La prestazione occasionale: come dichiararla, limiti e tasse da pagare

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

lavoro occasionale: la prestazione saltuaria o prestazione occasionale

La prestazione occasionale risulta essere un sistema di lavoro particolarmente apprezzato dai giovani o da coloro che, pur avendo già un lavoro, riescono a procurarsi dei guadagni extra svolgendo piccole attività saltuarie. E’ particolarmente indicata per coloro che stanno avviando una libera professione ma non hanno ancora intenzione di aprire una partita IVA che, si sa, può comportare elevati costi di gestione annuali a cui è necessario poter far fronte e, nei primi momenti dell’attività, non sempre è possibile. Tuttavia la normativa precedente era disciplinata in modo molto snello e user friendly mentre oggi è regolata da un sistema di adempimenti che differenzia la prestazione occasionale in sotto categorie a seconda delle caratteristiche e dei soggetti coinvolti per cui a mio modesto avviso la rende uno strumento meno appetibile degli altri.

Al momento i datori di lavoro possono utilizzare due tipi diversi di prestazione stando attenti ai limiti e divieti imposti dalla normativa vigente che trovate citata in calce a questo articolo:

  • il libretto famiglia, per le persone fisiche non nell’esercizio di attività imprenditoriale o professionale;
  • il contratto di prestazioni occasionali, per gli altri soggetti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, e le pubbliche amministrazioni.

La differenza tra le due tipologie si differenzia rispetto ai soggetti coinvolti e l’attività svolta, le modalità di comunicazione e gli adempimenti obbligatori e anche al suo limite economico.

Sono stati introdotti infatti dal 2016 i cosiddetti voucher lavoro e creata una piattaforma di comunicazione tra lavoratori, utilizzatori delle prestazioni occasionali e INPS che consente un monitoraggio molto più stringente rispetto a prima oltre ad un maggiore onere amministrativo per la gestione a discapito del maggior ricorso al nero. In principio bastava fare una ricevuta fiscale anche su un foglio di carta o un bollettario madre-figlia, applicare la ritenuta d’acconto e si poteva chiedere una mano. Oggi la tutela è maggiore ma il ricorso a questa forma contrattuale sarà abbattuta pesantemente a favore del pagamento in nero.

Attenzione anche al compenso minimo e all’orario massimo di lavoro per la giornata di lavoro che sono delle importanti novità

Prestazione occasionale: definizione

Detto ciò e stando a quanto dice l’articolo specifico che regola questa attività, possono essere considerati lavoratori occasionali coloro che si impegnano a svolgere un’opera o un lavoro in proprio dietro corrispettivo, senza che vi sia nessuna forma di coordinazione o di subordinazione col committente. Sono dati che l’agenzia delle entrate ha in mano e che sarebbe utile conoscere. Parlo della riduzione delle prestazioni occasionali  dichiarate negli ultimi anni e l’effetto derivante dalla nuova normativa.

Sono attività di lavoro autonomo occasionale quindi quelle che possono essere svolte saltuariamente, non abituali, senza un vincolo di subordinazione (anche se spesso non si vede ma esiste). Non vi deve essere nemmeno alcun coordinamento con il committente. Questo è quanto chiarito e trovate anche nella circolare Inps n. 103 del 2004. Eventuali rimborsi derivanti dall’aver svolto prestazioni a titolo gratuito strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività principale remunerata non sono tassabili. Certo se poi parliamo di cifre significative il sospetto viene…

Quando si ha la possibilità di sfruttare le proprie doti e competenze al di fuori di un già esistente ambito lavorativo, la partita IVA sarebbe inutile, un balzello superfluo non necessario se si tratta di lavori occasionali che garantiscono esclusivamente un guadagno extra; purtroppo non tutti conoscono questa possibilità e, infrangendo la legge ed evadendo le tasse, preferiscono fare tutto in nero.
E’ necessario sapere che chi sceglie uno dei due sistemi sopra elencati per una prestazione occasionale, se vengono rispettati alcuni paletti imposti dalla legge, è esentato dal pagamento delle tasse ma lavora nel pieno rispetto delle regole e non incorre in nessun tipo di sanzione pecuniaria che, in caso di evasione fiscale, risulta essere piuttosto elevata.

Questa tipologia di lavoro non ha una lunga tradizione nel nostro ordinamento ma è stata introdotta recentemente con la riforma del lavoro del 2003 e attraverso la cosiddetta Legge Biagi e la Manovra Economica del 2017 (Decreto Legge n. 50/2017) , affinché possa essere riconosciuta come tale, deve appunto rispettare i famosi paletti dettati per legge:

  1. non dev’essere un’attività abituale (altrimenti potrebbe obbligarvi all’apertura della partita IVA e nel seguito si spiega il perché)
  2. dev’essere un’attività non professionale (non sarebbe consentito svolgere l’attività di dottore commercialista o di avvocato per farvi un esempio senza aprire la partita Iva in quanto l’iscrizione all’albo richiederebbe successivamente anche la partita Iva)
  3. non deve svolgersi con continuità (stesso discorso del punto 1)
  4. non dev’esserci una coordinazione, in quanto si verrebbe configurare un’attività di tipo più imprenditoriale che potrebbe esporvi anche in questo caso all’apertura della partita Iva

I diversi nomi con cui oggi si identifica una prestazione occasionale potrebbe ingenerare confusione tuttavia ecco qui che forniamo i primi importanti chiarimenti per non essere colti alla sprovvista quando vi propongono o quando dovete utilizzare la prestazione occasionale. I nomi che utilizzano per la medesima fattispecie sono i seguenti e a volte simili

  • Lavoro a chiamata (per quelli che vanno sulla sostanza) riferimento Decreto legislativo del 15/06/2015 n. 81 diverso dalla prestazione occasionale anche se simile
  • Job on Call (per gli amanti dell’inglese) Decreto legislativo del 15/06/2015 n. 81 – diverso dalla prestazione occasionale anche se simile
  • Prestazione occasionale (per i tradizionalisti)
  • Lavoro occasionale (come sopra)
  • Contratto PrestO (per gli amanti dello scriviamolo strano)
  • Nuovi Voucher (per chi ancora vorrebbe tanto i vecchi voucher ….chissà perchè?!? :-))
  • Libretto di famiglia

Pagamento prestazione occasionale

Il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS entro il 15 del mese successivo alla prestazione mediante accredito sul conto corrente bancario o può essere prelevato direttamente dal lavoratore presso gli sportelli dell’INPS. Immaginate quindi di dover fare una fila di non so quanto tempo per prender magari 36 euro tassati. Sono proprio curioso sempre di più di conoscere i risultati  di questo avvincente meccanismo.

Ad oggi quindi non esiste un pagamento forfettario della prestazione ma il costo orario è di 9 euro. Inoltre per richiedere la prestazione occasionale sarà necessaria la comunicazione preventiva all’INPS  almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione.

Questo significa che dovrete avere la vostra area riservata sul sito dell’INPS accedere alla sezione apposita e effettuare questa comunicazione che vedremo dopo come si effettua passo passo. Procedete fin da subito con la registrazione se volete fruirne perchè un pò ci impiegherete.

Alla luce delle novità introdotto dal DL n. 50 del 2017 e delle successive modifiche e novità si deve però fare attenzione, sopratutto dal lato del datore di lavoro, alle nuove limitazioni che sono state imposte nell’utilizzo dei voucher per prestazione occasionali. Il mancato rispetto di questi nuovi disposti può avere un duplice effetto:

  • dal lato del datore di lavoro può esporlo a sanzioni amministrative pecuniarie salate e dall’altro può obbligarlo a riconfigurare il rapporto di lavoro da occasionale a subordinato.
  • Dal lato del prestatore d’opera invece questo può rappresentare naturalmente un’occasione di vedersi assunto con contratto a tempo indeterminato con tutte le tutele del caso, anche se con i fantastici contratti a tutele decrescenti di sicuro non esiste più molto.

Orario di lavoro prestazione occasionale

Altri novità riguarda l’orario massimo di lavoro per giornata e il compenso minimo di 36 euro per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata. Il limite di durata annuale della prestazione deve essere massimo di 280 ore nell’anno civile.

Limiti di importo per il datore  per il lavoratore

Novità in sintesi

Dal 2023 ecco le più importanti novità introdotto dal Decreto AIUTI e Legge di Bilancio del Governo Meloni:

L’utilizzo del voucher viene esteso anche alle discoteche, night-club, locali che esercitano attività sotto il codice ATECO 93.29.1 come previsti dai commi 342 e s.s.

Per il settore agricolo le prestazioni occasionale potranno essere solo stagionali e di durata non superiore a 45 giorni di lavoro effettivi e da svolgersi nell’arco di 12 mesi per singolo lavoratore. Laddove si superi questo limite saranno applicati sanzioni che si sostanziano nella trasformazione del rapporto di lavoro da occasionale a tempo indeterminato oltre alla sanzione amministrativo da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di lavoro accertata.

Tra lavoratore e datore non ci deve essere stato un rapporto di lavoro subordinato nei tre anni precedenti.

Il datore di lavoro del settore agricolo deve richiedere e acquisire una autocertificazione dal lavoratore in ordine ai propri requisiti prima dello svolgimento dell’attività.


La legge di bilancio ha inoltre aumentato il valore massimo della prestazione occasionale annua che ora può ogni datore di lavoro può richiedere che sale da 5 mila euro a 10 mila euro.

Tuttavia ogni lavoratore può ricevere dal medesimo committente massimo 2.500 euro annue e il tetto di 5 mila euro totali annui da più utilizzatori.


Il numero massimo che ogni azienda può destinare a rapporti di lavoro occasionale invece sale da 5 a 10 unità .

Nel corso dell’anno civile sono identificati i seguenti limiti nell’articolo 54, bis. comma 1 del DL 50 del 2017

  • a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro;
  • c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell’interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.

Per quello che concerne le prestazioni relative al libretto di famiglia trovate i limiti nel seguito. Come vedete non viene modificata la disciplina in quanto:

  • Non potranno essere svolte da ciascun prestatore di servizi occasionali complessivamente prestazioni a cui corrispondono compensi di importo superiore a 5.000 euro;
  • Non potranno essere utilizzate prestazioni occasionali (considerando tutti i prestatori coinvolti) per un importo complessivo superiore a 5.000 euro;
  • Non si potrà superare la soglia di 2.500 euro per ciascun prestatore d’opera. Detta in modi diversi due soggetti potranno avere rapporti occasionali solo per importi inferiori a 2.500 euro.

Come gestire la prestazione occasionale oggi

Come anticipato in premessa oggi infatti abbiamo a disposizione due tipologie di prestazioni occasionali che devono essere gestite in due modi diversi:

  • Libretto Famiglia che può essere utilizzato per i lavoratori non professionali come potrebbero essere colf occasionali assistenti per anziani anche solo per prestazioni singole etc.
  • Contratto Presto di prestazione occasionale per le piccole imprese e i professionisti

Oggi si dove utilizzare un voucher per il pagamento della prestazione occasionale che ha un valore minimo di 12 euro così composto:

  • 9 euro valore minimo orario nel voucher facciale
  • contributi previdenziali INPS pari al 33% e Contributi assistenziali INAIL pari al 3,5% per cui complessivamente l’onere contributivo a carico del committente è di 3 euro.

Il costo totale della prestazione è quindi di 12 euro.

Comunicazione Preventiva all’INPS

Abbiamo detto che almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione si dovranno comunicare alla piattaforma INPS o tramite i servizi del contact center INPS i seguenti dati del lavoratore:

  • dati anagrafici del prestatore e matricola INPS se in possesso  identificativi del prestatore;
  • luogo di svolgimento per verificare eventualmente le condizioni del luogo di lavoro;
  • oggetto, data e ora di inizio e di termine della prestazione;
  • compenso pattuito
  • conto corrente bancario del lavoratore
  • conto corrente bancario del datore che deve essere presente nell’area riservata

Visto che continuate a scrivere chiedendo come si calcolano i 5 mila euro ho scritto un articolo dedicato proprio al limite di 5 mila euro: lordi o netti

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/limite-5-mila-euro-prestazione-occasionale-lordi-netti-chiarimenti/38694/

Limiti per il lavoratore

Anche se ho scritto un nuovo articolo dedicato alla Nuova prestazione Occasionale 2018 anticipo (articolo gratuito che vi invito a leggere per vedere tutte le novità in sintesi) i limiti che caratterizzano il prestatore del lavoro occasionale che non deve ricevere dal singolo datore di lavoro più di 2.500 euro nell’anno di imposta (primo gennaio – 31 dicembre).

Il valore di 2.500 euro si considera netto, cioè quello spettante al prestatore indipendentemente dal valore nominale del buono/voucher del Libretto Famiglia per cui a titolo di esempio nel caso di una voucher per esempio per la badante si deve considerare quello che entra nella disponibilità finanziaria del lavoratore e non il costo maggiorato che sostiene il datore di lavoro (utilizzatore del buono).

Complessivamente il valore delle prestazioni occasionali da più di un datore di lavoro devono essere inferiori comunque ai famosi 5 mila euro annui. Stesso discorso per il datore di lavoro che avrà un limite per ciascun anno civile di 2.500 per ciascun lavoratore occasionale e complessivamente di 5 mila euro se spalmato tra più prestatori d’opera.

In termini orari invece il limite consentito massimo per singolo lavoratore ammonta a 280 ore annue, tranne il caso delle colf a cui non si occupa il limite orario.

Limite per il datore di lavoro

Il datore di lavoro potrà avvalersi di prestatori d lavoro occasionale nel limite massimo di 5 mila euro per tutti i lavoratori impiegati di compensi annui intendendosi come tali non il valore nominale del buono ma il compenso effettivamente erogato al lavoratore occasionale.  Tale limite viene in parte aumentato nel caso in cui si tratti di particolari categorie che vedrete meglio riepilogate nell’articolo dedicato alla nuova prestazione occasionale (disoccupati, invalidi, anziani, giovani di età inferiore a 25 anni di età etc).

Come si calcola il limite

Il limite dei 5 mila euro (o dei 2.500 euro) si calcola al netto di eventuali trattenute per imposte o tasse, di costi di gestione o di rimborsi spese e di eventuali contributi previdenziali o assistenziali , indipendentemente da chi siano a carico. Altro novità in vigore dal 2017 riguarda le modalità con cui arruolare, passatemi il termine, un prestatore d’opera occasionale che dovrà avvenire mediante il nuovo Contratto d’opera occasionale (Link all’articolo di approfondimento gratuito)

Oggi per poter fruire di questi lavoratori occasionali sarà necessario  registrarsi al Portale dei pagamenti dell’INPS il cui articolo di approfondimento lo trovate nel seguito alla luce delle numerose novità introdotte.

Assicurazione per il lavoratore occasionale

Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Chi può richiedere delle prestazioni occasionali

Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

  • a) le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;
  • b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13;
  • b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 .

Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

  • a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
  • b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamita’ o eventi naturali improvvisi;
  • c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
  • d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

Computo del limite dell’importo: categorie particolari

Stante i limiti sopra delineati dalla normativa di riferimento sono previsti dei correttivi per alcune speciali categorie. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti, purché i prestatori stessi, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, auto certifichino la relativa condizione:

  • a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore e’ tenuto ad auto certificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Come utilizzare le prestazioni occasionali

Per l’accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS, di seguito denominata «piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell’accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere a) e b-bis), può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia», per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o piu’ prestatori nell’ambito di:

  • a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilita’;
  • c) insegnamento privato supplementare. Mediante il Libretto Famiglia, e’ erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
  • c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell’interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, limitatamente alle società sportive di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo.

Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora.

Contributi previdenziali INPS

Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, l’utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

Il contratto di prestazione occasionale e’ il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.

Nel contratto di prestazione occasionale i contributi INPS sono a carico dell’utilizzatore: la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33% e l’assicurazione INAIL, nella misura del 3,5%. Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore è trattenuto dall’INPS l’onere di gestione nella misura dell’1%.

La legge prevede alcuni limiti tassativi all’utilizzo del contratto di prestazione occasionale.

Il divieto per l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale è previsto tassativamente:

  • per i soggetti con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;
  • da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Non è inoltre possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionale da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Bene saper e inoltre che vi sono dei trattamenti previdenziali ad hoc per i lavoratori della pubblica amministrazione, per i lavoratori agricoli e per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo

Divieto prestazioni occasionali: quali sono gli utilizzatori esclusi

E’ vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

  • a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;
  • b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  • c) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • d) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell’utilizzatore, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L’1 per cento degli importi versati e’ destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell’INPS.

Compenso minimo prestazione occasionale

La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo e’ pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni:

  • a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • b) il luogo di svolgimento della prestazione;
  • c) l’oggetto della prestazione;
  • d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni;
  • e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all’arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma.

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e’ tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.

Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell’ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l’INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. A richiesta del prestatore espressa all’atto della registrazione nella piattaforma INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica e’ consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall’utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 6, l’INPS provvede altresì all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

Superamento del limite prestazione occasionale

In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell’imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività’ lavorative disciplinate dal presente articolo.

L’elemento di novità risiede nel fatto che sarà possibile fare ricorso al lavoro occasionale se non nella misura di 5 mila euro per ciascun lavoratore e datore di lavoro per ciascun anno di imposta.
Inoltre in tale forma contrattuale è previsto il versamento dei contributi INPS IVS (Sezione lavoratori autonomi) e si ha diritto all’assicurazione  previdenziale e all’assicurazione INAIL.
 

Compilazione e Indicazione nella dichiarazione dei redditi 730

Quadro D – Rigo D5 Redditi derivanti da attività occasionale (commerciale o di lavoro autonomo) o da obblighi di fare, non fare e permettere Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Per i redditi da indicare nel rigo D5 sono previste delle detrazioni dall’imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute da chi presta l’assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l’Appendice).

Nella colonna 1 (tipo di reddito) indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

  • ‘1’ per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Questi redditi sono contraddistinti dal codice “V1” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2019 – Lavoro Autonomo, qualora riguardino provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali, ad esempio ad un agente o rappresentate di commercio o ad un mediatore o procacciatore d’affari;
  • ‘2’ per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera “M” o “M2” od “O” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2019 – Lavoro autonomo;

Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell’artista o professionista.

  • ‘3’ per i redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482). Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera “M1”od “O1” nel punto 1 “Causale” della Certificazione Unica 2019 – Lavoro autonomo;

Divieto Utilizzo Prestazioni Occasionali

Con  riferimento al solo contratto di prestazione occasionale,il legislatore ha previsto Ulteriori divieti (comma 14) che ne impediscono la stipula nei seguenti casi:

  • da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato (ai fini del computo come già espresso all’interno del messaggio INPS 2887 del 2017
  • da parte delle imprese del settore agricolo eccetto i casi di attività interessate dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritte negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli

Fuori anche le imprese del settore edile, altro settore dove si stava registrando un utilizzo perverso dei voucher per prestazioni occasionali favorendo il nero e lo sfruttamento dei lavoratori. Settore edile e affini ossia dalle imprese aventi come oggetto escavazione o lavorazioni di materiali lapidei o del settore minerario, minerario estrattivo, o più in generale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Dichiarare il lavoro occasionale nel 730

Qualora abbiate incassato redditi derivanti da prestazioni occasionali nell’anno oggetto di dichiarazione dei redditi dovrete procedere alla compilazione del quadro D e più precisamente del rigo 5.  In questo quadro infatti andranno indicati i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente ossia lavoro occasionale. Nella colonna 1 dovrete indicare il codice che le contraddistingue che sarebbe il codice “2”

Casi particolari ed esempi di prestazioni occasionali

Sono lavori autonomi per esempio quelli svolti durante la stagione estiva per pochi giorni e saltuariamente nonché senza alcun vincolo di subordinazione. Sono attività che non richiedono iscrizioni ad albi professionali per esempio e non anche l’abitualità.

Nella prassi alcuni esempi sono stati oggetto di chiarimento come per esempio i facchini.

Come pagare il lavoratore occasionale

Dal 2017 le modalità di pagamento sono cambiate notevolmente ed è stata introdotto il nuovo portale die pagamenti dell’INPS con la relativa nuova procedura di accesso, identificazione e registrazione, provvista di denaro, pagamento e ricevuta. Rispetto al pagamento cash del lavoratore dietro ricevuta è molto più complesso per cui ho scritto un apposito articolo in formato di guida che vi potrà fornire alcuni importanti chiarimenti.

Pagamento prestazione occasionale (link guida gratuita)

E come mi devo comportare con i contributi INPS? Quali contributi devo versare per una o più prestazioni occasionali?

Il limite visto sopra deve funzionare come campanello di allarme in quanto qualora lo superaste araste obbligati ad iscrivevi alla gestione separata INPS per procedere al calcolo e versamenti dei contributi sulla parte eccedente questa soglia. Vi segnalo conseguentemente l’articolo dedicato alla gestione separata INPS in cui potrete farvi un’idea di quanto andrete a pagare e quali sono le modalità di iscrizione.

Novità: come usare i nuovi Voucher per il lavoro accessorio

Potete leggere anche il nuovo articolo dedicato all’acquisto e la guida ai nuovi Voucher per le prestazioni occasionali.

Esempio contratto prestazione Occasionale

Prestazione occasionale (previgente disciplina)

Da qui in poi potete ritrovare come era la previgente disciplina. Data la natura del tipo di lavoro e la sua definizione, è normale che questo genere di collaborazione non debba necessariamente essere regolamentata da un contratto di prestazione occasionale scritto perché, fra le due parti, non ci deve essere nessun vincolo continuato e nessuna subordinazione o coordinazione. Il collaboratore occasionale ha piena libertà di svolgimento del lavoro occasionale che gli viene commissionato. Ovviamente, dal momento che questo genere di collaborazione occasionale sottostà a un particolare regime fiscale che spiegheremo in seguito, affinché possa essere considerato tale deve rispondere anche ad altri importanti e determinati requisiti che fanno sì che, per legge, possa essere considerata una collaborazione occasionale e non professionale:

  • la collaborazione con uno stesso committente non può essere più lunga di trenta giorni in uno stesso anno solare, altrimenti diventa abituale e continuativa;
  • la somma di tutti i compensi percepiti non può essere superiore ai 5000 euro (5 mila) netti in uno stesso anno solare.
    Se si dovessero verificare fattispecie contrarie a quanto detto finora, la collaborazione da occasionale diventerebbe a progetto o professionale e dovrebbe essere regolata dalle specifiche norme in merito.

Uno degli aspetti più particolari e delicati di questo genere di prestazione lavorativa è, senza dubbio, quello contributivo…
Va subito detto che chi si attiene ai limiti fissati per legge è esentato dal pagamento contributivo INPS, perché? Perché il professionista occasionale non può essere considerato né un lavoratore dipendente (nessun legame di subordinazione col committente e nessuna busta paga a fine mese) né un lavoratore autonomo (non raggiungendo i 5000 euro lordi all’anno non può essere considerato tale). Per questo motivo non deve nulla all’ente di previdenza sociale e non ha quindi nessun diritto all’assegno di previdenza previsto per le altre categorie. Superando il limite di 5mila euro annuali, invece, il lavoratore occasionale perde il suo status ed è costretto a iscriversi alla Gestione Separata INPS, versando quindi quanto dovuto dal regime contributivo. L’iscrizione alla gestione separata INPS vi anticipo che non è difficile.

Limite 5 mila euro

Stando alla legge, però, chi supera i 5000 euro, è tenuto a versare i contributi solamente per la quota che eccede tale limite: se, per esempio, un lavoratore autonomo occasionale a fine anno ha percepito un reddito netto pari a 6700 euro (con una o con la somma di più prestazioni occasionali), la quota contributiva dovrà essere pagata esclusivamente sui 1.700 euro eccedenti e non sull’intero guadagno. Nel momento in cui il lavoratore si accorge di aver oltrepassato la soglia fissata per legge, deve dare comunicazione al suo committente e, quindi, procedere con l’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS, a meno che non sia già un iscritto.
E’ necessario sapere che anche chi svolge un lavoro occasionale è tenuto a rilasciare la ricevuta di pagamento: quindi va fatta la ricevuta per la prestazione occasionale, qualunque status abbia il committente del lavoro. Va specificato che, nel caso in cui ci si trovi a svolgere un servizio per un soggetto che può essere definito sostituito d’imposta (amministratore di condominio, libero professionista, società o enti vari, imprese individuali ecc.) i compensi percepiti sono soggetti al regime di ritenuta d’acconto.

Per una prestazione occasionale devo fare la ricevuta?
La risposta quindi è SI!

Nella fattura che dev’essere rilasciata per legge, devono essere necessariamente indicati:
– dati personali del committente;
– dati personali del prestatore d’opera;
– dati di identificazione della ricevuta (numero e data)
– compenso lordo
– importo della ritenuta d’acconto (20% sul compenso lordo)
– totale netto da corrispondere

Con i nuovi voucher lavoro questo meccanismo potrebbe anche essere abbandonato in linea teorica perchè il voucher vale titolo alla deduzione del costo o anche più semplicemente a comprovare l’effettivo pagamento a quella persona con quei dati. tuttavia sarei dell’avviso che una ricevuta non fa mai male e agevola l’attività ispettiva in caso di accertamenti fiscali.

Nella compilazione della ritenuta d’acconto per la prestazione occasionale, va prestata particolare attenzione alla data che viene scritta sulla fattura, che non deve corrispondere alla data in cui è stato ultimato il lavoro per il committente ma a quella in cui si è ricevuto il compenso pattuito.

Se poi la ricevuta ha un valore superiore ai 77,47 euro, dev’essere necessariamente rilasciata con marca da bollo del valore di 1,81 euro (oggi 2 euro) che, solitamente, viene fatta a carico del committente.
Nel caso in cui il lavoratore e il committente abbiano previsto che, oltre al compenso, il prestatore abbia diritto a un rimborso per le spese effettuate, anche queste ultime sono soggette alla ritenuta d’acconto ma, se gli accordi di collaborazione prevedono che al prestatore non spetti nessun compenso ma solo un rimborso per le spese sostenute, queste non sono assoggettate al regime di ritenuta d’acconto: quindi, le spese di viaggio e di alloggio, per esempio, non devono essere calcolate a prescindere dal fatto che il lavoratore sia un soggetto residente o meno nel luogo di svolgimento del lavoro occasionale.
Sempre riguardo al regime fiscale, il reddito percepito dalle prestazioni occasionali viene recepito tra i “redditi diversi” (ad esempio anche i canoni di affitto e subaffito generano redditi diversi), che sono disciplinati dall’articolo 67, comma 1, lettera l del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Sono calcolati effettuando la differenza tra l’ammontare che è stato percepito complessivamente nel periodo di imposta preso in considerazione e le spese che il lavoratore ha dovuto sopportare per la sua produzione.
Ovviamente, questi redditi devono essere dichiarati attraverso lo specifico modello di dichiarazione dei redditi, ossia nel cosiddetto quadro RL del modello Unico PF.

A fini dichiarativi, il lavoratore autonomo occasionale (colui che svolge una o più prestazioni occasionali) deve indicare qual è stato l’ammontare lordo percepito nel periodo di imposta e quali sono state le relative ritenute d’acconto complessive.
Come in tutti i casi, anche in questo c’è l’eccezione, perché i lavoratori occasionali che, nel corso di un anno solare, non hanno superato il limite di retribuzione di 4800 euro lordi, non sono tenuti a nessuna dichiarazione dei redditi, a patto che questo sia stato l’unico reddito percepito; non possono, quindi, agevolarsi con questa regola, coloro che al lavoro occasionale hanno affiancato un lavoro professionale continuativo o dipendente che ha loro prodotto un reddito, di qualunque ammontare o entità.
In ogni caso, anche se per legge il lavoratore non è obbligato a procedere con la dichiarazione, è sempre meglio che anche questi redditi vengano denunciati, per u n semplice motivo: se il committente ha effettuato delle trattenute, il lavoratore può procedere col recupero solo se effettua la dichiarazione di tali redditi: facendo così, le eventuali trattenute superflue possono essere commutate in crediti di imposta a favore del lavoratore che, così, potrà usarle in suo favore per eventuali compensazioni future.

I lavoratori dipendenti che effettuano dei lavori assimilabili a prestazioni occasionali, devono tener sempre presente che tale reddito va a sommarsi a quelli delle aliquote IRPEF: questa informazione è di fondamentale importanza perché il reddito da prestazione occasionale contribuisce alla determinazione delle soglie e, quindi, all’eventuale superamento degli scaglioni, determinati in base al reddito complessivo.

Presenza di più committenti

Se avete svolto prestazioni ed avete superato la soglia dei 5 mila euro lordi ricevuti nello stesso mese, ciascun committente concorrerà in misura proporzionale, in base al rapporto fra il suo compenso ed il totale di quelli erogati nel mese, secondo la regola già esposta nella circ. 56/04 INPS per l’aliquota aggiuntiva dell’1%, in vigore dal 2004 al 2006 Detto ciò, è importante sapere che non tutte le categorie di lavoratori dipendenti possono svolgere una seconda attività, seppure assimilata come prestazione occasionale.

A tali categorie appartengono:

  • tutti i dipendenti pubblici (Pubblica Amministrazione, Corpi di Difesa ecc.);
  • tutti i lavoratori professionisti correntemente iscritti all’albo e che svolgono la loro professione in un ambito considerato intellettuale;
  • tutti i lavoratori che, per il loro lavoro, appartengono a commissioni o a qualunque organo amministrativo, pubblico o privato;
  • tutti i lavoratori assunti in enti sportivi che hanno ottenuto un riconoscimento legale.

202 Commenti

  1. Buongiorno, avendo fatto delle prestazioni occasionali sia commerciali e sia per lavoro autonomo ho compilato il quadro RL del Mod. Unico 2021 i rispettivi righi RL14 e RL15 . Ai fini Inps va fatta la somma dei due importi o vengono calcolati i 5000 € per ogni voce?
    Ringrazio e auguro una buona giornata.

  2. Buonasera, come comportarsi nel caso in cui un’azienda per cui ho lavorato come dipendente (con scadenza contratto 8 mesi prima), volesse retribuirmi con prestazione occasionale per un lavoro giornaliero svolto nel momento in cui percepisco la naspi ?
    Non ho capito bene la parte del calcolo del 75%.
    I limiti sono sempre 2500€ per utilizzatore e 5000€ complessivi annuali netti? Suddetta azienda sta valutando se riprendermi a lavoro con contratto a tempo determinato nei prossimi mesi ma per il momento può offrirmi soltanto una prestazione occasionale.
    Potrò fare prestazioni occasionali per altre aziende nel caso in cui (forse) l’azienda che ho menzionato prima mi assumesse a tempo determinato? Grazie

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