Rinuncia all’eredità: quando conviene, come rinunciare. E il fisco?

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Last Updated on 4 Maggio 2023

denuncia successione con modello 4Vediamo di chiarire la convenienza alla rinuncia all’eredità e come farla praticamente, insieme agli eventuali adempimenti da porre in essere. Tutto questo dando anche qualche accenno ai profili tributari, ossia alle imposte e tasse che dovrete sostenere e segnalandovi i nuovi articoli di approfondimento in cui troverete altri chiarimenti utili.

Cos’è la rinuncia all’eredità o del legato

E’ l’atto con il quale il chiamato all’eredità manifesta la propria volontà di non ereditare i beni che per successione o per legato gli sono stati conferito dal decuius e che per diritto gli spetterebbero e che trovate descritta e disciplinata nellarticolo 519 del codice civile. Come sappiamo mentre nel caso degli eredi l’accettazione dell’eredità è un atto formale che consente/obbliga all’erede di entrare nel diritto attivo e anche passivo di tutti i crediti ed i debiti del defunto, nel caso del legato invece ciò non avviene per cui non è richiesta una formale accettazione. Così come esiste questa differenza nell’accettazione vedremo che corrisponderà un diverso trattamento per la rinuncia tra le due categore di soggetti eredi e legatari.

La caratteristica che è un pò una fregatura è che si rinuncia non dopo aver acquisito l’eredità ma prima di conoscerla o quanto meno di averne la piena conoscenza. Ecco perchè talvolta si sente parlare di persone che hanno ereditao una montagna di debiti del de cuius. Non è raro il caso di erdità in cui vi sono immobili da una parte e tanti debiti, magari per cartelle esattoriali dall’altra. Resta quindi difficile talvolta comprendere la convenienza ad accettare o meno l’eredità.

Il problema sta nel fatto che la qualità di erede, una volta acquisita, non può essere lasciata e una volta rinunciata non può essere più ri-acquisita, perchè si perde ogni diritto in quanto ha una validita retroattiva. Questo significa che qualora un vostro parente defunto vi ha lasciato debiti e voi vi avete rinunciato dopo si scopre fosse anche proprietario di un castello in Svizzera purtroppo vi attaccate per usare un francesismo.

Fondamentale quindi fare una verifica sulla consistenza del patrimonio del defunto facendosi aiutare da un notaio e analizzando tutti i pubblici registri catastali, verificando eventuali atti di pignoramento, eventuali fallimenti e qualsiasi altra informazione sia utile a ricostruire l’effettivo saldo tra crediti e debiti che si andranno ad ereditare. La prima verifica resta quella documentale a casa dove in linea di massima si mantiene traccia di eventuali consistenze patrimoniali o beni mobili o mobili lasciati in eredità eventuali pegni o vincoli su di essi per cui sono molto importanti:

  • Testamento
  • Estratti conto bancari
  • visure catastali di eventuali beni immobili
  • verifica sui pubblici registri dei beni mobili
  • corrispondenza
  • ultima dichiarazione dei redditi
  • certificato delle pendenze tributarie

Se il fisco ci notifica una cartella di pagamento del defunto

Inutile dire che il problema più grave di queste eredità è rappresentato da eventuali pendenze tributarie in capo al defunto che potrebbe talvolta erodere e non rendere conveniente l’accettazione dell’eredità. Ma non scoraggiatevi in quanto in alcuni casi tali cartelle sono viziate nel procedimento di formazione dell’atto e non sono sempre valide anche nei confronti dell’erede che accetta l’eredità.

Comunque esiste il caso di notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate di avvisi di accertamento o cartelle anche ai soggetti che non hanno formalmente accettato l’eredità, il che è abbastanza antipatico… perchè oltre al danno anche la beffa di doversi difendere!
Sappiate comunque che la cartella sarebbe illegittima  (Corte di Cassazione con la Sentenza 3.12.2013, n. 27093) anche nel caso in cui abbia ricevuto la cartella prima di averla accettata formalmente.

Il fisco naturalmente non si ferma per cui procede alla riscossione del tributo nei confronti di nuovi soggetti per cui si scaglia contro il primo chiamato all’eredità, verifica e se questo ha rinunciato va sul secondo e così via sulla  base  sulla base dei livelli delle successioni testamentarie che potete trovare descritti nell’articolo 523 del codice civile e per le successioni legittime nell’articolo 522 codice civile. Nella prima ipotesi, trova in  primo  luogo  applicazione  la  eventuale sostituzione prevista dal testatore, nel qual caso l’eredità o la quota  del rinunciante si devolvono a favore della persona indicata  quale  sostituito; qualora  tale  volontà  rimanga  inespressa,  soccorrono  (ricorrendone  gli estremi), prima le norme sulla rappresentazione e  poi,  in  subordine, quelle relative all’istituto dell’accrescimento  (che  postula  peraltro  la chiamata congiuntiva)  o,  in  estrema  ipotesi,  la  disciplina  della successione legittima. In presenza di  successione legittima,  invece,  se  non  ha  luogo  la rappresentazione, la quota del rinunziante si devolve a coloro che  con  lui sarebbero entrati in concorso; nei  casi  ove  il  rinunziante  sia  l’unico chiamato, cioè qualora non esistano  concorrenti,  l’eredità  si  devolve  a coloro ai quali spetterebbe se egli mancasse, secondo le categorie e i gradi stabiliti dalla legge, ed in caso ancora di mancanza di  altri  successibili l’eredità è comunque devoluta allo Stato, ex art. 586, c.c., (“l’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione  e  non  può  farsi  luogo  a rinunzia”, fermo restando che “lo Stato non risponde dei debiti ereditari  e dei legati oltre il valore dei beni acquistati”). (Rivista il Fisco)

Leggi anche il nuovo articolo che tasse-fisco offre dedicato a come gestire i debiti fiscali del defunto

Chiarisco inoltre comnque che la semplice presentazione della dichiarazione di successione non implica che state accettando l’eredità in quanto se siete eredi sarete prima chiamati e poi dovrete successivamente esprimere la vostra accettazione o rinuncia. Per questo prima dell’accettazione non sarete ancora definibili come eredi ma solo come chiamaticon le conseguenze del caso viste anche nell’ambito del pagamento dell’ imposta di successione (che sarebbe l’imposta di registro).

Come si rinuncia all’eredità

La rinuncia la dovrete fare dinnanzi ad un notaio mediante dichiarazione scritta territorialmente competente in relazione al luogo dell’apertura della successione; è soggetta al particolare strumento di pubblicità costituito dall’inserzione nel Registro delle successioni: tra l’altro, l’omissione della trascrizione non invalida la validità giuridica dell’atto, ma incide solo sull’efficacia di esso nei confronti dei terzi.

Quanto costa la rinuncia all’eredità

La rinuncia all’eredità implica il pagamento di una semplice e ridotta imposta di registro in misura fissa di 168 euro ma a patto che avvenga prima dell’accettazione tacita dell’eredità, in quanto se avviene dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 485 c.c., la rinuncia all’eredità è soggetta all’aliquota proporzionale ordinaria di cui all’art. 1, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 131/1986 ossia vuol dire che ci dovrete pagare le imposte sulle successioni.

Fattispecie particolari: la rinuncia del legato testamentario

Nel caso in cui intediate rinunciare al testamento ad un legato il discorso è diverso in quanto come abbiamo visto mentre per gli eredi l’accettazione deve essere espressa, nel legato l’accettazione avviene in automatico o almeno senza espressa accettazione per cui ci vuole salvo una rinuncia espressa la cui forma dipende dalla natura dei beni oggetto di legato.

Vale quindi la regola che per i legati costituiti da beni immobili la rinuncia deve essere fatta per iscritto mentre per gli altri è sufficiene non esercitare i diritti che presupporrebbero l’accettazione.

Le cartelle di pagamento del defunto: come gestirle

Leggete l’articolo di approfondimento dedicato alla gestione delle cartelle di pagamento del defunto in quanto i casi in cui vi capita di trovare una sfilza di cartelle di pagamento in capo al de cuius non è una cosa rara…tuttaltro da quello che leggo. Del resto sono cartelle di pagamento spesso originatesi in anni in cui mi ricordo che con tranquillità al bar si diceva che tanto le multe non si pagano….:-) Ecco ora si vede finalmente chi aveva ragione e chi dovrà pagare un conto salato.

Errore del commercialista, CAF o fiscalista

Altra ipotesi potrebbe essere quella di una cartella notificata per un errore…E se l’errore fosse stato del Commercialista cosa altro potremmo fare? leggete l’articolo dedicato a Errore del Commercialista, fiscalista o del CAF: come comportarsi

La dichiarazione dei redditi del defunto: chi la deve compilare?

Leggi anche l’articolo dedicato alla dichiarazione dei redditi 730 o Unico del defunto in cui troverete le persone obbligate alla presentazione della dichiarazione e alla compilazione e le tempistiche per la trasmissione telematica onde evitare anche la beffa della sanzione per ritardata trasmissione della dichiarazione.

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41 Commenti

  1. buon giorno mio marito e mancato a 55 anni lasciandomi con soltanto una macchina cointestata (assicurazione a nome suo) e una bambina (4 anni nostra) e un altra sua (15 anni sua di un precedente matrimonio suo). oggi la macchina e sotto sequestro amministrativo dovuto ai debiti di mio marito(tutto a nome suo). ho chiesto lo sgravio non so se me lo danno… ma cosa devo fare e come devo comportarmi perche non so piu mi ha lasciata proprio… senza uscita almeno se la voltura la faceva a nome mio era diverso … ma non ha voluto percce convinto che la macchina non entra nella eredita… a quanto pare avevo raggione … e visto che lnon siamo nucleo dello steso abitat… mi e stato detto di due volture cointestare la macchina a tre?….. ma se l’altra figlia rinuncia cosa deve fare? e se rinuncia alla macchina li tolgono la parte della reversibilita?

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