Differente Responsabilità tra Erede e Legatario per Debiti del defunto nella successione

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Quali differenze nella responsabilità dei debiti del defunto tra erede e legatario per comprendere eventuali elementi di differenza.

Le differenze fra erede e legatario nella successione sono notevoli in termini di responsabilità personali per cui forniamo un importante chiarimento in merito.

Come abbiamo avuto modo di chiarire nell’articolo dedicato alla Accettazione eredità con Debiti Fiscali: tacita, espressa o beneficio inventario si devono comprendere compiutamente i profili legati ad eventuali debiti già sorti o che possono sorgere o venire a conoscenza degli eredi successivamente. Sappiamo quali sono le lungaggini per esempio per eventuali azioni di accertamento da parte del fisco (anche 5 o 6 anni dopo). Per cui meglio comprendere bene di cosa rispondiamo se accettiamo l’eredità e cosa succede e quale differenza se sono un erede o se ho ricevuto un lascito testamentario specifico.

successione e alle differenze che esistono fra erede legittimo e legatario qui introduciamo un importante elemento che fa la differenza rispetto al regime di responsabilità connesso ai debiti del de cuius.

Come sappiamo infatti mentre l’erede legittimo subentra nella attivo ereditario indiscriminatamente e illimitatamente, il legato ricevi beni mobili o immobili o diritti specificatamente identificati.

Responsabilità dell’erede

Questa differenza sostanziale si riflette anche nel regime di responsabilità che caratterizza i due soggetti. L’erede infatti ha una responsabilità illimitata rispetto a eventuali debiti del defunto. Per il limitata si deve intendere la possibilità che il debitore del de cujus possa aggredire non solo le cose che sono state trasferite all’erede per successione legittima o testamentaria ma che possano aggredire anche il patrimonio personale dell’erede.

Responsabilità del legatario

Il legatario invece ricevendo solamente singoli beni o diritti e limita la propria responsabilità solamente al valore assunto da quelli al momento della maturazione del debito. In altre parole la sua responsabilità il limitata al valore del bene, diritto o altra cosa che ha ricevuto per successione.

Cosa può fare l’erede

L’erede, per tutelare il proprio patrimonio personale deve accettare la successione con beneficio di inventario. In tal modo limita la propria responsabilità al solo valore dei beni ricevuti per successione. Questo è quanto trovate all’articolo 484 del codice civile che trovate riportato integralmente nel seguito.

Chi è Erede

È colui che ha diritto alla successione per la quota legittima e per la quota eventualmente attribuita a lui per testamento. L’erede deve accettare espressamente l’eredità se vuole e farlo con o senza beneficio d’inventario. L’accettazione può essere espressa o tacita.

Chi è il Legatario

E’ colui che riceve beni o diritti specifici detti anche lasciti testamentari. Il lascito di un bene determinato. Il legato non richiede accettazione ma può rinunciare al legato.

ARTICOLO 484 CODICE CIVILE

L’accettazione col beneficio di inventario si fa mediante dichiarazione,
ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui
si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni
conservato nello stesso tribunale.
Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a
cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in
cui si è aperta la successione.
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle
forme prescritte dal codice di procedura civile.
Se l’inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure
menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.
Se l’inventario è fatto dopo la dichiarazione, l’ufficiale pubblico che
lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro
l’annotazione della data in cui esso è stato compiuto

Leggete l’articolo di approfondimento dedicato alla gestione delle cartelle di pagamento del defunto in quanto i casi in cui vi capita di trovare una sfilza di cartelle di pagamento in capo al de cuius non è una cosa rara…tutt’altro da quello che leggo.

Differenza tra Debito e Sanzioni

Aggiungo anche che per l’applicazione delle sanzioni deve essersi verificato prima della morte del dante causa come previsto dall’articolo articolo 65 del DPR 600 del 1973 che recita “gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa” e anche che “devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale”.

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