Guadagnare scrivendo articoli On line: Come Fare? Conviene veramente?

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

scrivere articoli per siti web e tasse da dichiarare

Quanto si guadagna veramente a scrivere articoli on line, qual’è la tassazione e quanto si prende il fisco rispetto a quello che incasso? Come fare a guadagnare? Sono alcuni interrogativi che caratterizzano la vita di chi soffre e sta stretto nel lavoro che fa oppure chi proprio non ne ha uno e vorrebbe inventarsi un’attività propria e non sa come iniziare.

Qui vediamo la tassazione che rappresenta una componente molto importante della voce costi dell’attività per cui vi aiuta a qualificare bene dal punto di vista la natura del ricavo generato dalla vendita degli articoli o dalla pubblicità nel caso caso in cui abbiate un blog dove scrivete. Per questo ultimo aspetto ho scritto un articolo appositamente dedicato alla tassazione dei proventi da Google Adsense e vendita di spazi pubblicitari on line.

Qual’è la tassazione dei proventi o dei redditi derivante dalla scrittura e vendita di articoli online? Quali e quante tasse si pagano? Conviene? Quando è necessario aprire la partita Iva? Chi deve pagarle e quali i casi di esclusione dall’imposta sulle pubblicità. Perchè gli approcci sono diversi, potrebbero indurvi nell’applicazione di sanzioni ed interessi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Come sempre cerchiamo in questo articolo di fornire chiarimenti utili in risposta alle tante domande arrivate nei commenti ad altri articoli o direttamente in email.
Non vedremo quindi come scrivere un articolo di giornale, alla fin fine cambia poco se testata giornalistica cartacea o informatica consultabile solo online, quali frasi scegliere per creare titoli ad effetto o come impostare la scaletta dei contenuti di un articolo giornalistico, ma appunto la parte successiva all’attività di scrittura e riguarda i compensi ricevuti e le tasse connesse.

Qualificazione della vendita di articoli online

La scrittura di articoli genera un prodotto editoriale che sottostà alla tassazione secondo le opere dell’ingegno.
Dal punto di vista civilistico della tutela del diritto allo sfruttamento dell’articolo, che nella quasi totalità dei casi sarà venduto a siti che sfruttano le visualizzazioni prodotte per vendere pubblicità, questo è qualificabile come una proprietà intellettuale il cui sfruttamento economico è possibile concederlo a terzi mediante il pagamento di un compenso o di una royalties (leggetelo come un canone) mantenendo però sempre la paternità dell’opera ma concedendone solo lo sfruttamento economico. La paternità del diritto di autore non è cedibile ma lo è come abbiamo detto il suo sfruttamento economico.

La normativa Italiana riconosce al diritto di autore un duplice contenuto e questo lo potete trovare nell’articolo 2575 del codice civile oltreché la normativa speciale contenuta nella Legge n. 633 del 1941.

  • morale: diritto sulla paternità dell’opera che non è cedibile a terzi
  • patrimoniale: cedibile a terzi e consistente nel diritto a sfruttare economicamente l’opera.

Tassazione del diritto di autore

Dal punto di vista fiscale questa fattispecie è disciplinata dall’articolo 53 comma 2, lettera b) del DPR n. 917/86 e articolo 54 comma 8, se non sono conseguiti nell’esercizio d’impresa commerciale, ai fini delle imposte sui redditi, e rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo del Tuir. Per questa particolare tipologia si applica una deduzione forfettaria ai fini del versamento dell’imposta Irpef (non è una tassa) che varia a seconda dell’età dell’autore.

Può accadere anche il caso in cui i cedenti del diritto non siano gli autori ma soggetti terzi: in questo caso il reddito si qualifica come reddito diverso ex articolo 67, lettera g) del DPR n. 917/86. Da questo punto di vista i proventi derivanti dalla vendita di articoli on line, per il soggetto che li scrive o che ne cede il diritto a sfruttare quello che ha scritto a terzi si configura una componente di reddito tassabile nell’anno secondo il principio di cassa ossia nel periodo di imposta in cui è avvenuto l’effettivo pagamento.

Deduzione Forfettaria: è prevista una deduzione forfettaria che consiste nella detassazione o meglio in una deduzione dal reddito imponibile del 40% dei compensi incassati qualora l’inventore/autore abbia meno di 35 anni di età oppure un 25% se  ne ha di più. La deduzione forfettaria però in capo editoriale incontra un limite che non deve essere sottovalutato e consiste nel fatto che l’autore degli articoli no potrà portare in deduzione i costi eventualmente sostenuti per la redazione dell’articolo in quanto già beneficia della deduzione forfettaria. Un pò come avviene per i canoni di locazione per le persone fisiche che godono dello stesso regime agevolato in sede di dichiarazione dei proventi percepiti. Questo è stato oggetto di chiarimento in apposita circolare n. 8/1207 del 1977. Per cui sarà sempre meglio valutare questa previsione normativa per verificare il carico fiscale IRPEF a cui sarete sottoposti.

Esempio tassazione vendita articoli on line: Calcolo IRPEF

Supponiamo vi mettiate d’accordo con un sito per la scrittura di 30 articoli mensili al costo di 5 euro, il compenso sarà pari a 150 euro. Dovrete pertanto emettere una fattura pari a 150 fuori campo Iva avendo cura di inserire la dicitura che viene menzionata nel paragrafo successivo. Al momento della dichiarazione se avete meno di 35 anni dovrete applicare una detassazione del 40% pari a 60 euro. Dovrete pertanto versare imposte Irpef su 90 euro. Sui 150 decurtati a 90 euro inoltre dovrete applicare una ritenuta Irpef del 20% pari a 18 euro per cui l’effettivo incasso al momento di emissione della fattura sarà pari a 132 euro. Se supponiamo poi che siete nel primo scaglione di reddito Irpef del 23% a fronte di una ritenuta Irpef di 30 euro dovrete effettivamente versare Irpef  per 20,7 euro.

Trattamento Iva sulla Vendita di articoli on line

La vendita di opere intellettuali effettuati dagli autori ma anche da i loro legatari o eredi o dai loro acquirenti non operazioni fuori dal campo di applicazione dell’Iva come disciplinato dall’articolo 3, co. 4, lettera a) del DPR n. 633/1972 che recita “non sono considerate prestazioni di servizi le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti di autore effettuate dagli autori”. Sarà necessario comunque emettere una ricevuta fiscale in caso di vendita o di vera e propria fattura se la vostra attività, come vedremo nel seguito ha preso i connotati di un lavoro autonomo presto non più in modo occasionale ma in modo continuativo ed abituale. Per approfondire le modalità di gestione della vendita occasionalmente vi invito a leggere quando si applica la tassazione come prestazione occasionale. Nella fattispecie sono rari i casi in cui questa si può applicare.

Ritenuta d’acconto sulla vendita di articoli on-line

Sui redditi corrisposti per prestazione di lavoro autonomo riguardante l’utilizzo economico delle opere d’ingegno da parte di soggetti residenti fiscalmente in Italia, sulla parte imponibile decurtata della componente di deduzione forfettaria andrà applicata una ritenuta Irpef del 20% a titolo di acconto all’atto del pagamento o, nel caso di reddito assimilato, con l’aliquota Irpef secondo lo scaglione di reddito. I soggetti tenuti ad operare la ritenuta sono gli enti e le società indicate nell’articolo 73, comma 1, del DPR n. 917/86, le società e le associazioni indicate nell’articolo 5 del DPR n. 917/86 e le persone fisiche che esercitano imprese agricole o imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del DPR n. 917/86, le persone fisiche che esercitano arti e professioni e il condominio quale sostituto d’imposta.

Vendita di articoli a società con la residenza all’estero

Come ormai molti di voi avranno avuto modo di notare molte società hanno residenza anagrafica (diversa da quella fiscale) in paesi, alcuni a fiscalità privilegiata altri no. Molte sono a Dublino per esempio. In questo caso la cessione di opere o di diritti di autore a società con residenza fiscale all’estero, non sarà assoggettata a ritenuta d’acconto in quanto il committente non può qualificarsi come “sostituto di imposta” italiano. Il venditore tuttavia sarà sottoposto comunque agli obblighi di fatturazione.

Discorso diverso se il prestatore è una persona fisica estera e il committente è una società con residenza fiscale in Italia

Nel caso in cui i compensi siano corrisposti a soggetti non residenti (ad esempio committente italiano e prestatore estero) deve essere effettuata una ritenuta a titolo d’imposta (non di acconto) pari al 30% dell’imponibile decurtato della deduzione forfettaria, anche per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese (la ritenuta verrà applicata al 100% dei compensi) ad eccezione dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Giornalista, collaboratore e pubblicista

Non vi è alcuna differenza dal punta di vista fiscale tra un giornalista e un collaboratore  aggiornati e riviste che scrivono articoli come anche vale per il pubblicista. La fattispecie che impone l’obbligo di apertura della partita Iva riguarda l’abitualità e la continuità nella redazione e vendita di articoli dietro corresponsione di denaro. Su alcuni blog ho letto informazioni non corrette in merito a questo ma, come avete avuto modo di leggere anche nelle guide all’apertura della partita Iva, la discriminante consiste nell’abitualità. Non vi sono limiti entro cui questo non vale. Il limite che molti di voi portano come discriminante per l’apertura o meno della partita Iva è un limite che ha valore solo ai fini Previdenziali. Tuttavia vi anticipo che per questa tipologia di reddito non è prevista la contribuzione previdenziale come meglio chiarito nei paragrafi successivi.

Altra precisazione riguarda la natura dell’attività svolta che solo s riferita alla redazione di articoli potrà godere della deduzione forfettaria mentre nel caso per esempio di collaborazione alla redazione non sarà agevolata. Potrebbe essere un esempio il correttore di bozze o chi lavora in redazione. Solo l’autore è agevolato fiscalmente.

Indicazione nel modello di dichiarazione Unico PF redditi persone fisiche e lavoro autonomo

I compensi andranno indicati nella sezione III del Quadro RL del modello Redditi P.F., al rigo RL25 e la deduzione fiscale forfettaria spettante deve essere indicata al rigo RL29. Le persone fisiche che hanno acquistato diritti di autore o li hanno ereditati indicheranno il compenso percepito nel periodo oggetto del 730 o del modello unico al rigo RL13, della sezione II A del Quadro RL al netto della deduzione forfettaria applicata. E’ bene ricordare che nessuna deduzione spetta per gli acquirenti a titolo gratuito.

Contributi previdenziali INPS e partita Iva

Come anticipato i compensi percepiti per lo sfruttamento economico del diritto di autori derivante dalla vendita di articoli on line non sono soggetti al versamento del contributo previdenziale Inps come chiarito nella messaggio 19435 del 28 novembre 2013Pertanto, il compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto di autore da parte lavoratore autonomo non iscritto al Fpls né ad una Cassa Professionale è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche nei confronti della Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995. A tale conclusione si arriva in quanto tra i redditi soggetti a contribuzione previdenziale non sono annoverati quelli di cui all’articolo 53, comma 2, lett. B) del Tuir così come previsto dall’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995).

La contribuzione previdenziale invece sussiste per coloro che sono iscritti all’FPLS – Fondo Pensioni dei Lavoratori dello Spettacolo (Fpls) a cui si applicherà peraltro la franchigia del 40% ma per questo vi rimando all’articolo dedicato alla gestione separata INPS.

Omessa dichiarazione dei proventi derivanti dalla vendita: cosa rischio

Premesso che sconsiglio la strada dell’evasore fiscale possiamo quantificare l’omessa dichiarazione di proventi percepiti dalla vendita di articoli on line, ma vale anche per qualsiasi altra fattispecie omissiva in tema di redditi Irpef che la loro omessa dichiarazione viene punita con una sanzione per dichiarazione dei redditi 730 o modello unico infedele che varia dal 100% al 200% della maggiore imposta e/o del minor credito Irpef spettante.
Per cui se dovevate pagare per esempio 2 mila euro di IRPEF, potrete rischiarne di pagare dai 4 mila ai 6 mila oltre al pagamento degli interessi e dei compensi della riscossione con un minimo di 258 euro. Nel caso in cui presentiate la dichiarazione oltre i 90 giorni allora la sanzione va dal 120% al 240%.

Qualora, come spesso molti di voi fanno, vi state accorgendo solo oggi che dovevate dichiarare dei compensi perchè fino ad oggi no lo sapevate o perchè un vostro amico ha un amico commercialista che gli aveva detto che sotto i 5 mila euro non andavano versate tasse sappiate che c’è sempre il ravvedimento operoso che vi consente di cavarvela con un versamento minimo di sanzioni (intorno al 3% se siete rapidi e vi ravvedete subito).

Proventi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari: Google Adsense

Altro discorso riguarda invece la vendita di spazi pubblicitari online quando avete un vostro sito web frequentato e volete monetizzarne il traffico. Tali proventi prima di tutto non rientrano nell’ambito di applicazione dello sfruttamento di opere dell’ingegno ma sono proventi tassati secondo le regole ordinarie (mi sarebbe piaciuto trattarli così… ma proprio non c’erano gli estremi per farlo!). Alcuni di voi non sono d’accordo ma si sbagliano, ve lo posso assicurare, e rischiano di non vedersi riconosciuta la deduzione forfettaria e di riversare con le sanzioni viste sopra.
Ho scritto un articolo appositamente dedicato alla tassazione dei proventi da Google Adsense e vendita di spazi pubblicitari on line.

In conclusione se pensate di diventare ricchi scrivendo on line ormai è troppo tardi nel senso che è ancora possibile ma i tempi per vedere qualche soldo che sia in grado remunerare lo sforzo si sono allungati notevolmente. Chi ha iniziato prima ha dei vantaggi competitivi e dei Gap che difficilmente si possono colmare in poco tempo per cui se volete iniziare sappiate che la strada è lunga, costosa e in salita. Ma tentar non nuoce :-)

Buona lettura e spero di esservi stato utile!

Tassazione vendita spazi pubblicitari on line

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