DURF Fiscale 2022: cos’è, come richiederlo e cosa fare se è Irregolare

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Il DURF o DURC Fiscale 2022 serve per la certificazione della regolarità in materia di tributi, imposte e tasse nell’ambito di appalti e che ha lo scopo di fornire una attestazione ufficiale dell’inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso.

Vedremo anche alla luce del provvedimento del 6 febbraio 2020 il certificato di regolarità fiscale come funziona

La ratio della disposizione è piuttosto chiara ed indirizzata alle imprese appaltatrici: queste dovranno reperire imprese affidabili sul mercato che siano regolari dal punto di vista della regolarità non solo lavorativa (Durf on line) ma anche fiscale (DURF Fiscale). Una regolarità fiscale testimonia infatti anche la serietà della ditta con cui abbiamo a che fare al di la delle valutazioni tecnico qualitative sull’operato e la preparazione dei lavoratori coinvolti. Queste disposizione sono valide solo per appalti di un certo valore annuo e questo limite viene definito per non ingessare un settore già di per sè in stallo da ormai più di 10 anni.

Questo in sintesi il nuovo certificato di regolarità fiscale specifico per gli appaltatori ed i sub appaltatori da produrre:

Nel seguito vedremo:

  • Cos’è il DURF Fiscale
  • Come funziona
  •  A chi si applica
  • Quando richiederlo
  • Validità del DURF o DURF Fiscale
  • Responsabilità
  • Versamento ritenute negli appalti
  • Quando scatta l’obbligo: entrata in vigore
  • Novità

Cos’è il DURF Fiscale 2021

Per fornirvi un rapido chiarimento in sintesi possiamo dire che l’impresa subappaltatrice dovrà presentare il DURF Fiscale dal primo gennaio 2020 all’Agenzia delle Entrate ai fini dell’esenzione dalla responsabilità solidale nel caso di mancato pagamento. In questo caso si irrobustisce il profilo di regolarità delle imprese che partecipano agli appalti e si riduce il rischio di omesso versamento delle ritenute d’acconto.

In pratica l’impresa appaltatrice avrà l’obbligo di presentare formale richiesta alle imprese subappaltatrici ed avere copia dei modelli F24 quietanzati (quietanze o deleghe di pagamento) aventi ad oggetto le ritenute fiscali IRPEF versate per i lavoratori impiegati e un elenco nominativo degli stessi comprensivo di regolare codice fiscale e dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore e l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato.

Nel passato invece esisteva solo una dichiarazione “auto sostitutiva”

Il DURF viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Unico soggetto titolato a farlo. Non confondiamolo con il DURC che, trattandosi di certificato di regolarità contributiva previdenziale, viene invece rilasciato dall’INPS.

La validità è di 4 mesi dalla data di rilascio. indicata nel certificato. Il certificato è stato predisposto sulla base di un provvedimento dell’Amministrazione finanziaria che ha fornito anche chiarimenti in merito alle sue principali caratteristiche e che trovate nel seguito da scaricare. Nell’attesa come possono tutelarsi i committenti dai rischi di inaffidabilità fiscale delle imprese appaltatrici?

Il certificato di sussistenza dei requisiti previsti con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza di cui al comma 2 dell’articolo 17-bis, è messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Il certificato è messo a disposizione dell’impresa o di un suo delegato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa.

Per i grandi contribuenti il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni regionali competenti.

CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI

Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti

Tabella A – Requisiti previsti

ALLEGATO+B.

Entrata in vigore DURF Fiscale

Il decreto fiscale è già entrato in vigore ma le disposizioni in questo caso si applicano dal primo gennaio 2020.

A chi si applica il DURF Fiscale

La novità si applica a tutti i contratti di appalto e subappaltano per il compimento di opere e servizi di valore superiore ai 200 mila euro considerate per ciascun anno di imposta (o solare).

Responsabilità del Committente

In questo modo si irrobustisce e si ridimensiona anche il profilo di responsabilità del committente che, ricordiamolo, risponde solidalmente con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, TFR, contributi INPS ed INAIL restando però escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

Il committente che effettua il pagamento dovrà anche effettuare le ritenute fiscali dovute in base al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

Si dovrebbe così ottenere un miglioramento nelle condizioni di mercato che vedono sempre più spesso piccole imprese intestate a dei prestanome aprire e chiudere lasciando debiti nei confronti dell’erario o che remunerano i lavoratori con indennità di trasferte per fruire della loro parziale detassazione.

Questa potrà così venire meno nel caso di produzione del DURF FISCALE dal primo gennaio 2020. Le imprese dovranno essere operative da almeno tre anni ed avere un DURF FISCALE REGOLARE sulle dichiarazioni fiscali presentate nel triennio precedente che siano in regola con gli obblighi dichiarativi e che abbiano eseguito nel corso dei periodi di imposta

Inoltre dovranno essere in regola con i versamenti nel conto fiscale che dovranno essere maggiori del 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni;

Inoltre non dovranno avere sul certificato di regolarità fiscale ruoli fiscali aperti o accertamenti resi esecutivi o cartelle di pagamento in piedi da parte di Equitalia o dell’agenzia della riscossione per importi superiori a 50 mila euro i cui termini per richiedere sospensione o rateizzazione siano scaduti.

Validità del DURF Fiscale

La validità del certificato è di 4 mesi dalla data del rilascio. Vi sarà un problema collegato alle richieste che vengono effettuato prima delle principali date di scadenza previste per il versamento delle imposte (giugno e novembre) che potrebbero determinare comunque un ammanco considerevole nel gettito erariale, ma sicuramente meglio di prima dovrebbe essere.

Benefici del Durf 2021 Regolare

Avere un certificato fiscale regolare consente tuttavia continuare ad effettuare le compensazione nei versamenti delle ritenute da reddito di lavoro od assimilato ed evitare il blocco dei pagamenti da parte del committente fino al 20% del valore complessivo o delle ritenute omesse.

Casi particolari e criticità

Sicuramente sarà necessario nei grandi appalti un monitoraggio costante dei sub appaltatori anche in considerazione della ridotta validità del Durf.

Ci potrebbero essere problemi ad avere un Durf Tributario pulito nel caso di imprese che sono in perdita per esempio pur avendo una situazione fiscale pulita o anche quelle in split payment. Sicuramente l’agenzia delle entrate dovrà rilasciare dei chiarimenti ufficiali o dei provvedimenti ad hoc per queste tipologie.

Nel caso di imprese che sono in contenzioso con il fisco, perchè ce ne sono tante, il Durf Fiscale sarà pulito solo in quei casi in cui  il giudice abbia concesso la sospensiva.

Diviene quindi particolare questo punto perchè, seppur come sappiamo, il contenzioso con il fisco si traduce spesso nella vittoria da parte del contribuente, questo potrebbe non esonerare committente e appaltatore dalla responsabilità di un sub appaltatore (per fare un esempio) che un contenzioso pesante con il fisco.

Questi ultimi quini potrebbero essere lasciati fuori dal bouquet di imprese selezionate per lavorare solo perchè sono in lite con il fisco anche avendo motivazioni legittime. Se fossimo in un paese dove la percentuale di vittoria del contribuente fosse scarsa lo capirei anche, ma essendo la situazione ben diversa questo potrebbe escludere ingiustamente delle imprese virtuose dalla competizioni o peggio ancora le imprese potrebbero decidere di abbandonare dei contenziosi con il fisco solo per partecipare a delle gare d’appalto al solo fine di continuare a lavorare per non chiudere.

Certificato Regolarità fiscale

In relazione alla richiesta relativa al certificato di sussistenza dei requisiti previsti
dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pervenuta in
data ____________ prot. n. _________, considerati i dati presenti nel sistema informativo
dell’Anagrafe Tributaria e quelli pervenuti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e da
Riscossione Sicilia S.p.a. alla data del ________, questo Ufficio
CERTIFICA
che con riferimento all’ultimo giorno del mese di __________, sussistono i requisiti previsti
dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997.
oppure
CERTIFICA
che con riferimento all’ultimo giorno del mese di __________, non sussistono i requisiti
previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Si riporta nel seguito il testo dell’art. 17-bis, comma 5 deal D.lgs n. 241 del 1997 che disciplina “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”

  1. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
  2. a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  3. b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Dati errati e Errori nel DURF o Certificato regolarità fiscale sbagliato

L’impresa può segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non essere stati considerati. L’ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione. L’Agente della riscossione fornisce riscontro all’ufficio sulla consistenza dei carichi e relativi dettagli, secondo tempi e modalità definiti d’intesa. Qualora ricorrano i presupposti, l’ufficio procede all’emissione di un nuovo certificato.

Testo Legge DURF Fiscale

Vi riporto cosa disciplina il comma 5 del Decreto Fiscale n. 124 del 2019

  1. Entro il termine di cui al comma 3, al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste trasmettono tramite posta elettronica certificata al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:
  • a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente
  • b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti di cui al comma 1;
  • c) i dati identificativi del bonifico effettuato ai sensi del comma 3.

Cassetto fiscale: consultazione

Certificato regolarità fiscale

Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Nella circolare n. 1/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate vengono forniti i primi chiarimenti rispetto al Decreto fiscale 2019 – Decreto Legge n. 124/2019 in cui sono descritti i soggetti inclusi e quelli esclusi dall’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della norma.

Rientrano nell’ambito di applicazione della norma i soggetti residenti in Italia che nei contratti di appalto forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili in qualunque forma al committente.

Esclusi dal Durf Fiscale

Sono esclusi i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, in quanto non sono considerati sostituti d’imposta in base agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973.

Sono esclusi anche i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni quali ad esempio i condomini che, siccome non detengono beni strumentali, non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale.

Sono esclusi gli enti non commerciali limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

Il DURF fiscale varrebbe tuttavia solo per i soggetti che risultino in attività da almeno tre anni (non comprendo il motivo) e  siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi, registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse e che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

La circolare inoltre chiarisce che nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione la sussistenza dei requisiti potrà essere oggetto di autocertificazione.

Proroga DURC Fiscale e Certificati di regolarità Fiscale

Con la conversione in legge del “Decreto Rilancio 2020” i documenti di regolarità contributiva sono prorogati fino al 29 ottobre 2020 per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 103 comma 2 del D.L. 18/2020 ( “Decreto Cura Italia”) senza alcuna eccezione per i Documenti di regolarità contributiva. Sono prorogati tutti quelli in scadenza nel periodo che va dal 31 gennaio ed il 31 luglio 2020.

Modulo DOMANDA DURF EDITABILE DA SCARICARE

DURC FISCALE non regolare: come comportarsi

Ritenute Appalti: dubbi e chiarimenti applicativi

Articolo. 17-bis, D.Lgs. 241/97

Circolare 1 del 12 febbraio 2020

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