Detrazione Fiscale Risparmio Energetico: Novità per comunicazione ENEA e Agenzia Entrate

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

risparmio energetico 55Se avete effettuato lavori di riqualificazione e risparmio energetico e volete fruire delle detrazioni o agevolazioni fiscali dovevate presentare due comunicazioni all’ENEA e all’agenzia delle entrate e qui vi do qualche risposta e chiarimento per sapere come presentarle e quando anche perché quella per l’agenzia delle entrate è stata soppressa limitatamente a quei lavori iniziati sul finire dell’anno e proseguiti l’anno successivo.

Novità 2020 post Corona Virus

Super Bonus Ristrutturazioni e Risparmio Energetico 2020

Novità dalla Manovra di Bilancio 2020: proroghe e bonus facciate

Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio, anche per aumentare la resilienza e sostenibilità  sono prorogate le agevolazioni fiscali e gli incentivi sulle ristrutturazioni attraverso:

  • Proroga al 31 dicembre 2020  della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia al 50 per cento (da suddividere in 10 quote  annuali).
  • Proroga al 31 dicembre 2020 della detrazione al 50 o 65 per cento per gli interventi di efficienza energetica come l’installazione di pannelli solari, di impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A con sistemi di termoregolazione evoluti, di micro-cogeneratori,  di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti (da suddividere in 10 quote annuali), anche per gli immobili degli Istituti autonomi  per le case popolari
  • Proroga per il 2020 della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione 4
  • Introduzione per il 2020 di una detrazione dell’90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici  (“Bonus facciate“)

Con la Legge di Bilancio 2018 viene anche introdotta una novità in merito alla tempistica di trasmissione o scadenza entro cui effettuare la comunicazione all’ENEA per gli interventi che consentono la detrazione fiscale per il risparmio energetico.

Per il 2018 la scadenza sarà 90 giorni dall’entrata in funzione del potale finanziaria 2018 del 30 marzo per cui per i lavori  conclusi nel periodo 1 gennaio – 29 marzo > scadenza 27 giugno 2018.

A regime valgono i 90 giorni dalla fine lavori o dal collaudo. Anche per l’amministratore di condominio, limitatamente per  i lavori svolti nello stabile, dovrà prendere questa come data da cui far decorrere i 90 giorni, indipendentemente dal fatto che i condomini abbiano pagato o no la quota.

Importante: Dalla fine del 2018 è introdotta una nuova criticità in quanto per gli interventi finiti dal 1° gennaio al 21 novembre 2018, l’invio va fatto entro il 19 febbraio 2019 (nei primi 11 mesi si fa il 91% delle opere) mentre per quelli terminati dal 22 novembre in poi, si contano di volta in volta i 90 giorni.

Proroga Comunicazione Enea 2019

Solo per gli interventi terminati nel 2018 è stata prevista la proroga al 1° aprile 2019 per la trasmissione dei dati all’ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Per la trasmissione degli interventi che danno diritto all’ecobonus o al bonus casa 2019 che sono terminati tra le date 01 gennaio 2019 e 11 marzo 2019 il termine resta di 90 giorni ed i portali di riferimento sono i seguenti:

ecobonus2019.enea.it

bonuscasa2019.enea.it

Come avrete letto anche sul cartone del latte o sulle buste della spesa perché ormai scrivono anche loro di diritto tributario il portale è attivo dall’11 marzo 2019.

ENEA, su mandato del Ministero dello Sviluppo Economico, informa gli utenti che per gli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori nel 2018 che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% ex art. 16 bis del DPR 917/86 per le ristrutturazioni edilizie, il termine per la trasmissione dei dati attraverso il sito ristrutturazioni2018.enea.it E’ PROROGATO AL 01 APRILE 2019.

Nel caso in cui non vogliate fruire delle detrazioni fiscali non avete obbligo di effettuare alcuna comunicazione. Viceversa se non volete perdere il diritto alla detrazione allora leggete questo articolo nonché la guida fruita che trovate in calce per effettuare la comunicazione.

Attenzione la comunicazione all’ENEA deve comunque essere trasmessa per fruire delle detrazioni fiscali ai fini IRPEF che vi troverete anche nel 730 pre compilato.

In calce all’articolo trovate subito la guida gratuita alla comunicazione ENEA per gli interventi di riqualificazione e risparmio energetico. Non sottovalutatela in quanto da diritto alla detrazione ed in mancanza il beneficio è perso per cui occhio alle tempistiche entro cui trasmettere i dati. A regime il termine per la trasmissione è di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Ma perché hanno introdotto due comunicazioni per lo stesso adempimento?

Il decreto semplificazioni io l’avrei chiamato decreto correzioni in quanto l’obbligo comunicativo è stato introdotto per consentire ufficialmente il monitoraggio della detrazione e di coloro che ne facevano richiesta.

Il monitoraggio da parte di ENEA servirebbe per sapere se è avvenuta la fine lavori a casa mentre quella dell’agenzia delle entrate per monitorare le richieste di detrazioni.

A mio avviso come al solito le amministrazioni comunali nonostante non osi immaginare quanto possano spendere in consulenze e comunque non si riescono a parlare e devono affliggere noi con duplicazioni di adempimenti.

Il decreto semplificazioni a mio avviso nell’intento di semplificare potrebbe trarre in inganno il contribuente in quanto la comunicazione o trasmissione telematica della documentazione all’ENEA deve comunque essere fatta per cui occhio perché entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica che dovrete inviare mediante la compilazione dell’allegato A  e la scheda informativa contenuta nell’allegato E o F sui lavori realizzati.

Come effettuare la comunicazione all’ENEA per fruire della detrazione per la riqualificazione ed il risparmio energetico

Se volete richiedere la detrazione per il risparmio energetico potete o procedere autonomamente (come ho fatto io) e compilare e trasmettere il modulo all’ENEA come vedrete sotto oppure potrete farvi assistere un professionista abilitato alla progettazione (architetto).
Entro la scadenza di 90 giorni dalla fine dei lavori dovrete organizzarvi e trasmettere la comunicazione pena la decadenza dell’agevolazione per cui occhio che stiamo parlando del 50% (o 65%, o 55%) del prezzo che avete sostenuto per cui non ci scherzerei perché qui si parla molto spesso di qualche migliaio di euro di risparmio che, seppur spalmato in 10 anni al mese si fa sentire sul bilancio familiare.

Una volta compilato il modulo sempre dal sito si fa la trasmissione telematica con un apposito software che scaricherete dal sito stesso  (clicca sull’icona della cassetta postale del Sito ENEA)

Il sistema vi darà poi l’invio della ricevuta dell’avvenuta trasmissione che vi servirà come dimostrazione altrimenti se per qualche intoppo non la spedite ed indicate la detrazione nella dichiarazione dei redditi state certi che vi arriverà una cartella di pagamento.

La detrazione fiscale andrà indicata nella prima dichiarazione utile ossia quella relativa all’anno in cui avete sostenuta la spesa ed in quelle successive.

Cosa si intende per data fine lavori

Per data di fine lavori non si intende il giorno del pagamento ma quello di fine lavori ossia del collaudo per cui come termine dal quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea è questo e qualora questo non sia richiesto il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori.

Non sarà possibile fare ricorso all’autocertificazione per cui occhio e non perdete tempo.

Si potrà fare o telematicamente andando sul sito dell’ ENEA – Sezione Risparmio Energetico oppure si può inviare la documentazione tramite raccomandata con avviso di ritorno entro il termine di
90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea.

Io consiglio comunque di procedere con la trasmissione telematica ma se vi trovate meglio con i mezzi tradizionali potete fare riferimento al seguente indirizzo ENEA – Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma) indicando come riferimento “ Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica”.

Per i soggetti ordinari con periodo di imposta 01 gennaio – 31 dicembre

Per questi soggetti se i lavori proseguono per due o più anni il beneficio fiscale sarà consentito anche senza comunicazione che precedentemente doveva essere inviata all’agenzia delle entrate per cui se avete iniziato i lavori sul finire del 2014 e proseguiranno nel 2015 siete apposto, intendo in questo senso che dovrete comunque, almeno nel caso di ristrutturazione avere una Scia o una Dia o una cila per l’inizio lavori.

Comunicazione Agenzia Entrate (ante 2019)

La comunicazione all’agenzia delle entrate invece fino allo scorso anno andava presentata per lavori a cavallo d’anno e limitatamente ai periodi d’imposta in cui il contribuente aveva sostenuto delle spese agevolabili.

La scadenza della comunicazione era il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le spese agevolabili sono state sostenute nel caso di società mentre nel caso di persone fisiche valevano i 90 giorni visti sopra e se non facevate avevate una sanzione da 258 a 2.065 euro.

L’abrogazione di questa comunicazione vale per le spese sostenute nel 2014 per cui il termine dei 90 giorni per la presentazione della comunicazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del 13 dicembre 2014, per i soggetti il cui esercizio sociale non coincide con quello solare.

In ultima istanza vi ricordo di effettuare il bonifico on line con il vostro home banking utilizzando la tecnica del bonifico parlante.
In pratica mentre fate il bonifico vi troverete a dover mettere una x su un campo agevolazioni fiscali in cui vi verrà richiesta di inserire il codice fiscale o partita iva vostra e quella della ditta che ha effettuato gli interventi.

La guida alle detrazioni sul risparmio energetico

Fin qui abbiamo parlato dell’adempimento relativo alle comunicazioni ma per avere ulteriori informazioni riguardanti l’elenco degli interventi agevolabili o anche cosa è possibile acquistare potete approfondire l’argomento leggendo anche la guida fiscale alle agevolazioni fiscali sul risparmio energetico in cui trovate altri chiarimenti e spunti utili per massimizzare il risparmio sulle tasse e non incorrere in sanzioni.

Proroga 2016

Dalla legge di Stabilità arriva la proroga delle detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia e per il risparmio energetico e del bonus fiscale mobili e arredi per tutto il 2016.

Proroga 2017-2021

Proroga spese ristrutturazione fino al 2021: con la manovra 2017 è stata prevista la proroga per 5 anni, quelle previste per il risparmio energetico mentre quelle della ristrutturazione immobiliare al momento solo per tutto il 2017.

Per il risparmio energetico inoltre ci sono alcune novità che vi invito a leggere consultando l’articolo dedicato proprio alle detrazione fiscale per il risparmio energetico.

Il tetto di spesa massima per immobile resta fisso a 96 mila euro.

Vi anticipo che per quello che concerne le spese di ristrutturazione classiche il beneficio fiscale del 50% sarà esteso ma solo per tutto il 2017 e poi dovrebbe tornare al 36% come era un tempo, ma anche li staremo a vedere il prossimo anno se vi sarà copertura e cosa dirà il governo.

Cessione del credito di imposta per la detrazione fiscale

Nel caso di contribuenti che si situano nella  No Tax Area  e budini hanno un’imposta non sufficiente  sfruttare le eventuali detrazioni di imposta generate a fronte di spese sostenute per interventi di riqualificazione o risparmio energetico vi segnalo la possibilità di poter cedere a terzi il credito. A tal proposito ho scritto un articolo di sintesi su come si effettuala cessione del credito di cui trovate il link nel seguito: Cessione del credito di imposta per detrazioni fiscali

http://www.tasse-fisco.com/incentivi/guida-comunicazione-enea-cosa-come-quando-quale-documentazione-inviare/38614/

http://www.tasse-fisco.com/case/cessione-credito-detrazioni-fiscali-irpef-risparmio-energetico-come-quanto/35547/

Detrazione 50%

CODICE TIPOLOGIA INTERVENTO LIMITE DI DETRAZIONE LIMITE DI SPESA PERIODO
12 Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi 60.000

(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile)

120.000 Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
13 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A 30.000

(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile)

60.000 Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
5 Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del d.lgs.

311/2006

60.000 120.000 Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
6 Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse 30.000 60.000 Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL’80 E DELL’85 PER CENTO

CODICE TIPOLOGIA INTERVENTO LIMITE DI SPESA PERIODO
10 Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
11 Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70 E DEL 75 PER CENTO

CODICE TIPOLOGIA INTERVENTO LIMITE DI SPESA PERIODO
8 Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) Dal 2017 al 31 dicembre 2018
9 Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) Dal 2017 al 31 dicembre 2018

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO (55 PER CENTO PER GLI INTERVENTI FINO AL 5 GIUGNO 2013)

CODICE TIPOLOGIA INTERVENTO LIMITE DI DETRAZIONE LIMITE DI SPESA PERIODO
1 Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente

(no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse)

100.000 153.846,15

(181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)

Dal 2008 al 31 dicembre 2018
2 Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi) 60.000

(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile)

92.307,69

(109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)

Dal 2008 al 31 dicembre 2018
3 Intervento di istallazione di pannelli solari – collettori solari 60.000 92.307,69

(109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)

Dal 2008 al 31 dicembre 2018
4 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 30.000

(alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile)

46.153,84

(54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)

Dal 2008 al 31 dicembre 2018
5 Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del d. lgs.

311/2006

60.000 92.307,69 Dal 2015 al 31 dicembre 2017
6 Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse 30.000 46.153,84 Dal 2015 al 31 dicembre 2017
7 Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto Dal 2016 al 31 dicembre 2018
14 Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori 100.000 153.846,15 Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

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63 Commenti

  1. Buongiorno

    ho dei seri dubbi sulla compilazione della pratica ENEA, siccome il mio è un caso in cui i lavori sono a cavallo di tre anni:

    – Inizio lavori ristrutturazione Giugno 2016 (C.I.L.A.)
    – Fine lavori prevista per Giugno 2018 ahimè, lavori in economia, chiusra C.I.L.A.
    ——–
    – Fatture infissi e bonifico parlante della finanziaria con date 2017
    – Fattura acconto porta blindata e bonifico parlante con data 2017
    – Fattura porta blindata e bonifico parlante con data 2018
    ——–
    – Lavori porta blindata e finestre effettuati tra il 5 Febbraio 2018 e il 7 Febbraio 2018

    I miei dubbi sono:
    – devo fare la pratica ENEA con inizio lavori indicati nella C.I.L.A. quindi Giugno 2016 – Giugno 2018 oppure con le date di installazione dei soli infissi e blindato 5 Febbraio 2018 a 7 Febbraio 2018?
    – le fatture inerenti agli infissi del 2017 pagate con bonifico parlante nel 2017 posso scaricarle col 730 del 2017? La pratica ENEA al sito http://finanziaria2017.enea.it/ mi segnala che non posso inserire data inizio e fine lavori antecedenti il 31 Dicembre 2017, quindi sono bloccato anche per questo.
    – Chi è il professionista che sa come procedere in questi casi? Geometra, commercialista?

    Mi potete illustrare come devo procedere? Sono bloccato.

    Grazie mille anticipatamente

    Cordiali saluti

  2. Ho il seguente caso: presentazione di un unica CILA con due nominativi, installazione di due caldaie a condensazione separate e relative fatture intestate singolarmente ai due nominativi, il tecnico fa un unica dichiarazione Enea con indicato il fatto che oltre al soggetto dichiarante ci sono altri soggetti coinvolti. È corretto oppure è meglio fare due dichiarazioni Enea intestate singolarmente ai due soggetti?

  3. Ho sostituito una finestra il 18 agosto 2017 ma ho dimenticato di inviare la dichiarazione all’enea entro i 90 giorni. Cosa posso fare per non perdere la possibilità di detrazione fiscale?

  4. Riguardo il tetto di spesa massima, vorrei cortesemente richiedere il seguente chiarimento: per lo stesso immobile ho già raggiunto i 96 mila euro con le spese di ristrutturazione, posso superarlo aggiungendo quelle per il risparmio energetico (per esempio cambio infissi)?
    Ringrazio per il cortese riscontro.

  5. Sul sito enea 2017 viene comunicato che “per gli interventi ultimati nel 2016 e non comunicati in tempo utile , è possibile inviare all’ENEA la documentazione tecnica richiesta, previo pagamento della sanzione dovuta.
    A quanto ammonta la sanzione?
    Grazie

  6. Ho fatto una ristrutturazione importante sul intero stabile , interventi cappotto, impianti e serramenti , oltre alla parte 50% . Me lo hanno fatto 3 soggetti diversi
    Ora ti chiedo è più opportuno presentare un unica pratica enea per l’intero stabile , oppure 2 o 3 pratiche separate? Esempio Impianti in una , e cappotto serramenti in un altra ?
    Ci sono dei vincoli? ci sono delle contro indicazioni?

  7. Buongiorno,
    nel caso di pratica enea 65% per sostituzione serramenti unità immobiliare residenziale se la fine lavori in comune è del 30 dicembre 2016 ed il pagamento della fattura con bonifico è di fine gennaio 2017 per l’invio della pratica ENEA devo utilizzare il portale2016 o aspettare l’attivazione del portale2017?
    grazie per il chiarimento

  8. 170 euro per cosa?!?!?!…Chi ti ha venduto i beni che beneficiano della detrazione fiscale dovrebbe indicarti anche le caratteristiche di trasmittanza termica che andrebbero indicato nel modello. In teoria assicurati quanto meno che siano al di sopra di quelli minimi consentiti per fruire dell’agevolazione e se proprio devo dirtela tutta anche sei ti sbagli a compilarla e metti un valore un pò più basso o pin pò più alto non credo che ti riprendano a tassazione. Anche se lo dovessero fare lo farebbero ragionevolmente tra un paio di anni per cui rischi in realtà che ti riprendano a tassazione un paio di rate per cui almeno ora puoi ragionare meglio su quello che rischi in realtà nella compilazione di quella comunicazione. Tu consiglio però sempre di provare con il venditore piuttosto he con l’installatore, poi se proprio non sortisci il risultato sperato…..fai tu, spero di averti dato qualche info in più :-)

  9. Gentili Signori, Ho letto l’articolo riguardante le norme relative al recupero del 65% per risparmio energetico; infatti ho sistutuito la vecchia caldaia con uba a condensazione (Tata Calima 24/28C). Ho fetto il bonifico con la dicitura della legge per l’Agevolazioen fiscale,MA quando sono andato a compilare il module sul sito dell’Enea, non sono più riuscito ad andarte avanti perchè certi dati relativi ai quadri a.Climatizzazione invernale,Totale generale dei dati Tecnici/finanziari del risparmio energetico, non sapevo più cosa scriveve.Vorrei fare da solo, se possibile( mi hanno accennato, per una consulenza al riguardo, una cifra di circa 170 euro!!! .) Mi mancano solo pochi dati. A chi mi devo rivolgere ? l’installatore non sa fornirmi quei dati.
    Grazie per avermi letto. Restando in attesa di Vs eventuale risposta, porgo sinceri Saluti

  10. Buongiorno sono un fornitore di infissi e sto compilando l’allegato F insieme ad un mio cliente.
    Ho 2 domande.
    Per accertare la data di fine lavori devo emettere un documento con carta intestata che definisce tale data?

    Nella sezione totale spese c’è una voce che dice di calcolare il 65% del totale e inserirlo, è giusto?

  11. Io direi al signore professore di essere più chiaro la prossima volta visto che viene pagato per farlo. poi le dico che retroattivamente non è possibile ossia non potete inserire quando vi pare due o tre rate quest’anno che avete scordato negli anni precedenti ma potete fare due cose:
    una è quella di riprendere l’agevolazione, se sono rispettati gli altri requisiti. L’altra è presentare una dichiarazione integrativa a favore (l’articolo lo trovate usando il motore di ricerca interno al sito) richiedendo a rimborso le maggiori imposte versate.

  12. Ho acquistato le tende da sole nel 2015, ho portato la documentazione da un sindacato per sapere quando andava presentata,mi è stato detto nel 2016.
    Adesso nel 2016 porto la documentazione in detrazione, mi sento dire:ha il foglio DELL’ENEA?
    Ed io: scusi cose’ L’ENEA?
    Mi viene spiegato….dico: scusi ma perché non mi è stato in precedenza?
    Volevo sapere se c’è la possibilità di portare lo stesso in detrazione la documentazione…
    grazie

  13. Ha compreso male. Le spese sostenute dovrete sempre indicarle nel corretto anno di sostenimento per cui spese sostenute nel 2015 andranno indicate nella dichiarazione che presenterete l’anno successivo. Rispetto alle comunicazioni invece potrete anche farla prima della fine dei lavori o anche alla fine dei lavori in quanto il termine di scadenza viene indicato genericamente entro la fine dei lavori. Dal momento che spesso…anzi mi è capitato personalmente di effettuare lavori a cavallo d’anno e pagare in due tranche in quanto la ditta voleva un acconto, ho effettuato da subito la comunicazione e non l’ho ripetuta anche il secondo anno.

  14. salve, ho lo stesso problema di SARA: pagamenti effettuati nel 2015 e pagamenti effettuati nel 2016.
    Tecnicamente i lavori sono terminati nel 2016, dovrei presentare comunicazione 90 gg dalla fine lavori (asseverata dal tecnico o dall’impresa esecutrice).
    Dissento dalla risposta, se ho capito correttamente, di effettuare una comunicazione “onnicomprensiva” nell’anno di acquisto perché l’IRPEF va per cassa e non posso portare in detrazione nell’unico 2016 spese sostenute nel 2016.
    Al contrario, leggo sulla guida dell’AdE (pag 20, prime 4 righe) che posso portare in detrazione nel 2016 le spese sostenute nel 2015 anche se i lavori non sono “tecnicamente” completati a patto che autocertifichi, appunto, che i lavori non sono terminati.
    Esiste una modulistica in merito? Grazie Alberto

  15. La comunicazione la fa un’unica volta al momento e preferibilmente nell’anno dell’acquisto. e lo facesse l’anno successivo e avesse superato i termini non potrebbe più fruire della detrazione. Sul farla due volte sinceramente non l’ho mai letto.

  16. salve, ho fatto un acconto nel dicembre 2015 per la sostituzione completa degli infissi. Il saldo l’ho pagato ora, nel 2016. sul sito ENEA devo inserire due fatture oppure inserisco solo quella relativa al 2015 nel “sito del 2015” e la parte restante del saldo nel “sito2016?”. Non so se mi son spiegata bene.. grazie mille. Sara

  17. Salve, se ho sostituito i serramenti e pagati nel dicembre 2015 e fatto il rivestimento a capotto e pagato nel gennaio 2016, devo fare un’unica compilazione sul sito ENEA comma 345 A o ne posso fare due (una 345b e una 345a) ? GRAZIE

  18. Se un lavoro è finito e collaudato il 30 novembre 2015 ho comunque tempo fino al 29 febbraio 2016 per inviare la pratica all’enea o devo necessariamente farla entro il 31/12/15 anno di riferimento?

  19. Ho fatto l’invio online dal sito, senza software esterni e senza allegare copia della certificazione della nuova finestra e copia bonifici. Se non si effettua più la comunicazione all’ADE, dato che l’ho effettuata anche per mia madre e mio fratello comproprietari per quote diverse, come fanno ad avere la detrazione? Come si indicherà la percentuale?
    Grazie!

  20. Per i lavori ultimati nel 2015 (data ultimazione 29 gennaio 2015 ) mi sembra che il sito ENEA non sia ancora pronto per la compilazione e la spedizione della documentazione…e’ vero ?

  21. Gentilmente ho 2 problemini. Io fornisco infissi. Ad un cliente ho fatto una fornitura cominciata nel 2014 finita nel 2015. Il cliente a sua volta mi ha fatto 3 bonifici, il primo acconto nel 2014, il secondo acconto e il saldo nel 2015. Devo comunicarlo all’Agenzia delle Entrate…? Come devo muovermi con la pratica Enea ON-LINE per questa situazione..? GRAZIE

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