloro che raccolgono rottami usati e similari per la rivendita;

Consiglio pratico: qualora siate in deficit di liquidità, come in questi periodi spesso accade, vi ricordo che la scelta di uno dei tre metodi è facoltativa e pertanto qualora da uno dei tre risultasse che l’importo a titolo di acconto Iva fosse pari a zero, potete non procedere al versamento, quindi verificate sempre l’importo da pagare applicando tutti e tre i metodi, lavorete di più ma potrete risparmiare qualche cosa.

In vista della dichiarazione dei redditi potete visionare i seguenti articoli che abbiamo preparato per voi al fine di conoscere subito le novità di Unico 2010 e del 730 2010. Vi ricordiamo infatti che il 16 giugno scade il versamento del saldo e del primo acconto per l’anno successivo che può essere rateizzato in un massimo di 6 rate fino a novembre, mese in cui andranno versati i secondi acconti.
L’acconto iva potrà essere versato anche entro la scadenza del 17 luglio con la maggiorazione dello 0,40% sulle somme dovute.

Potete anche leggere la guida pratica alla compilazione del modello Unico e del modello 730 dove trovare consigli utili per la compilazione, il pagamento e la detrazione delle spese nella dichiarazione dei redditi.

Ritardato pagamento Acconto Iva: le sanzioni previste

Prossimi Adempimenti:
Comunicazione annuale dati Iva Guida

dopo le modifiche apportate dalle direttive Iva a partire dal primo gennaio 2011

Pro rata detrazione Guida al calcolo

annuale provvisorio e definitivo

 Libri e Registri Iva obbligatori