Detrazione IRPEF casa abitazione principale prima casa

20
14847

Aggiornato il 4 Maggio 2023

Vediamo nel seguito il trattamento fiscale dell’abitazione principale da adottare nella propria dichiarazione dei redditi qualora si compili il modello 730 o modello Redditi PF.

Nella compilazione del quadro terreni e fabbricati del 730 le istruzioni indicano la compilazione dei Righi da B1 a B7. Per ciascun immobile dovrete avere cura di avere la visura catastale aggiornata dell’unità locale da indicare di cui siete proprietari in quanto il fisco vi richiederà i dati catastali, /foglio, particella, sub etc).

Colonna 1 (Rendita catastale): indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento della rendita verrà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta; se le rendite dei fabbricati sono state aggiornate, va indicata la nuova rendita. Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del 50 per cento.

I soci di società semplici e di società equiparate (ai sensi dell’art. 5 del TUIR) che producono reddito di fabbricati, devono indicare in questa colonna il reddito attribuito dalla società e non la rendita catastale e devono indicare nella colonna 2 “Utilizzo” il codice 16 o 17.

Colonna 2 (Utilizzo): indicare uno dei codici di seguito elencati, che individuano l’utilizzo dell’immobile:

codice ‘1’  immobile utilizzato come abitazione principale. Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.

Deduzione fiscale IRPEF rendita catastale abitazione principale

Per l’abitazione principale spetta la deduzione fiscale IRPEF dal reddito complessivo fino all’ammontare della rendita catastale della casa e delle sue pertinenze, calcolata tenendo conto della quota di possesso e del periodo dell’anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale. La deduzione spetta anche quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono. La deduzione viene calcolata da chi presta l’assistenza fiscale. È bene ricordare che la deduzione per l’abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l’altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell’immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale. La deduzione per l’abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Se l’unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione va indicato in questa colonna il codice 11 o 12.

Il codice ‘1’, relativo all’abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:

  • quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono;
  • nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l’altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l’immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale.

Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a Imu (come ad esempio le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) non sono dovute Irpef e addizionali. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell’abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione;

Casa tenuta a disposizione

codice ‘2’   immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari (vedi istruzioni al codice ‘10’). Si tratta, ad esempio, dell’immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari;

http://www.tasse-fisco.com/interessi-sui-mutui/mutui-e-abitazione-principale-chiariamo-cosa-si-intende/531/

SONO STATE DEFINITE LE CONDIZIONI PER LA DETRAZIONE IRPEF DEGLI INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE IN CASO DI SOSTITUZIONE DEL VECCHIO CONTRATTO.

L’Agenzia delle Entrate, (Ris. 2007/328), ha chiarito che, in caso di acquisto in fasi successive delle quote di proprietà dell’immobile adibito ad abitazione principale, gli interessi passivi sui quali calcolare la detrazione sono individuati per ogni singola fase di acquisto, anche quando il nuovo mutuo stipulato estingue un mutuo immobiliare precedente. Nel caso di specie, il contribuente ha acquistato l’intera proprietà immobiliare adibita ad abitazione principale attraverso due distinti contratti di compravendita e di mutuo. Per ogni singola quota acquisita è necessario individuare la parte di interessi detraibili: moltiplicando il costo di acquisizione della quota dell’immobile per gli interessi pagati e dividendo l’importo così ottenuto per il capitale dato in mutuo (riferito a tale quota di immobile).

Ai fini della detrazione IRPEF, infatti, in caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, l’agevolazione rimane limitata alla somma del valore dell’immobile indicato nel rogito notarile ed i relativi oneri accessori.

ONERI ACCESSORI Gli oneri accessori relativi al mutuo restano, invece, detraibili anche in caso di rinegoziazione o stipula di un nuovo mutuo sull’abitazione principale.

La Detrazione Irpef del 36% sulle spese di Ristrutturazione Edilizia non necessita della DIA per la richiesta dell’agevolazione

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito inoltre che, per beneficiare della detrazione IRPEF del 36% (art. 1 co. 1 della L. 449/97), è possibile non allegare la dichiarazione di inizio lavori (DIA) all’atto della richiesta dell’agevolazione qualora tale dichiarazione non sia prevista dall’Amministrazione locale. In caso di verifica sulla natura degli interventi realizzati da parte dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente può redigere una dichiarazione sostitutiva, non necessariamente autenticata, dell’atto di notorietà ex art. 47 del DPR 445/2000, quale prova sulla natura dell’intervento realizzato.ù

https://www.tasse-fisco.com/case/definizione-abitazione-principale-imu-tasi-tari/47806/

Detrazione Interessi Passivi Mutuo

20 Commenti

  1. Non credo di aver capito bene a quale titolo vorrebbe detrarsi gli interessi passivi. Se ha sostenuto un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale potrà detrarsi gli interessi passivi come letto nell’articolo con le modalità che trova anche nel testo unico delle imposte sui redditi. Lo stesso dicasi se ha adibito quella abitazione alla sede legale della sua ditta individuale ma seguendo altre modalità che senza informazioni aggiuntive non posso darle.

  2. Salve sapete dirmi se posso scaricare gli interessi passivi di un mutuo prima casa stipulato antecedentemente alla mia ditta individuale? Mi spiego meglio ho prima comprato casa poi ho fatto una ditta individuale posso scaricare gli interessi passivi? GRAZIE

  3. Saggia moltiplicazione, se consideriamo che può portare in detraione nel quadro RE del 730 o RP di Unico fino ad un massimo di 4.000 euro di interessi, il 19% sarebbe un pò di più :)

  4. ho già fatto la denuncia dei redditi ma mi chiedo e è possibile che avendo pagato circa 8000 euro di interessi passivi per il mutuo io abbia ottenuto un rimborso di soli 190 euro.(forse devo far ricontrollare la denuncia?)

  5. Buongiorno Antonio,

    le detrazione per l’abitazione principale spettano limitatamente ad una sola abitazione al soggetto obbligato al versamento dell’ICI. In questo caso ricordo di aver scritto un articolo al riguardo sull’obbligo di pagamento dell’ICI in caso di separazione.
    In primis Le dico che le detrìazioni Le spettano limitatamente alla quota di possesso dell’abitazione e pertanto ne potrà fruire al massimo per il 50% e successivamente Le dico che in questo caso la detrazione sarà fruibile sempre che dimori abitualmente nel comune dove è sito limmobile e mi sembra che questo aspetto sia soddisfatto.
    Saluti,

  6. b giorno
    Sono separato da due anni. La casa in cui abitavo con la mia ex moglie attualmente è occupata dalla stessa, mentre io dimora in altra abitazione; premetto che siamo proprietari al 50% della suddetta abitazione; Le chiedo, dovendo fare la dichiarazione dei redditi, se al sottoscritto spettano, le detrazione previste per l’abitazione principale.
    ..grazie

  7. Ciao Renata,

    mi ritiro per deliberare, mi viene da dirti di si sulla base di alcune considerazioni, ma devi portare pazienza perchè devo rileggere il TUIR.

  8. OPS! ho dienticato che la mia ditta individuale è in contabilitò semplificata. Grazie ancora saluti.

  9. Il 23/04/09 ho stipulato un mutuo ipotecario per motivi di liquidità aziendale. Essendo ditta individuale la banca mi ha concesso un prestito ma solo dietro garanzia sulla prima casa per cui ho stipulato un mutuo ipotecario a 15 anni. Ora mi chiedo posso scaricare gli interessi passivi con l’unico 2009?

  10. Buongiorno Fulvio,

    per la detraibilità dei premi sull’assicurazione è necessario aver stipulato una delle seguenti assicurazioni: caso morte (sia per il rischio morte che per il caso permanenza in vita), caso invalidità permanente non inferiore al 5%, caso non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana..
    La condizione essenziale per poter furire della detrazione è che limpresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal contratto.
    Quanto le ho scritto è valido per le polizze stipulate a far data dal 2001. Per quelle prima i criteri sono più “larghi” in quanto è necessario solamente che la polizza abbia una durata non inferiore a 5 anni dalla stipula.
    Per il mutuo e quindi epr gli interessi permane il limite alla detraibilità e le condizioni epsresse all’interno degli articoli che trova disponibili sul sito.

    Spero di esserLe stato utile.
    Saluti

  11. Il 21/02/2008 ho stipulato un mutuo di € 121842.00 + costi relativi al finanziamento di € 8929.97 per acquisto abitazione prima casa.Ho stipulato una polizza vita temporanea caso morte della durata di 30 anni e nel 2008 l’importo della polizza è pari a € 6835.34. Vorrei sapere se detta polizza è detraibile nel 730 nel limite di € 1291.Rongrazio in attesa di un Vs.riscontro

  12. Buonasera Mauro,

    ha stipulato un’assicurazione sulla vita nel 2008 o sugli infortuni e pertanto Le spetta una detrazione dalle nella nuova dichiarazione dei redditi 730 o Unico 2009 tasse calcolata sull’ammontare dei premi a patto che il rischio assicurato:

    1. CAUSA MORTE: dove per rischio morte assicurato si può comprendere anche il rischio che prevede la corresponsione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita alla scadenza del contratto (contratti di tipo misto) (in questo caso saranno detraibili solo i premi relativi al rischio causa morte);
    2. INVALIDITÀ PERMANENTE NON INFERIORE AL 5% derivante da qualsiasi evento considerando come quota detraibile sempre e solo la quota parete di premi attribuibile al rischio che copre l’invalidità superiore al 5% in quanto se stipuliamo una polizza assicurativa che copre anche i rischi di invalidità inferiori al 5% tale quota non sarà detraibile;
    3. NON AUTOSUFFICIENZA (per capire il concetto di non autosufficienza si rimanda a quanto espresso nel DM del 22 dicembre 2000).

    Giova ricordare che al fine della detraibilità dei premi dal reddito della persona fisica sarà necessario avere riguardo alla tipologia del rischio assicurato da una parte, circostanza che ci spinge a considerare eventuali differenti tipologie di detrazione.

    Ai fini della detraibilità inoltre condizione determinante è che la compagnia di assicurazioni non possa recedere unilateralmente dal contratto.

    Tale possibilità di detrazione dalle imposte prescinde dalla stipula di mutui e deve essere indicata nel quadro RP della nuova dichiarazione dei redditi Unico 2009 o 730.

    A disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti,

  13. Buonasera,
    ho comprato la 1 casa a giugno 08.
    Ho come interessi pagato 4.400 euro.(scarico quindi il 19% di 4.000).Ho pagato una tantum 3.200 euro di assicurazione vita che però ho diluito nel mutuo.Riesco a beccarmi nche il 19%di 1291 dell’assicurazione anche se questi hanno influito nella crescita degli interessi?

    Grazie mille
    Mauro

  14. Scusi mi è sorto un’ulteriore dubbio:Ma sull’aquisto di prima casa o stipulando un mutuo di liquidità ipotecando la prima casa posso detrarre gli interessi?Ho le idee confuse.
    Grazie ancora

  15. Grazie mille per la riposta immediadiata e dettagliata.
    Comunque la mia sarà prima casa in quanto mio padre mi effettuerà un donazione.
    Cioè la cosa è complessa:mio padre su questa casa ha già un mutuo, effettueremo la donazione e di susseguirsi un mutuo a nome mio, in modo da estinguere il suo ed avere qualcosa per me visto che ad ottobre mi sposo.
    Se ha ulteriore consigli li accetto volentieri.
    Saluti
    Roberta

  16. Buonasera Roberta,
    Le posso prima di tutto confermare che nella dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2008 modello unico 2009 Lei avrà diritto ad una detrazione calcolata nella misura massima di euro 4.000,00 relativamente ad interessi passivi corrisposti (e non maturati) su mutui stipulati per l’acquisto della l’acquisto dell’abitazione principale. Tali interessi saranno portati in detrazione dall’imponibile fiscale per il 19% del loro ammontare e saranno indicati nel quadro RP 7 della sua dichirazione dei redditi (comma 202 art. 1, legge 24 dicembre 2007, n. 244, Finanziaria 2008).

    Gli interessi passivi sostenuti sul mutuo potrà detrarli naturalmente una sola volta.

    Giova ricordare altresì che il concetto di Prima casa anche se puà sembrare uguale a quello di abitazione principale è cosa ben diversa nel diritto tributario. Il concetto di abitazione principale rileva ai fini dell’Irpef ed è contenuto nel testo unico delle imposte sui redditi, quello della prima casa invece rileva ai fini dello sconto sulle imposte di registro pagate per l’acquisto appunto della prima casa e si trova nel testo unico delle imposte di registro.
    Cordiali saluti,

  17. Ho un dubbio.Ma le detrazioni irpef degli interessi passivi sui mutui viene anche calcolata su un mutuo di liquidità che sarà stipulato per prima casa?perchè il notaio ed il commercialista dicono di no incece la banca sostiene che su prima casa gli interessi si possono scaricare.
    Grazie anticipatamente.

  18. Ciò che rileva ai fini della detrazione degli interessi passivi contratti su mutui è la natura dell’interesse e l’importo sostenuto nel periodo di imposta:

    Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

    * gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro (a far data dal primo gennaio 2006). L’acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d’imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote;
    * Inoltre ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire [euro 2.582,28; n.d.r.] degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell’unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione.

  19. mi scusi,se non ho capito male io potrei fare la sostituzione delmutuo o non necessariamente la surroga e non perderei il recupero irpef degli interessi passivi? e nel caso potrei chiedere anche una liquidità aggiuntiva senza perdere beneficio?
    grazie molte

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.