Prima di tutto dovete avere a disposizione l’atto di morte del defunto. Quest’atto viene rilasciato successivamente al certificato di morte da parte del medico necroscopo. Se ancora non ne siete in possesso potete leggere direttamente l’articolo dedicato alla differenza tra i due certificati, chi le emette e come richiederli.
Una volta che avete a disposizione l’atto di morte potete dare avvio alla successione compilando la dichiarazione.
Novità 2017: nuova denuncia di successione online dal 2017
Potrete leggere anche altri importanti chiarimenti nel regime di successione intervenuti dopo l’entrata in vigore del 4 giugno 2016 della nuova Legge sulle unioni civili dove anche i conviventi acquistano dei diritti sull’eredità più o meno estesi a seconda che si tratti di convivenza di fatto o unione civile.
Imposta sulle successioni in sintesi
Ci siamo occupati anche dell’imposta sulle donazioni e qui non possiamo che presentare il trattamento fiscale dell’imposta sull’eredità. Inizio con il dire che non si parla di tassa sulle successioni ma di imposta. Successivamente potete anche leggere l’articolo dedicato alla denuncia di successione in cui troverete una breve sintesi della fase dichiarativa della successione dall’apertura alla presentazione del modello 4.
Su cosa si applica la tassa di successione
L’imposta sulle successioni si applica sulla singola quota trasferita all’erede o al singolo legato, ossia al singolo soggetto legatario individuato dal de cuius. L’imposta sulle successioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte ma anche a seguito di semplice costituzione di un erede o di un legato. Vediamo su cosa viene applicata l’imposta sulle successioni in quanto sembrerebbe facile ma il legislatore fiscale ha previsto anche delle detrazioni ed esclusioni dall’attivo ereditario in modo tale da attenuare il carico fiscale come per esempio il caso dei gioielli del defunto o anche il denaro contante o i mobili che sono presi nella misura del 10 per cento del loro valore di mercato.
Azione revocatoria sulla successione
Tuttavia il valore sarà valutato dall’agenzia ma se voi ritenete questo non corretto o maggiore o anche semplicemente diverso potete produrre materiale documentale a sostegno per modificarne l’importo su cui calcolare poi l’imposta. Vi è anche una sorta di azione revocatoria degli atti del defunto compiuto nei sei mesi antecedenti la morte per quello che concerne diritti e beni del venduto come anche nel caso di conferimenti in società che sono considerati comunque beni da assoggettare alla tassazione mediante applicazione dell’imposta di successione.
Sullo stesso filone logico quindi ci troveremo a ricomprendere nell’attivo ereditario da sottoporre a tassazione anche i trasferimenti di beni avvenuti per donazione negli ultimi sei mesi immediatamente antecedenti il decesso fatte agli eredi e ai legatari, comprensive anche delle rendite solo presunte.
È compito dell’Agenzia delle Entrate provvedere alla liquidazione dell’imposta di successione, delle eventuali sanzioni, degli interessi e dei tributi speciali; questi, perciò, debbono essere pagati dagli eredi o legatari solo dopo aver ricevuto la notifica del relativo avviso di liquidazione
L’attivo ereditario
L’attivo ereditario è composto dalla somma dei valori:
- Beni immobili e diritti reali immobiliari: per questi si dovrà prendere la media delle quotazioni degli ultimi tre mesi al momento di apertura della successione come valore tassabile ai fini dell’imposta di registro.
- Aziende, navi e aeromobili: sarà necessaria una perizia valutativa volta a identificare il valore di mercato opponibile ai terzi e all’agenzia delle entrate. Qualora si tratti di piccole imbarcazioni o natanti è sufficiente trovare degli annunci di imbarcazioni similari.
- Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali:per questi si dovrà prendere la media delle quotazioni degli ultimi tre mesi al momento di apertura della successione come valore tassabile ai fini dell’imposta di registro. Nel caso in Italia di partecipazioni di controllo si dovrà prendere la quota parte del patrimonio della società oppure farsi iniziare l’enterprise value della società e considerare solo la relativa quota effettiva di proprietà più un eventuale goodwil o badwill.
- Rendite e pensioni;
- Crediti;
- Altri beni come denaro, gioielli e mobili per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico non ne risulti l’esistenza per un importo diverso che si consiglia tuttavia la richiesta di una perizia.
Rientrano nell’attivo ereditario e sono quindi tassabili anche altri beni immobili come per esempio eventuali imbarcazioni, gioielli, opere d’arte, Conti correnti bancari ed eventuali investimenti in azioni obbligazioni fondi comuni di investimento polizze vita o assicurazioni similari. Eventuali indennità, TFR ancora non corrisposti e spettanti al defunto.
Rientrano anche eventuali azioni partecipazioni o quote di società di qualsiasi natura giuridica eccetto il caso in cui gli eredi assumono una posizione di controllo dell’azienda familiare. Lo stesso anche con eventuali titoli di Stato, Bot, CCT, CTZ e similari o anche crediti vantati dal defunto verso l’Erario o lo Stato.
Sono tassabili anche eventuali altri veicoli iscritti nei pubblici registri come auto, moto scooter etc.
Le passività deducibili dall’asse ereditario sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie, queste ultime in misura non superiore a euro 1.032,91 che rappresenta la soglia massima di detrazione fiscale fruibile. Sono altresì deducibili le eventuali imposte pagate ad uno stato estero in dipendenza della stessa successione.
I beni esenti dall’imposta
Penserete sicuramente a qualcosa di sostanzioso ma purtroppo non è così in quanto sono esenti dall’applicazione della tassa di successione solamente le spese mediche e funerarie sostenute per il defunto (per la definizione di spese mediche vi invito a leggere l’articolo sulla detrazione delle spese mediche) anche se quelle funerarie con dei limiti. Non sono sottoposti a tassazione ossia non rientrano nell’attivo ereditario nemmeno i Bot e CCt e altri titoli di stato similari che già scontano la tassazione al momento del realizzo come anche i beni ricompresi nell’articolo 12 comma 1, lettere h) e i), dello stesso Dlgs sulla successione. Gli elementi che devono risultare dalla dichiarazione di successione sono elencati nell’articolo 29 del decreto legislativo n. 346/1990 (“Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni”).
Inoltre sono esclusi dall’asse ereditario i crediti derivanti da eventuali vendite di beni o diritti effettuati nei 6 mesi precedenti alla morte del defunto oppure i beni acquistati con queste somme oppure somme di denaro sempre provenienti dagli ultimi sei mesi ma utilizzate nel pagamento di debiti sorti prima dei sei mesi.
Non rientrano inoltre anche gli automezzi o motoveicoli del de cuius, le assicurazioni sulla vita che scontano l’imposta al momento del pagamento del premio eventuali somme corrisposte a titolo di indennizzi.
Inoltre, sempre per coerenza normativa non rientrano nemmeno le erogazioni liberali o donazioni effettuate nei confronti onlus, associazioni di volontariato ed enti pubblici e tutti gli altri soggetti per intenderci ricompresi nell’articolo 10 del Tuir verso gli ultimi commi. Non si applica l’imposta di registro neanche per i beni posseduti all’estero da parte di soggetto residente all’estero in quanto prevale il principio del locus rei facta secondo cui si tassa l’immobile nel poste ove risiede.
Successione di aziende o di partecipazioni o quote societaria
Il legislatore fiscale ha previsto l’esenzione dall’imposta di successione limitatamente ai casi in cui si tratti di discendente o del coniuge e limitatamente alle partecipazioni che poi danno diritto al controllo o che sommate a quelle già possedute lo integrano in base all’articolo 2359 del codice civile. Per le ditte, snc e sas vale anche senza questo ulteriore requisito.
L’esenzione si avrà semprechè i beneficiari proseguano nell’attività del defunto almeno per 5 anni.
Chi paga l’imposta sulle successioni
I soggetti obbligati al pagamento dell’imposta sulle successioni sono gli eredi, che sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da essi stessi e dai legatari ed i legatari seppur limitatamente al singolo legato ricevuto. Per soggetti solidalmente responsabili intendiamo che quando un erede si fa carico dell’intero pagamento dell’imposta avrà il potere di rifarsi esercitando il diritto di rivalsa nei confronti degli altri eredi che si sono resi inadempienti. Non solo ma fino a quando uno degli eredi non ha esplicitamente rinunziato all’eredità sarà considerato dal fisco come soggetto obbligato al pari degli altri al pagamento dell’imposta pertanto vi consiglio qualora non abbiate il desiderio di accettare l’eredità di manifestare il vostro atto di rinuncia.
Quando dico che le parti sono solidalmente responsabili nel pagamento dell’imposta si intende che seppur l’imposta è divisa tra le parti il fisco può richiedere il pagamento mancanti di un soggetto agli altri soggetti che sono appunto solidalmente responsabili, e questi ultimi avranno poi la possibilità di rivalersi sul soggetto inadempiente. Tuttavia sappiamo che talvolta si versa in condizioni economiche difficili ed il recupero delle somme non sempre è agevole pertanto si consiglia in fase di accettazione dell’eredità oltre che a verificare le pendenze tributarie del de cuius, anche verificare le intenzioni e le possibilità economiche degli altri chiamati all’eredità onde evitare di dover pagare tasse di successione anche per altri. Anche in caso di figlio non legittimato o non riconosciuto si dovrà procedere al pagamento dell’imposta di successione.
Questo perché fino a quando non si accetta o non si rinuncia i soggetti che rientrano nell’asse ereditario e coloro che pur non entrando hanno un legato (sono stati citati nel testamento) sono detti chiamati all’eredità.
Quanto costa l’imposta e la tassa sulle successioni
Per quello che concerne i beni ed i diritti ereditati dal coniuge o dai parenti in linea retta (genitori, figli, ascendenti e discendenti in linea retta compresi adottanti e adottati, nipoti ecc.) si applica una aliquota di imposta del 4% sulla base imponibile con una franchigia di 1.000.000 € un milione di euro. Se oggetto della successione è la prima casa pagheremo comunque una imposta di trascrizione e catastale di 200 euro, mentre se parliamo di altri immobile le due imposte (trascrizione e catastale) salgono rispettivamente al 2% e all’1%, mentre nulla sarà dovuto a titolo di trascrizione e catastale nel caso in cui siano ereditati altri beni. Per la quota eccedente il milione di euro allora il discorso cambia e sull’eccedenza si applicherà l’imposta nella misura del 4%.
Nel caso di eredità da parte di fratelli e sorelle abbiamo una franchigia di 100.000 euro e sull’eccedenza una imposta sulle successioni del 6%. In base invece alla tipologia di beni se prima casa le imposte ipotecarie e catastali saranno di 200 euro altrimenti rispettivamente del 2% e dell’1% per altri immobili o altri beni.
Nel caso invece di parenti entro il quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado e quindi stiamo parlando di parenti diversi dai fratelli e sorelle avremo sempre una imposta del 6% ma senza franchigia quindi tutto quello che prendiamo è tassato al 6%. Stesso discorso di sopra per le imposte di trascrizione e catastali in base alla tipologia di beni ereditati che se riferiti a prima casa saranno di 200 euro altrimenti 2% e 1%. Per la categoria residuale di beni invece non abbiamo alcuna franchigia ed abbiamo una imposta secca dell’8% sulla base imponibile valida ai fini dell’imposta e imposte ipotecarie e catastali della stessa misura.
Tabella Gradi di Parentela
Chi sono i parenti e gli affini e come si calcola il gradi parentela? Aiutiamoci con una tabella riassuntiva che spero vi possa fornire degli esempi pratici per meglio comprendere come avviene il calcolo.
Ecco una tabella esplicativa con i gradi di parentela rappresentata in formato sinottico per fornire maggiori chiarimenti in risposta alle domande dei lettori.
PARENTELA | AFFINITÀ’ | ||
---|---|---|---|
è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite | è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge | ||
Grado | Rapporto di parentela con il titolare | Grado | Rapporto di affinità |
1 | padre e madre figlio o figlia |
1 | suocero o suocera del titolare figlio o figlia del coniuge |
2 | nonno o nonna nipote (figlio del figlio o della figlia) fratello o sorella |
2 | nonno o nonna del coniuge nipote (figlio del figlio del coniuge) cognato o cognata |
3 | bisnonno o bisnonna pronipote (figlia o figlio del nipote) |
Nel caso in cui vi sia un erede portatore di handicap invece e riconosciuto tale secondo i requisiti indicati nella legge 104 del 1992 avremmo le stesse percentuali viste sopra ma la franchigia di esenzione dall’imposta sale a 1.500.000 di euro e quindi un milione e mezzo di euro.
Nel caso sia di donazione della casa o della successione patrimoniale in cui compaia una abitazione, la base imponibile su cui applicare le percentuali viste sopra sarà pari al valore venale del bene in comune commercio al momento della stipula dell’atto così come disciplinato dall’articolo 14, Dlgs 346 del 1990. Cosa voglia dire potrebbe non essere agevole. Fatto sta che quasi tutti utilizzano la metodologia della valutazione automatica ossia quel meccanismo introdotto dal legislatore fiscale per mettervi al riparo da qualsiasi accertamento fiscale e che consiste nell’utilizzare di moltiplicatori da applicare alla rendita catastale e più precisamente la base imponibile sarà pari a:
- 110 volte la rendita catastale per la prima casa
- 120 volte per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A e C esclusi gli A10 e i C1 (negozi e botteghe)
- 140 volte per i fabbricati del gruppo B
- 60 per gli A10 e gli opifici di classe catastale D
- 40,8 per i fabbricati delle categorie C1 (negozi e botteghe)
Per i terreni non edificabili il valore imponibile si determina, invece, moltiplicando per 90 il reddito dominicale già rivalutato del 25%.
Valore Catastale dei Terreni Edificabili
Per il calcolo del valore catastale dei terreni edificabili deve essere preso il reddito dominicale per 90 ed il risultato rivalutarlo per il 25%. IN pratica la formula di calcolo è la seguente: reddito dominicale X 90 X 125%.
In questo nuovo articolo che trovate qui di seguito potrete verificare con degli esempi il valore della base imponibile a cui applicare le aliquote sopra riportate in tabella.
NON TUTTO ENTRA NELLA BASE IMPONIBILE: regime delle DEDUZIONI
Molti non sanno che nel calcolo della base imponibile non tutti i valori entrano e non su tutto quello che prendiamo si pagheranno le imposte. Il legislatore infatti ha introdotto nel 1990 delle voci che rappresentano delle vere e proprie deduzioni dalla base imponibile ai fini dell’imposta sulle successioni e che fanno risparmiare. A titolo di esempio per i titoli di stato nelle successioni si assiste ad una generale esenzione (non prevista invece per l’imposta sulle donazioni).
Calcolo della base imponibile per gli immobili e terreni
Per gli immobili di proprietà la base imponibile per il calcolo dell’imposta è costituita dalla loro rendita catastale (rivalutata del 5%) moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti:
- 110, per la prima casa
- 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (esclusi quelli delle categorie A/10 e C/1)
- 140, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B
- 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
- 40,8, per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.
Per i terreni non edificabili il valore imponibile si determina, invece, moltiplicando per 90 il reddito dominicale già rivalutato del 25%.
Esempio Calcolo Imposta sulle successioni
Nel seguito un esempio con i possibili casi di imposta sulle successioni partendo dal valore catastale di un immobile classificato come prima casa dal defunto a cui si aggiungevano altri beni del valore di 150 mila euro. Questo al fine di farvi rendere conto della tassazione che caratterizza i diversi gradi di parentela
Rendita Catastale Immobile | 2.500 | ||||
Valore Catastale Immobile | 275.000 | Imposte su altri beni rientranti nella base imponibile se > 100 Mila euro | |||
Valore Altri beni | 150.000 | ||||
Imposta di registro | Imposta Ipotecaria | Imposta Catastale | Totale Imposte su Immobili | ||
Coniuge parente in linea retta | – | 2.000 | |||
Se abitazione principale del defunto | – | 168 | 168 | 336 | |
Se abitazione principale del defunto con valore > 250 mila euro | 750 | 250 | 1.000 | ||
Totale imposte | 918 | 418 | 1.336 | 2.000 | |
Totale | 3.336 | ||||
Imposte su altri beni rientranti nella base imponibile se > 100 Mila euro | |||||
Imposta di registro | Imposta Ipotecaria | Imposta Catastale | Totale Imposte | ||
Parenti fino al 4° Grado Affini in linea retta Affini in linea collaterale fino al 3° grado |
3.000 | ||||
Totale imposte | 5.500 | 8.250 | 2.750 | 16.500 | 3.000 |
Totale | 19.500 | ||||
Imposta di registro | Imposta Ipotecaria | Imposta Catastale | Totale Imposte | Imposte su altri beni rientranti nella base imponibile se > 100 Mila euro | |
Parenti fino al 4° Grado Affini in linea retta Affini in linea collaterale fino al 3° grado |
4.000 | ||||
Totale imposte | 11.000 | 8.250 | 2.750 | 22.000 | 4.000 |
Totale | 26.000 |
Casi particolari su cui paghiamo l’imposta sulle successioni
L’imposta sulle successioni si applica anche in alcuni casi particolari e quindi non solamente al trasferimento di denaro ma anche alla costituzione o la rinuncia di semplici diritti reali di godimento (uso usufrutto abitazione, o a diritti di credito o la costituzione di rendite in capo al beneficiario erede o legatario, nonché usufrutto ma anche nel caso di nuda proprietà, sempre nel caso in cui questi diritti siano successivi e conseguenti all’apertura della successione.
Chi NON paga l’imposta sulle successioni
Oltre ai soggetti che ereditano quote di beni o diritti che sono per valore sotto il valore della franchigia di esenzione che abbiamo visto andare da un milione e mezzo per i portatori di handicap ai 100.000 euro per i fratelli e le sorelle, abbiamo anche i casi in cui i beni o i diritti lasciati in eredità sono lasciati ad alcune categorie di soggetti l’imposta sulle successioni non dovrà essere versata:logicamente i primi di questi soggetti sono lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni e tutti gli enti pubblici e le ONLUS e questo al fine di tutelare sempre la funzione sociale, accoglienza assistenza ed istruzione che può scaturire da una successione.
Successioni di immobili
Nel caso di successioni di immobili si dovranno comunque versare le imposte ipotecarie e catastali rispettivamente nella misura del 2% e dell’1% pur se viene data la possibilità di pagarle in misura fissa (ossia 160 euro) laddove uno dei donatari dichiari di possedere i requisiti prima casa: nel caso approfondite il riferimento normativo contenuto nell’articolo 69 della Legge n. 341 del 2000, comma 3 insieme al notaio o professionista che vi assiste nella donazione.
Inoltre consultate anche l’articolo dedicato alla successione di prima casa dove trovate anche altri chiarimenti e consigli pratici oltreché l’articolo dedicato alla denuncia di successione, oppure l’articolo dedicato alla guida alle successioni che vi spiega cosa fare per punti.
Tabella sulla tassazione per successioni e donazioni
EREDE LEGATARIO DONATARIO |
FRANCHIGIA | ALIQUOTE IMPOSTE SUCCESSIONI E DONAZIONI |
Coniuge | Euro 1.000.000 |
4% |
Parenti in linea retta | Euro 1.000.000 |
|
Fratelli e sorelle | Euro 100.000 |
6% |
Parenti affini fino al 4°grado | Su tutto il valore donato |
6% |
Affini in linea collaterale fino al 3° grado | Su tutto il valore donato |
6% |
Altri soggetti | Su tutto il valore donato |
8% |
Per i soggetti portatori di handicap ed indipendentemente dal gradi di parentela di tale soggetti la franchigia prevista è di un milione e mezzo di euro.
Chi e come si effettua il calcolo dell’imposta
Il calcolo comunque avverrà contestualmente alla presentazione della denuncia di successione nel senso che una volta che porterete la vostra denuncia all’agenzia delle entrate indicandovi l’imponibile l’agenzia correggerà gli eventuali errori che avete fatto in questo calcolo e determinerà l’imposta dovuta notificando poi all’indirizzo della vostra residenza un avviso di liquidazione contenente le somme da pagare e le modalità di pagamento per cui margini di errore non ve ne dovrebbero essere se è questo a preoccuparvi.
Con la nuova denuncia di successione online dal 2017 sarà possibile effettuare il calcolo ed il versamento direttamente da casa compilando passo dopo passi i quadri proposti dal software successioni online che dovrete precedentemente scaricare autenticandovi presso l’agenzia delle entrate.
Quando si paga l’imposta sulle successioni
A tassa di successione deve essere calcolata dall’agenzia delle entrate non sarà possibile procedere alla determinazione autonoma del suo valore. In pratica dopo l’apertura della successione dovrà essere presentata la dichiarazione di successione cartaceo oppure on-line entro un anno. Dalla data di presentazione della denunzia di successione l’agenzia delle entrate ha 3 anni di tempo per liquidare l’imposta di successione ossia effettuare il calcolo. Il termine diventa di 5 anni se non è stata presentata la denunzia di successione. Tuttavia oggi l’Agenzia delle entrate è abbastanza rapida nel definire l’importo iniziale anche se non sono pochi i casi di rettifica della liquidazione a seguito di verifiche o accertamento tendenti a far emergere un maggiore attivo ereditario tassabile per il fisco.
L’agenzia delle Entrate comunicherà l’imposta di registro pagare come tassa di successione nonché altre eventuali imposte ipotecarie e catastali. Una volta ricevuta la comunicazione da parte dell’agenzia delle entrate il contribuente erede o legatario avrà 60 giorni di tempo per procedere al pagamento con modello F24 da pagare direttamente presso lo sportello o anche tramite conto corrente on line.
Rateizzazione della tassa di successione e ritardi nel versamento
L’imposta può essere rattizzata attraverso una apposita domanda da presentare al momento della liquidazione da parte dell’agenzia delle entrate. Dovete sapere che l’importo rateizzabile è pari massimo all’80% in quanto il 20% di quanto dovuto deve essere versato subito mentre la restante parte andrà versata in 8 rate trimestrali o 12 rate trimestrali se l’importo da versare è maggiore di 20 mila euro. La rateizzazione non è possibile se l’importo è inferiore a mille euro.
In caso di ritardo nel versamento della rata è concesso un lieve ritardo pari massimo a 7 giorni o un carente versamento nella misura del 3% della rata dovuta al superamento dei quali il versamento si considera omesso e viene applicata una sanzione secca del 30% senza passare per un preventivo avviso bonario con sanzione del 10%.
Calcolo della quota legittima
Molto importante è anche il calcolo della quota legittima di cui parenti, coniuge e figli hanno diritto in presenza o meno di un testamento. Le parole in celeste ricordo che vi rimandano direttamente agli articoli di approfondimento.
Imposta Ipotecaria e Catastale: da sapere
Se nella dichiarazione di successione e/o nella dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni immobili, i beneficiari devono provvedere, nei termini prescritti per la presentazione della dichiarazione di successione, e quindi entro 1 anno dalla data di apertura della stessa, alla liquidazione e al versamento:
- dell’imposta di trascrizione, o ipotecaria, nella misura del 2% del valore attribuito agli immobili, ovvero nella misura fissa di 200,00 euro se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa;
- dell’imposta catastale nella misura dell’1% del valore attribuito agli immobili, ovvero nella misura fissa di 200,00 euro se sussistono le condizioni per usufruire delle agevolazioni prima casa
Novità dal 2016 dopo la Legge sulle Unioni Civili e Convivenze di Fatto
Diritti del Convivente sull’eredità dopo la Legge sulle Unioni Civili e di fatto
Novità dal 2015 sulle tasse delle successioni dal Decreto semplificazioni
Laddove vi siano dei crediti tributari riconosciuti al de cuius o defunto in sede di liquidazione delle tasse sulle successioni l’agenzia dovrà tenerne conto e liquidare o calcolare l’imposta al netto di tali importi.
Approfondimenti e chiarimenti
Rimborsi Fiscali Eredi: come funzionano
Certificato di morte e atto di morte: chi le emette e come richiederli
Morte di un Genitore: cosa fare
Potete consultare anche la Guida Fiscale alle Donazioni alle agevolazioni prima casa come argomenti correlati che potranno esservi utili.
Leggi anche articolo dedicato ai Beni esenti da tasse nella successione Successione prima casa: come pagare meno tasseQuali diritti ha il convivente sull’eredità del defunto Come funziona la successione dei terreni Se volete portarvi avanti invece potete consultare la guida alla donazione in cui potete “mettere a posto” prima del tempo e nei limiti della legittima il vostro patrimonio destinandolo come preferite. Guida alla donazione di casa
descrizione chiara e sintetica complimenti
solo sulla quota eccedente
Un chiarimento in merito alla franchigia.
In caso di eccedenza dopo l’applicazione della franchigia, la percentuale si calcola sull’intera ammontare dell’eredità o solo sulla quota parte spettante per legge a ciascun erede
GRAZIE
Buonasera. Vorrei sapere per quali tipi di aziende valgono le agevolazioni relative alla successione da genitore a figlio/a, sempreché i beneficiari proseguano nell’attività del defunto almeno per 5 anni (penso sia riferito all’art. 3, comma 4 ter del Testo Unico). Ad esempio, vale nel caso dei terreni dell’azienda di un imprenditore agricolo? Grazie.
Rapina no, ma la ritengo ingiusta proprio per lo stesso motivo per cui la vede lei. I nostri padri o madri hanno pagato le tasse su quei risparmi. Ce ne sono tante altre di fattispecie del genere. Speriamo che con la nuova riforma fiscale qualcosa cambi.
Di tutte le rapine la tassa di successione e ‘ la maggiore si ripaga su cose su cui si e’ gia ‘ pagato e’ una tassa su chi ha vissutto al di sotto dei propri mezzi
La mia mamma, sorella di mio zio deceduto, ha l’invalidità con legge 104/92; non mi è chiaro se l’esenzione riguarda anche le due imposte ipotecaria e catastale. Grazie
Buonasera, ho fatto la dichiarazione di successione, ho però sommato la rendita catastale di due sub aventi la stessa particella. Purtroppo nella voltura catastale ho indicato solo il sub principale, di conseguenza nella visura aggiornata, il sub omesso è rimasto intestato a mio padre, cosa posso fare?e ci sono ulteriori costi?
quali sono i moltiplicatori da utilizzare aggiornati o la legge di riferimento ? grazie
Buonasera. Devo fare la successione perchè è morto mio padre. Ci sono solo i soldi in banca. Che tasse si deve pagare io, mia sorella e mia madre? Possiame rinunciare a favore di mia madre o non conviene per le tasse?
Grazie. Cordiali saluti
Venuta a mancare la mamma dobbiamo ereditare io e mia sorella la sua quota. Da premettere che io e mia sorella per prima casa teniamo solo la parte che ci è pervenuta con successione da parte di nostro padre anche lui defunto da diversi anni. La mamma ha la sua metà + la metà della quota di papa e noi un terzo.chiedo in automatico la quota della mamma può valere come prima casa per ne e mia sorella. Il fabbricato è unico non ancora diviso
Buon giorno ho iniziato le pratiche di successione a seguito della morte di mia moglie comproprietaria al 50% con me della casa di prima abitazione del vaore di ca.300.000 euro e di una seconda casa del valore di circa 100.000 .Vorrei sapere se possibile all’incirca quanto puo costare tutto compreso tale pratica affidata alCaf.Ho tre figli.Grazie
buongiorno, è morta mia madre ed io ho ereditato la nuda proprietà di una casa ( seconda casa, essendo già proprietaria di prima casa). l’usufruttuaria è mia nonna. come devo comportarmi per le tasse di successione? devo pagare come fosse la piena proprietà.
Solo sulla quota di cui lei diventa proprietario, ma si ricordi che c’è la franchigia, come evidenziato nella tabella
Salve ,devo fare la denuncia di successione di un immobile appartenente a mio fratello solo per il 25% ,appartenendo appartenendo a me l’altro 25% ed a mia madre il 50% rimanente . Vorrei sapere se le tasse di successione si devono pagare solo sul 25% del de cuius o sul valore totale dell’immobile
Solo sulla quota del de cuius
Buon giorno, devo presentare denuncia di successione (il decuius è mio padre) relativa ad un immobile di categoria c/6, le cui quote di proprietà sono suddivise al 59,37% possedute da mio padre e il restante 40,63% possedute da me.
Volevo sapere: il calcolo delle imposte catastali e ipotecarie va effettuato sulla sola quota di possesso del de cuius (in questo caso il 59,37%) o sulla totalità delle quote? Grazie