Nuova Ritenuta sui bonifici per ristrutturazione edilizia e risparmio energetico

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RitenutaIl fisco Italiano ha disposto una nuova ritenuta d’acconto sui bonifici effettuati alle banche o alle poste Italiane S.p.A. (cfr Protocollo n. 94288 del 2010) effettuati per il pagamento delle spese e degli interventi di ristrutturazione edilizia e di quelli sul risparmio energetico di diverse tipologie di cui abbiamo scritte delle guide utili dal primo gennaio 2015.

Il riferimento normativo della nuova ritenuta sui bonifici bancari per le spese di ristrutturazione e risparmio energetico fu in principio l’articolo 25 del DL 31 maggio 2010, n. 78 poi modificato con l’introduzione della ritenuta d’acconto del 4% ed ora nuovamente modificato dala legge di Stabilità 2015, la n. 190/2014, articolo 1, commi, 47, 48 e 657) che ha portato la ritenuta d’acconto all’8% 

Quali sono gli interventi oggetto su cui si applica la ritenuta sui bonifici

Gli interventi che sono soggetti alla ritenuta sono quelli per i quali abbiamo pubblicato una utile guida fiscale alle spese di ristrutturazione edilizia e quelli per i quali abbiamo scritto un articolo di approfondimento dedicato alle  detrazioni fiscali per il risparmio energetico. Consultate intanto la guida fiscale sugli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria e quelli che godono dell’agevolazione fiscale.

Quali bonifici e quali spese  rientrano nel provvedimento

I bonifici coinvolti sono quelli relativi alle spese di ristrutturazione edilizia per il recupero di patrimonio edilizio e quindi per intenderci le spese di ristrutturazione straordinaria sugli edifici e simili che beneficiano della deducibilità degli oneri nella dichiarazione dei redditi nella misura del 36% della legge 449 del 1997.

Saranno anche soggette alla ritenuta dell’ 8 per cento sui bonifici bancari anche le spese per gli interventi tesi al risparmio energetico di cui alla Legge 296 del 2006 (commi 347 e ss).

Tali ritenute effettuate dalle banche o dalle poste italiane sono soggette a certificazione a carico di e dichiarazione da parte dei soggetti che effettuano il bonifico. In pratica saremo dei sostituti di imposta e dovremmo indicar ele ritenute effettuate nella dichiarazione dei redditi 730 o modello unico.

Come viene applicata la ritenuta

Nel momento in cui accrediteremo le somme nelle banche o alle poste italiane S.p.A. ci verrà trattenuta una ritenuta del 8%, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa.

Potrebbe sorgere qualche problema per capire su quale importo si calcola la ritenuta, se comprensivo o meno dell’Iva, dal momento che alcuni interventi di ristrutturazione abbiamo visto che si applica l’Iva del 10% ed alcuni come nel caso della riqualificazione ed il risparmio energetico. Visto che le fattispecie sono diverse il fisco, per non ingenerare confusione ha disposto che al fine di salvaguardare anche il principio di neutralità dell’imposta si applichi convenzionalmente lo scorporo dell’iva .

Quali sono gli adempimenti

In pratica gli adempimenti sono a carico della banca o di Poste Italiane che riceveranno i bonifici: noi dovremmo comunicare alle banche il destinatario.

In seguito la stessa banca rilascerà la certificazione al fornitore della ritenuta applicatagli sulle somme da noi accreditate che dovrà indicarle nella cella ritenute subite della propria dichiarazione dei redditi sua o della società che ha svolto i lavori.

Sanzioni in caso di errori nell’applicazione della nuova ritenuta 2015 sui bonifici

Non allarmiamoci in quanto il legislatore fiscale è stato clemente e dato il proliferare di adempimenti del momento e date le obiettive condizioni di incertezza lo statuto del contribuente da la facoltà al fisco di non applicare le sanzioni…la facoltà.

Leggi anche

Guida al Calcolo della ritenuta: piccolo post dedicato al calcolo per capire quale potrà essere l’impatto economico della applicazione sul business dal 2010 in poi.

Ritenuta sui bonifici del 10%
Detrazione lavori ristrutturazione e manutenzione
Detrazioni Fiscali Risparmio Energetico 55%

Aggiornamento del primo febbraio 2011

l’Agenzia delle entrate nel comunicato del primo febbraio ha reso noto che è stata attivata una task force per studiare i margini di una riduzione della ritenuta d’acconto sui bonifici (non annuallamento intendiamoci) accogliendo de facto le riflessioni che le associazioni di categoria hanno portato all’attenzione e a cui questo blog ha più volte affrontato e dato voce. Ringraziamo Eliseo per la segnalazione e del prezioso contributo :-)

Aggiornamento Manovra Correttiva 2011: la ritenuta passa al 4%

” 8. Per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti  effettuati tramite  bonifici  disposti  dai  contribuenti  per  beneficiare  di   oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione  d’imposta,  all’articolo  25, comma  1  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “10 per cento” sono sostituire dalle seguenti: “4 per cento” e dal primo gennaio 2015 dall’8%.

Legge di stabilità 2015

Dal primo gennaio 2015 i bonifici effettuati per lavori di ristrutturazione o il risparmio energetico sono assoggettati dalla ritenuta non più del 4% ma dell’8% con l’applauso di tutta l’industria edilizia che se prima aveva già subito una brusca crisi ormai consolidata da diversi anni ora può contare anche su minore liquidità.

Manovra di bilancio 2017

Con la manovra 2016 è stata prevista la proroga per 5 anni, ossia dal 2017 al 2021 facendo salire il beneficio fiscale al  anche degli aumenti in quanto nel caso di parti condominiali comuni il beneficio sale al 70%. Più in particolare la detrazione potrà salire fino al 70% se gli interventi condominiali riguarderanno più del 25% della superficie dell’immobile e potrà salire ancora fino al 75% se gli interventi porteranno ad un miglioramento dell’efficienza energetica del condominio.

Sarà importante chiarire in seguito cosa si intende per superficie del dell’immobile e come si acceda al super bonus del 75% . Il tetto di spesa massima per immobile resta fisso a 96 mila euro. Proroga per le spese di ristrutturazione ma solo fino al 2017 al momento.

Detrazione fiscale spese ristrutturazione casa dei figli: si può fare

Nell’articolo detrazione nel 730 le spese di ristrutturazione per la casa del figlio trovate la risposta alla domanda se sia possibile o meno detrarre le spese di ristrutturazione della casa nel caso il contribuente abbia comprato casa al figlio. Inoltre trovate anche come fare per detrarvi fiscalmente gli interessi sul mutuo.

Vendita a terzi del credito di imposta per incapienza del proprio proprio reddito

Nel caso di contribuenti che si situano nella  No Tax Area  e budini hanno un’imposta non sufficiente  sfruttare le eventuali detrazioni di imposta generate a fronte di spese sostenute per interventi di riqualificazione o risparmio energetico vi segnalo la possibilità di poter cedere a terzi il credito. A tal proposito ho scritto un articolo di sintesi su come si effettuala cessione del credito di cui trovate il link nel seguito: Cessione del credito di imposta per detrazioni fiscali

62 COMMENTS

  1. Per ANDREA: probabilmente la banca ha considerato l’importo di 1.500 comprensivo di iva al 22% quindi con un imponibile di 1229,50 e iva di 270,50. Calcolando l’8% sull’imponibile >>> 1229,50 x 8%= 98,36 che tolti dai 1500 ti danno i 1401,64 che hai ottenuto sul conto. Da capire come si può gestire la cosa visto che tu non hai iva

  2. Confermo 8% per risparmio energetico e anche bonus mobili introdotto dalla legge di Stabilità 2015. Nel frattempo le posso dire che trattandosi di una ritenuta quello che non le viene trattenuto le entra in tasca per cui l’impatto è neutro per cui a meno che non abbia propria voglia di imbattersi nelle spiegazioni del dipendente della banca, centralini, codici, attese direi che, visto l’importo differenziale potremmo anche lasciar correre. In alternativa martelli il dipendente della banca fino a che non le darà una risposta definitiva.

  3. SALVE, INTANTO COMPLIMENTI PER LE DELUCIDAZIONI CHE DATE (A PARTE CERTI COMMENTI INAPPROPRIATI NEI VOSTRI CONFRONTI, MA SIETE PIU’ CHE SUFFICIENTEMENTE INTELLIGENTI PER SCGIVARLI).
    DETTO QUESTO… HO EFFETTUATO LAVORI PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AD UN PRIVATO (NO P.IVA) E HO EMESSO FATTURA DI TOTALI EURO 1.500,00 (SONO UN REGIME DI VANTAGGIO QUINDI NON HO IVA).
    LA BANCA MI HA ACCREDITATO EURO 1.401,64 MENTRE IO MI ASPETTAVO EURO 1380,00 CIOE’ EURO 120,00 DI RITENUTA 8% SUL TOTALE. SENTO LA BANCA DEL “COME MAI” DI QUESTA RITENUTA INFERIORE, PER ALTRO A MIO VANTAGGIO VISTO L’ACCREDITO MAGGIORE, E MI DICE CHE IL CLIENTE HA EFFETTUATO IL BONIFICO SECONDO LA LEGGE DI RISPARMIO ENERGETICO. A PARTE IL FATTO CHE SE NON ERRO L’8% VALE PER TUTTI I LAVORI, ANCHE DI RISPARMIO ENERGETICO, MA SAPRESTE DIRMI REALMENTE QUESTO IMPORTO DA DOVE SCATURISCE ?
    GRAZIE

  4. Salve, ho acquistato un condizionatore a pompa di calore, per cui vorrei usufruire delle agevolazioni fiscali del 50% (rimborso in 10 anni del 50%), ma ho erroneamente indicato in fase di pagamento con bonifico, il risparmio energetico (65%). Avrò diritto alle detrazioni in fase di dichiarazione dei redditi o devo rifare il bonifico? l
    Grazie pe l’eventuale risposta

  5. Vi segnalo le modalità di proroga delle detrazioni per il risparmio energetico fino al 2012 ma con qualche novità.

  6. La seconda che hai detto…non possibile nell’attuale dichiarazione. Presenti istanza di rimborso. A tal proposito segnalo articolo apposito sulla presentazione istanza di rimborso crediti tributari

  7. Buongiorno, volevo porvi un quesito…. l’anno scorso il mio commercialista,nel modello unico della società, ha portato in detrazione un importo più piccolo del totale ritenute 4% che mi era stato certificato dalla banca. la domanda era: la differenza potrei portarla in detrazione nel modello unico di quest’anno? In caso contrario posso richiedere il rimborso e come farlo?
    Grazie!!

  8. Salve, sto ristrutturando un appartamento in qualità comodatario dello stesso.
    Mi è arrivate una fattura con il numero civico errato, è importante al fine delle detrazioni o posso sorvolare?+
    Grazie

  9. ieri il 4% oggi 8% ma voi veramente aggiustate la nazione con questi espediente da quattro soldi voi state in una stanza in cui non riuscite a vedere che l”industria edile non si solleva con questi mezzucci, ma ci vogliono investimenti seri sperando che poi non rubate anche questi e non finiscono mai cosi potrete rubare vita natural durante tanto in galera va sempre il debole

  10. Sono dello stesso parere purtroppo; mi immagino che lo scarico di maggiori costi avvenga sempre sull’anello debole ossia sul cliente, tranne rari casi che per trovarli costerebbe troppo in termini di tempo.

  11. Come al solito si tenta di migliorare le cose….ma si finisce per peggiorarle. Credo che i veri danneggiati da questo provvedimento saranno come al solito i committenti: l’impresa in questione, all’atto di presentare il conto al proprio cliente, gonfierà ad hoc la quota spettante in modo da rientrare nelle spese. pultroppo credo non ci sia modo per tutelarsi da questo aspetto. Sarei molto felice se qualcuno riuscisse a smentirmi :)

  12. Nel caso di una societa’ di costruzione, il cui committente è un Condomio
    ( sostituto d’imposta art. 25 ter del DPR 600) quando emette fattura sara’ obbligato a inserire anche la ritenuta al 4%????
    Cosa deve fare?

  13. Leggete..
    Detrazione fiscale 55%
    L’Agenzia delle Entrate ha accolto la richiesta di riduzione della ritenuta d’acconto del 10% per i
    pagamenti legati alla riqualificazione energetica.
    E’ stato diramato nella giornata di ieri (01-02-2011) un comunicato stampa congiunto dell’Agenzia
    delle Entrate e di Rete Imprese Italia (allegato a pag. 2) nel quale si rende nota la nascita di una Task
    Force per lo snellimento delle procedure e degli adempimenti fiscali a carico delle imprese.
    Uno dei punti trattati è stato quello di aver accolto la richiesta, sollevata dalle associazioni di
    categoria, di studiare i margini di una riduzione della ritenuta del 10% sui bonifici effettuati tramite le
    banche o le Poste per il pagamento degli interventi di ristrutturazione edilizia e per il risparmio energetico.
    Fin dalla sua introduzione (1° Luglio 2010) la ritenuta del 10% aveva sollevato molte perplessità da
    parte degli operatori del settore che si sono visti depredati di una considerevole fetta di liquidità.
    I fattori contingenti, poi, hanno creato situazioni molto pericolose considerando il periodo di crisi che
    sta vivendo il nostro paese da sommare alla quasi totale immobilità ad offrire credito da parte degli istituti
    bancari.
    Questa situazione stava e sta generando una visione negativa sugli sgravi fiscali concessi dal
    governo in materia di riqualificazione energetica; paradossalmente gli sgravi fiscali ai quali possono
    attingere i clienti finali stanno recando danni economici agli operatori di mercato.
    La speranza ad oggi è che il coordinamento tra Rete imprese e Agenzia delle Entrate si concluda
    con una determinazione concreta della riduzione e/o della revoca della ritenuta di acconto.
    Resta inteso che l’unico strumento nelle mani degli operatori del settore è quello di protestare e di
    far sentire la propria voce anche tramite le associazioni di categoria, non fosse altro perché non è stato
    specificato da nessuna fonte l’eventuale data di conclusione dello studio che certamente non terminerà
    prima delle analisi delle dichiarazioni dei redditi del 2010.

    COMUNICATO STAMPA
    Agenzia delle Entrate e Rete Imprese Italia,
    nasce la task force per la semplificazione degli adempimenti
    Continua il dialogo tra l’Agenzia delle Entrate e le Organizzazioni
    dell’artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi. In un incontro
    svoltosi oggi a Roma tra i vertici dell’Amministrazione finanziaria e i
    rappresentanti di Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato,
    Confcommercio e Confesercenti), l’Agenzia ha, innanzitutto, fatto il punto
    sulla prossima entrata in vigore delle norme introdotte dal decreto legge n.
    78/2010 (tracciabilità delle spese sopra i 3 mila euro, accelerazione della
    riscossione, compensazioni tra crediti e ruoli, nuovo redditometro), invitando
    le 5 Organizzazioni a segnalare eventuali criticità o problematiche. A questo
    proposito, l’Amministrazione finanziaria ha preso l’impegno di testare, non
    appena sarà pronto, il nuovo redditometro con la collaborazione delle
    Organizzazioni.
    In pieno spirito di cooperazione, è stato poi istituito un tavolo per snellire gli
    adempimenti contabili a carico delle imprese. Si tratta di un gruppo di lavoro
    ristretto che ha l’obiettivo di portare, in tempi rapidi, alla formulazione di
    proposte per lo sfoltimento delle procedure tributarie.
    L’Agenzia delle Entrate ha, infine, accolto la richiesta, sollevata dalle
    associazioni di categoria, di studiare i margini di una riduzione della ritenuta
    del 10% sui bonifici effettuati tramite le banche o le Poste per il pagamento
    degli interventi di ristrutturazione edilizia e per il risparmio energetico, a
    valle dell’analisi delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta

  14. Integrazione a cio che ho detto ieri.
    Sono un piccolo imprenditore edile che opera maggiormente nel settore delle ristrutturazioni. Ieri mattina recandomi in banca ho avuto un amara sorpresa perchè ho scoperto che grazie all’articolo 25 del decreto legge del 31 maggio 2010 n.78 dallo scorso 1 luglio i bonifici effettuati in favore dei costruttori edili da parte dei committenti che beneficiano delle agevolazioni del 36% o del 55% hanno visto applicata una trattenuta del 10% a titolo di ritenuta d’acconto. Tale trattenuta viene fatta sul totale della fattura emessa , quindi è errato dire che si tratta di una ritenuta d’acconto, perchè in questo modo viene trattenuto il 10% anche sulle spese che un impresa ha sostenuto per eseguire un lavoro. Se poi consideriamo che a volte le imprese edili si trovano ad operare: in momenti di crisi o di elevata concorrenza per cui sono costrette a effettuare eccessivi sconti, oppure in momenti cattive condizioni metereologiche o di errata valutazione dei lavori, che fanno prolungare i tempi dell’esecuzione dei lavori aumentando cosi le spese e quindi hanno un ridotto margine di utile che si aggira appunto intorno al10%, ne viene fuori che effettuando la trattenuta dl 10% sull’importo dei lavori il costruttore ha lavorato senza utile quindi può solo fallire. Inoltre capita spesso che il committente alla fine dei lavori o non è in grado più di far fronte ai pagamenti causa eventuali verianti che fanno aumentare l’importo dei lavori previsto, o non vuole pagare i lavori per intero per una sua insoddisfazione, costringendo così il costrurttore a iniziare azioni legali nei confronti del committente che fanno slittare se tutto va bene ( anche grazie alla lentezza della giustizia) la riscossione dell’intero importo dei lavori. Così analizzando quest’ultima ipotesi il costuttore paga il 10% di trattenute sugli acconti che ha ricevuto dal committente. Denaro che ha dovuto usare per pagare tutte le spese sostenute per eseguire i lavori e visto che non riceve il saldo dei lavori dove si dovrebbe ricavare un eventuale utile, il costruttore ha pagato una ritenuta di acconto del 10% sulle spese (che a volte sono debiti) e non sui guadagni e ancora una volta può solo fallire. Aziende come la mia che già faticano ad andare avanti ora si vedono tassare preventivamente anche il rimborso delle spese che sostengono per effettuare i lavori. Denaro che se resterebbe in nostro possesso ci permetterebbe di investire e lavorare. Poi versato al fisco al momento stabilito e in misura stabilita. Inoltre io mi chiedo ma se sono un azienda che lavora esclusivamente in questo settore alla quale viene sempre applicata questa ritenuta d’ acconto non è che ho versato al fisco più di quanto mi era dovuto? Forse avrei un credito con il fisco e potrei chiedere un rimborso che non si sa quando arriverebbe. Ma in questo modo non si è creato ancora debito pubblico?
    Si può concludere quindi che questa trattenuta del 10% non è una ritenuta d’acconto, ma solo un appropriazione indebita di capitali che fa il fisco italiano nei confronti delle imprese edili, camuffata da sistema per combattere l’evasione fiscale, visto che in questi casi non era possibile evadere, perchè il committente era già tenuto per legge a pagare tramite bonifico accompagnato da fattura .
    Ora io mi chiedo ma è mai possibile che i nostri governanti (che io stesso ho votato) con tutti i loro consulenti non abbiano capito mentre studiavano e approvavano questa legge cosa stavano facendo? Quale grave danno stavano arrecando alle aziende che operano esclusivamente nel settore interessato dalla questa legge?
    Non voglio credere che queste persone non capiscono nulla e mi é più semplice credere che per loro è più facile colpire settori come il nostro poco organizzati e poco tutelati, indifferenti alla pubblica opinione e ai media. che non scendono in piazza a lamentarsi e che nonostante tutto continuano a lavorare con fiducia. O forse la spiegazione è ancora più semplice ed è che ormai siamo giunti alla frutta e non si sa più dove prendere il denaro che serve allo stato per far fronte all’enorme spesa pubblica che si ritrova.

  15. Sentite qsta:

    COMPENSAZIONI DI CREDITI FISCALI. Dal 2011 non sarà più possibile compensare i crediti fiscali (IVA-IRPEF, ecc.) in presenza di SOMME ISCRITTE A RUOLO (cartelle esattoriali scadue e non pagate) di importo superiore a 1500 euro. IN CASO DI INDEBITA COMPENSAZIONE LA SANZIONE E’ PARI AL 50% DELL’IMPORTO COMPENSATO!

    NON HAI LA LIQUIDITA’, IN PIU’ NON TI FANNO COMPENSARE CON LE RITENUTE CHE TI HANNO PRESO DAL PORTAFOGLIO!!!!!!!!!!!!!

  16. Ha ragione sul fatto che nonostante questo legge abbia colpito una categoria numerosa di imprenditori che caratterizzano tra l’altro l’economia nazionale e che rappresentano un settore in questi anni strategico, non se ne sia ancora dato rislato sui tradizionali mezzi di informazione, segno che il Web si caratterizza per una informazione più capillare.

    La nuova norme impone un onere finanziario notevole che metterà in crisi i piccoli imprenditori che viagginao generalmente su margini più ridotti ed hanno una minore flessibilità in termini di esposizione finanziaria.

    Almeno una lancia però è ragionevole spezzarla rispetto alla accusa di mancanza di comunicazione in quanto il legislatore fiscale è soggetto obblighi pubblicitari e le riviste di settore o i vostri commercialisti e avvocati dovrebbero tenervi aggiornati e supportarvi per calcolare quanto le tasse sono una levastrategica di busines nella pianificaione economica e finanziaria aziendale.

    Iscivetevi al feed RSS e vedrete che vi manterrete più aggiornati :-)
    Saluti,

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