Accettazione eredità con Debiti Fiscali: tacita, espressa o beneficio inventario come fare e quando conviene

check assegnazione a pennaIn questo articolo vediamo in sintesi quali sono i casi di accettazione tacita dell’eredità, tacita, espressa o con beneficio di inventario e gli effetti e le differenze per dare qualche semplice chiarimento a coloro che si trovano a dover gestire il momento successivo all’apertura della successione.

Cosa si intende per accettazione tacita

L’accettazione è tacita quando il chiamato compie atti che per effetto dei quali, si presuppone la concreta ed effettiva volontà di accettare l’eredità pur in assenza di una dichiarazione esplicita in tal senso. L’onere di dimostrare che un determinato atto implica accettazione tacita spetta a chi lo afferma. Il diritto da tutelare in questo caso è la conservazione del valore dell’attivo ereditario in quanto colroo che non ne sono effettivamente i titolri potrebbero utilizzarlo, cederlo, ridurlo ecc compromettendo non solo il suo valore ma anche eventualmente ridurre l’imposta di registro gravante sulla successione.

Finalità della norma sull’accettazione dell’eredità

La finalità del corpus di articoli sull’accettazione dell’eredità, in considerazione degli effetti, dei diritti e sopratutto degli obblgihi (pagare le debenze del de cuius) è finalizzato ai seguenti scopi:

  • Proteggere l’attivo ereditario da comportamenti non razionali da parte di soggetti che potrebbero semplicemente depauperarlo senza poi assumersi la responsabilità di onorare i debiti del defunto compromettente i diritti acquisiti di terzi creditori a vedersi onorare il debito.
  • Individuare con certezza quindi il soggetto che se ne farà carico con tutti i diritti e con tutti i doveri.

Chi può accettare l’eredità

I soggetti chiamati ad accettare l’eredità possono farlo sia direttamente sia per interposta persona ossia mediante una delega sottoscritta con entità.

Forma di accettazione dell’eredità

L’accettazione dell’eredità può essere espressa, tacita o con beneficio di inventario. Inutile dire che quella con beneficio di inventario è la forma che tutela l’erede accettante da i creditori del defunto in quanto con il beneficio non si realizza la confusione due soggetti.
Proprio tale caratteristica rende tale forma talvolta obbligatoria per legge come nel caso dei minori di età degli interdetti dai pubblici uffici dargli gli emancipati e inabilitati.

In questo caso infatti l’erede potrà amministrare e porre in essere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione tesi alla conservazione del patrimonio del defunto e presenterà ai creditori sullo stato della successione un po’ come se fosse un curatore.

Differenza tra le diverse forme di accettazione

Anche se potrebbe sembrare una semplice formalità l’accettazione e la sua forma invece non è così in quanto sappiamo che dietro l’accettazione via è un calcolo di convenienza economica ad accettare o meno l’universalità dei beni del de cuius in quanto potrebbe verificarsi il caso in cui pur non volendo accettare l’eredità si pongono in essere atti o fatti che ne presuppongono l’accettazione per cui il rischio è quello di vedere accettata tacitamente l’eredità senza volerlocon tutte le conseguenze del caso.

In linea di principio tutti gli atti di ordinaria amministrazione tesi a mantenere conservare nel tempo i beni facenti parte dell’attivo ereditario non costituiscono presupposto per l’accettazione per cui non dovete avere il timore di porre in essere: non è infrequente assistere a querele o denunce nei confronti di altri eredi che cercano di appropriarsi di parte dell’attivo ereditario. Anche la semplice presentazione della denuncia di successione o la trascrizione del testamento, non sono di per sé fatti che presuppongono la sua accettazione con me anche quello di inventariare o trasportare beni ad uno studio notarile per redigere l’inventario ufficiale.

L’articolo 460 e 476 del codice civile cosa dicono

Qualora ne voleste approfondire altri li potete trovare indicati nell’articolo 460 e 476 del codice civile. L’articolo 460 del codice civile recita che: “Il chiamato all’eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione. Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio. Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’articolo 528″.

La ratio del provvedimento risiede nell’intento di evitare che, nel periodo che intercorre tra la delazione dell’eredità e l’accettazione del chiamato, dei terzi possano impossessarsi e disporre indebitamente dei beni ereditari compromettendone anche il valore futuro.

L’articolo 476 disciplina appunto l’accettazione tacita dell’eredità e recita “L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede

Ci sono però degli atti che laddove posti in essere non fanno presuppore l’accettazione: parliamo di azioni che sono finalizzate alla sola conservazione oppure la custodia dei beni. Insomma se al momento della successione provvederete a fare la denuncia di successione o a pagare l’imposta non si intenderà che avete accettato formalmente è tacitamente l’eredità.

Esempio di accettazione tacita dell’eredità

Per esempio se volessimo fare degli esempi di accettazione tacita dell’eredità potremmo immaginare anche il solo pagamento di debiti commerciali da parte del chiamato con denaro dell’eredità oppure il compimento di atti di disposizione di altri beni rientranti nell’attivo

Oppure anche il compimento di atti amministrativi come la domanda giudiziale di divisione ereditaria e le volture catastali dei beni appartenenti al de cuius.

Si ha una serie di casi in cui l’accettazione si dà per tacitamente accettata e parliamo per esempio per la stipula di atti o contratti che hanno ad oggetto beni facenti parte dell’eredità oppure nel caso di accettazione di somme di denaro che facevano parte dell’eredità oppure azioni di risoluzioni di contratti stipulati dal defunto oppure la presentazione di domande giudiziali di divisione dell’attivo o di divisione dei beni ereditari.
L’accettazione con beneficio di inventario

Importante è sapere che il diritto all’eredità è trasmissibile agli eredi per cui in caso di decesso del chiamato il diritto verrà trasmesso ai suoi eredi e non agli eredi del primo defunto.

Rinuncia alla successione

Qualora dopo aver letto anche l’articolo dedicato alla convenienza se accettare o meno l’eredità vedete che proprio non volete procedere con l’accettazione potete trovare chiarimenti interessanti anche nella guida alla rinuncia all’eredità.

Le cartelle di pagamento del defunto: come gestirle

Leggete l’articolo di approfondimento dedicato alla gestione delle cartelle di pagamento del defunto in quanto i casi in cui vi capita di trovare una sfilza di cartelle di pagamento in capo al de cuius non è una cosa rara…tutt’altro da quello che leggo.

Calcolo imposta di successione

Vi segnalo anche gli articoli dedicati per l’appunto alla Denuncia di successione come anche quello dedicato alla compilazione del modello 4 e anche quelli dedicati al calcolo dell’imposta di successione il cui meccanismo di calcolo di calcolo non è così agevole in quanto prevede a seconda del valore totale dell’attivo e del grado di parentela delle soglie di esenzione e delle aliquote differenti.

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