Vendita di prodotti on line: Guida alla Tassazione e Fatturazione a clienti esteri

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Il trattamento fiscale Iva delle vendite on line su internet è solo una delle problematiche legate al commercio elettronico di prodotti e necessita di alcuni importanti chiarimenti in quanto ha una disciplina a parte nel Codice Iva. Il commercio elettronico on line di beni e servizi può essere diretto e indiretto e rientra infatti nel novero delle vendite a distanza o anche detto e-commercio ma ha alcune sue peculiarità sia in termini di tassazione sia in termini di nuovi adempimenti.

Il problema diviene quello di verificare il corretto trattamento fiscale in fattura dell’Iva che resta da sempre il problema principale anche e perchè spesso non s riesce nemmeno a comprendere dove il cliente risieda effettivamente ai fini fiscali.

In questa sede parleremo di vendita di prodotti on line in quanto per quello che concerne le prestazioni di servizi, dalla conseguenza, alla formazione, al recupero crediti, attività professionali, abbiamo molteplici casi specifici per cui meritano ciascuno un discorso a parte.

Per “vendita di prodotti” intendo merci e prodotti finiti che possono essere venduti come nuovi o essere soggetti ad accisa. Stessa previsione anche per prodotti che necessitano di trasporto, imballaggio e assemblaggio nel spese di destinazione. Non ci occuperemo di operazioni di triangolazione internazionale che necessitano di specifici trattamenti fiscali ad hoc.

Do naturalmente per scontato che chi mette su un sito per avviare un’attività di commercio on line abbia proceduto dapprima all’apertura della partita Iva anche perchè non sarebbe proprio saggio a gestirla senza farlo dal momenti che sarebbe facilmente scoperto per via della tracciabilità delle transazione finanziaria al momento della vendita e/o dell’acquisto di materie prime per produrli e del fatto che non potrebbe dedursi una serie di costi di gestione. Tuttavia sento ancora parlare di persone che gestiscono le vendite on line mediante pagamenti con pay-pall e gestendo tutto in nero non comprendendo appieno che il gioco non vale la candela.

Differenza tra Commercio Elettronico Diretto e Indiretto

A seconda delle tipologia di vendita e d prodotto potremmo avere un commercio elettronico “diretto” ovveroindiretto“, Nel commercio elettronico diretto tutte le fasi della vendita si svolgono on line compresa anche la consegna del bene che, per sua natura dovrà essere immateriale o digitale. Parliamo quindi della vendita di software, file, applicazioni, oppure anche un abbonamento on line. In pratica l’utente sperimenta nella singola transazione l’ordine a cui segue il pagamento e che termina con la consegna o con il reso del prodotto digitale.

Nel commercio indiretto invece l’ordine ed il pagamento possono anche avvenire on line ma la consegna è materiale e avviene attraverso uno spedizioniere o un vettore che consegna materialmente il prodotto venduto al cliente acquirente.

La differenza tra i due sembrerebbe sottile ma in ambito tributario assume una connotazione completamente differente e soprattutto ai fini Iva in quanto nel commercio diretto parliamo genericamente di vendita di servizi ovvero prestazioni di servizi. Nel commercio indiretto invece parliamo di vendita o cessione di beni.

Trattamento Iva

Come anticipato esiste una differenza tra commercio elettronico diretto e indiretto. Nel commercio elettronico diretto la vendita online ha ad oggetto un bene immateriale che non necessita di essere spedito fisicamente. Un tipico esempio è il download di prodotti on line come software, programmi, musica, eseguibili, etc. Nel commercio elettronico indiretto, di conseguenza parliamo di commercio di prodotti finiti che hanno bisogno di un supporto fisico per essere trasferiti in quanto sono merci o prodotti materiali. Nel trasferimento il cliente riceve il prodotto  nel suo domicilio che potrà essere in Italia, Europea o al di fuori.
Avremmo quindi una distinzione in base alla tipologia di soggetti in essere (privati consumatori e consumatori con partita Iva):
  • Business to business (B2B): si tratta di transazioni commerciali tra aziende;
  • Business to consumer (B2C): è la forma più nota e riguarda la fornitura di beni e servizi direttamente all’utente finale;
  • Consumer to consumer (C2C): in genere si tratta di siti di aste online o di mercatini on line, ambienti in cui gli utenti (privati) interagiscono direttamente tra loro limitandosi, il sito ospitante, il più delle volte a mettere in contatto venditori e acquirenti senza entrare nel processo della transazione economica.

A seconda della tipologia di soggetto e della residenza fiscale dello stesso potremmo trovarci davanti i seguenti casi:

  1. Vendite a privati consumatori di prodotti residenti in Italia
  2. Vendite a lavoratori autonomi o a società con residenza fiscale in Italia
  3. Vendite a privati consumatori di prodotti residenti in territori della comunità europea
  4. Vendite a lavoratori autonomi o a società con residenza fiscale in un paese della comunità europea
  5. Vendite a privati consumatori di prodotti residenti in territori Extra UE
  6. Vendite a lavoratori autonomi o a società con residenza fiscale in un paese Extra UE

La regola generale prevede che nel caso di vendite a distanza effettuate verso persone senza partita Iva (caso 3 per intenderci) hanno una natura intracomunitaria e come tale dovrà essere tassato nel paese di destinazione del bene. Questo significa che dovrete applicare l’Iva in fattura al pari di quello che potrebbe essere un cliente con residenza fiscale in Italia. Questo in base all’art. 41 co. 1 Lett. b). Nel caso n. 4 invece, trattandosi di aziende residenti fiscalmente in Europa l’imposizione della vendita è in Italia. Nel seguito vediamo, anche con l’ausilio di una tabella come ci si comporta in tutti i casi e come funzionano le soglie di protezione stabilite dai diversi paesi in Europa.

A cosa serve un sito internet

Il sito internet è una vetrina dall’enorme potenziale in termini di possibilità di vendita in quanto si rivolge ad un mercato pressoché globale. La visibilità oggi su portali non è gratuita, anzi, ma oggi ha dei costi ancora contenuti. Basti che se anni fa se cercavamo un paio di scarpe era possibile visualizzarne al massimo un centinaio, oggi l’accesso ad un portale da la possibilità a centinaia di migliaia di venditori di proporre le proprie creazioni a tutti.

Ha anche una funzione pubblicitaria per l’azienda in quanto all’interno del sito troviamo la composizione ella società, i valori, la sostenibilità del suo operato sul mercato, i numeri in termini di bilancio, i riferimenti anagrafici e la descrizione dei prodotti e servizi offerti.

Non in ultimo è un canale di vendita attraverso cui è possibile gestire e monitorare le vendite Sito internet di “commercio elettronico” e/o “di servizio”, in cui lo scopo è quello di vedere on-line i prodotti o servizi dell’azienda, anche tramite autenticazione per l’accesso al sito.

Adempimenti per il commercio on-line

Nel commercio on line è necessario non solo aprire la partita Iva ma anche gestire una serie di adempimenti che possono variare a seconda della tipologia del bene prodotto. Tralasciamo ovviamente il settore alimentare che senza dubbio, insieme a quello di prodotti sanitari, è quello più disciplinato ad autorizzazioni, controlli e adempimenti. Ci concentriamo su settori generici.

Adempimento caratteristico del  commercio elettronico indiretto su internet è l’adesione al MOSS dalla direttiva n. 2008/8/CE che, se effettuati in modo non corretto, comportano una serie di conseguenze.

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Adempimenti amministrativi iniziali commercio on line: cosa fare per partire

Dal punto di vista amministrativo all’inizio sarà necessario aprire la partita Iva identificando, a seconda delle tipologia di servizio offerto il codice ATECO che caratterizzerà la vostra attività. E’ un momento importante in quanto il codice ATECO andrà anche ad impattare per il tramite dei nuovi Indici ISA di affidabilità fiscale sulla possibilità di essere accertati da parte dell’agenzia delle Entrate.
Successivamente andrà effettuata in Camera di Commercio l’inizio attività di e-commerce tramite una SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività. La SCIA si effettua telematicamente ed ha un costo contenuto. Potrete richiederla ad un’agenzia di servizi o ad un Dottore Commercialista. Il costo è piuttosto contenuto se decidete di servirvi da un’agenzia e la modalità è telematica.
Non sono richiesti particolari requisiti.
Dal punto di vista della forma giuridica con cui si intende operare l’attività potrà essere svolta sia sotto forma di lavoro autonomo sia tramite l’apertura di una società. Se state all’inizio e state solo sondando il mercato vi consiglio inizialmente di gestire la nuova attività sotto forma di lavoro autonomo, magari sfruttando anche il regime forfettario dei minimi (sempre che sia conveniente nel vostro caso specifico perchè non sempre lo è).
A tal proposito potete aiutarvi con un articolo scritto appositamente sul calcolo della convenienza del regime forfettario dei minimi.
Se invece state già mettendo su un investimento consistente allora potreste valutare di aprire direttamente una società a responsabilità limitata (anche semplificata).

Adempimenti fiscali commercio on line

Da punto di vista fiscale si dovrà aprire la partita Iva con il modello AA7/9. A tal proposito potete leggere la guida alla compilazione e apertura della partita Iva in cui troverete anche il modello da utilizzare e le modalità di compilazione. Nel modello si dovrà avere cura di indicare la volontà di iscrizione al VIES per operare anche all’estero.
In calce a questo articolo trovate tutti gli articoli gratuiti di approfondimento sui singoli temi specifici, spero vi siano utili.
Una volta aperta ci saranno dei versamenti da effettuare tramite la liquidazione Iva che potrà essere mensile o trimestrale a seconda del volume d’affari che genererete ogni anno.
Oltre a questo periodicamente p richiesto di compilare l’elenco delle operazioni effettuate e ricevute (vecchio spesometro per chi se lo ricorda) e se le vendite, come ci auguriamo sono effettuate nei confronti di operatori residenti fiscalmente nella comunità europea si dovrà procedere alla redazione dei modelli INTRASTAT.
Nel modello di apertura della partita Iva dovrete compilare l’apposito quadro che prevede la possibilità di effettuare attività di commercio elettronico dove indicherete anche l’indirizzo del sito web utilizzato. Qualora siano più di uno in teoria andrebbero comunicati tutti. Si dovrà flaggare la casella “PROPRIO” laddove siate anche proprietari del sito ovvero la casella “OSPITANTE” nel caso in cui si utilizzino per esempio piattaforme on line come potrebbe essere Amazon, o Yoox o Zalando per citarne alcuni. serva di un sito di terzi.  Si dovrà altresì indicare anche Internet Service Provider che utilizzate.

Fatturazione delle vendite on line

Trattandosi di commercio di prodotti o beni materiali il termine entro cui emettere la fattura è quello di consegna del bene materiale. Per cui laddove aveste intenzione di vendere un vostro prodotto on line solitamente la fattura è datata il giorno della transazione e viene inviata via email come copia di cortesia (se obbligatoria la fatturazione elettronica) o inserita nel plico contenente il prodotto venduto.
Del resto dobbiamo applicare la normativa sulle vendite a distanza che ex articolo 22 del D.P.R. 633/1972
Non dovrete emettere scontrini fiscali ma dovrete annotare la vendita nel registro dei corrispettivi giornalieri al pari di come avviene in un normale negozio. La fattura dovrà essere emessa obbligatoriamente solo se richiesta esplicitamente dal cliente entro le 24:00 del giorno di vendita.
Se dovete emettere fattura occhio a rispettare l’obbligo di emissione delle fatture elettroniche, per cui dovrete premunirvi fin da prima di un indirizzo PEC e di un codice SDI che potrete reperire nella vostra area riservata presente sul sito dell’agenzia delle entrate o con fiscoonline. So che sto inserendo tanti concetti tutti insieme, ma so anche che con queste parole chiave poi potete con non poca difficoltà sapere se vi manca ancora qualche adempimento oppure no.

Adempimenti Previdenziali

Si dovrà anche verificare l’obbligo all’iscrizione della gestione separata INPS, anche se questo non nasce tanto per via del sito quanto per il superamento di ricavi annui dal momento di apertura della partita IVA. Diverso il caso invece se intendete aprire una società con cui rivolgervi al mercato. In questo caso i contributi previdenziali si verseranno solo su eventuali buste paga dei dipendenti della stessa.

Comunicazioni al MOSS

Entro la scadenza del primo giorno successivo al trimestre si dovrà procedere poi all’iscrizione al MOSS dell’opzione e ad una serie di adempimento dichiarative sulle operazioni effettuate che sono riepilogate in sintesi nel seguito:
  • 20 aprile
per il trimestre che termina il 31 marzo
  • 20 luglio
per il trimestre che termina il 30 giugno
  • 20 ottobre
per il trimestre che termina il 30 settembre
  • 20 gennaio
per il trimestre che termina il 31 dicembre

IVA nel commercio elettronico diretto

Nel commercio elettronico indiretto a mio avviso il problema che sorge riguarda le modalità di fatturazione ed il trattamento IVA da adottare in fattura. Dal punto di vista della fatturazione se trattasi di provati consumatori non sarà necessario procedere all’emissione di una fattura se non espressamente richiesta dalla controparte entro la mezzanotte del giorno in cui avviene l’acquisto ed il pagamento.
Tuttavia dovremmo comunque registrare l’operazione per la rendicontazione interna dei nostri ricavi.
Nelle vendite per corrispondenza l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione così come previsto dall’art. 22, comma 1, n. 1, D.P.R. n. 633/1972.
Il problema si pone nel momento in cui effettuo delle vendite di prodotti on line a soggetti che, come riepilogato prima possono essere anche residenti in UE o in paesi EXTRA UE.

Vendita on line a consumatori privati senza partita Iva in Europa

Per la qualificazione e la corretta individuazione del trattamento Iva, come anticipato in premessa avremmo bisogno di identificare il paese del venditore e quello di residenza dell’acquirente

Paese del Venditore  Paese dell’acquirente privato senza partita Iva Trattamento

Iva

Riferimenti normativi
Italia Italia Operazione imponibile Iva Articoli 2 e 7 bis DPR n.633/1972
Paese Ue vendita a distanza Articolo 41 D.L. n.331/1993
Paese extra-Ue Cessioni all’esportazione non imponibili IVA Articolo 8 DPR n.633/1972
Paese Ue Italia vendita a distanza Articolo 40 D.L. n.331/1993
Paese extra-Ue Italia Importazione imponibile Iva in Italia (Iva assolta in dogana) Articolo 67 DPR n. 633/1972

Quando nella tabella, in corrispondenza della tabella trattamento IVA trovate vendite a distanza significa che questa operazioni avranno Iva applicabile nel paese dell’acquirente privato consumatore solo se superano delle specifiche soglie di consumo determinate da ciascuno Stato membro  anche dette “soglie protezione”. L’operazione potrà essere ugualmente assoggettata Iva ma solo per per opzione volontaria da indicare nel quadro VO della dichiarazione IVA del venditore. In caso contrario dette operazioni di vendita a distanza diviene rilevante ai fini Iva nel Paese dove si trova il bene al momento della cessione come previsto dall’articolo 7 bis DPR n.633/1972

Soglie di protezione

Se le vendite a distanza di beni annualmente supera le soglie di protezione ad acquirenti privati residenti fiscalmente in UE le vendite saranno con Iva da pagare nel paese UE. Nel caso siete sotto invece l’operazione è soggetta ad Iva IVA in Italia.

Nel seguito trovate le soglie di protezione dei Paesi europei:

Nel caso in cui la soglia venga superata in corso d’anno il trattamento cambierà dalla prima operazione dopo soglia.

Vendita on line a consumatori privati senza partita Iva EXTRA UE

Nel caso di Vendita on line a consumatori privati senza partita Iva EXTRA UE si applica invece l’articolo 8 DPR n.633/1972 l’operazione non è imponibile IVA ma è soggetta a fatturazione o a registrazione nel registro dei corrispettivi.

Vendita on line ad aziende con partita Iva UE

Per quello che concerne il trattamento da applicare alle operazioni intracomunitarie con soggetti “B2B” ossia con partita IVA si dovrà fare riferimento al fatto che dal primo gennaio 2021 la disciplina IVA cambierà.  Per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2020.

l’acquirente deve essere un privato consumatore o un soggetto assimilato (ente non commerciale oppure soggetto con partita Iva che tuttavia acquista per la propria sfera privata).

Dal primo gennaio 2021 invece si dovrà recepire la Direttiva UE 2455/2017

Tassazione: Calcolo imposte da versare e Regime Ordinario e in quello Forfettario dei Minimi

Per quello che concerne la tassazione dei proventi ricevuti si dovrà distinguere tra coloro che rientrano nel regime ordinario di tassazione da quelli che accedono al regime previsto dal DL n. 190/2014.

L’appartenenza ad un regime forfetario non è di poco conto sia in termini di possibile risparmio sulle tasse da pagare a fine anno (si chiamano imposte e non tasse mi raccomando iniziamo a prendere dimestichezza con termini corretti), sia in termini di risparmio negli adempimenti e quindi nella parcella che dovremmo pagare anche al dottore commercialista. Dal punto di vista del risparmio la possibilità di accedere ad un regime forfettario non  di poco conto in quanto, come potete vedere nell’esempio qui di seguito il risparmio potrebbe essere rilevante.

Prendiamo come esempio qui nel l’esempio di un giovane che percepisce, ossia incassa materialmente nell’anno oggetto di imposta, ricavi per un ammontare pari a 20 mila euro annui durante l’anno di imposta. Supponiamo che abbia sostenuto poche spese per un ammontare pari a 4 mila euro annui, oltre a 4 mila euro di contributi previdenziali INPS versati alla propria cassa di appartenenze forense.

La rilevazione dei ricavi avviene per cassa non ve lo scordate anche perchè una cosa è emettere una fattura ed una cosa è incassarla e questo il fisco lo sa)

Nel seguito l’esempio con il calcolo delle tasse da versare:

Compensi percepiti

€ 20.000

Spese

€ 4.000

Reddito imponibile lordo

€ 20.000 x 78% = € 15.600

Contributi previdenziali

€ 4.000

Reddito imponibile netto

€ 15.600 – € 4.000 =

€ 11.600

Imposta sostitutiva

15%

Imposta sostitutiva

€ 1.740 x 15% = € 1.740

 

Quanto avremo speso nel regime ordinario? Nel seguito trovate lo sviluppo della tassazione con tassazione ordinaria per scaglioni Irpef. Come vedete il risparmio c’è e si amplifica quanto più cresce il reddito e si riducono le spese che nel regime forfettario non potrei dedurmi.

Reddito imponibile
                         20.000,00
–                         4.000,00 Spese deducibili
–                         4.000,00 Contributi deducibili
Scaglio di reddito Irpef Imposta da pagare Irpef  Limite Minimo  Limite Massimo  Aliquota Irpef (%)  Imposte calcolate
fino a euro 15.000,00 23% sull’intero importo                  –           15.000 23%             3.450
oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 3.450,00 + 27% parte eccedente 15.000,00           15.000           28.000 27%             1.350
oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 6.960,00 + 38% parte eccedente 28.000,00           28.000           55.000 38%                  –
oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 17.220,00 + 41% parte eccedente 55.000,00           55.000           75.000 41%                  –
oltre a euro 75.000,00 25.420,00 + 43% parte eccedente 75.000,00           75.000 43%                  –
 Totale Imposte Lorde  Totale imposte Lorda                  4.800
 Aliquota effettiva 24%
 Detrazioni di imposta
 Ritenute subite
 Acconti versati
 Imposta Netta                   4.800  
 Da versare a Giugno              1.920  
 Da versare Novembre              2.880  

Come potete vedere da questo semplice esempio potete trarre subito delle importanti conclusioni che vi guideranno nella valutazione di convenienza del regime forfettario. Sfatiamo infatti il mito che sia sempre conveniente. Possiamo dire che difficilmente non lo è, ma non sempre è un calcolo veloce per cui un passaggio con un dottore commercialista lo dobbiamo fare. Sconsiglio di gestire la propria attività da solo ma consiglio di concordare un onorario ragionevole in virtù delle semplificazioni previste per questo regime agevolato previsto per i lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Deduzione costi del sito

Oltre alla deduzione fiscale IRPEF, IRES, IRAP  prevista per il sostenimento di costi strumentali all’attività si aggiunge il costo del sito. La finalità del sito è assolutamente di natura strumentale e sarà considerato come un centro di costo strumentale al conseguimento di ricavi per cui anche eventuali costi sostenuti per la gestione del sito saranno deducibili ai fini delle imposte dirette. Parliamo per esempio dei costi di implementazione del sito, analisi, design, costi per il web master, per il server e anche quelli di pubblicità on line. Anche l’Iva assolta sulle fatture di acquisto, soddisfacendo il requisito dell’inerenza, sarà detraibili in sede di liquidazione Iva.

Fonte normativa

Art. 40 co. 3 e 4 e art. 41, co. 1, lett. b) del Decreto Legge n. 331/1993

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2 Commenti

  1. Stò per acquistare un prodotto dalla Cina del valore di circa 400 € mi qassicusano che il prodotto viene spedito dall’Europa per cui non dovrei pagare imposte doganali.Premetto che non sono un rivenditore , ma un consumatore finale1
    Sarò soggetto a imposte doganali?

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